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sabato 28 gennaio 2012

Il diritto alle Camere di Commercio per il 2012 resta invariato


Il Ministero dello sviluppo economico, con Nota n. 255658 del 27 dicembre 2011, ha confermato per il 2012 le misure del diritto annuale dovute alle Camere di Commercio definite per il 2011 con decreto interministeriale del 21 aprile 2011; 

non cambiano pertanto né le misure fisse né le fasce ed aliquote di fatturato, e vengono confermate le misure transitorie definite lo scorso anno per quei soggetti per i quali le modifiche normative introdotte dal D.Lgs. n. 23/2010 hanno comportato un obbligo di pagamento in passato non previsto ovvero variazioni nel sistema di determinazione delle misure stesse. In questo senso:

- per le imprese iscritte e per le imprese individuali annotate nella sezione speciale del Registro delle imprese il diritto annuale è dovuto nella misura fissa di euro 88,00;
- per le imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese il diritto annuale è dovuto nella misura fissa di euro 200,00;
- per i soggetti iscritti al REA, non tenuti fino al 2010 ad alcun versamento, il diritto annuale è dovuto nella misura fissa di euro 30,00;
- per la sede legale di tutte le imprese iscritte nel Registro delle imprese il diritto annuale è invece determinato applicando al fatturato dell'esercizio 2011 le seguenti misure fisse o aliquote per scaglioni di fatturato:

Si ricorda inoltre che per le imprese con ragione di società semplice non agricola e le società di cui all'art. 16, comma 2, del D.Lgs. n. 96/2011, che fino al 2010 erano tenute al versamento di un diritto annuale in misura fissa, il diritto annuale continua ad essere transitoriamente dovuto nella misura fissa prevista per il primo scaglione di fatturato; tale misura si riduce, sempre in via transitoria, alla metà per le imprese con ragione di società semplice agricola.

Per le imprese non residenti, resta dovuto il diritto camerale in riferimento alle eventuali unità locali e sedi secondarie esistenti in Italia (110 euro per ciascuna unità locale e/o sede secondaria).

Lavori usuranti, bisogna usare il modello LAV-US


La domanda volta a ricevere i benefici connessi al pensionamento anticipato dovuto ai lavori usuranti deve essere presentata all'ente previdenziale presso il quale il lavoratore interessato è iscritto.

Con la domanda il lavoratore deve:

1) indicare la volontà di avvalersi, per l'accesso al pensionamento, del beneficio;
2) specificare i periodi per i quali è stata svolta ciascuna delle attività lavorative indicate dal D.Lgs. n. 67/2011;
3) presentare la corrispondente documentazione minima necessaria, che il datore di lavoro è tenuto a rendere disponibile per il lavoratore, entro trenta giorni dalla richiesta, tenuto conto degli obblighi di conservazione della medesima, e che deve riportare, salvo i casi di comprovata impossibilità, la dichiarazione di conformità all'originale rilasciata dal datore di lavoro o dal soggetto che detiene stabilmente la documentazione in originale.

Il monitoraggio delle domande accolte, ai fini della individuazione di eventuali scostamenti rispetto alle risorse finanziarie annualmente disponibili per legge, è effettuato attraverso l'analisi dei dati provenienti dall'accentramento, presso l'INPS, delle informazioni trasmesse dagli enti previdenziali interessati e concernenti:

a) la data di perfezionamento, per ogni lavoratore, dei requisiti pensionistici agevolati;
b) l'onere finanziario connesso ad ogni anticipo pensionistico;
c) la data di presentazione della domanda di accesso al beneficio.

Se l'onere finanziario accertato attraverso il monitoraggio è superiore allo stanziamento previsto, la decorrenza dei trattamenti pensionistici anticipati è differita in ragione della data di maturazione dei requisiti agevolati e, a parità degli stessi, della data di presentazione della domanda di accesso al beneficio.

L'ente previdenziale comunica al lavoratore interessato entro il 31 dicembre 2011 (per chi matura i requisiti entro l'anno in corso) ed entro il 30 ottobre di ogni anno (per chi matura i requisiti negli anni successivi):

1) l'accoglimento della domanda, con indicazione della prima decorrenza utile, qualora sia accertato il possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni faticose e pesanti e sia verificata la sussistenza della relativa copertura finanziaria;
2) l'accertamento del possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni faticose e pesanti, con differimento della decorrenza del trattamento pensionistico in ragione dell'insufficiente copertura finanziaria; in tal caso, la prima data utile per l'accesso al pensionamento viene indicata con successiva comunicazione;
3) il rigetto della domanda, qualora non sia accertato il possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni usuranti.

Con riferimento alle attività lavorative svolte a decorrere dall'anno 2011, il datore di lavoro comunica in via telematica alla Direzione provinciale del lavoro e all'ente previdenziale interessato, attraverso la compilazione dell'unico modello «Lav.Us.» (reperibile sul sito del Ministero del lavoro) con periodicità almeno annuale, il periodo o i periodi nei quali ogni dipendente ha svolto le lavorazioni usuranti; e con periodicità annuale, l'esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici.

In caso di omissione delle comunicazioni si applicano sanzioni da 500 a 1.500 euro per ogni lavoratore.
Contro le decisioni che escludono le domande dal beneficio il lavoratore può presentare, esclusivamente per motivi di merito ed entro trenta giorni dalla comunicazione di esclusione, ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro. Passati inutilmente 90 giorni il ricorso si intende respinto.

La comunicazione con il modello Lav-Us può essere presentata dal datore di lavoro (da un suo dipendente delegato), dall'associazione cui aderisce, dal consulente del lavoro, ecc.

Nel modello sono previste cinque tipologie di comunicazione.

PRONTO IL NUOVO MODELLO PER LA DENUNCIA ANNUALE DELL'IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI


Con provvedimento direttoriale del 29 dicembre 2011 l'Agenzia delle entrate ha approvato il nuovo modello di denuncia dell'imposta sulle assicurazioni dovuta sui premi ed accessori incassati, nonché l'elenco dei dati da comunicare annualmente (si tratta degli importi annualmente versati alle Province, distinti per contratto ed ente di destinazione), entrambi da presentare esclusivamente in via telematica.

L'approvazione di un nuovo modello si è resa necessaria in considerazione del fatto che dal 2012, alla luce delle nuove regole in materia di federalismo regionale e provinciale (D.Lgs. n. 68/2011) la parte dell'imposta sulle assicurazioni relativa alla RC auto diventa un tributo proprio delle Province.