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lunedì 23 febbraio 2015

Le prestazioni di lavoro familiare

 
Argomento assai dibattuto in dottrina e giurisprudenza è quello del corretto inquadramento dei collaboratori familiari che prestano servizio a titolo gratuito o oneroso, occasionale o continuativo nei diversi settori dell’artigianato, agricoltura, commercio.

La disciplina più univoca è stata dettata di recente dal Ministero del Lavoro con Circolare n. 10478 del 10 Giugno 2013 e n. 14184 del 5 Agosto 2013.

Prima di approfondire l’argomento è necessario fornire le definizioni di parentela, come qui riportate:

PARENTI DI PRIMO GRADO
GENITORI E FIGLI
PARENTI DI SECONDO GRADO
NONNI, FRATELLI E SORELLE, NIPOTI  INTESI COME FIGLI DEI FIGLI
PARENTI DI TERZO GRADO
BISNONNI, ZII, NIPOTI INTESI COME FIGLI DEI FRATELLI E DELLE SORELLE
AFFINI
PARENTI DEL CONIUGE
  • SUOCERI (AFFINI DI PRIMO GRADO)
  • NONNI DEL CONIUGE E COGNATO (AFFINI DI SECONDO GRADO)
  • BISNONNI DEL CONIUGE, ZII DEL CONIUGE, NIPOTI INTESI COME FIGLI DEL COGNATO (AFFINI DI TERZO GRADO)




IDENTIFICAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO FAMILIARE

Alla stregua degli altri rapporti di lavoro tra soggetti “emotivamente” liberi da rapporti di parentela diretta o indiretta, anche quello basato da prestazioni rese da un familiare può assumere i connotati di:
  • rapporto di lavoro subordinato
  • Lavoro autonomo

Rapporto di lavoro subordinato

Un familiare può essere inquadrato come lavoratore subordinato, con tutti i diritti e doveri che ne derivano.

E’ chiaro che tale tipologia di rapporto in ambito familiare potrebbe essere in realtà un espediente per assicurare alle parti benefici fiscali e previdenziali.

E’ necessario in sede ispettiva accertare la presenza del vincolo di subordinazione, l’onerosità delle prestazioni ricevute mediante compensi regolari per importo e scadenza, l’adempimento degli obblighi fiscali e contributivi.

Lavoro autonomo
  • Collaborazioni occasionali a titolo gratuito
  • Con carattere di continuità e dietro corrispettivo

    Collaborazioni Occasionali a titolo gratuito
Tale tipologia di collaborazione ha carattere meramente occasionale e fondata sul principio “prestazione resa affectionis vel benevolentiae causa” (prestazioni rese per  spirito di solidarietà e gratitudine).

Le circolari sopramenzionate n. 10478 del 10 Giugno 2013 e n. 14184 del 5 Agosto 2013 definiscono le tipologie di prestazioni familiari di tipo occasionale rese in via gratuita.

TIPOLOGIA DI IMPRESA CHE SI PRESTA ALLA COLLABORAZIONI FAMILIARI DI TIPO GRATUITO:
  1. Impresa individuale;
  2. Libera professione;
  3. Società di persone in cui il socio familiare sia socio di maggioranza o amministratore unico.

TIPOLOGIA DI LAVORATORE FAMILIARE CHE PRESTA ATTIVITA’ GRATUITAMENTE:
  1. prestazioni rese da familiare pensionato (percepiente pensione di invalidità, vecchiaia o anzianità);
  2. prestazioni rese da familiare con contratto di lavoro subordinato full time c/o altra impresa;
  3. prestazione fornite nell’ambito della impresa familiare nel rispetto del vincolo temporale di 90 ggo 720 ore nell’anno solare.

Ai fini previdenziali e assicurativi:
  • INPS: Se trattasi di mere prestazioni occasionali, nel rispetto del limite temporale dei 90 gg/anno o 720 ore/anno non è richiesta l’iscrizione alla gestione separata dell’Inps
  • INAIL: Ai fini INAIL per le collaborazioni familiari a titolo gratuito l’iscrizione non è dovuta solo se la prestazione non viene erogata più di una/due volte nell’arco dello stesso mese e comunque non più di 10 gg l’anno.
  • Ai fini degli obblighi in materia di sicurezza, la normativa è interamente applicabile anche ai collaboratori familiari occasionali a titolo gratuito. A tal proposito è solo stata prevista una semplificazione degli adempimenti dovuti.

Collaborazioni continuative: Lavoro autonomo retribuito

Superato il limite temporale di 90 gg o 720 ore nell’anno solare, si presume che l’attività non sia più occasionale e gratuita e si rientra nella fattispecie di lavoro autonomo.

In tal caso

Ai fini previdenziali e assicurativi
  • INPS: E’ richiesta l’iscrizione alla gestione separata dell’Inps
  • INAIL: E’ dovuto il premio contro gli infortuni sul lavoro
  • Ai fini degli obblighi in materia di sicurezza, la normativa è interamente applicabile
Chiaramente al di la di queste tipologie di rapporto, tra le parti può concordarsi ogni diversa regolazione del rapporto lavorativo tra quelli vigenti nel ns. ordinamento (lavoro a progetto, lavoro accessorio, a chiamata ecc.)

ALTRE TIPOGIE DI RAPPORTO DI LAVORO FAMILIARE

Oltre alle tipologie di rapporto di lavoro familiare summenzionate, covo spesso di irregolarità ed elaborate attività ispettive per garantire il rispetto delle leggi, il nostro ordinamento prevede altre forme di gestione dei rapporti di lavoro familiare, che valorizzano maggiormente l’attività di sostegno all’impresa del familiare e un più diretto coinvolgimento alle sorti della stessa:
  • L’impresa familiare
  • L’associazione in partecipazione familiare
Impresa familiare

L’istituto dell’Impresa familiare riceve per la prima volta tutela nel 1975 con la riforma del diritto di famiglia del e l’introduzione dell’art 230 bis del cc., grazie alla quale viene superata la presunzione di gratuità ossia di “prestazione resa affectionis vel benevolentiae causa” (prestazioni rese per spirito di solidarietà e gratitudine) delle prestazioni lavorative svolte dai familiari in casa o nell’azienda del capofamiglia.

L’ impresa familiare è una particolare forma di impresa individuale.
In essa collaborano oltre al titolare, uno o più familiari: il coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado.

Deve avere carattere di continuità ed essere esercitata in maniera prevalente rispetto ad altre attività
L’esercizio della impresa familiare non è dunque conciliabile con altra attività di lavoro autonomo con carattere di continuità o dipendente a tempo pieno.

E’ invece conciliabile con la figura del pensionato.

In cambio della loro prestazione i familiari che partecipano all’impresa acquisiscono diritti economici e decisionali:
  • Diritto al mantenimento
  • Diritto alla partecipazione agli utili
  • Diritti decisionali
  • Diritti di prelazione in caso di cessazione della attività
Nella distribuzione degli utili al titolare spetta almeno il 51%.
L’impresa familiare ai fini normativi, al di là dei diritti attribuiti ai familiari è disciplinata come impresa individuale

Il rischio di impresa rimane ad esclusivo carico del titolare che risponde con tutto il suo patrimonio personale.

ASSOCIAZIONI IN PARTECIPAZIONE CON FAMILIARI

Altro istituto diffuso per regolare i rapporti lavorativi familiari è l’Associazione in partecipazione (istituito per regolare rapporti tra soggetti non vincolati da vincoli parentali, ma che ben si adatta a questa estensione)

Esso è regolato dall’art. 2549 e seguenti del c.c.

Si tratta di un contratto tra l’associante (l’imprenditore) e gli associati (uno o più lavoratori) che prestano la propria attività lavorativa o non (possono ad esempio fornire strumentazione o capitale), ricevendo quale compenso la partecipazione agli utili.

L’associato dunque si assume insieme all’associante il rischio di impresa, partecipando oltre agli utili anche alle perdite, salvo diversi accordi.

La dottrina e la giurisprudenza sembrano essere molto favorevoli all’utilizzo di tale istituto per regolare i rapporti di lavoro familiare.

A dimostrazione di ciò alle associazioni in partecipazione familiari non si applica il limite di n° 3 associanti imposto dalla legge, onde evitare il ricorso a tale istituto per nascondere forme di lavoro subordinato senza assumersi invece gli oneri a carico dell’imprenditore nella gestione di un vero rapporto di lavoro dipendente.

Nelle comuni associazioni in partecipazione (escluse dunque quelle di tipo familiare), al superamento del limite di n° 3 associati il rapporto viene considerato ex legge rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

E’ chiaro che la gestione dei rapporti di lavoro familiare è spesso covo di nascondigli adottati per camuffare irregolarità più o meno gravi  quali a titolo di esempio “lavoro nero” o irregolarità sul fronte dell’inquadramento contrattuale per poter usufruire di prestazioni previdenziali fasulle ecc.

E’ dunque sicuramente arduo il compito degli ispettori che sono chiamati a verificare la sussistenza di tutti i requisiti per un corretto inquadramento contrattuale.













venerdì 20 febbraio 2015

AGEVOLAZIONI FISCALI E CONTRIBUTIVE PER L’ASSUNZIONE DI DETENUTI E INTERNATI

 
Il tema delle agevolazioni relative alle assunzioni di soggetti detenuti ed internati già normato da Decreto Smuraglia legge 193-2000 è stato di recente revisionato con D.M. 148-2014.
Il nuovo decreto prevede la concessione di un credito di imposta e importanti sgravi contributivi alle imprese (aziende pubbliche e private, cooperative sociali) che assumono lavoratori detenuti, internati e semiliberi.
Per accedere a tali benefici l’assunzione deve avere una durata minima di 30 giorni.

LAVORATORI
 DETENUTI O INTERNATI

 EX DEGENTI DI OSPEDALI  
 PSICHIATRICI
 CONDANNATI O INTERNATI AMMESSI  AL LAVORO ESTERNO O IN REGIME DI
 SEMILIBERTA’


DATORE DI LAVORO
AZIENDE PRIVATE

AZIENDE PUBBLICHE
COOPERATIVE SOCIALI


TIPOLOGIA DI CONTRATTO
CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO ANCHE PART TIME DI DURATA NON INFERIORE A 30 GG


TRATTAMENTO RETRIBUTIVO
  • NON INFERIORE AI 2/3 DI QUANTO PREVISTO DAI CONTRATTI COLLETTIVI DEL LAVORO. IL RESTANTE 1/3 POTRA’ ESSERE UTILIZZATO PER SCOPI RISARCITORI AD ES. PER SPESE PROCESSUALI, RIMBORSI DANNI, RIMBORSO SPESE V/S STATO PER MANTENIMENTO, ECC.
  • NON E’ PREVISTA TREDICESIMA E QUATTORDICESIMA
  • SONO GARANTITE LE PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO FAMILIARE-ASSEGNI FAMILIARI


IL CREDITO D’IMPOSTA
L’ entità del credito di imposta varia in base alla condizione del lavoratore, come da tabella seguente:


DETENUTI O INTERNATI (ANCHE AMMESSI AL LAVORO ESTERNO)FINO A €/MESE 700,00 PER IL 2013 (DA CALCOLARE IN PROPORZIONE DELLE EFFETTIVE GIORNATE DI LAVORO)

FINO A €/MESE 520,00 A PARTIRE DAL 2014 (DA CALCOLARE IN PROPORZIONE DELLE EFFETTIVE GIORNATE DI LAVORO)


DETENUTI IN SEMILIBERTA’ O INTERNATI IN SEMILIBERTA’FINO A €/MESE 350,00 PER IL 2013 (DA CALCOLARE IN PROPORZIONE DELLE EFFETTIVE GIORNATE DI LAVORO)

FINO A €/MESE 300,00 A PARTIRE DAL 2014 (DA CALCOLARE IN PROPORZIONE DELLE EFFETTIVE GIORNATE DI LAVORO)


Tale credito di imposta spetta anche a:
  • imprese che svolgono attività formativa nei confronti di detenuti o internati o di detenuti o internati ammessi alla semilibertà, a patto che tale attività sia finalizzata alla immediata assunzione dei detenuti o internati formati per un periodo minimo corrispondente al triplo del periodo di formazione
  • imprese che svolgono attività di formazione mirata a fornire professionalità ai detenuti o agli internati da impiegare in attività lavorative gestite in proprio dall’Amministrazione penitenziaria
Il credito d’imposta previsto dal Decreto non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, nel modello F24.


SGRAVI CONTRIBUTIVI

Sono inoltre previste agevolazioni ai fini previdenziali e assistenziali.

Le aliquote dovute all’INPS in relazione alle retribuzioni corrisposte a soggetti detenuti e internati, ex detenuti degli ospedali psichiatrici, condannati e internarti ammessi al lavoro esterno, sono ridotte nella misura del 95% a partire dal 2013.

Sia il Credito di imposta che gli sgravi contributivi sono inoltre riconosciuti anche nel periodo successivo alla scarcerazione, come da schema seguente:

LAVORATORI EX DETENUTI O INTERNATI CHE HANNO USUFRUITO DELLA SEMILIBERTA’ O AMMESSI AL LAVORO ESTERNO
18 MESI SUCCESSIVI ALLA CESSAZIONE DELLO STATO DETENTIVO (PURCHE’ IL RAPPORTO DI LAVORO SIA INIZIATO DURANTE IL PERIODO DI DETENZIONE)


LAVORATORI EX DETENUTI O INTERNATI CHE NON HANNO USUFRUITO DELLA SEMILIBERTA’ O AMMESSI AL LAVORO ESTERNO
24 MESI SUCCESSIVI ALLA CESSAZIONE DELLO STATO DETENTIVO (PURCHE’ IL RAPPORTO DI LAVORO SIA INIZIATO DURANTE IL PERIODO DI DETENZIONE)


Per usufruire di dette agevolazioni è necessaria la stipula di apposite convenzioni tra le aziende e gli amministrazioni penitenziarie che prevedano:
  • l’oggetto della attività lavorativa
  • le modalità di svolgimento
  • formazione e trattamento retributivo
Le aziende devono dunque presentare copia della convenzione stipulata e copia della dichiarazione di assunzione alla sede INPS competente.