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lunedì 8 agosto 2011

APPROVATO IL PROVVEDIMENTO SULLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER I CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA CHE RIENTRANO A LAVORARE IN ITALIA

È stato pubblicato il provvedimento che contiene le disposizioni di attuazione dell'art. 3, comma 5, della L. 30 dicembre 2010, n. 238, in ordine alla richiesta dei benefici fiscali da parte dei lavoratori dipendenti rientrati in Italia e agli adempimenti conseguenti del datore di lavoro. Si tratta degli incentivi fiscali previsti per i cittadini dell'Unione europea che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia, che studiano, lavorano o che hanno conseguito una specializzazione post lauream all'estero e che decidono di fare rientro in Italia.

La richiesta, così come stabilisce il provvedimento in questione, deve contenere precise indicazioni al fine di consentire al datore di lavoro di applicare tali benefici fiscali e di darne evidenza nella dichiarazione dei sostituti d'imposta e nella certificazione unica di cui all'art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

La richiesta deve essere presentata entro 3 mesi dall'assunzione, salvo per il periodo di imposta 2011 in cui il termine della richiesta decorre, per i lavoratori già assunti, dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

I benefici sono riconosciuti dal datore di lavoro dal periodo di paga successivo alla richiesta e, in sede di conguaglio, dalla data dell'assunzione. Il datore di lavoro non applica i benefici quando il lavoratore comunica il trasferimento della residenza o del domicilio all'estero, coerentemente con l'ipotesi di decadenza prevista dall'art. 7 della legge n. 238 del 2010.

IN CASO DI SOCIETA' ESTINTE RIMBORSI D'IMPOSTA E SOPRAVVENIENZE ATTIVE SPETTANO AI SOCI PRO-QUOTA

Secondo il testo dell'art. 2456 c.c., modificato dal D.Lgs. n. 6/2003, «Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese. Ferma restando l'estinzione della società, ...».

La precisazione «... ferma restando l'estinzione della società ...», ha fatto riconsiderare la natura degli effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese e le relative conseguenze sull'attività operativa degli uffici, soprattutto riguardo all'attribuzione delle cosiddette sopravvenienze attive emergenti a seguito dell'estinzione e dei rimborsi d'imposta.

L'attuale orientamento della Corte di Cassazione è quello di considerare di natura costitutiva la cancellazione delle società dal registro delle imprese, con la conseguente irreversibile estinzione di quest'ultima, anche in presenza di rapporti non definiti.

Stessa considerazione, sempre a giudizio della Corte di Cassazione, vale per le società di persone.

La risoluzione tratta della questione di eventuali elementi patrimoniali attivi, non compresi nel bilancio di liquidazione in quanto non conoscibili a quella data, poiché affrontata solo dalla dottrina e condivide la tesi di chi sostiene che sui beni mobili e immobili non liquidati, una volta cancellata ed estinta la società, si forma una comunione tra gli ex soci per quote uguali a quelle di liquidazione, nel senso che gli elementi patrimoniali attivi non compresi nel bilancio di liquidazione in quanto non conoscibili a quella data, devono essere attribuiti proporzionalmente ai soci, tra i quali si instaura un rapporto di comunione ordinaria ai sensi dell'art. 1100 c.c., simile, in linea generale, a quello degli eredi.

Stesso discorso vale per i rimborsi d'imposta.

La risoluzione, con riferimento al soggetto a cui materialmente eseguire i rimborsi, sostiene che sebbene il conferimento di una delega ad un solo socio per la riscossione del rimborso non costituisca un obbligo bensì una mera facoltà, sarebbe comunque opportuno delegare un socio o un terzo specie in caso di pluralità di soci.


(R.M. 27 luglio 2011, n. 77/E)

PROROGATI I VERSAMENTI PER REGOLARIZZARE I VERSAMENTI PER LA DETASSAZIONE DEI PREMI DI PRODUTTIVITÀ

A causa delle obiettive condizioni di incertezza sull'ambito di applicazione della detassazione degli emolumenti relativi alla produttività aziendale, la C.M. n. 10/2011 aveva stabilito che ai sostituti d'imposta, che nei mesi di gennaio e febbraio 2011 avevano applicato la detassazione su voci variabili della retribuzione, in assenza di accordi o contratti collettivi di II livello, seguendo il comportamento adottato negli anni passati, non dovevano essere applicate le sanzioni, in base al principio sancito dallo Statuto del contribuente (art. 10, comma 3, della legge n. 212 del 2000).

Unica condizione richiesta era il versamento della differenza tra l'importo dell'imposta sostitutiva già versato e l'importo effettivamente dovuto in applicazione delle ritenute ordinarie sui redditi di lavoro dipendente, comprensiva degli interessi, entro il 1° agosto 2011.

Tale termine è stato prorogato al 16 dicembre 2011, anche con riferimento ad eventuali rapporti di lavoro nel frattempo cessati.

(C.M. 28 luglio 2011 n. 36/E)

CONGEDO STRAORDINARIO DI DUE ANNI: L'INPS CORREGGE LA MISURA 2011

Per chi chiede il congedo straordinario di due anni per assistere un parente in condizione di disabilità grave è prevista una erogazione di 44.276,32 euro per l'anno in corso. La parte relativa al pagamento della indennità al lavoratore è di 33.290 euro in ragione d'anno, mentre la parte relativa al finanziamento dei contributi figurativi per la pensione è di 10.986,32 euro.

L'indennità è erogata dal datore di lavoro che poi recupera le somme defalcandole dal versamento dei contributi mensili all'INPS.

È entrato, nel frattempo, in vigore a partire dall'11 agosto 2011 il D.Lgs. n. 119 del 19 luglio con il quale sono apportate molte modifiche al sistema di congedi e permessi per assistenza agli inabili.

Per il congedo straordinario in discorso è prevista la seguente «scaletta» delle priorità:

- il primo ad avere diritto di chiedere il congedo, ovviamente anche in forma frazionata, è il coniuge convivente e il datore di lavoro deve concederlo entro 60 giorni. Se il coniuge manca, è deceduto, o ha patologie invalidanti, il diritto passa al padre o alla madre anche adottivi. Se anche costoro sono nella stessa situazione ora indicata per il coniuge, il diritto passa a uno dei figli conviventi, diritto che passa a fratelli e sorelle se anche i figli sono nella condizione sopra descritta;

- il congedo non è accordato se la persona da curare è ricoverata a tempo pieno in qualche struttura, a meno che siano proprio i sanitari a richiedere la presenza della persona che presta assistenza.

Il congedo è assegnato a una sola persona per lo stesso disabile. Solo se si tratta di un figlio con handicap grave il diritto è riconosciuto a tutti e due i genitori che possono fruirne alternativamente.

(D.Lgs. n. 119 del 18 luglio 2011 - G.U. n. 173 del 27 luglio 2011)
(INPS - Mess. n. 17 giugno 2011, 13013)

INPS E SERVIZI TELEMATIZZATI: DA AGOSTO 2102 NIENTE PIÙ «CARTA»

Si completa il programma di telematizzazione dei servizi INPS: il completamento dell'operazione è disposto per il 31 luglio 2012. Entro tale data tutte le domande e le richieste di servizio da indirizzare all'INPS dovranno viaggiare senza carta. Questo non vuol dire solo tramite il sito web istituzionale (www.inps.it), ma anche attraverso il canale telefonico (al numero verde 803.164) e con l'ausilio degli intermediari autorizzati (consulenti del lavoro, patronati, ecc.).

L'operazione di telematizzazione «esclusiva» (cioè stop alle domande in formato cartaceo) è già stata avviata all'inizio di quest'anno.

Nei primi sei mesi del 2011 sono già state inviate oltre un milione e mezzo di domande online (oltre al web, anche via telefono) per richiedere i servizi e le prestazioni INPS. In particolare più di 500mila domande di disoccupazione sono ormai transitate senza carta. Allo stesso modo, cioè via web o telefono, sono state registrate quasi 70mila neoiscrizioni alla Gestione separata, più di 15mila domande per indennità di mobilità, e oltre 11mila ricorsi.

Sono ormai molti gli italiani che si sono dotati di un Pin (il numero di codice personale che consente le operazioni in remoto), e il 25% di questi sono ultrasessantacinquenni.

La tabella dei servizi a domanda esclusivamente telematizzata che si aggiungeranno a quelli già in essere ad oggi (domanda di disoccupazione, mobilità, ricorsi, accentramento contributivo, variazioni colf, iscrizione alla gestione separata) già oggi pubblicata sul sito istituzionale dell'INPS (www.inps.it), sarà pubblicata anche sulla Gazzetta ufficiale.

IL LAVORATORE PUO' SCEGLIERE TRA PENSIONE INVALIDITA' O ASSEGNO DISOCCUPAZIONE

I lavoratori che usufruiscono della pensione o dell'assegno di invalidità e hanno diritto ad avere l'assegno di disoccupazione indennizzata dall'INPS devono poter scegliere tra le due prestazioni nel periodo in cui si accavallano. L'opzione, non riconosciuta dalla legge n. 236/1993, viene introdotta dalla Sent. n. 234/2011 della Corte Costituzionale, sulla base di una chiamata in causa da parte del Tribunale di Bologna.

La legge infatti si limita al divieto di cumulo dei trattamenti ordinari e speciali di disoccupazione e dell'indennità di mobilità con le pensioni dirette INPS e degli altri fondi. Nel 1994 il divieto di cumulo è stato temperato (legge n. 451) consentendo, ai soli lavoratori aventi diritto alla mobilità, di scegliere, all'atto di iscrizione nelle liste di mobilità, tra tali trattamenti e quello di mobilità e stabilendo che, in caso di opzione a favore del trattamento di mobilità, l'erogazione dell'assegno o della pensione di invalidità resti sospesa per tutto il periodo di fruizione del predetto trattamento. Opzione, invece, negata ai lavoratori titolari dell'assegno di invalidità che abbiano diritto al solo trattamento ordinario di disoccupazione. Questi ultimi, al momento del licenziamento, durante il periodo di disoccupazione possono avere il solo assegno parziale di invalidità.

Questo impianto normativo, dice la Corte, determina un'oggettiva diversità di trattamento tra il lavoratore inabile, titolare di un assegno o di una pensione di invalidità che, al momento del licenziamento, rientri nel novero dei lavoratori aventi diritto al trattamento di mobilità e quello che abbia invece diritto al solo trattamento ordinario di disoccupazione.

Mentre nel primo caso, infatti, il lavoratore che, a causa del regime di incompatibilità, non può percepire entrambi gli assegni (di invalidità e di mobilità), ha però la facoltà di scegliere tra le due prestazioni, a seconda di quale dei due trattamenti sia in concreto più conveniente, nel secondo caso, non ha tale possibilità di scelta e si trova, di fatto, obbligato a beneficiare di quello connesso al suo stato di invalidità. L'impossibilità di optare per il trattamento di disoccupazione in occasione del licenziamento determina, dunque, per i soli lavoratori inabili non aventi diritto alla mobilità, la concreta inutilizzabilità di tale tutela assicurativa.

Tutto ciò non è ragionevole e va quindi riequilibrato. Anche perché c'è già una ulteriore disparità di trattamento, che discrimina i lavoratori disoccupati invalidi, non aventi diritto alla mobilità, anche rispetto agli altri lavoratori disoccupati pienamente validi. I primi, infatti, secondo la normativa attualmente vigente, percepiscono la sola indennità di invalidità, mentre i secondi, a partire dal momento del licenziamento, godono del più vantaggioso trattamento, ordinario o speciale, di disoccupazione.

(C. Cost., Sent. n. 234/2011)

venerdì 5 agosto 2011

Erogazione voucher tramite canale bancario

Erogazione voucher tramite canale bancario

E’ stata stipulata una convenzione tra l’INPS e l’ICBPI (Istituto Centrale Delle Banche Popolari) per l’erogazione dei voucher per il lavoro occasionale anche attraverso il canale bancario.

In via sperimentale per un periodo limitato il servizio di vendita e di riscossione sarà attivo esclusivamente presso gli sportelli della Banca Popolare di Sondrio e della Banca Popolare dell’Emilia Romagna.

I voucher emessi dalle banche che aderiscono alla convenzione sono pagabili e rimborsabili esclusivamente attraverso il circuito bancario.

Proporzionalità della sanzione disciplinare

Corte di Cassazione, sent. 16192 del 25 luglio 2011

Proporzionalità della sanzione disciplinare

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 16192 del 25 luglio, ha dichiarato illegittimo il licenziamento comminato ad un dipendente a seguito di un procedimento disciplinare per un semplice diverbio verbale tra due lavoratori.

Nel caso di specie il litigio verbale non era sfociato in una rissa né aveva bloccato il ciclo produttivo dell’azienda per questi motivi la Corte non ha ritenuto legittimo il licenziamento disciplinare in quanto irrogato in violazione del principio della proporzionalità della sanzione disciplinare.

Riduzione giornaliera della maxisanzione

Ministero del Lavoro, prot. 13315 del 26 luglio 2011

Riduzione giornaliera della maxisanzione

Il Ministero del Lavoro, in seguito all’introduzione da parte del Collegato Lavoro della maxi sanzione contro il lavoro nero, con la nota dell’8/06/2011 aveva previsto la possibilità per la DPL di applicare la riduzione ex art. 16 L. n. 689/1981 alla sanzione in misura fissa di 150,00 euro per quei procedimenti sanzionatori che avevano già formato oggetto di rapporto al direttore. Tale facoltà era rimessa alla valutazione da parte del Direttore dell’Ufficio sulla base dei criteri stabiliti dalla citata L. n. 689/1981.

Con la nota prot. 13315 dell’ 26 luglio 2011 il Ministero del Lavoro, considerate le modifiche previste dalla L. n. 183/2010, ritiene che sia possibile applicare la riduzione giornaliera sia in sede di verbale unico sia in caso di procedimenti sanzionatori che abbiano formato oggetto di rapporto al direttore. Tale riduzione può trovare applicazione anche con riferimento a condotte poste in essere prima dell’entrata in vigore del Collegato Lavoro, ovvero prima del 24.11.2010, per le quali non sia già stata emessa l’ordinanza di pagamento della relativa sanzione

mercoledì 3 agosto 2011

L’impugnazione del termine apposto al contratto dopo l’entrata in vigore del Milleproroghe

Dopo l’entrata in vigore del c.d. Collegato Lavoro, l.183/2010, sembrava pacifico che, in virtù di quanto previsto all’art. 32, nel caso di impugnazione di un contratto a termine il lavoratore intenzionato a contestare la validità dell’apposizione del termine, avrebbe dovuto comunicare l’impugnazione al proprio datore di lavoro entro i 60 giorni dalla data di cessazione del rapporto.

Per i rapporti già cessati alla data del 24 novembre, entrata in vigore del Collegato Lavoro, i 60 giorni decorrevano da tale data.

Con l’entrata in vigore del decreto Milleproroghe, è stata modificata come segue la disposizione dell’art. 32 con il comma 1-bis inserito nella legge di conversione n. 10 del 26 febbraio 2011: “in sede di prima applicazione, le disposizioni di cui all’art. 6, comma 1, della legge 15 luglio 1966, come modificato da comma 1 del presente articolo, relative al termine di sessanta giorni per l’impugnazione del licenziamento, acquistano efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2011”.

Ci si è dunque chiesto se tale disposizione debba essere applicata ai licenziamenti tecnicamente intesi oppure se trova applicazione anche nei confronti di quei negozi che non sono licenziamenti in virtù dell’assimilazione operata dalla legge.

Premesso che l’art. 12 delle preleggi prevede che “Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dalla intenzione del legislatore” e che il legislatore ben conosce la differenza tra licenziamento in senso tecnico ed altre forme di cessazione del rapporto, tra l’altro elencati nei commi 3 e 4 dell’art. 32 del Collegato lavoro, è indubbio che trascorsi i termini previsti dall’art. 32 il lavoratore decade dalla possibilità di contestare la validità del termine apposto al contratto di lavoro.

Rimangono salvi, soggetti agli ordinari termini di prescrizione, tutte le eventuali pretese non connesse al termine del contratto (es. straordinari, differenze retributive, mansioni).

martedì 2 agosto 2011

Efficacia degli accordi aziendali nell’Accordo Interconfederale del 28.06.2011

L’Accordo Interconfederale sulla contrattazione, sottoscritto il 28 giugno 2011, riporta la firma congiunta dalle principali Organizzazioni Sindacali segnando il ritorno all’auspicata unità sindacale dopo le spaccature degli ultimi anni che hanno portato alla firma dei c.d. “accordi separati” del 2009, non firmati dalla Cgil.

Successivamente alle note vicende Fiat era chiaro che il nostro sistema di rappresentanza sindacale necessitava di una regolamentazione unitaria, soprattutto in tema di rappresentanza sui luoghi di lavoro, materia regolata dagli accordi del 1993 a causa della mancata attuazione dell’art. 39 Cost.

Si è molto dibattuto, in seguito alla diffusione degli accordi separati, in merito alla efficacia di tali accordi nei confronti dei lavoratori iscritti ad un sindacato non firmatario ma che comunque conta il maggior numero di iscritti e firmatario di un precedente contratto collettivo.

Non vi è dubbio che in un momento di forte crisi le imprese devono poter contare su regole di certa applicazione e sulla piena efficacia dell’applicazione degli accordi sottoscritti.

Il problema non è di facile soluzione, alla vigilia della sottoscrizione dell’Accordo in esame si discuteva ancora se era più opportuno disciplinare la materia attraverso un accordo o piuttosto attraverso un intervento legislativo, tanto che il Ministro Sacconi aveva proposto di ratificare con un apposito provvedimento legislativo l’intesa eventualmente raggiunta dalle parti, l’Accordo Interconfederale del 28 giugno in merito sembra già sin dall’inizio definire la questione affermando che “è interesse comune definire pattiziamente…”.

L’Accordo, inoltre, confermando la centralità della contrattazione collettiva di livello nazionale, riconosce unitariamente il meccanismo derogatorio attribuito alla contrattazione aziendale già conferitole con gli accordi del 2009.

Lo strumento di rappresentanza scelto prevede una diversa efficacia a seconda che il contratto sia stato stipulato dalle RSU o dalle RSA.

Il punto 4 dell’Accordo prevede che l’efficacia del contratto aziendale stipulato dalle RSU per il personale in forza e per le organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo è legata al sistema elettivo. Gli accordi sono efficaci se approvati dalla maggioranza delle RSU elette secondo le regole vigenti (AI del 20.12.1993).

Il punto 5 dell’Accordo lega l’efficacia degli accordi stipulati dalle RSA al sistema delle deleghe e all’accettazione referendaria. I contratti, dunque, risultano efficaci se approvati dalle RSA costituite nell’ambito delle associazioni sindacali che, singolarmente o insieme ad altre, risultino destinatarie della maggioranza delle deleghe conferite dai lavoratori nell’anno precedente.

E’ stato previsto, inoltre, che le RSA al pari delle RSU rimangano in carica 3 anni uniformando così i criteri di rappresentanza. Gli accordi così stipulati, possono essere ratificati attraverso un referendum, non più confermativo, ma abrogativo da attuarsi in via facoltativa ed eventuale. Il referendum deve essere richiesto entro 10 giorni dalla stipula dell’accordo da almeno una delle organizzazioni firmatarie oppure dal 30% dei lavoratori. La consultazione è valida se si raggiunge una partecipazione al voto di almeno il 50% più uno degli aventi diritto e l’accordo viene respinto con il voto della maggioranza semplice.

L’Accordo rappresenta un passo avanti nel nostro sistema di relazioni sindacali ormai in crisi, tuttavia lascia ancora aperte alcune questioni ed in particolare non risolve il problema dell’efficacia di tali accordi nel caso di dissenso individuale.