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giovedì 21 marzo 2013

Colf e badanti: nuovi importi contributivi.


Colf e badanti: nuovi importi contributivi.

Dall’inizio dell’anno 2013 sono cambiate le quote orarie dei contributi INPS per colf e badanti ed essi sono diversi in base al tipo di contratto stipulato. Infatti, se il contratto è a tempo indeterminato, i contributi risultano essere inferiori rispetto al 2012; mentre, se il contratto è a tempo determinato vi è un contributo aggiuntivo e di conseguenza il valore orario sarà più alto.

La circolare INPS N. 25/2013 ha spiegato che tutto ciò è la conseguenza dell’introduzione della riforma Fornero dell’Aspi  che è andata a sostituire l’assicurazione contro la disoccupazione introducendo appunto due aliquote contributive:

-  1,31% della retribuzione come valore ordinario;
-   1,40% come contributo addizionale che si abbatte solo sui rapporti a termine.

E’ però importante ricordare che il contributo addizionale non deve essere versato se la colf è stata assunta a tempo determinato in sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto.

Se vi sono rapporti di lavoro domestico a tempo determinato ancora attivi alla data del 1° Gennaio 2013, il contributo addizionale verrà calcolato direttamente dall’INPS al momento dell’invio del MAV. Ancora, l’INPS, nel caso in cui il contratto venga trasformato da tempo determinato in tempo indeterminato, restituirà al datore di lavoro gli ultimi sei mesi di versamento del contributo addizionale; allo stesso modo, se in seguito alla cessazione del rapporto per scadenza del termine il datore riassume il lavoratore entro sei mesi dalla cessazione, l’ente restituirà lo stesso importo.

Il datore di lavoro che, in base ai requisiti richiesti, avrà diritto a tale rimborso, dovrà presentare la domanda in via telematica attraverso uno dei seguenti canali: web - servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite Pin attraverso il portale INPS; call-center - numero gratuito 803164 da rete fissa e 06164164 da telefono cellulare con tariffazione stabilita dal proprio gestore; intermediari dell'INPS - attraverso i servizi telematici offerti agli stessi.

Inoltre l’Inps ne approfitta per sottolineare che il contributo introdotto chiesto dall’Aspi nel caso di licenziamento del dipendente non è dovuto per i rapporti di lavoro domestico.

Le nuove fasce di retribuzione e dei contributi sono indicate nelle apposite tabelle. Vi sono valori orari più bassi che sono previsti solo per i lavoratori che non devono pagare la quota relativa agli assegni familiari.

Tale esclusione riguarda solo il coniuge del datore di lavoro domestico (ma solo se quest'ultimo ha l'indennità di accompagnamento e quindi giustifica la propria dipendenza dall'altro coniuge) e, se conviventi, i parenti e gli affini entro il terzo grado.

 Vale a dire:
A) Parenti:
- primo grado = genitori - figli;
- secondo grado = nonni - nipoti (figli di figli) - fratelli/sorelle;
- terzo grado = bisnonni - nipoti (figli di fratelli) - zii.
B) Affini:
- primo grado = suoceri - figli del coniuge;
- secondo grado = nonni del coniuge - nipoti (figli dei figli del coniuge); cognati;
- terzo grado = bisnonni del coniuge; nipoti (figli dei cognati) - pronipoti (figli dei nipoti del coniuge); zii del coniuge.
Di seguito riportata la tabella dei contributi INPS:



LA DEDUZIONE DEI COSTI AUTO DAL 2013

La Legge di Stabilità per il 2013 ha ridotto la percentuale di rilevanza fiscale (dal 40% al 20%) delle spese di acquisto e di utilizzo dei veicoli, sancendo la sostanziale irrilevanza delle disposizioni contenute nella Legge Fornero (legge n. 92/2012). Ricostruiamo le regole vigenti e proponiamo un ragionamento coordinato con la tematica dei beni concessi in uso ai soci e familiari e del redditometro



Il comma 1 dell'art. 164 del T.U.I.R. propone un concetto di limitata rilevanza dei costi, ove afferma che le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore indicati nel presente articolo, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, ai fini della determinazione dei relativi redditi sono deducibili solo se rientranti in una delle fattispecie previste nelle successive lett. a), b) e b-bis) e nei limiti ivi indicati.

La norma non ha natura antielusiva e, per conseguenza, non può essere oggetto di disapplicazione mediante la procedura di cui all'art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973; così si desume dalle Riss. n. 190/E del 2007 e n. 231/E del 2007.

Inoltre, va anche riscontrato che la norma non si occupa di regolamentare la deduzione dei costi relativi ai mezzi di trasporto non a motore (biciclette e velocipedi), ai mezzi di trasporto, anche a motore, che costituiscono beni merce per le imprese (anche se vengono temporaneamente utilizzati per fini dimostrativi, pubblicitari o promozionali), nonché a tutti i veicoli non espressamente indicati dall'art. 164 del T.U.I.R. e richiamati dal Codice della strada, con deduzione vincolata alla presenza della inerenza. In tale ultima categoria rientrano, ad esempio, gli autocarri, vale a dire veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse. In ossequio a quanto sopra affermato, però, la deduzione del costo è ammessa se l'utilizzo è inerente; ad esempio (Ris. n. 244/E del 2002), a parere delle Entrate la stessa difetterebbe nel caso di un notaio che abbia acquistato un autocarro sostenendo di doverlo utilizzare per lo spostamento dei fascicoli dal proprio studio all'archivio notarile.

Al fine di contrastare il fenomeno dei cd. «falsi autocarri», il Legislatore è intervenuto con l'art. 35, comma 11 del D.L. n. 223/2006, che ha trovato pratica attuazione con il Provvedimento del Direttore Agenzia delle entrate del 6 dicembre 2006. La disposizione tende a rendere non totalmente deducibili i costi di acquisto e di impiego relativi a veicoli che risultano da adattamenti che non ne impediscono l'utilizzo per il trasporto privato di persone; in sostanza, dal punto di vista della Motorizzazione ci troviamo dinnanzi ad un autocarro che, tuttavia, sul versante fiscale va trattato come una autovettura. Si sono utilizzati i seguenti parametri di riferimento:

1) codice di carrozzeria;
2) numero di posti;
3) rapporto tra potenza del motore e portata del veicolo.

Quando tutti e tre i parametri indicano la natura di «falso autocarro» del veicolo, il regime fiscale proprio è quello delle autovetture.


Come anticipato sopra, la norma prevede tre distinte categorie di regole, delle quali la prima è dedicata ai costi integralmente deducibili. Infatti, la lett. a) del primo comma consente la deducibilità integrale per le seguenti fattispecie:

- mezzi destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa ed, in particolare:

a) aeromobili da turismo;
b) navi e imbarcazioni da diporto;
c) autovetture ed autocaravan, di cui alle lett. a) e m) del comma 1 dell'art. 54 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
d) ciclomotori e motocicli;

- veicoli adibiti ad uso pubblico.

La strumentalità è stata oggetto di approfondimento nelle Circc. n. 48/E del 1998 (paragrafo 2.1.2.1) e n. 1/E del 2007 (paragrafo 17.2.b); la stessa ricorre solo qualora la attività propria dell'impresa non può essere esercitata in assenza dei beni stessi (attività di noleggio; attività di scuola guida; scuole per l'addestramento al volo; scuole per l'addestramento alla navigazione). Diversamente, non sono considerate ad utilizzo esclusivamente strumentale:

- le autovetture di un'impresa commerciale necessarie per visitare i propri clienti (risoluzione n. 59/E del 2007);
- le autovetture messe a disposizione dei collaboratori per lo svolgimento di servizi legati all'attività di mediazione immobiliare (risoluzione n. 50/E del 2002, paragrafo 12).

Meno difficoltosa è l'individuazione del caso dell'uso pubblico; Assonime precisa che sono adibiti ad uso pubblico i veicoli la cui utilizzazione sia in funzione di un servizio pubblico di trasporto e la cui circolazione sia regolamentata dalle specifiche disposizioni di legge, mentre l'Agenzia delle entrate (Circ. n. 48/E del 1998, paragrafo 2.1.2.1) aggiunge che la destinazione a tale uso viene espressamente riconosciuta attraverso un atto proveniente dalla Pubblica amministrazione.

Se il veicolo senza limitazioni è stato acquisito in leasing, la deducibilità (previa inerenza) riguarda ovviamente i canoni, a condizione che il contratto di locazione finanziaria (se stipulato a partire dal 1° gennaio 2008) abbia una durata non inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento. Segnaliamo che, a partire dal 29 aprile 2012, la deduzione è assicurata a prescindere dalla durata prevista dal contratto, ma il beneficio fiscale va «spalmato» su un periodo non inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento tabellare. Viene dunque ad essere eliminato un requisito di forma, pur restando invariato il riflesso tributario.


La categoria dei veicoli a deducibilità limitata ha una prima sottospecie generale che attiene le imprese; in tale ambito sono intervenute le modifiche della Legge di Stabilità.

Infatti, qui i costi sono deducibili nella misura del 40%, percentuale che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, scende al 20%.

La limitazione si applica alle autovetture e autocaravan, di cui alle lett. a) e m) dell'art. 54 del D.Lgs. n. 285 del 1992, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo è diverso da quello esclusivamente strumentale o da quello pubblico. Oltre alla introduzione di una percentuale di deducibilità limitata per ciascun tipo di costo, la norma prevede inoltre che non si tiene conto della parte del costo di acquisizione che eccede: 18.075,99 euro per le autovetture e gli autocaravan; 4.131,66 euro per i motocicli; 2.065,83 euro per i ciclomotori.

Nel caso di acquisto in leasing, il medesimo limite trova identica applicazione, poiché non si considera l'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede i limiti indicati.
Al riguardo va anche segnalato che la deduzione (pur limitata) dei canoni di leasing era ulteriormente subordinata (per i contratti stipulati nel periodo dal 12 agosto 2006 fino al 28 aprile 2012) al fatto che il contratto fosse di durata pari almeno al periodo di ammortamento tabellare. 

Diversamente, per i contratti di leasing stipulati a partire dal 29 aprile 2012, si consente la deduzione dei canoni su un periodo non inferiore alla durata standard dell'ammortamento, a prescindere dalla durata prevista del contratto, che può essere inferiore o superiore al suddetto limite. Nel caso di veicolo in noleggio, non si considerano i costi di locazione e di noleggio che eccedono: 3.615,20 euro per le autovetture e gli autocaravan; 774,69 euro per i motocicli; 413,17 euro per i ciclomotori.

Nel caso del noleggio «full service», ove sono corrisposte, unitariamente, quote relative all'utilizzo e quote relative a talune spese di manutenzione ed impiego (bollo, assicurazione, manutenzione programmata, interventi ordinari e straordinari, ecc.), l'Amministrazione (si veda la Circ. n. 48/E del 1998, paragrafo 2.1.3.4) ha previsto che il limite massimo deducibile deve essere applicato agli importi corrisposti alla società di noleggio, al netto dei costi delle prestazioni accessorie. In tal senso, si richiede la separata indicazione delle componenti del prezzo sulla fattura o, si ritiene, negli accordi contrattuali. I valori delle tariffe di noleggio debbono essere ovviamente ragguagliati ad anno.

Gli agenti di commercio (così come i promotori finanziari e gli agenti di assicurazione, ai sensi della Circ. n. 48/E del 1998) possono beneficiare di due differenti agevolazioni:

- la deducibilità dei costi è elevata all'80% (percentuale che non varia a decorrere dal 2013);
- il limite di rilevanza del costo di acquisto è elevato a euro 25.822,84.


Gli esercenti arti e professioni deducono i costi delle autovetture in misura identica alle imprese (40% sino al 2012 e 20% dal 2013), ma limitatamente ad un solo veicolo. Se l'attività è svolta da società semplici o da associazioni professionali, la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato. 

I limiti relativi al noleggio ed ad leasing, nel caso di esercizio in forma associata della professione, sono riferiti a ciascun socio o associato. Se il veicolo viene acquisito con un contratto di leasing, con un contratto stipulato sino al 28 aprile 2012, la deducibilità (salvi i limiti di valore già esposti per le imprese) è concessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore al periodo di ammortamento standard (quindi 4 anni). Per i contratti stipulati a decorrere dal 29 aprile 2012, invece, la deduzione (sempre rapportata al periodo di ammortamento) è ammessa a prescindere dalla durata del contratto.


La lett. b-bis) dell'art. 164 tratta la deducibilità dei costi delle auto assegnate in uso promiscuo ai dipendenti, stabilendo che:

1) non si applica alcun limite sul valore del veicolo;
2) si deducono i costi nella misura del 90%, percentuale ridotta al 70% con decorrenza 2013, ad opera della Legge Fornero.

I veicoli, tuttavia, devono essere assegnati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta. Al riguardo, le Entrate (si veda la Circ. n. 48/E del 1998, paragrafo 2.1.2.1) hanno precisato che:
- si considera dato in uso promiscuo al dipendente per la maggior parte del periodo di imposta il veicolo utilizzato dallo stesso per la metà più uno dei giorni che compongono il periodo d'imposta del datore di lavoro;
- non è necessario che l'uso promiscuo sia avvenuto in modo continuativo, quindi si possono alternare periodi di assegnazione a periodi diversi;
- non è richiesto che il veicolo sia stato utilizzato da un solo dipendente.

Se il veicolo è stato acquistato in corso d'anno, la prevalenza dell'assegnazione promiscua andrà valutata in relazione al periodo di possesso del bene. Ai fini di vincere eventuali contestazioni, l'utilizzo promiscuo da parte del dipendente deve essere provato in base ad idonea documentazione che ne attesti con certezza l'utilizzo; in tal senso, è certamente ammissibile il riferimento al contratto di lavoro, così come a successivi accordi intervenuti.

Nel caso di dipendente di un professionista o di uno studio professionale, la disciplina si applica senza considerare il limite numerico massimo dei veicoli (uno per ogni professionista, più quelli assegnati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta (in senso positivo si vedano anche le istruzioni al rigo RE19 di UNICO 2012 PF). La situazione non trova speculare applicazione nel caso dell'assegnazione promiscua agli amministratori, in relazione alla quale è opportuno verificare le indicazioni contenute nel paragrafo 10 della Circ. n. 5/E del 2001.

Qui il meccanismo è difforme, in quanto si devono identificare:
- la quota di costi del veicolo sino a capienza del reddito prodotto in capo all'amministratore per il benefit (o per l'importo riaddebitato con fattura);
- la quota di costi eccedenti.

Il primo importo trova deduzione completa, in quanto viene direttamente pareggiato da una imposizione in capo al soggetto utilizzatore; il secondo importo trova deduzione con le regole generali (40%, oppure 20%), poiché si ritiene di non assimilare la posizione del collaboratore a quella del dipendente.

Nei casi in cui un dipendente rivesta, per lo stesso periodo, anche la carica di amministratore, e che tale ufficio rientri nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente, i redditi percepiti in relazione a tale qualità sono attratti nel reddito di lavoro dipendente. In questo caso, poiché tutte le somme e i valori percepiti saranno qualificati e determinati come redditi di lavoro dipendente, si ritiene che, anche ai fini della deduzione dei costi dei veicoli da parte dell'impresa, trovino applicazione le disposizioni di cui all'art. 164 del T.U.I.R.


Come sopra accennato, le regole dell'art. 164 del T.U.I.R. hanno subìto due recenti restyling:
1) il primo ad opera delle legge n. 92/2012 (con decorrenza dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 18 luglio 2012): in quella sede si era ridotta la percentuale di deducibilità delle spese di cui alla lett. b), portandole dal 40% al 27,5%, oltre che la percentuale delle spese di cui alla lett. b-bis), portandole dal 90 al 70%;

2) il secondo ad opera della legge n. 228/2012 (con generica decorrenza dal 1° gennaio 2013): in quella sede si è ridotta la percentuale di deducibilità delle spese di cui alla lett. b), portandola al 20%.
Innanzitutto notiamo che su una medesima fattispecie, vale a dire le autovetture delle imprese (con esclusione degli agenti di commercio) e dei lavoratori autonomi, sono intervenute a distanza di poco tempo due differenti disposizioni, con l'effetto che la modifica della Legge Fornero (deduzione al 27,5%) di fatto non trova applicazione.

Infatti, ai sensi dell'art. 4, comma 73 della L. 28 giugno 2012, n. 92 (G.U. 3 luglio 2012, n. 153), le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo al quello in corso alla data del 18 luglio 2012, di entrata in vigore della legge; con la conseguenza che, nella generalità dei casi, la modifica della Legge di Stabilità «fagocita» quella della Legge Fornero. Si potrebbe forse ipotizzare che la percentuale del 27,5% trovi applicazione in casi di periodi di imposta iniziati dopo il 18 luglio 2012 e chiusi al 31 dicembre 2012, come potrebbe avvenire in ipotesi di operazioni straordinarie, oppure di società costituite dopo il 18 luglio.

Chiarita la corretta percentuale applicabile, in tema di ammortamento va rammentato che:

- la nuova misura ridotta si applica tanto agli automezzi acquisiti a decorrere dal 2013 che a quelli per i quali è già in corso il processo di ammortamento;

- la percentuale di rilevanza «nuova» del 20% va riferita non al costo, bensì alla quota, con la conseguenza che sarà ammessa in deduzione, nel corso del 2013, una porzione della quota di ammortamento stanziata, anche se, nelle annualità passate, si fosse già dedotto più del 20% del costo.

Peraltro, va segnalato che i contribuenti saranno chiamati ad un ulteriore adempimento nel corrente anno; infatti, la stessa legge n. 92/2012 (art. 4, comma 73) prevedeva che nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione (leggi, normalmente, il 2013) si assume quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni modificative.

La Legge di Stabilità, inoltre, precisa che resta fermo quanto previsto dal comma 73 del citato art. 4 della legge n. 92 del 2012.

Ne deriva, dunque, che, salvo una differente interpretazione, gli acconti di imposta per l'anno 2013 dovranno essere computati rideterminando l'imposta teorica del 2012, come se si fossero dedotti i costi delle auto con le nuove misure del 27,5% e 70%; si noti che il richiamo al 27,5% (e non al 20%) non è un refuso, in quanto il riferimento letterale della disposizione evoca, proprio, la percentuale della Legge Fornero, nonostante la medesima sia di fatto non applicabile.


Il nuovo regime di deduzione dei costi auto, potrebbe indurre molti operatori a ritenere non più vantaggioso l'inserimento del veicolo in regime di impresa o di lavoro autonomo; il ragionamento, ovviamente, non si presta ad una applicazione alle posizioni individuali, quanto piuttosto ad un utilizzo per le strutture societarie.
Infatti, in quest'ultimo caso, si potrebbe utilizzare il meccanismo del rimborso chilometrico, ovviamente limitatamente al caso del veicolo del dipendente o del collaboratore/amministratore.

La scelta deve essere valutata sotto un profilo meramente economico e con una ottica di natura accertativa. Dal punto di vista economico, si dovranno mettere a raffronto due parametri: dal lato negativo la perdita del diritto alla detrazione del 40% dell'IVA assolta sull'acquisto e sulle spese di impiego e la perdita del risparmio fiscale sulle spese non deducibili (nella nuova misura del 20%), mentre dal lato attivo la possibilità di dedurre, con le sole limitazioni dell'art. 95, comma 3 del T.U.I.R.

Inoltre, se l'auto non è inserita in regime di impresa, verrebbe ad essere superata la questione dell'utilizzo del bene anche a titolo personale, con la conseguenza che non si dovrà presentare alcuna comunicazione obbligatoria, né ci si dovrà porre il problema della esistenza di un reddito diverso in capo all'utilizzatore (il problema, qui, si pone solo per le società di capitali, mentre per i soggetti IRPEF il meccanismo delineato dalla Circ. n. 36/E del 2012 normalmente azzera qualsiasi difficoltà).

Infine, acquisire l'auto a titolo personale determina la considerazione della stessa nel conteggio del redditometro del proprietario, anche se con le più miti conseguenze previste dal D.M. del 24 dicembre 2012; qui l'auto pesa in modo specifico per le spese del bollo e dell'assicurazione, mentre «entra» nel computo delle spese medie ISTAT (con impatto normalmente modesto) in relazione ai kilowatt del veicolo.
Se il veicolo, diversamente, fosse utilizzato in modo promiscuo, nel redditometro rileverebbe solo la quota delle spese non dedotte, quindi normalmente il veicolo peserebbe solo per l'80%, misura complementare rispetto al 20% normalmente deducibile.

Sembra un vero e proprio rebus enigmistico, la cui soluzione non può essere generalizzata ma ricercata caso per caso in relazione alla singola situazione del contribuente.

di Giovanni Valcarenghi e Sergio Pellegrino

mercoledì 20 marzo 2013

TFR - PAGA DIRETTAMENTE L'INPS: DOMANDE IN VIA TELEMATICA


L'INPS fornisce le istruzioni per la trasmissione in modalità telematica della domanda di erogazione diretta del TFR a carico del Fondo di tesoreria a favore dei lavoratori interessati.

La trasmissione della dichiarazione di incapienza da parte dell'azienda dovrà essere effettuata attraverso uno dei seguenti canali:

a) accedendo al sito Internet www.inps.it;
b) inviando un file telematico XML;
c) chiedendo il supporto informativo del call-center INPS, raggiungibile al numero 803.164 da rete fissa e al numero 06.164.164 da rete mobile.

I soggetti tenuti a presentare la dichiarazione di incapienza sono:

1) il datore di lavoro, ovvero un dipendente delegato dallo stesso;
2) i soggetti abilitati alla cura degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti;
3) i responsabili delle procedure concorsuali e i responsabili della gestione dell'azienda in sostituzione del datore di lavoro.

L'identificazione del soggetto per l'accesso alla trasmissione della dichiarazione di incapienza avverrà tramite Pin.

In ogni caso fino ai primi giorni di agosto 2013 è previsto il periodo transitorio, durante il quale sarà possibile inviare le domande anche mediante i modelli cartacei.

PENSIONE DI VECCHIAIA: BASTANO 15 ANNI DI CONTRIBUTI


Si torna al passato: per le situazioni eccezionali salvate dal D.Lgs. n. 503/1992 e per le quali la pensione di vecchiaia matura con soli 15 anni di contributi al posto degli attuali 20, l'INPS conferma l'agevolazione che ha resistito in tutti questi anni, fino al 2011 e poi travolta dalla Riforma Fornero.

L'abolizione dei 15 anni è stata frutto di una interpretazione restrittiva imposta all'INPS dai Ministeri dell'economia e del lavoro; ma di fronte alle proteste degli interessati e delle forze sociali si è preferito tornare al passato piuttosto che percorrere il periglioso percorso dei ricorsi in magistratura.

Ecco le particolari categorie di lavoratori dipendenti ed autonomi che possono accedere, in deroga all'elevazione del requisito minimo contributivo, alla pensione di vecchiaia in presenza di un'anzianità contributiva minima di 15 anni anziché 20 ma ovviamente con le nuove età dettate dal 1° gennaio 2012.

A - Lavoratori che al 31 dicembre 1992 hanno maturato i requisiti di assicurazione e di contribuzione previsti dalla normativa previgente - I lavoratori dipendenti ed autonomi che al 31 dicembre 1992 abbiano maturato i requisiti di assicurazione e di contribuzione previsti dalla normativa previgente sono esclusi dall'elevazione dei requisiti di assicurazione e di contribuzione. Ai fini della maturazione dei requisiti in parola, sono utili tutti i contributi (obbligatori, figurativi, volontari, da riscatto e da ricongiunzione) riferiti temporalmente a periodi anteriori al 1° gennaio 1993. I contributi figurativi, da riscatto e da ricongiunzione riferiti a periodi che si collocano entro il 31 dicembre 1992 devono essere valutati anche se riconosciuti a seguito di domanda successiva a tale data.

B - Lavoratori ammessi alla prosecuzione volontaria in data anteriore al 31 dicembre 1992 - L'elevazione dei requisiti di assicurazione e di contribuzione non opera nei confronti dei lavoratori dipendenti ed autonomi ammessi alla prosecuzione volontaria da data anteriore al 31 dicembre 1992. Per la deroga è necessario che la decorrenza dell'autorizzazione alla prosecuzione volontaria si collochi entro la data del 26 dicembre 1992. Non è invece richiesto che l'assicurato ammesso alla prosecuzione volontaria abbia anche effettuato versamenti anteriormente alla predetta data.

C - Lavoratori dipendenti che possono far valere un'anzianità assicurativa di almeno 25 anni e risultano occupati per almeno 10 anni per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare - L'elevazione dei requisiti di assicurazione e di contribuzione non opera nei confronti dei lavoratori dipendenti che possono far valere un'anzianità assicurativa di almeno 25 anni e risultano occupati per almeno 10 anni, anche non consecutivi, per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare (art. 2, comma 4, del decreto n. 503). Il requisito dei 25 anni di anzianità assicurativa e quello dei 10 anni con periodi di occupazione di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare possono essere maturati anche successivamente al 31 dicembre 1992.

La deroga in parola non opera nei confronti dei lavoratori occupati per l'intero anno ai quali venga attribuito, per l'anno solare, un numero di contributi settimanali inferiore a 52, per effetto delle disposizioni vigenti in materia di accreditamento dei contributi ai fini del diritto alle prestazioni pensionistiche.

D - Lavoratori dipendenti che possono far valere al 31 dicembre 1992 un periodo di assicurazione e di contribuzione inferiore ai 15 anni previsti dalla previgente normativa - Per i lavoratori dipendenti che abbiano maturato al 31 dicembre 1992 un'anzianità assicurativa e contributiva tale che, anche se incrementata dei periodi intercorrenti tra il 1° gennaio 1993 e la fine del mese di compimento dell'età per il pensionamento di vecchiaia, non consentirebbe di conseguire i requisiti assicurativi e contributivi richiesti dal decreto n. 503 nell'anno di compimento dell'età pensionabile, i requisiti stessi sono ridotti fino al limite minimo di 15 anni previsto dalla previgente normativa.

In pratica il numero dei contributi richiesti par tali lavoratori è pari alla somma delle settimane di contribuzione maturate fino al 31 dicembre 1992 e delle settimane di calendario comprese tra il 1° gennaio 1993 e la fine del mese di compimento dell'età pensionabile.

Tutto ciò si applica anche per gli iscritti al fondo delle Ferrovie di Stato, al fondo delle Poste, alle gestioni ex INPDAP ed ex ENPALS, secondo le specifiche normative di riferimento.

Ora gli uffici INPS sono tenuti a rivedere le domande di pensione respinte perché l'interessato non ha raggiunto i 20 anni di contributi.