Cerca nel blog

lunedì 20 febbraio 2012

Cud 2012


Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 gennaio 2012 è stato approvato lo schema di certificazione unica «CUD 2012», che i sostituti d'imposta devono consegnare, in duplice copia, ai propri sostituiti entro il 28 febbraio prossimo, certificando i compensi corrisposti nel 2011

Relativamente al CUD ricordiamo che, in caso di cessazione del rapporto di lavoro e solo se il percipiente ne fa espressa richiesta, il comma 6-quater dell'art. 4 del D.P.R. n. 322/1998 prevede che la certificazione sia consegnata entro 12 giorni dalla data della richiesta stessa.

Per quanto attiene alle modalità di consegna, la stessa può avvenire:

1) a mano (salvo sottoscrizione per ricevuta);
2) con raccomandata A/R (in quanto lascia prova dell'avvenuta consegna);
3) con modalità elettronica (Ris. Ag. Entrate n. 145 del 21 dicembre 2006) a condizione che il sostituto si accerti che il sostituito è nelle condizioni di poter ricevere in via elettronica la certificazione).

Di conseguenza, la certificazione può essere consegnata in tale modalità solo nei confronti di quei soggetti che sono dotati degli strumenti necessari per ricevere e stampare la certificazione e deve essere esclusa, ad esempio, nei confronti degli eredi ovvero quando il dipendente abbia cessato il rapporto. È onere del datore di lavoro accertarsi che il dipendente si trovi nelle condizioni di poter ricevere la certificazione in formato elettronico.

Di seguito si riepilogano alcune delle regole generali relative alla compilazione della certificazione unica, nonché le principali novità del CUD 2012 - Redditi 2011, rispetto al modello dello scorso anno.

REGOLE GENERALI

La Certificazione unica datori (CUD) ha la funzione di certificare in modo unitario i redditi fiscalmente imponibili e le relative ritenute, nonché la retribuzione imponibile previdenziale.

Il modello è generalmente uno solo, anche se il lavoratore, nel corso dell'anno, ha svolto più rapporti di lavoro con lo stesso sostituto oppure ha percepito diverse tipologie di reddito, quali, ad esempio, redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati, così come definiti dall'art. 50 del T.U.I.R. (borse di studio, compensi per tirocini formativi o stages, assegno alimentare dovuto all'ex coniuge, ecc.).

Il sostituto d'imposta, infatti, in sede di conguaglio di fine anno o di fine rapporto, deve prendere in considerazione tutti i redditi di lavoro dipendente e/o assimilato da lui stesso corrisposti nel periodo d'imposta, anche se relativi a più rapporti (cfr. Circ. n. 326/1997 dell'Agenzia delle entrate).

Se ad esempio, il lavoratore ha avuto con lo stesso datore di lavoro più rapporti di lavoro a tempo determinato o indeterminato nel corso dell'anno, quest'ultimo, in sede di conguaglio, deve considerare i redditi corrisposti in ciascun rapporto, indipendentemente dalla richiesta del lavoratore e di conseguenza consegnare al sostituito un unico modello CUD.

Il CUD è una certificazione e non un modello ufficiale.

Questo significa che il sostituto può utilizzare uno stampato che contenga solo le caselle relative agli importi che devono esse certificati, purché siano esposti nelle sequenza prevista nel modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e con l'esatta indicazione del numero progressivo e della denominazione. Possono, quindi, non essere riportati il numero progressivo e la denominazione dei campi non compilati.

Dati relativi al datore di lavoro - Novità: Ricezione telematica mod. 730/4



Nella prima sezione del modello, il sostituto di imposta che rilascia la certificazione deve riportare, oltre ai propri dati identificativi ed al proprio codice fiscale, anche l'indirizzo completo (comune, sigla della provincia, C.A.P., via, numero civico, telefono, fax e indirizzo di posta elettronica) della propria sede (e non quella di altri soggetti, quali ad esempio, quello incaricato della tenuta della contabilità) al quale devono pervenire le comunicazioni (mod. 730-4) relative alla liquidazione dei modelli 730.

Novità: Ricezione telematica dei modelli 730/4: Comunicazione entro il 31 marzo 2012

Le istruzioni alla compilazione del CUD 2012 ricordano che è terminata la fase sperimentale della ricezione telematica del risultato finale delle dichiarazioni (mod. 730-4). Da quest'anno, quindi, entra a pieno regime la procedura del flusso telematico che prevede l'obbligo per i sostituti d'imposta della ricezione in via telematica tramite l'Agenzia delle entrate dei 730-4 dei dipendenti che hanno richiesto assistenza fiscale a un CAF o a un professionista abilitato.

Il CAF o il professionista abilitato che hanno elaborato i modelli 730, quindi, comunicheranno i dati relativi al risultato finale delle dichiarazioni (mod. 730-4) non più direttamente al sostituto d'imposta ma all'Agenzia delle entrate, la quale provvederà successivamente ad inviarli telematicamente al sostituto d'imposta. La ricezione dei dati può essere attuata direttamente presso la sede telematica del sostituto d'imposta oppure tramite un intermediario incaricato.

I sostituti non ancora in possesso di abilitazione telematica devono inviare, entro il 31 marzo 2012, all'Agenzia delle entrate l'apposita comunicazione per indicare l'indirizzo telematico dell'intermediario delegato alla ricezione dei modelli 730-4. La comunicazione deve essere inviata anche dai sostituti utenti Fisconline o Entratel, per indicare il proprio indirizzo telematico o quello dell'intermediario che intendono delegare.

Codice sede

Qualora il sostituto di imposta, per proprie esigenze organizzative, intenda gestire separatamente gruppi di dipendenti, può facoltativamente indicare, nella casella «codice sede», un codice identificativo per ciascuna gestione. Tale codice, autonomamente determinato dal sostituto deve essere costituito esclusivamente da valori numerici compresi tra il valore 001 ed il valore 999. 

Il predetto codice, riportato nel 730-4 messo a disposizione del sostituto, costituisce un elemento identificativo della gestione di appartenenza del dipendente al fine dello svolgimento delle operazioni di conguaglio.

Parte A - Dati generali - Dati relativi al dipendente - Novità: Annotazione BO nel caso di detrazione per figli a carico fruita al 100% dal genitore affidatario


Dati dei familiari a carico: Annotazione BO anche nel caso di detrazione al 100% per affidamento dei figli



Come gli anni scorsi, le istruzioni prevedono l'indicazione dei dati relativi ai familiari che nel 2011 sono stati fiscalmente a carico del sostituito ai fini della corretta verifica dell'attribuzione delle detrazioni.

Nelle annotazioni (cod. BO) per ogni familiare dovrà essere indicato: il grado di parentela (indicando «C» per coniuge, «F1» per primo figlio, «F» per figli successivi al primo, «A» per altro familiare, «D» per figlio portatore di handicap); il codice fiscale; il numero dei mesi a carico; figlio di età inferiore ai tre anni e numero dei mesi in cui ha avuto un'età inferiore ai tre anni; percentuale di detrazione spettante e percentuale di detrazione spettante per famiglie numerose.

Nel caso in cui al primo figlio spetti la detrazione per coniuge a carico per l'intero anno, va indicata, come percentuale di detrazione spettante, la lettera «C». Se tale detrazione non spetta per l'intero anno, occorre compilare per lo stesso figlio due volte le annotazioni, esponendo sia la detrazione spettante come figlio che quella come coniuge.

NOVITà: La novità di quest'anno è rappresentata dal fatto che nel caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nelle annotazioni, va indicato se si è usufruito della detrazione del 100% per figli a carico.

L'art. 12, comma 1, lett. c) del T.U.I.R (D.P.R. n. 917/1986) prevede, infatti, che in caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta al 100% al genitore affidatario, a meno che non sia stato stipulato un accordo di tipo diverso, al fine di ripartire la detrazione nella misura del 50% ovvero di attribuire l'intera detrazione al genitore che ha il reddito più elevato e che in caso di affidamento congiunto o condiviso, la detrazione è ripartita al 50% tra i genitori, a meno che non sia stato stipulato un accordo di tipo diverso, al fine di attribuire l'intera detrazione al genitore che ha il reddito più elevato (Cfr. Ag. Entrate, Circ. n. 15/E del 16 marzo 2007).

Parte B - Dati fiscali



Punto 1 - «Redditi per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all'art. 13, commi 1, 2, 3, e 4 del T.U.I.R.»

In questo punto, va indicato il totale dei redditi di lavoro dipendente, equiparati e quelli assimilati per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all'art. 13, commi 1, 2, 3 e 4 (questi ultimi due commi, per i redditi di pensione).

Come di consueto, l'importo da esporre deve essere:

- Al netto degli oneri deducibili di cui all'art. 10, evidenziati, nella sezione «Altri dati», ai punti 120 e 127 (quali, ad esempio, nel punto 120, i contributi versati alla Previdenza Complementare).

- Al lordo di redditi corrisposti da altri sostituti, se il contribuente ha chiesto di effettuare il conguaglio complessivo. In tal caso andrà compilato anche il punto 204 della sezione «Dati relativi ai conguagli», per indicare il dettaglio di quanto corrisposto dal precedente sostituto.

- Pari alle retribuzioni convenzionali per i redditi di lavoro dipendente prodotti all'estero e determinati ai sensi del comma 8-bis dell'art. 51 del T.U.I.R.

NOVITÀ: Punto 1 - Al netto del contributo di solidarietà

Una novità di quest'anno è rappresentata dal fatto che l'importo da esporre al punto 1 deve essere:
al netto del contributo di solidarietà di cui all'art. 2, comma 2, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, evidenziato al punto 136 della sezione «Altri dati».
A decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013, qualora il reddito complessivo sia superiore a 300.000 euro, è dovuto un contributo di solidarietà del 3% sulla parte di reddito che eccede il predetto importo di 300.000 euro.

Ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo prodotto nello stesso periodo d'imposta cui si riferisce il contributo di solidarietà medesimo.

La previsione di deducibilità dal reddito del contributo di solidarietà, comporta, come conseguenza, che l'effettivo prelievo fiscale aggiuntivo, rispetto alle ordinarie aliquote, sia inferiore al 3%, in quanto, trattandosi di contribuenti la cui aliquota marginale si attesta al 43%, gli stessi avranno un risparmio del 43% sulla parte del contributo del 3% deducibile dal reddito.

Per quanto riguarda i redditi di lavoro dipendente e «assimilati», il D.M. 21 novembre 2011 (G.U. n. 276 del 26 novembre 2011), ha stabilito che deve essere il sostituto d'imposta, all'atto dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno, a determinare il contributo di solidarietà e a riconoscere la deduzione dell'importo trattenuto a titolo di contributo di solidarietà.

L'importo relativo al contributo di solidarietà è trattenuto in unica soluzione nel periodo di paga in cui sono svolte le predette operazioni di conguaglio di fine anno ed è versato nei termini e secondo le modalità ordinarie dei versamenti delle ritenute, con il codice tributo «1618», appositamente istituito dall'Agenzia delle entrate con la Ris. n. 4/E del 9 gennaio 2012.

Punti 136 e 137 - Contributo di solidarietà e contributo di solidarietà sospeso - Annotazione BY



Nel punto 136 della sezione «Altri dati» va indicato, poi, l'importo trattenuto dal sostituto d'imposta a titolo di contributo di solidarietà ex art. 2, comma 2, del D.L. n. 138/2011, convertito nella legge n. 148/2011, ed applicabile sulla parte eccedente i 300.000 euro.

Nel caso di cessazione di rapporto di lavoro nel corso del 2011 (quindi prima delle operazioni di conguaglio di fine anno, durante le quali, come previsto dal D.M. 21 novembre 2011, il datore doveva determinare l'ammontare del contributo di solidarietà), il sostituto d'imposta è tenuto ad evidenziare nelle annotazioni (cod. BY) del CUD 2012, che il contribuente è obbligato alla presentazione della dichiarazione dei redditi al fine di auto- liquidare il contributo di solidarietà.

Nel punto 137 della sezione «Altri dati» va indicato, infine, l'importo del contributo di solidarietà non operato per effetto delle disposizioni emanate a seguito degli eventi eccezionali già ricompreso nel punto 136.

Novità: Punto 1 - Comprensivo della quota di TFR e altre indennità eccedenti il milione di euro - Annotazione BZ



Altra novità è rappresentata dal fatto che l'importo da esporre al punto 1 deve essere:

- al lordo dell'importo delle indennità di fine rapporto di cui all'art. 17, comma 1, lett. a) e c) del T.U.I.R. eccedente il milione di euro, da assoggettare a tassazione ordinaria, in base a quanto previsto dall'art. 24, comma 31, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.
Nelle annotazioni (cod. BZ) deve essere indicato l'ammontare eccedente il milione di euro, assoggettato a tassazione ordinaria, nonché l'ammontare delle singole indennità corrisposte.

Si tratta della nuova previsione normativa introdotta, come detto, dall'art. 24, comma 31, del cd. «Decreto Salva Italia» (D.L. n. 201/2011), il quale ha disposto che alle quote delle indennità di fine rapporto di cui all'art. 17, comma 1, lett. a) (TFR e altre indennità) e c) (Indennità per cessazione di collaborazioni coordinate e continuative), del T.U.I.R., complessivamente eccedente il milione di euro, non si applica il regime di tassazione separata previsto dall'art. 19 dello stesso T.U.I.R., bensì la tassazione ordinaria, in quanto tale importo concorre alla formazione del reddito complessivo. La norma prevede anche che tali disposizioni si applicano, in ogni caso, a tutti i compensi e indennità a qualsiasi titolo erogati agli amministratori delle società di capitali e che inoltre, in deroga all'art. 3 della L. 23 luglio 2000, n. 212, tali disposizioni si applicano con riferimento alle indennità ed ai compensi il cui diritto alla percezione è sorto a decorrere dal 1° gennaio 2011.

Novità: Punto 1 - Abbattimento del reddito per i lavoratori rientrati in italia ai sensi della legge n. 238/2010 - Annotazione BM



Altra novità è dovuta agli incentivi fiscali previsti dalla legge n. 238/2010, sotto forma di minore imponibilità del reddito, per il rientro in Italia dei lavoratori individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 giugno 2011. Le modalità di effettuazione della richiesta da parte dei lavoratori dipendenti al datore di lavoro, ai fini del riconoscimento dei benefici fiscali connessi al rientro in Italia, sono stati disciplinati dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 29 luglio 2011.

Per tali lavoratori è previsto un abbattimento della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche pari all'80% per le lavoratrici e al 70% per i lavoratori. I sostituti d'imposta, quindi, operano le ritenute sulla base imponibile delle somme e dei valori di cui all'art. 51 del T.U.I.R., corrisposti dal periodo di paga successivo al ricevimento della richiesta, ridotta al 20% per le lavoratrici e al 30% per i lavoratori.

Nel punto 1, quindi, deve essere indicato rispettivamente:

- il 20% oppure
- il 30% dei redditi corrisposti ai lavoratori dipendenti, in possesso dei requisiti previsti, che hanno richiesto di fruire del beneficio fiscale previsto dall'art. 3 della legge n. 238/2010.
Nelle annotazioni, inoltre, con il cod. BM, va indicato l'ammontare complessivo delle somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (80% o 70% dell'ammontare erogato).

Novità: Punto 22 - Restituzione della differenza derivante dalla riduzione dell'acconto IRPEF (D.P.C.M. 21 novembre 2011) - Annotazioni BQ e CB
Le novità relative alla compilazione del punto 22 sono dovute al differimento del versamento di 17 punti percentuali dell'acconto IRPEF dovuto per il periodo d'imposta 2011, come stabilito dal D.P.C.M. 21 novembre 2011 (G.U. n. 275 del 25 novembre 2011).

I sostituti d'imposta che non hanno potuto tener conto di tale differimento, in quanto avevano già elaborato le buste paga del mese di novembre senza ridurre la percentuale del 2° acconto derivante dai mod. 730/4, dovevano restituire le maggiori somme trattenute con le retribuzioni del mese di dicembre 2011, ovvero nel mese successivo, come previsto dal comunicato stampa del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 novembre 2011.

Nel punto 22 - «Secondo o unico acconto IRPEF trattenuto nell'anno» - va indicato, quindi, l'importo del secondo o unico acconto relativo all'IRPEF effettivamente trattenuto. Nel caso in cui le restituzioni sono state effettuate nei mesi di dicembre e gennaio, nel punto 22 va indicato l'importo del secondo o unico acconto trattenuto al netto delle restituzioni effettuate.

Il sostituto, inoltre, deve compilare le annotazioni, indicando il codice BQ o il codice CB nel caso ha provveduto alla riduzione dell'acconto nei termini previsti, rispettivamente, dal D.P.C.M. 21 novembre 2011 (ovvero a novembre o dicembre 2011) o dal comunicato stampa del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 novembre 2011 (ovvero a gennaio 2012).



Punti 122, 123 e 124 - Contributi previdenza complementare lavoratori di prima occupazione
Per i lavoratori di prima occupazione (da intendersi come prima data di iscrizione a una qualsiasi forma di previdenza obbligatoria) successiva alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 252/2005, ossia 1° gennaio 2007, è previsto un particolare regime di deducibilità dei contributi versati alla previdenza complementare.

Per questi lavoratori, secondo quanto stabilito dall'art. 8, comma 6 del D.Lgs. n. 252/2005, «limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui».

Come di recente ricordato dall'Agenzia delle entrate nella Ris. n. 131/2011, al fine di incentivare l'iscrizione alla forme pensionistiche complementari dei lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007, l'art. 6, comma 6 del D.Lgs. n. 252/2005 consente loro, in caso di versamenti di contributi di importo inferiore al limite di euro 5.164,57 nei primi cinque anni di partecipazione alla previdenza complementare, di conservare l'importo residuo delle deduzioni annuali di cui non si sono avvalsi e di utilizzare il plafond così accumulato entro i venti anni successivi. In pratica, la disposizione normativa prevede una prima fase in cui, in ciascuno dei primi cinque anni di partecipazione a una forma di previdenza complementare, la differenza tra l'importo dei contributi versati e il limite annuale di deducibilità, pari a euro 5.164,57, non è definitivamente persa, ma contribuisce a formare un ulteriore plafond di deducibilità, da utilizzare entro i venti anni successivi.

Per i lavoratori cosiddetti di «prima occupazione» e che nel 2007 si sono iscritti a un fondo di previdenza complementare, nel 2012 inizia la seconda fase, ossia il sesto anno dal quale possono iniziare a fruire del plafond di deduzione non fruita nei primi cinque anni.



Nel punto 122 - «Versati nell'anno» - va indicato l'importo complessivo dei contributi versati nell'anno dal lavoratore di prima occupazione e dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari.
Nel punto 123 - «Importo totale» - va indicato l'importo complessivo dei contributi dedotti nell'anno e negli anni precedenti, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari a fronte dei contributi complessivamente versati nel quinquennio, dal lavoratore di prima occupazione e dal datore di lavoro.

Come gli anni precedenti, le istruzioni precisano che i punti 122 e 123 devono essere sempre compilati anche se per il lavoratore di prima occupazione è stato indicato al punto 8 della parte A «Dati generali» un valore diverso da 3.

La novità di quest'anno è rappresentata dal fatto che le istruzioni precisano che nel caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso del 2012, relativamente ai lavoratori di prima occupazione, per i quali è maturato il diritto di usufruire della deduzione dal reddito complessivo dei contributi pari alla differenza tra l'importo di 25.822,85 euro e quelli effettivamente dedotti nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche, nel punto 124 - «Differenziale» - va indicato l'ammontare di tali contributi. Questo può avvenire, chiaramente, nell'ipotesi in cui il sostituto, come previsto dal comma 6-quater dell'art. 4 del D.P.R. n. 322/1998 sia tenuto a consegnare la certificazione entro 12 giorni dalla data della richiesta espressa del dipendente che ha cessato il rapporto, utilizzando il CUD 2012 per certificare i redditi del 2012.

Nelle annotazioni, inoltre, con il codice CA, deve essere indicato l'importo del differenziale residuo nonché il numero degli anni residuo.





(D.P.R. n. 917/1986)
(D.L. n. 138/2011, art. 2, comma 2)
(D.L. n. 201/2011, art. 24, comma 31)
(D.Lgs. n. 252/2005)
(Ris. Ag. Entrate n. 131/2011)
(Provv. Dir. Ag. Entrate 29 luglio 2011)
(Provv. Dir. Ag. Entrate 16 gennaio 2012)

di Alessandra Gerbaldi

Assegnazione di azioni proprie a titolo di dividendo


Con la Ris. n. 12/E del 7 febbraio 2012 l'Agenzia delle entrate torna ad esaminare il trattamento fiscale dell'operazione di assegnazione di azioni proprie da parte di una società ai propri soci, azioni proprie che figurano nel bilancio della società tra le poste dell'attivo patrimoniale conformemente a quanto prescritto dai principi contabili nazionali.

La fattispecie era già stata oggetto della Ris. n. 26/E del 7 marzo 2011, nella quale era stato chiarito che l'assegnazione di azioni proprie è assimilabile, sul piano fiscale, ad un aumento gratuito di capitale mediante passaggio di riserve a capitale nei limiti in cui le predette riserve trovino capienza nello stesso e, per l'eccedenza, una distribuzione di dividendi.

Tale impostazione viene ora confermata dall'Agenzia delle entrate, che non ha ritenuto di poter condividere quanto proposto dal soggetto istante, secondo il quale l'assegnazione di azioni proprie dovrebbe essere considerata una operazione di natura patrimoniale che non produce effetti reddituali in capo ai soci assegnatari; ad avviso dell'Agenzia delle entrate l'assegnazione di azioni proprie risulta difatti assimilabile, ai fini fiscali, ad un aumento gratuito di capitale mediante passaggio di riserve a capitale. In questo senso, nell'ipotesi di azioni acquistate sopra la pari, solo la quota di riserva corrispondente al valore nominale delle azioni assegnate deve considerarsi trasferita a capitale sociale, mentre l'eventuale eccedenza di utili che non trova capienza nel capitale sociale (eccedenza che emerge nell'ipotesi in cui il capitale sociale, per effetto di operazioni poste in essere dalla società in epoca antecedente sia già costituito in tutto o in parte da utili pregressi) rappresenta una distribuzione di dividendi.

CONTRIBUENTI CONGRUI E COERENTI: I LIMITI AGLI ACCERTAMENTI ANALITICO-INDUTTIVI


STUDI DI SETTORE E ACCERTAMENTO
QUALCHE PRECISAZIONE SUGLI STUDI DI SETTORE
LE NOVITÀ DELLA MANOVRA CORRETTIVA DEL 2011
LE NOVITÀ APPORTATE DALLA MANOVRA DI FERRAGOSTO DEL 2011
IL DECRETO SALVA ITALIA: LA TRASPARENZA DELLE PERSONE FISICHE E DELLE SOCIETÀ SEMPLICI
I NUOVI VINCOLI ALL'ACCERTAMENTO
STUDI DI SETTORE E INDAGINI FINANZIARIE
Gli studi di settore rappresentano la «formalizzazione» di un modus operandi di tipo presuntivo che l'Amministrazione poteva e può comunque compiere nell'ambito degli accertamenti induttivi e analitico-induttivi: in tale prospettiva, l'elaborazione di uno strumento tecnicamente evoluto, e sottoposto a periodiche revisioni e correzioni anche in relazione alle «congiunture» economiche, fornisce maggiori garanzie.

Occorre evidenziare che si tratta comunque di «stime» effettuate mediante un software, che sono state ritenute di per sé insufficienti a integrare l'impianto motivazionale di un accertamento (senza il supporto di ulteriori riscontri e mezzi istruttori).

Gli studi di settore svolgono tuttavia un ruolo importante sia nel supporto alle attività di selezione e programmazione delle posizioni da controllare, sia nelle attività di accertamento vero e proprio, in quanto consentono l'individuazione di una misura congrua/coerente di ricavi, dati gli elementi patrimoniali/strumentali sui quali si fonda l'attività economica.

È opportuno a tale riguardo rammentare che, nel contesto normativo dell'accertamento analitico-induttivo [art. 39, primo comma, lett. d), D.P.R. n. 600/1973], l'ufficio può avvalersi di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.

La rettifica su base presuntiva è pure possibile nell'ambito dei controlli sulle dichiarazioni IVA, a norma degli artt. 54 e 55 del D.P.R. n. 633/1972, in termini sostanzialmente analoghi a quanto è previsto per le imposte sui redditi.

La possibilità di procedere secondo tali modalità può essere innescata dal riscontro di inesattezze contabili gravi (in verità abbastanza difficili nel contesto attuale, soprattutto per le imprese più strutturate), ovvero da altre verifiche o dal rilevamento di situazioni di «infedeltà» in fatture, atti, documenti, ecc., nonché da dati e notizie raccolti dall'ufficio fiscale.

STUDI DI SETTORE E ACCERTAMENTO

Dal punto di vista giuridico, il procedimento di accertamento fondato sugli studi di settore ha trovato origine e fondamento nell'art. 62-sexies, comma 3, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427, e si configura come un'evoluzione (in senso statistico-econometrico) dell'accertamento analitico-induttivo, nella direzione della ricerca di una maggior oggettività.

In virtù di tale norma e delle disposizioni introdotte con l'art. 10 della L. 8 maggio 1998, n. 146, costituisce presunzione «grave, precisa e concordante», su cui fondare l'accertamento in questione, lo scostamento dei ricavi o compensi dichiarati rispetto a quelli attribuibili al contribuente sulla base dello studio di settore approvato per la specifica attività svolta.

La portata dello strumento presuntivo è stata «messa a punto» sia in sede normativa, sia nella prassi interpretativa ufficiale dell'Agenzia delle entrate, chiarendone la natura presuntiva ed escludendo ogni possibile «automatismo» delle rettifiche in base ai valori economici individuati.

Ciò non esclude tuttavia le potenzialità concrete degli studi, che sono in grado di correlare i dati economici delle imprese e delle attività professionali con i ricavi/compensi che tali attività devono generare, evidenziando le situazioni di incongruità/incoerenza/anomalia anche ai fini della selezione dei soggetti da controllare.

Per quanto attiene alla riduzione dei termini per l'attività di accertamento, si rammenta che:

- ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA, gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (art. 43, D.P.R. n. 600/1973; art. 57, D.P.R. n. 633/1972). Nelle ipotesi previste dalla norma in esame, il termine di decadenza sembra dunque anticipato al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello della dichiarazione;
- un analogo termine - e dunque un analogo anticipo - è previsto per gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti effettuati in materia di IVA.

QUALCHE PRECISAZIONE SUGLI STUDI DI SETTORE

Gli studi di settore sono, sostanzialmente, degli strumenti fondati su analisi economiche e tecniche statistico-matematiche, che consentono di attribuire ai contribuenti determinati ricavi o compensi «probabili».

A tal fine, essi individuano le relazioni esistenti tra le variabili strutturali e contabili delle imprese e dei lavoratori autonomi con riferimento:

- al settore economico di appartenenza;
- ai processi produttivi utilizzati;
- all'organizzazione, ai prodotti e servizi oggetto dell'attività;
- alla localizzazione geografica;
- agli altri elementi significativi (ad esempio area di vendita, andamento della domanda, livello dei prezzi, concorrenza, ecc.).

Gli «studi» vengono utilizzati:

- dal contribuente per verificare, in fase dichiarativa, il posizionamento rispetto:
- alla congruità (il contribuente è congruo se i ricavi o i compensi dichiarati sono uguali o superiori a quelli stimati dallo studio, tenuto conto delle risultanze derivanti dall'applicazione degli indicatori di normalità economica);
- alla coerenza (la coerenza misura il comportamento del contribuente rispetto ai valori di indicatori economici predeterminati, per ciascuna attività, dallo studio di settore);
- dall'Amministrazione finanziaria quale ausilio all'attività di controllo.

In termini schematici, gli studi di settore operano attraverso l'elaborazione di alcuni dati reali, ottenendo una «funzione di ricavo» in grado di individuare il livello di «congruità» e di «coerenza» dell'attività.

L'utilizzo degli studi di settore in sede di accertamento trova origine e fondamento nell'art. 62-sexies, comma 3, D.L. n. 331/1993, secondo cui tale strumento può essere adottato per gli accertamenti analitico-induttivi di cui all'art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 600/1973.

Secondo quanto è stato affermato dall'Ufficio Studi del Massimario della Cassazione (studio in data 9 luglio 2009), le risultanze degli studi devono ritenersi in grado di sostenere l'impianto presuntivo dell'accertamento (il fatto noto è costituito dalle caratteristiche strutturali dell'impresa, quello ignoto dai ricavi dell'attività, che, in base a una «regola d'esperienza», non possono discostarsi troppo da quelli della «media» prodotta dallo strumento).

La stessa Agenzia delle entrate - in particolare con la Circ. n. 5/E del 2008 - ha tuttavia riconosciuto il carattere presuntivo semplice degli studi di settore, con ciò escludendo qualsiasi attività accertativa fondata esclusivamente sullo scostamento tra la funzione di ricavo e la situazione reddituale dichiarata del contribuente.

LE NOVITÀ DELLA MANOVRA CORRETTIVA DEL 2011

L'effetto sulla disciplina degli studi di settore del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 - art. 23, comma 28 - convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, consiste nelle seguenti innovazioni, riprese e commentate dall'Agenzia delle entrate nella propria Circ. n. 41/E del 5 agosto 2011:

- differimento a regime del termine di pubblicazione in G.U. degli studi di settore al 31 dicembre del periodo di imposta nel quale entrano in vigore;
- possibilità di modificare gli studi di settore già approvati entro il successivo 31 marzo, al fine di tenere conto degli andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali;
- in caso di omessa presentazione del modello dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, e sempre che il contribuente non provveda alla presentazione dello stesso con una dichiarazione integrativa, anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle entrate (formulato sulla base dei dati esposti dallo stesso contribuente nella dichiarazione annuale), la sanzione prevista dall'art. 8, primo comma, del D.Lgs. n. 471/1997 è stata fissata al massimo importo consentito (euro 2.065), con riguardo alle violazioni commesse a decorrere dal 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore del D.L. n. 98/2011);
- è possibile procedere ad accertamento induttivo - a norma dell'art. 39, secondo comma, del D.P.R. n. 600/1973 - nel caso di omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore, nonché nell'ipotesi di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti. La circolare precisa a riguardo che «la possibilità di utilizzare metodi di accertamento di tipo induttivo puro opera solo a condizione che le irregolarità compiute dal contribuente siano tali da rendere applicabili le ulteriori sanzioni introdotte con la legge Finanziaria 2007, vale a dire che il maggior reddito d'impresa ovvero di arte o professione accertato a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, sia superiore al 10% del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato»;

- è stato stabilito un aumento della misura della sanzione minima e massima prevista nelle ipotesi di rettifica delle dichiarazioni dei redditi, IVA ed IRAP a seguito di accertamento effettuato sulla base delle risultanze degli studi di settore, nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti e sempre che il contribuente non provveda alla presentazione dello stesso con una dichiarazione integrativa, anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle entrate. 

Tale disposizione risulta applicabile alle violazioni commesse a decorrere dal 6 luglio 2011, e comporta l'incremento delle misure minima e massima delle sanzioni del 50%. La maggiorazione della sanzione non si applica se il maggior reddito di impresa ovvero di arte o professione, la maggiore imposta accertata o la minore imposta detraibile o rimborsabile ai fini IVA, ovvero il maggior imponibile accertato ai fini IRAP, a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, non sono superiori al 10% del dichiarato.

LE NOVITÀ APPORTATE DALLA MANOVRA DI FERRAGOSTO DEL 2011

Ulteriori modificazioni normative hanno interessato la normativa in materia di studi di settore nel corso del 2011. In particolare:

- l'art. 2, comma 35, primo periodo, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni nella L. 14 settembre 2011: ha inserito un ulteriore periodo nel comma 4-bis dell'art. 10 della legge n. 146/1998, disponendo che la preclusione dagli accertamenti presuntivi per i soggetti congrui e coerenti agli studi di settore (operante a condizione che l'ammontare delle attività non dichiarate, con un massimo di 50.000 euro, sia pari o inferiore al 40% dei ricavi o compensi dichiarati, e non siano irrogabili le sanzioni per infedele dichiarazione ai fini degli studi di settore) è possibile solamente se il contribuente risulta congruo agli studi, anche a seguito di adeguamento, per il periodo di imposta anteriore a quello oggetto di controllo (prima della modifica, era sufficiente la congruità e coerenza per il solo periodo oggetto di verifica);
- l'art. 2, comma 35, secondo periodo, dello stesso decreto legge: intervenendo sull'art. 1, comma 1-bis, del D.P.R. n. 195/1999, ha stabilito che le integrazioni degli studi di settore, che devono essere pubblicate in G.U., a decorrere dall'anno 2012, entro il 31 marzo del periodo di imposta successivo a quello della loro entrata in vigore, possono essere effettuate anche al fine di aggiornare o istituire gli INE di cui all'art. 10-bis della legge n. 146/1998.

IL DECRETO SALVA ITALIA: LA TRASPARENZA DELLE PERSONE FISICHE E DELLE SOCIETÀ SEMPLICI

Nel decreto cd. Salva Italia - D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 2011, n. 214 - il primo comma dell'art. 10, con decorrenza 1° gennaio 2013, introduce dei benefici fiscali e amministrativi nei confronti dei seguenti soggetti, a condizione che adempiano a determinati obblighi di trasparenza:

- soggetti che svolgono attività artistica o professionale;
- soggetti che svolgono attività di impresa individuale;
- soggetti che svolgono attività di impresa nella forma delle società di persone (società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato,di cui all'art. 5 del T.U.I.R.).

I benefici consistono:

a) nella semplificazione degli adempimenti amministrativi;
b) nell'assistenza dell'Amministrazione finanziaria;
c) nell'accelerazione del rimborso o della compensazione dei crediti IVA;
d) per i contribuenti non soggetti all'accertamento basato sugli studi di settore (ai sensi dell'art. 10 della L. 8 maggio 1998, n. 146), nell'esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici (accertamenti «analitico-induttivi», di cui all'art. 39, primo comma, lett. d), secondo periodo, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 in materia di imposte dirette, e all'art. 54, secondo comma, ultimo periodo, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 in materia di IVA);
e) nella riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento delle imposte dirette (ai sensi dell'art. 43, primo comma, del citato D.P.R. n. 600/1973) e dell'IVA (art. 57, primo comma, del citato D.P.R. n. 633/1972).
Si rammenta a tale riguardo che sono esclusi dall'accertamento basato su studi di settore, a norma del richiamato art. 10, legge n. 146/1998, i seguenti soggetti:
1) contribuenti che hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore (tale limite non può comunque essere superiore a 7,5 milioni di euro);
2) contribuenti che hanno iniziato o cessato l'attività nel periodo d'imposta;
3) contribuenti che si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell'attività.

Si osserva altresì che l'accertamento analitico-induttivo può essere effettuato in particolare in presenza di situazioni che rendano «inattendibile» per l'ufficio la contabilità dell'impresa, ovvero a seguito di altre verifiche o dal rilevamento di situazioni di «infedeltà» in fatture, atti, documenti, ecc., nonché da dati e notizie raccolti dall'ufficio fiscale.

I vantaggi concessi dalla normativa di «trasparenza» sono subordinati alle seguenti condizioni:

a) il contribuente deve provvedere all'invio telematico all'Amministrazione finanziaria dei corrispettivi, delle fatture emesse e ricevute e delle risultanze degli acquisti e delle cessioni non soggetti a fattura;
b) egli deve altresì istituire un conto corrente dedicato ai movimenti finanziari relativi all'attività artistica, professionale o di impresa esercitata.

L'operatività delle disposizioni premiali - che comunque dovranno attendere l'emanazione di un apposito provvedimento direttoriale - è condizionata dall'esercizio dell'opzione nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo di imposta precedente a quello di applicazione (cioè, come si è osservato sopra, già in UNICO 2012, che dovrebbe essere presentato entro il 30 settembre 2012).

La disposizione premiale non si applica se la violazione contestata ai contribuenti comporta obbligo di denuncia penale (ai sensi dell'art. 331 c.p.p.) per uno dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto contemplati dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74.

I NUOVI VINCOLI ALL'ACCERTAMENTO

Secondo il comma 4-bis dell'art. 10 della legge n. 146/1998, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 296/2006, gli accertamenti di tipo analitico-induttivo (ma non anche quelli analitici e induttivi «puri») restavano preclusi se il contribuente (impresa o lavoratore autonomo) risultava congruo secondo GERICO, anche per adeguamento, nei limiti del 40% dei ricavi o compensi dichiarati, e comunque non oltre l'ammontare di 50.000 euro.

Per effetto delle modifiche apportate con l'art. 2, comma 35, del D.L. n. 138/2011, la limitazione ai poteri di accertamento operava se il soggetto passivo è congruo, anche a seguito di adeguamento, alle risultanze degli studi di settore, anche in relazione al periodo di imposta precedente. In tale ipotesi, infatti, il Fisco non poteva procedere a rettifiche sulla base di presunzioni semplici. In sostanza, per limitare l'accertamento, occorreva che il contribuente fosse risultato congruo anche l'anno precedente a quello accertato.

Tale comma (e con esso la preclusione agli accertamenti analitico-induttivi nei predetti limiti di ammontare e percentuali) viene abrogato dal D.L. n. 201/2011 in commento.

La nuova disciplina introdotta dal Salva Italia prevede invece alcune nuove limitazioni ai poteri di accertamento del Fisco, rivolte ai soggetti che dichiarano, anche per effetto dell'adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dell'applicazione degli studi di settore, purché adempiano ai seguenti, specifici doveri di comunicazione e trasparenza:

- abbiano regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti;
- sulla base di tali dati, la posizione del contribuente risulti coerente con gli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione dello studio di settore o degli studi di settore applicabili.

Nei confronti di tali soggetti:

a) sono preclusi gli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;
b) è ridotto di un anno il termine di decadenza per l'attività di accertamento delle imposte sui redditi e dell'IVA;
c) la determinazione sintetica del reddito complessivo è ammessa solo a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato (a tale riguardo, occorre però considerare che la ricostruzione di tipo sintetico e/o redditometrico si orienta soprattutto alla situazione delle persone fisiche che non esercitano particolari attività economiche, mentre gli studi di settore ricostruiscono i ricavi o i compensi di un'attività di impresa o artistico-professionale).

Il comma 12 del D.L. n. 201/2011 ha abrogato, oltre al già citato comma 4-bis, anche l'art. 10-ter della legge n. 146/1998.

Si rammenta a tale riguardo che l'art. 10-ter pone limiti alle ulteriori attività di accertamento presuntivo nei confronti dei contribuenti che aderiscono agli inviti a comparire emessi in relazione degli studi di settore, per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2006 e successivi.

L'invito a comparire costituisce la prima fase del procedimento volto alla definizione degli accertamenti con adesione del contribuente: esso è dunque antecedente all'instaurazione del vero e proprio contraddittorio tra le parti.

Nel corso del tempo il legislatore ha progressivamente ampliato l'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione, consentendo ai contribuenti di aderire anche agli inviti emessi in tale fase dall'Amministrazione finanziaria.

L'art. 5 del D.Lgs. n. 218/1997, sull'accertamento con adesione, è stato infatti integrato con l'inserimento del comma 1-bis (1), in forza del quale, dopo la definizione dei verbali introdotta nel 2008 (2), e in alternativa rispetto a essa, i contribuenti possono disporre di una ulteriore forma «conciliativa» rivolta alla chiusura agevolata degli inviti al contraddittorio.

STUDI DI SETTORE E INDAGINI FINANZIARIE

Per quanto attiene alle indagini bancarie/finanziarie, da utilizzarsi prioritariamente per i soggetti che non sono congrui e coerenti rispetto agli studi di settore, va detto che l'uso combinato delle due metodologie istruttorie supera le numerose problematiche connesse alla diretta applicabilità degli «studi» in sede di accertamento: questi vengono infatti semplicemente impiegati come una sorta di «fonte di innesco» del controllo, che però procede utilizzando i ben più incisivi riscontri (ancorché pure inseriti entro un sistema di presunzioni legali relative) forniti dal controllo finanziario sui conti e sui rapporti.

Si rammenta altresì che il D.L. n. 98/2011 - all'art. 23, commi da 24 a 27 - ha ampliato i destinatari delle richieste di indagini finanziarie dell'Amministrazione fiscale, consentendo agli uffici di acquisire informazioni anche da società ed enti di assicurazione per quanto riguarda le attività di natura finanziaria; sono state introdotte inoltre disposizioni volte a razionalizzare l'attività di indagine, mediante accesso, sull'industria finanziaria.

Ma lo spettro delle indagini finanziarie, quale strumento investigativo ordinario in grado di supportare e integrarsi con gli altri mezzi istruttori - come gli studi di settore e le metodologie di tipo sintetico/redditometrico -, si è decisamente esteso nel 2011 soprattutto per effetto di quelle previsioni normative che ne consentono l'impiego a tutto campo, con il sostanziale e definitivo superamento (nei confronti del Fisco) di ogni residuo «segreto bancario».

Si rammenta a tale riguardo che, per effetto dell'art. 2, comma 36-undevicies, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, «in deroga a quanto previsto dall'art. 7, undicesimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, l'Agenzia delle entrate può procedere alla elaborazione di specifiche liste selettive di contribuenti da sottoporre a controllo basate su informazioni relative ai rapporti e operazioni di cui al citato art. 7, sesto comma, sentite le associazioni di categoria degli operatori finanziari per le tipologie di informazioni da acquisire».

Ciò significa che potevano essere realizzate «indagini di massa», previa effettuazione di un'analisi del rischio fiscale, finalizzate a rilevare le anomalie a prescindere dall'avvenuta attivazione di controlli in capo a un determinato soggetto.

L'art. 10, undicesimo comma, del decreto Salva Italia ha però successivamente stabilito che, con riguardo ai contribuenti soggetti agli studi di settore, per i quali non si rende applicabile la disposizione di cui al nono comma (cioè dei soggetti che non sono congrui e coerenti, evidenziando ricavi o compensi inferiori rispetto a quanto determinabile sulla base degli strumenti presuntivi, l'Agenzia delle entrate e la G.d.F. «destinano parte della capacità operativa alla effettuazione di specifici piani di controllo, articolati su tutto il territorio in modo proporzionato alla numerosità dei contribuenti interessati e basati su specifiche analisi del rischio di evasione che tengano anche conto delle informazioni presenti nella apposita sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'art. 7, sesto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605» (cd. Anagrafe dei rapporti).
È stata contestualmente abrogata la disposizione sopra richiamata (comma 36-undevicies dell'art. 2 del D.L. n. 138/2011) che autorizzava l'Agenzia delle entrate a elaborare specifiche liste selettive di contribuenti da sottoporre a controllo, basate sulle informazioni relative ai rapporti e alle operazioni oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria da parte degli operatori finanziari.

Ai sensi del secondo comma dell'art. 10 del decreto Salva Italia, gli operatori finanziari sono tenuti a comunicare periodicamente all'Anagrafe tributaria, a partire dal 1° gennaio 2012, tutte le movimentazioni relative ai rapporti finanziari già oggetto di specifici obblighi di evidenziazione e comunicazione, ai sensi del sesto comma del citato art. 7 del D.P.R. n. 605/1973.

Tali dati e informazioni possono essere utilizzati in funzione di preventiva programmazione e pianificazione dei controlli, che vengono a concentrarsi sui contribuenti a maggior rischio di evasione. Rispetto alla predisposizione delle liste selettive, tale modus operandi appare caratterizzato da una maggior «riflessività» e dalla necessità di determinare comunque con specifico provvedimento le concrete modalità attuative della trasmissione dei flussi di dati dalle banche e dagli altri operatori al SIAT.

NOTE


(1) L'innovazione normativa è stata apportata in forza dell'art. 27, primo comma, lett. b), del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2.
(2) L'originario impianto dell'accertamento con adesione, fondato sulla centralità del contraddittorio, è stato integrato a opera dell'art. 83, comma 18, del D.L. 25 giugno 2008, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, mediante l'introduzione del nuovo art. 5-bis del D.Lgs. n. 218/1997. L'integrazione normativa, di fatto, è consistita nella messa a disposizione di uno strumento di definizione, rivolto agli atti «endoprocedimentali» del controllo fiscale (ossia dei pvc).



(D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. con modif. dalla L. 23 dicembre 2011, n. 214)
(D.L. 30 agosto 1993, n. 331, conv. con modif. dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427, art. 62-sexies, comma 3)
(L. 8 maggio 1998, n. 146, art. 10)
(D.L. 6 luglio 2011, n. 98 conv. con modif. dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, art. 23, comma 28)
(Circ. Ag. Entrate n. 41/E del 5 agosto 2011)
(Circ. Ag. Entrate n. 5/E del 2008)

di Fabio Carrirolo

lunedì 13 febbraio 2012

Abrogazione delle tariffe delle professioni


Il Decreto Liberalizzazioni dispone la abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico. 

Il compenso per le prestazioni professionali deve ora essere pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale (in forma scritta se così richiesto dal cliente), con l'obbligo per il professionista di rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, una stima degli oneri ipotizzabili sino alla conclusione dell'incarico, ed i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. 

Resta fermo che nell'ipotesi di liquidazione giudiziale, il compenso spettante al professionista viene determinato dal giudice avendo a riferimento dei parametri che dovranno essere stabiliti dal Ministero vigilante con apposito decreto.

(D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 9)

Accesso dei giovani alla costituzione di società semplificata a responsabilità limitata


Nel Codice civile viene inserito un nuovo articolo, il 2463-bis, che reca la disciplina della «Società semplificata a responsabilità limitata», pensata per i giovani di età inferiore ai 35 anni. 

Tale società, che non prevede un capitale minimo (è previsto ma nell'importo «simbolico» di un euro), può essere costituita per scrittura privata o atto unilaterale (quindi la norma apre anche alle società unipersonali), depositando poi l'atto a cura degli amministratori entro 15 giorni presso l'ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. 

Il trasferimento delle partecipazioni avviene anch'esso per scrittura privata, con le stesse modalità di deposito presso il Registro delle imprese previste per l'atto costitutivo; lo stesso vale per le modifiche dell'atto costitutivo. 

La centralità del requisito dell'età trova conferma nel testo del nuovo art. 2463-bis c.c., laddove è previsto che «quando il socio perde il requisito d'età di cui al primo comma, se l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori non delibera la trasformazione della società, è escluso di diritto e si applica in quanto compatibile l'art. 2473-bis. 

Se viene meno il requisito di età in capo a tutti i soci gli amministratori devono, senza indugio, convocare l'assemblea per deliberare la trasformazione della società, in mancanza si applica l'art. 2484 (e quindi la società si scioglie - n.d.r.)». 

Con decreto interministeriale da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione dovrà essere tipizzato lo standard della nuova S.r.l. semplificata e dovranno essere individuati i criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci.

(D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 3)

Tribunale delle imprese


Attraverso una serie di modifiche apportate al D.Lgs. n. 168/2003, il decreto sulle liberalizzazioni trasforma le sezioni dei tribunali civili specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale in sezioni specializzate in contenzioso in materia di imprese. 

Le nuove sezioni, oltre a mantenere le competenze già loro assegnate in base alla previgente normativa, assumeranno una competenza a 360 gradi relativamente al contenzioso delle società per azioni ed in accomandita per azioni (nonché alle società da queste controllate o che le controllano), per le cause tra soci della società, tra i soci e la società, inerenti le partecipazioni sociali, di impugnazione di deliberazioni e decisioni di organi sociali, di responsabilità contro gli organi sociali, aventi ad oggetto i patti parasociali, ecc. 

Alle nuove sezioni è inoltre devoluta la competenza anche per le class action e per il contenzioso sugli appalti pubblici (ovviamente limitatamente alle questioni devolute alla cognizione del giudice ordinario, che sono poi quelle relative all'esecuzione del contratto). 

Si segnala che per controversie devolute alla competenza delle sezioni specializzate, è previsto un forte aumento del contributo unificato (quadruplicato per il primo grado). Le disposizioni in esame si applicheranno ai giudizi instaurati dopo il 90° giorno dall'entrata in vigore del presente decreto (quindi dal 23 aprile 2012).

(D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 2)

venerdì 10 febbraio 2012

Aliquote contributive 2012

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 2012

le principali novità




In maniera specifica, si segnala che:

- i totali sono calcolati al netto della riduzione contributiva CUAF ex art. 120 della L. 23 dicembre 2000, n. 388 e della riduzione del costo del lavoro fino all'1% ex art. 1, commi 361 e 362, L. 23 dicembre 2005, n. 266;

- il valore «-» ha il significato di qualifica non soggetta al versamento del contributo;

- il valore «0,00» ha il significato di aliquota azzerata per applicazione delle riduzioni contributive.

Si evidenziano le seguenti situazioni di particolare rilevanza, sottolineando che per la rivalutazione degli importi si è tenuto conto del valore di aggiornamento del 2,7%, che dovrebbe essere il valore definitivo, rispetto al 2,65, valore provvisorio, ma dei quali ancora si è in attesa della pubblicazione dei relativi decreti ministeriali sulla Gazzetta Ufficiale:

- Proroga al 31 dicembre 2012 dell'obbligo di versamento dei contributi CIGS e Mobilità per le imprese Commerciali e della Logistica con più di 50 e fino a 200 dipendenti, Imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti ed Agenzie di viaggio e turismo con più di 50 dipendenti (art. 33, comma 23, L. 12 novembre 2011, n. 183).

- A decorrere dal 1° gennaio 2012, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data ed entro il 31 dicembre 2016, è riconosciuto ai datori di lavoro, che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100% della contribuzione a proprio carico, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo (art. 22, comma 1, L. 12 novembre 2011, n. 183).

- Dal 1° gennaio 2012, esonero dal versamento dei contributi sociali a carico dei datori di lavoro dovuti alla gestione delle prestazioni temporanee di cui all'art. 24 della legge n. 88/1989, per ciascun lavo-

ratore, nella misura dello 0,26%, applicato nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo tesoreria. L'esonero contributivo si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità e per disoccupazione.

Qualora l'esonero non trovi capienza con riferimento ai contributi effettivamente dovuti dal datore di lavoro, per il singolo lavoratore, l'eccedenza può essere recuperata dagli altri contributi dovuti all'INPS con esclusione dei contributi TFR (per il quale spetta già una autonoma riduzione a seguito del conferimento del TFR ai fondi complementari) e addizionale DS (0,30%) ex art. 25, comma 4, legge n. 845/1978.

Lo sgravio spettante deve essere esposto separatamente nel flusso Uniemens compilando due elementi .

Nell'elemento va indicato il valore «TF13» mentre nell'elemento va indicata la quota di esonero spettante per l'accantonamento del TFR a previdenza complementare; nell'elemento va indicato il valore «TF14» mentre nell'elemento va indicata la quota di esonero spettante per il versamento al Fondo tesoreria delle quote di TFR non destinate alla previdenza complementare (D.L. 30 settembre 2005, n. 203, conv. con modif. in L. 2 dicembre 2005, n. 248; Circ. n. 4 del 14 gennaio 2008).

- Esonero dal versamento del contributo per il Fondo di garanzia del trattamento di fine rapporto (TFR) nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo tesoreria (Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 c.c., istituito presso l'INPS).

Lo sgravio spettante deve essere esposto separatamente nel flusso Uniemens compilando due elementi .

Nell'elemento va indicato il valore «TF01» mentre nell'elemento va indicata la quota di esonero spettante per l'accantonamento del TFR a previdenza complementare; nell'elemento va indicato il valore «TF02» mentre nell'elemento va indicata la quota di esonero spettante per il versamento al Fondo tesoreria delle quote di TFR non destinate alla previdenza complementare (L. 27 dicembre 2006, n. 296, comma 764; Circ. n. 70 del 3 aprile 2007).

- Per le aziende che applicano il contratto del credito è dovuto un contributo aggiuntivo per il finanziamento del fondo di solidarietà per il sostegno al reddito, pari allo 0,50% (di cui 0,125% a carico del dipendente).

- Per le aziende che applicano il contratto del credito cooperativo è dovuto un contributo aggiuntivo per il finanziamento del fondo di solidarietà per il sostegno al reddito, pari allo 0,50% (di cui 0,125% a carico del dipendente).

- Le imprese che svolgono attività di navigazione aerea, con personale iscritto al fondo volo e con personale impiegato nella gestione delle attività di terra, e delle imprese di gestione delle attività aeroportuali relative alla movimentazione di passeggeri, bagagli e merci sono tenute al versamento di un contributo aggiuntivo per il finanziamento del Fondo di sostegno al reddito e all'occupazione.

Il contributo, è pari allo 0,50% (0,375% a carico del datore di lavoro e 0,125% a carico del lavoratore) - Circ. n. 113 del 10 ottobre 2005 e n. 102 del 9 luglio 2007.

- Per i dipendenti con aliquota IVS a proprio carico inferiore al 10% è dovuto sulla retribuzione eccedente la prima fascia pensionabile annua, pari a euro 44.204, corrispondenti a euro 3.684 mensili, un contributo aggiuntivo pari all'1% a carico del lavoratore.

- Per i dipendenti non aventi anzianità contributiva al 1° gennaio 1996 e per quelli optanti per il sistema contributivo, il contributo IVS è dovuto fino al massimale annuo, pari a euro 96.149.

- Per le cooperative e loro consorzi iscritti nell'albo informatico delle società cooperative, l'aliquota CUAF è ridotta del 2,20% (codice di autorizzazione 3A).

Per le aziende agricole costituite in forma cooperativa, la CUAF è dovuta nella misura dello 0,28%.

Se le stesse sono iscritte anche nella sezione Agricoltura, l'aliquota CUAF da versare è pari allo 0,01% (codice di autorizzazione 3Z).

Il beneficio della riduzione allo 0,01% spetta anche alle aziende agricole il cui titolare risulti iscritto negli elenchi nominativi per i coltivatori diretti, i mezzadri ed i coloni.

Per le Imprese Commerciali, se il titolare o la maggioranza dei soci in caso di società di persone, è/sono iscritto/i negli elenchi IVS, il contributo CUAF è ridotto del 2,05% (codice di autorizzazione 3V).












L'INPGI HA INDICATO I VALORI PREVIDENZIALI PER IL 2012

L'Istituto dei giornalisti (Circ. n. 1 del 18 gennaio 2012) ha fissato i valori relativi alla gestione sostitutiva dell'AGO (lavoro subordinato), alla gestione separata (lavoro autonomo), massimale imponibile e aliquote contributive 2012; e fissato i termini per il recupero dei contributi sospesi a seguito del sisma abruzzese del 2009

GESTIONE SOSTITUTIVA AGO
Iniziamo dalla gestione sostitutiva AGO (lavoro dipendente).
Per essa l'Istituto aggiorna i minimi retributivi e contributivi per il 2012 e, a seguito dell'adeguamento dei valori ISTAT, i minimali a decorrere dal 1° gennaio 2012 risultano rideterminati in euro 45,70 giornalieri, pari a euro 1.188,20 mensili.
 
A questo riguardo l'Istituto, inoltre, precisa che è previsto che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali non può essere inferiore all'importo stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva, e che anche i datori di lavoro non aderenti alla disciplina collettiva posta in essere dalle Organizzazioni Sindacali sono obbligati, agli effetti del versamento delle contribuzioni, al rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti dalla disciplina collettiva, e questo in base alle disposizioni dell'art. 2, comma 25 della legge n. 549/1995 che prevede che in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la stessa categoria, la retribuzione ai fini del calcolo dei contributi è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative.
Nel caso dei giornalisti ha, quindi, valenza il contratto stipulato tra la FNSI e la FIEG, e il contratto stipulato tra la FNSI ed il coordinamento Aeranti-Corallo (limitatamente al settore giornalistico della emittenza radiotelevisiva in ambito locale).
In relazione ai rapporti di lavoro con la qualifica di collaboratore o corrispondente (art. 2 o 12 CNLG Fieg/Fnsi) che non sono legati alla presenza quotidiana, le contribuzioni dovute all'INPGI non potranno essere determinate su retribuzioni inferiori all'importo minimo mensile come precedentemente indicato.
Per i giornalisti dipendenti della Pubblica amministrazione e per i giornalisti dipendenti da aziende che operano in settori diversi da quello editoriale e/o radiotelevisivo le retribuzioni minime di riferimento sono, invece, quelle relative al contratto collettivo applicato nei loro confronti.
Contribuzione aggiuntiva 1% di cui all'art. 3-ter legge n. 438/1992
Relativamente all'anno 2012, la fascia retributiva annua oltre la quale deve essere corrisposta l'aliquota aggiuntiva dell'1% (posta a carico del dipendente) è pari a euro 43.228,00. L'importo indicato, rapportato a dodici mesi, è pari a euro 3.602,00.

Il versamento, si ricorda, ha cadenza mensile, salvo conguaglio da effettuarsi con la denuncia contributiva del mese di dicembre, ovvero alla cessazione del rapporto di lavoro, se interviene in corso d'anno; in questo ambito bisogna anche tenere presente che «le gratifiche annuali e periodiche, i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di norma di legge o di contratto aventi effetto retroattivo e i premi di produzione sono in ogni caso assoggettati a contribuzione nel mese di corresponsione».

Di conseguenza, tali elementi di retribuzione, in deroga al principio generale di competenza, devono essere assoggettati a contribuzione unitamente alla retribuzione riferita al mese in cui sono corrisposti, anche ai fini del contributo aggiuntivo dell'1%.
Indennità economica per i periodi di congedo riconosciuti per l'assistenza ai familiari portatori di handicap grave
A questo riguardo l'Istituto precisa che, a decorrere dal 1° maggio 2011, l'autorizzazione al congedo straordinario ed il pagamento dell'indennità economica rientra nelle competenze dell'INPS, anche per i giornalisti dipendenti da datori di lavoro privati assicurati presso l'INPGI. L'INPGI, a richiesta del giornalista, provvede solo ed esclusivamente all'accredito della contribuzione figurativa che risulta per il 2012 così determinata (tenendo conto dell'aliquota contributiva IVS dell'INPGI, pari al 29,97% della retribuzione imponibile):

 


 
GESTIONE SEPARATA
Passiamo ora alla gestione separata (lavoro autonomo svolto sotto forma di co.co.co.). Per il settore l'Istituto ha indicato il massimale imponibile e aliquote contributive per il 2012 e per la gestione separata ex D.Lgs. n. 103/1996 le aliquote contributive per l'anno 2012.
L'aliquota contributiva da applicare sui compensi dovuti ai giornalisti che svolgono attività lavorativa nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, che non risultino contestualmente assicurati presso altre forme obbligatorie, e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche, per l'anno 2012 risultano nelle seguenti percentuali:



 
L'aliquota contributiva dovuta, invece, dai committenti in favore dei collaboratori coordinati e continuativi che siano titolari contestualmente anche di altra posizione assicurativa o pensionati e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono così stabilite:

 


Attenzione: i valori sono diversi da quelli dell'INPS perché al momento, l'Istituto non ha recepito nel proprio Ordinamento le disposizioni di cui all'art. 22, comma 1, della L. 12 dicembre 2011, n. 183 (Legge di Stabilità 2012), che hanno aumentato dell'1% l'aliquota contributiva previdenziale dovuta per gli iscritti alla Gestione separata INPS ex L. 8 agosto 1995, n. 335.
Da tenere presente che i compensi erogati ai collaboratori entro la data del 12 gennaio 2012, purché riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2011, sono da assoggettare a contribuzione con riferimento all'anno 2011 (aliquota e massimale 2011), avendo l'accortezza di dichiararli nella procedura DASM come compenso arretrato 12/2011.
Per quanto riguarda, invece, i compensi per attività giornalistica svolta in forma autonoma diversa dalle collaborazioni coordinate e continuative (con o senza progetto), resta confermata la misura del contributo integrativo del 2% a carico del committente (D.Lgs. n. 103/1996), da erogare direttamente al giornalista; in questo specifico settore è necessario avere presente che a decorrere dal 1° gennaio 2012 è venuta meno la facoltà di NON iscrizione prevista per i soggetti con più di 65 anni di età, per cui a decorrere dalla predetta data, il contributo integrativo del 2% di cui sopra dovrà essere erogato anche ai giornalisti ultrasessantacinquenni.
Massimale imponibile minimo
Per i giornalisti che svolgono attività lavorativa nella forma della collaborazione coordinata e continuativa la contribuzione è dovuta nel limite del massimale contributivo annuo. Tale massimale, per l'anno 2012, è fissato in 96.149,00 euro. Il massimale contributivo è riferito anche ai giornalisti che svolgono attività libero-professionale assicurati presso la Gestione previdenziale separata INPGI.
Reddito minimo per l'accredito della contribuzione
L'accredito dei contributi mensili nelle posizioni assicurative dei singoli giornalisti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa è basato sul minimale di reddito.

Tale minimale per l'anno 2012 è pari a 14.929,79 euro. Pertanto, nel caso in cui alla fine dell'anno il minimale non fosse stato raggiunto si procederà ad una contrazione dei contributi mensili accreditati, in proporzione al contributo versato.

Per questo particolare aspetto l'INPGI fa presente che il committente è tenuto a determinare la contribuzione dovuta all'INPGI sulla base dei compensi effettivamente corrisposti ai propri collaboratori e non è richiesto, quindi, l'adeguamento al predetto importo.
Sospensione versamento contributi sisma Abruzzo 2009
La ripresa dei versamenti dei contributi, sospesi per il sisma abruzzese, nel periodo aprile 2009/dicembre 2010, avrebbe dovuto avvenire in 120 rate mensili costanti e di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2011, senza applicazione di sanzioni, interessi ed oneri accessori, ma l'art. 2, comma 3, del D.L. 29 dicembre 2010 n. 225, ha disposto che «è sospesa la riscossione delle rate, in scadenza tra il mese di gennaio 2011 ed il mese di ottobre 2011», rinviando la disciplina della ripresa della riscossione delle rate non versate ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Decreto che è stato emanato (D.P.C.M. del 4 agosto 2011) e che ha fissato al 16 dicembre 2011 il termine per il versamento delle rate in scadenza tra il 1° gennaio 2011 e il 31 ottobre 2011.
Con O.P.C.M. n. 3976 dell'8 novembre 2011 è stato disposto un ulteriore differimento della riscossione delle rate in scadenza tra il 1° gennaio 2011 ed il 31 ottobre 2011, nonché la sospensione della riscossione anche delle rate in scadenza tra il 1° novembre 2011 ed il 31 dicembre 2011. Successivamente l'art. 33, comma 28, della L. 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto la ripresa della riscossione dei contributi relativi al periodo aprile 2009/ dicembre 2010.
Il versamento, quindi, deve essere effettuato «senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in centoventi rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2012.

L'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo, ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto al 40%».
I datori di lavoro interessati alla riduzione del debito contributivo ed al pagamento rateale (fino a 120 rate mensili) dovranno inoltrare apposita comunicazione all'INPGI.

di Lavinia Guglielmotti

domenica 5 febbraio 2012

DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE IRAP DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI


Con la Ris. n. 3/E del 9 gennaio 2012 l'Agenzia delle entrate interviene a chiarire che anche gli imprenditori agricoli persone fisiche e società semplici, che normalmente determinano la base imponibile IRAP ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 446/1997 (o in alternativa secondo le regole previste dall'art. 5, previa adozione della contabilità ordinaria), possono optare, in quanto soggetti IRPEF, per la determinazione della base imponibile ai sensi dell'art. 5-bis del medesimo decreto legislativo. 

Ciò in considerazione del fatto che il legislatore, con l'introduzione dal 1° gennaio 2008 di questo art. 5-bis, ha voluto semplificare le regole di determinazione della base imponibile IRAP dei soggetti IRPEF titolari di reddito d'impresa; pertanto, ad avviso dell'Agenzia delle entrate, sulla base di una interpretazione logico-sistematica, il rinvio operato nell'art. 9 del D.Lgs. n. 446/1997 all'art. 5 deve essere esteso anche all'art. 5-bis.

TABELLE ACI 2012


Nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2012 sono state pubblicate le tabelle rettificate dei costi chilometrici di esercizio delle autovetture e motocicli elaborate dall'ACI ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 314/1997 relative al periodo d'imposta 2012.

NORME DI COMPORTAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE


Il Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili, con la Nota del 12 gennaio 2012, rende noto che, nella seduta dello scorso 21 dicembre 2011 è stato approvato l'aggiornamento delle «Norme di comportamento del collegio sindacale». 

Il documento apporta alcune modifiche alle norme già approvate alla fine del 2010 e ne aggiunge tre nuove dirette alla disciplina delle attività del collegio in caso di omissioni degli amministratori, nelle operazioni societarie rilevanti o straordinarie e nella crisi d'impresa.

REGIONE SARDEGNA: SOPPRESSIONE DI UN CODICE TRIBUTO


A seguito della sentenza della Corte Costituzionale del 17 giugno 2010, n. 216, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Sardegna 11 maggio 2006, n. 4, che istituiva una imposta regionale su aeromobili ed unità da diporto, è stato soppresso, con effetto dal 15 gennaio 2012, il codice tributo SB15 denominato «Accertamento dell'imposta della Regione Sardegna sugli aeromobili ed unità da diporto - art. 4, legge regionale 11 maggio 2006. n. 4 - imposta, sanzioni, interessi».

IMPORTI PER PRESTAZIONI DI MATERNITÀ ANTICIPATE AI LAVORATORI AGRICOLI A TEMPO INDETERMINATO - COMPENSAZIONE su F24


Al fine di consentire l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, degli importi dovuti per la prestazione di maternità a carico dell'INPS, anticipata ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato (OTI) dai datori di lavoro agricolo ai sensi dell'art. 1, comma 10, del D.L. n. 2/2006, è stata istituita, con la risoluzione n. 7/E del 12 gennaio 2012, la seguente causale contributo: MATA - «Aziende Agricole OTI - Importi anticipati per indennità di maternità a carico INPS».

Tale causale contributo va esposta nella sezione INPS del modello F24 esclusivamente in corrispondenza degli importi indicati nella colonna «importi a credito compensati». La risoluzione precisa inoltre che nella stessa sezione:

- nel campo «codice sede» va indicato il codice identificativo della sede INPS di competenza;
- nel campo «matricola INPS/codice INPS/filiale azienda» va indicato il codice numerico che identifica l'azienda e il carico contributivo legato alla denuncia inviata dal contribuente;
- nel campo «periodo di riferimento», nella colonna «da mm/aaaa» e nella colonna «a mm/aaaa» vanno indicati rispettivamente il primo mese ed il terzo mese del trimestre di emissione del carico contributo ed il relativo anno di emissione, entrambi nel formato MM/AAAA.

Sempre con la Ris. n. 7/E del 2012 viene soppresa la causale «INFA», denominata «Aziende agricole per OTI - importi anticipati per infortunio sul lavoro a carico INAIL».