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lunedì 20 febbraio 2012

Cud 2012


Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 gennaio 2012 è stato approvato lo schema di certificazione unica «CUD 2012», che i sostituti d'imposta devono consegnare, in duplice copia, ai propri sostituiti entro il 28 febbraio prossimo, certificando i compensi corrisposti nel 2011

Relativamente al CUD ricordiamo che, in caso di cessazione del rapporto di lavoro e solo se il percipiente ne fa espressa richiesta, il comma 6-quater dell'art. 4 del D.P.R. n. 322/1998 prevede che la certificazione sia consegnata entro 12 giorni dalla data della richiesta stessa.

Per quanto attiene alle modalità di consegna, la stessa può avvenire:

1) a mano (salvo sottoscrizione per ricevuta);
2) con raccomandata A/R (in quanto lascia prova dell'avvenuta consegna);
3) con modalità elettronica (Ris. Ag. Entrate n. 145 del 21 dicembre 2006) a condizione che il sostituto si accerti che il sostituito è nelle condizioni di poter ricevere in via elettronica la certificazione).

Di conseguenza, la certificazione può essere consegnata in tale modalità solo nei confronti di quei soggetti che sono dotati degli strumenti necessari per ricevere e stampare la certificazione e deve essere esclusa, ad esempio, nei confronti degli eredi ovvero quando il dipendente abbia cessato il rapporto. È onere del datore di lavoro accertarsi che il dipendente si trovi nelle condizioni di poter ricevere la certificazione in formato elettronico.

Di seguito si riepilogano alcune delle regole generali relative alla compilazione della certificazione unica, nonché le principali novità del CUD 2012 - Redditi 2011, rispetto al modello dello scorso anno.

REGOLE GENERALI

La Certificazione unica datori (CUD) ha la funzione di certificare in modo unitario i redditi fiscalmente imponibili e le relative ritenute, nonché la retribuzione imponibile previdenziale.

Il modello è generalmente uno solo, anche se il lavoratore, nel corso dell'anno, ha svolto più rapporti di lavoro con lo stesso sostituto oppure ha percepito diverse tipologie di reddito, quali, ad esempio, redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati, così come definiti dall'art. 50 del T.U.I.R. (borse di studio, compensi per tirocini formativi o stages, assegno alimentare dovuto all'ex coniuge, ecc.).

Il sostituto d'imposta, infatti, in sede di conguaglio di fine anno o di fine rapporto, deve prendere in considerazione tutti i redditi di lavoro dipendente e/o assimilato da lui stesso corrisposti nel periodo d'imposta, anche se relativi a più rapporti (cfr. Circ. n. 326/1997 dell'Agenzia delle entrate).

Se ad esempio, il lavoratore ha avuto con lo stesso datore di lavoro più rapporti di lavoro a tempo determinato o indeterminato nel corso dell'anno, quest'ultimo, in sede di conguaglio, deve considerare i redditi corrisposti in ciascun rapporto, indipendentemente dalla richiesta del lavoratore e di conseguenza consegnare al sostituito un unico modello CUD.

Il CUD è una certificazione e non un modello ufficiale.

Questo significa che il sostituto può utilizzare uno stampato che contenga solo le caselle relative agli importi che devono esse certificati, purché siano esposti nelle sequenza prevista nel modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e con l'esatta indicazione del numero progressivo e della denominazione. Possono, quindi, non essere riportati il numero progressivo e la denominazione dei campi non compilati.

Dati relativi al datore di lavoro - Novità: Ricezione telematica mod. 730/4



Nella prima sezione del modello, il sostituto di imposta che rilascia la certificazione deve riportare, oltre ai propri dati identificativi ed al proprio codice fiscale, anche l'indirizzo completo (comune, sigla della provincia, C.A.P., via, numero civico, telefono, fax e indirizzo di posta elettronica) della propria sede (e non quella di altri soggetti, quali ad esempio, quello incaricato della tenuta della contabilità) al quale devono pervenire le comunicazioni (mod. 730-4) relative alla liquidazione dei modelli 730.

Novità: Ricezione telematica dei modelli 730/4: Comunicazione entro il 31 marzo 2012

Le istruzioni alla compilazione del CUD 2012 ricordano che è terminata la fase sperimentale della ricezione telematica del risultato finale delle dichiarazioni (mod. 730-4). Da quest'anno, quindi, entra a pieno regime la procedura del flusso telematico che prevede l'obbligo per i sostituti d'imposta della ricezione in via telematica tramite l'Agenzia delle entrate dei 730-4 dei dipendenti che hanno richiesto assistenza fiscale a un CAF o a un professionista abilitato.

Il CAF o il professionista abilitato che hanno elaborato i modelli 730, quindi, comunicheranno i dati relativi al risultato finale delle dichiarazioni (mod. 730-4) non più direttamente al sostituto d'imposta ma all'Agenzia delle entrate, la quale provvederà successivamente ad inviarli telematicamente al sostituto d'imposta. La ricezione dei dati può essere attuata direttamente presso la sede telematica del sostituto d'imposta oppure tramite un intermediario incaricato.

I sostituti non ancora in possesso di abilitazione telematica devono inviare, entro il 31 marzo 2012, all'Agenzia delle entrate l'apposita comunicazione per indicare l'indirizzo telematico dell'intermediario delegato alla ricezione dei modelli 730-4. La comunicazione deve essere inviata anche dai sostituti utenti Fisconline o Entratel, per indicare il proprio indirizzo telematico o quello dell'intermediario che intendono delegare.

Codice sede

Qualora il sostituto di imposta, per proprie esigenze organizzative, intenda gestire separatamente gruppi di dipendenti, può facoltativamente indicare, nella casella «codice sede», un codice identificativo per ciascuna gestione. Tale codice, autonomamente determinato dal sostituto deve essere costituito esclusivamente da valori numerici compresi tra il valore 001 ed il valore 999. 

Il predetto codice, riportato nel 730-4 messo a disposizione del sostituto, costituisce un elemento identificativo della gestione di appartenenza del dipendente al fine dello svolgimento delle operazioni di conguaglio.

Parte A - Dati generali - Dati relativi al dipendente - Novità: Annotazione BO nel caso di detrazione per figli a carico fruita al 100% dal genitore affidatario


Dati dei familiari a carico: Annotazione BO anche nel caso di detrazione al 100% per affidamento dei figli



Come gli anni scorsi, le istruzioni prevedono l'indicazione dei dati relativi ai familiari che nel 2011 sono stati fiscalmente a carico del sostituito ai fini della corretta verifica dell'attribuzione delle detrazioni.

Nelle annotazioni (cod. BO) per ogni familiare dovrà essere indicato: il grado di parentela (indicando «C» per coniuge, «F1» per primo figlio, «F» per figli successivi al primo, «A» per altro familiare, «D» per figlio portatore di handicap); il codice fiscale; il numero dei mesi a carico; figlio di età inferiore ai tre anni e numero dei mesi in cui ha avuto un'età inferiore ai tre anni; percentuale di detrazione spettante e percentuale di detrazione spettante per famiglie numerose.

Nel caso in cui al primo figlio spetti la detrazione per coniuge a carico per l'intero anno, va indicata, come percentuale di detrazione spettante, la lettera «C». Se tale detrazione non spetta per l'intero anno, occorre compilare per lo stesso figlio due volte le annotazioni, esponendo sia la detrazione spettante come figlio che quella come coniuge.

NOVITà: La novità di quest'anno è rappresentata dal fatto che nel caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nelle annotazioni, va indicato se si è usufruito della detrazione del 100% per figli a carico.

L'art. 12, comma 1, lett. c) del T.U.I.R (D.P.R. n. 917/1986) prevede, infatti, che in caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta al 100% al genitore affidatario, a meno che non sia stato stipulato un accordo di tipo diverso, al fine di ripartire la detrazione nella misura del 50% ovvero di attribuire l'intera detrazione al genitore che ha il reddito più elevato e che in caso di affidamento congiunto o condiviso, la detrazione è ripartita al 50% tra i genitori, a meno che non sia stato stipulato un accordo di tipo diverso, al fine di attribuire l'intera detrazione al genitore che ha il reddito più elevato (Cfr. Ag. Entrate, Circ. n. 15/E del 16 marzo 2007).

Parte B - Dati fiscali



Punto 1 - «Redditi per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all'art. 13, commi 1, 2, 3, e 4 del T.U.I.R.»

In questo punto, va indicato il totale dei redditi di lavoro dipendente, equiparati e quelli assimilati per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all'art. 13, commi 1, 2, 3 e 4 (questi ultimi due commi, per i redditi di pensione).

Come di consueto, l'importo da esporre deve essere:

- Al netto degli oneri deducibili di cui all'art. 10, evidenziati, nella sezione «Altri dati», ai punti 120 e 127 (quali, ad esempio, nel punto 120, i contributi versati alla Previdenza Complementare).

- Al lordo di redditi corrisposti da altri sostituti, se il contribuente ha chiesto di effettuare il conguaglio complessivo. In tal caso andrà compilato anche il punto 204 della sezione «Dati relativi ai conguagli», per indicare il dettaglio di quanto corrisposto dal precedente sostituto.

- Pari alle retribuzioni convenzionali per i redditi di lavoro dipendente prodotti all'estero e determinati ai sensi del comma 8-bis dell'art. 51 del T.U.I.R.

NOVITÀ: Punto 1 - Al netto del contributo di solidarietà

Una novità di quest'anno è rappresentata dal fatto che l'importo da esporre al punto 1 deve essere:
al netto del contributo di solidarietà di cui all'art. 2, comma 2, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, evidenziato al punto 136 della sezione «Altri dati».
A decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013, qualora il reddito complessivo sia superiore a 300.000 euro, è dovuto un contributo di solidarietà del 3% sulla parte di reddito che eccede il predetto importo di 300.000 euro.

Ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo prodotto nello stesso periodo d'imposta cui si riferisce il contributo di solidarietà medesimo.

La previsione di deducibilità dal reddito del contributo di solidarietà, comporta, come conseguenza, che l'effettivo prelievo fiscale aggiuntivo, rispetto alle ordinarie aliquote, sia inferiore al 3%, in quanto, trattandosi di contribuenti la cui aliquota marginale si attesta al 43%, gli stessi avranno un risparmio del 43% sulla parte del contributo del 3% deducibile dal reddito.

Per quanto riguarda i redditi di lavoro dipendente e «assimilati», il D.M. 21 novembre 2011 (G.U. n. 276 del 26 novembre 2011), ha stabilito che deve essere il sostituto d'imposta, all'atto dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno, a determinare il contributo di solidarietà e a riconoscere la deduzione dell'importo trattenuto a titolo di contributo di solidarietà.

L'importo relativo al contributo di solidarietà è trattenuto in unica soluzione nel periodo di paga in cui sono svolte le predette operazioni di conguaglio di fine anno ed è versato nei termini e secondo le modalità ordinarie dei versamenti delle ritenute, con il codice tributo «1618», appositamente istituito dall'Agenzia delle entrate con la Ris. n. 4/E del 9 gennaio 2012.

Punti 136 e 137 - Contributo di solidarietà e contributo di solidarietà sospeso - Annotazione BY



Nel punto 136 della sezione «Altri dati» va indicato, poi, l'importo trattenuto dal sostituto d'imposta a titolo di contributo di solidarietà ex art. 2, comma 2, del D.L. n. 138/2011, convertito nella legge n. 148/2011, ed applicabile sulla parte eccedente i 300.000 euro.

Nel caso di cessazione di rapporto di lavoro nel corso del 2011 (quindi prima delle operazioni di conguaglio di fine anno, durante le quali, come previsto dal D.M. 21 novembre 2011, il datore doveva determinare l'ammontare del contributo di solidarietà), il sostituto d'imposta è tenuto ad evidenziare nelle annotazioni (cod. BY) del CUD 2012, che il contribuente è obbligato alla presentazione della dichiarazione dei redditi al fine di auto- liquidare il contributo di solidarietà.

Nel punto 137 della sezione «Altri dati» va indicato, infine, l'importo del contributo di solidarietà non operato per effetto delle disposizioni emanate a seguito degli eventi eccezionali già ricompreso nel punto 136.

Novità: Punto 1 - Comprensivo della quota di TFR e altre indennità eccedenti il milione di euro - Annotazione BZ



Altra novità è rappresentata dal fatto che l'importo da esporre al punto 1 deve essere:

- al lordo dell'importo delle indennità di fine rapporto di cui all'art. 17, comma 1, lett. a) e c) del T.U.I.R. eccedente il milione di euro, da assoggettare a tassazione ordinaria, in base a quanto previsto dall'art. 24, comma 31, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.
Nelle annotazioni (cod. BZ) deve essere indicato l'ammontare eccedente il milione di euro, assoggettato a tassazione ordinaria, nonché l'ammontare delle singole indennità corrisposte.

Si tratta della nuova previsione normativa introdotta, come detto, dall'art. 24, comma 31, del cd. «Decreto Salva Italia» (D.L. n. 201/2011), il quale ha disposto che alle quote delle indennità di fine rapporto di cui all'art. 17, comma 1, lett. a) (TFR e altre indennità) e c) (Indennità per cessazione di collaborazioni coordinate e continuative), del T.U.I.R., complessivamente eccedente il milione di euro, non si applica il regime di tassazione separata previsto dall'art. 19 dello stesso T.U.I.R., bensì la tassazione ordinaria, in quanto tale importo concorre alla formazione del reddito complessivo. La norma prevede anche che tali disposizioni si applicano, in ogni caso, a tutti i compensi e indennità a qualsiasi titolo erogati agli amministratori delle società di capitali e che inoltre, in deroga all'art. 3 della L. 23 luglio 2000, n. 212, tali disposizioni si applicano con riferimento alle indennità ed ai compensi il cui diritto alla percezione è sorto a decorrere dal 1° gennaio 2011.

Novità: Punto 1 - Abbattimento del reddito per i lavoratori rientrati in italia ai sensi della legge n. 238/2010 - Annotazione BM



Altra novità è dovuta agli incentivi fiscali previsti dalla legge n. 238/2010, sotto forma di minore imponibilità del reddito, per il rientro in Italia dei lavoratori individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 giugno 2011. Le modalità di effettuazione della richiesta da parte dei lavoratori dipendenti al datore di lavoro, ai fini del riconoscimento dei benefici fiscali connessi al rientro in Italia, sono stati disciplinati dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 29 luglio 2011.

Per tali lavoratori è previsto un abbattimento della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche pari all'80% per le lavoratrici e al 70% per i lavoratori. I sostituti d'imposta, quindi, operano le ritenute sulla base imponibile delle somme e dei valori di cui all'art. 51 del T.U.I.R., corrisposti dal periodo di paga successivo al ricevimento della richiesta, ridotta al 20% per le lavoratrici e al 30% per i lavoratori.

Nel punto 1, quindi, deve essere indicato rispettivamente:

- il 20% oppure
- il 30% dei redditi corrisposti ai lavoratori dipendenti, in possesso dei requisiti previsti, che hanno richiesto di fruire del beneficio fiscale previsto dall'art. 3 della legge n. 238/2010.
Nelle annotazioni, inoltre, con il cod. BM, va indicato l'ammontare complessivo delle somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (80% o 70% dell'ammontare erogato).

Novità: Punto 22 - Restituzione della differenza derivante dalla riduzione dell'acconto IRPEF (D.P.C.M. 21 novembre 2011) - Annotazioni BQ e CB
Le novità relative alla compilazione del punto 22 sono dovute al differimento del versamento di 17 punti percentuali dell'acconto IRPEF dovuto per il periodo d'imposta 2011, come stabilito dal D.P.C.M. 21 novembre 2011 (G.U. n. 275 del 25 novembre 2011).

I sostituti d'imposta che non hanno potuto tener conto di tale differimento, in quanto avevano già elaborato le buste paga del mese di novembre senza ridurre la percentuale del 2° acconto derivante dai mod. 730/4, dovevano restituire le maggiori somme trattenute con le retribuzioni del mese di dicembre 2011, ovvero nel mese successivo, come previsto dal comunicato stampa del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 novembre 2011.

Nel punto 22 - «Secondo o unico acconto IRPEF trattenuto nell'anno» - va indicato, quindi, l'importo del secondo o unico acconto relativo all'IRPEF effettivamente trattenuto. Nel caso in cui le restituzioni sono state effettuate nei mesi di dicembre e gennaio, nel punto 22 va indicato l'importo del secondo o unico acconto trattenuto al netto delle restituzioni effettuate.

Il sostituto, inoltre, deve compilare le annotazioni, indicando il codice BQ o il codice CB nel caso ha provveduto alla riduzione dell'acconto nei termini previsti, rispettivamente, dal D.P.C.M. 21 novembre 2011 (ovvero a novembre o dicembre 2011) o dal comunicato stampa del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 novembre 2011 (ovvero a gennaio 2012).



Punti 122, 123 e 124 - Contributi previdenza complementare lavoratori di prima occupazione
Per i lavoratori di prima occupazione (da intendersi come prima data di iscrizione a una qualsiasi forma di previdenza obbligatoria) successiva alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 252/2005, ossia 1° gennaio 2007, è previsto un particolare regime di deducibilità dei contributi versati alla previdenza complementare.

Per questi lavoratori, secondo quanto stabilito dall'art. 8, comma 6 del D.Lgs. n. 252/2005, «limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui».

Come di recente ricordato dall'Agenzia delle entrate nella Ris. n. 131/2011, al fine di incentivare l'iscrizione alla forme pensionistiche complementari dei lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007, l'art. 6, comma 6 del D.Lgs. n. 252/2005 consente loro, in caso di versamenti di contributi di importo inferiore al limite di euro 5.164,57 nei primi cinque anni di partecipazione alla previdenza complementare, di conservare l'importo residuo delle deduzioni annuali di cui non si sono avvalsi e di utilizzare il plafond così accumulato entro i venti anni successivi. In pratica, la disposizione normativa prevede una prima fase in cui, in ciascuno dei primi cinque anni di partecipazione a una forma di previdenza complementare, la differenza tra l'importo dei contributi versati e il limite annuale di deducibilità, pari a euro 5.164,57, non è definitivamente persa, ma contribuisce a formare un ulteriore plafond di deducibilità, da utilizzare entro i venti anni successivi.

Per i lavoratori cosiddetti di «prima occupazione» e che nel 2007 si sono iscritti a un fondo di previdenza complementare, nel 2012 inizia la seconda fase, ossia il sesto anno dal quale possono iniziare a fruire del plafond di deduzione non fruita nei primi cinque anni.



Nel punto 122 - «Versati nell'anno» - va indicato l'importo complessivo dei contributi versati nell'anno dal lavoratore di prima occupazione e dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari.
Nel punto 123 - «Importo totale» - va indicato l'importo complessivo dei contributi dedotti nell'anno e negli anni precedenti, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari a fronte dei contributi complessivamente versati nel quinquennio, dal lavoratore di prima occupazione e dal datore di lavoro.

Come gli anni precedenti, le istruzioni precisano che i punti 122 e 123 devono essere sempre compilati anche se per il lavoratore di prima occupazione è stato indicato al punto 8 della parte A «Dati generali» un valore diverso da 3.

La novità di quest'anno è rappresentata dal fatto che le istruzioni precisano che nel caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso del 2012, relativamente ai lavoratori di prima occupazione, per i quali è maturato il diritto di usufruire della deduzione dal reddito complessivo dei contributi pari alla differenza tra l'importo di 25.822,85 euro e quelli effettivamente dedotti nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche, nel punto 124 - «Differenziale» - va indicato l'ammontare di tali contributi. Questo può avvenire, chiaramente, nell'ipotesi in cui il sostituto, come previsto dal comma 6-quater dell'art. 4 del D.P.R. n. 322/1998 sia tenuto a consegnare la certificazione entro 12 giorni dalla data della richiesta espressa del dipendente che ha cessato il rapporto, utilizzando il CUD 2012 per certificare i redditi del 2012.

Nelle annotazioni, inoltre, con il codice CA, deve essere indicato l'importo del differenziale residuo nonché il numero degli anni residuo.





(D.P.R. n. 917/1986)
(D.L. n. 138/2011, art. 2, comma 2)
(D.L. n. 201/2011, art. 24, comma 31)
(D.Lgs. n. 252/2005)
(Ris. Ag. Entrate n. 131/2011)
(Provv. Dir. Ag. Entrate 29 luglio 2011)
(Provv. Dir. Ag. Entrate 16 gennaio 2012)

di Alessandra Gerbaldi

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