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domenica 31 luglio 2011

Questionari preassuntivi e privacy

Garante per la protezione dei dati personali, Provvedimento 21/07/2011 n. 302

Questionari preassuntivi e privacy

Il Garante per la protezione dei dati personali ha dichiarato illecito l’utilizzo dei dati ricavati da test preassuntivi in quanto in contrasto con l’art. 8 dello Statuto dei lavoratori, vietandone l’utilizzo con effetto immediato con il provvedimento n. 302 del 21/07/2011.

Il citato art. 8, infatti, vieta al datore di fare indagini ai fini dell’assunzione sulle opinioni religiose, politiche e sindacali del lavoratore nonché su tutti gli aspetti che non rilevano sotto il profilo professionale.

Lo stesso divieto è posto dall’art. 10 del Dlgs n. 276/2003 in capo alle agenzie di lavoro o ai soggetti che si occupano di preselezione.

SUBORDINAZIONE NEL RAPPORTO DI LAVORO, L’onere della prova nelle imprese familiari

Corte di Cassazione Civile, Sezione Lavoro sentenza n. 9043 del 20/04/2011

L’onere della prova nelle imprese familiari

I caratteri essenziali che costituiscono il rapporto di lavoro subordinato sono individuati dal codice civile all’art. 2094 “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore”.

Nella pratica non è sempre agevole identificare all’interno del rapporto di lavoro l’elemento della subordinazione. Negli anni la giurisprudenza ha elaborato una serie di indici utili a rilevare la subordinazione, seppur di per sè non determinanti e sufficienti nella dimostrazione del vincolo.
Tali indici possono essere ad esempio l’osservanza di un orario di lavoro, l’assenza di rischio, la natura delle prestazione, la continuità della prestazione, la predeterminazione della retribuzione, l’inserimento del lavoratore nell’organizzazione produttiva. La subordinazione è da intendersi, dunque, come assoggettamento gerarchico al potere di direzione e controllo del datore di lavoro.
Ai fini della prova circa la sussistenza della subordinazione è pacifico in giurisprudenza che l’onere è in capo alla parte attrice.

Nella sentenza in esame la Corte di Cassazione Civile, Sezione Lavoro, ha affrontato in particolare il tema della dimostrazione della subordinazione nella prestazione lavorativa resa all’interno dell’impresa familiare.

Nel caso di specie la lavoratrice ricorrente sosteneva di svolgeva attività nell’ambito dell’agricoltura in favore di parenti e affini e chiedeva il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato in favore di diversi datori di lavoro al fine di ottenere dall’INPS l’indennità di maternità per l’astensione dal lavoro.

Nei primi due gradi di giudizio di merito la domanda era stata respinta. La Corte di Cassazione ha confermato le decisioni del giudizio di merito richiamando l’indirizzo della prevalente giurisprudenza secondo la quale “per superare la presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative rese in ambito familiare è necessario che la parte che faccia valere in giudizio diritti derivanti da tali rapporti offra una prova rigorosa degli elementi costitutivi del rapporto di lavoro subordinato e in particolar modo dei requisiti defettibili della subordinazione e della onerosità”

(Cass. 19 maggio 2003, n. 7845).
In particolare, in agricoltura la mera prestazione resa in favore di parenti o affini non è sufficiente a costituire un rapporto subordinato. La giurisprudenza costante ritiene che per il riconoscimento del rapporto di lavoro deve essere provata la subordinazione e l’onerosità della prestazione, in modo che sia inequivocabilmente dimostrata la corrispettività tra una determinata prestazione e una retribuzione. Oltre all’elemento retributivo deve essere altresì dimostrata la soggezione a direttive e controlli da parte del datore di lavoro (Cass. 23 gennaio 2004, n. 1218).

Definizione di Mobbing

Corte di Cassazione, sent. n. 12048 del 31 Maggio 2011

Definizione di Mobbing

Riformando quanto deciso in primo e secondo grado, la Cassazione con la sentenza n. 12048 definisce la nozione mobbing ed individua i suoi elementi costitutivi.

Secondo la Corte il mobbing si configura come una condotta ostile, svolta con sistematicità e reiterazione dal datore di lavoro o dal superiore gerarchico nei confronti del lavoratore all’interno dell’ambiente di lavoro. Tale condotta finisce per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica con la conseguenza dell’emarginazione e la mortificazione del dipendente, con la lesione dell’equilibrio psicofisico e della personalità dello stesso.

Secondo la Corte ai fini dell’accertamento della condotta lesiva del datore di lavoro devono ritenersi rilevanti i seguenti fatti:

- La molteplicità di comportamenti persecutori, anche se leciti considerati singolarmente ma posti in essere in maniera sistematica contro il dipendente con intento vessatorio.
- Il manifestarsi dell’evento lesivo della salute o della personalità del dipendente
- Nesso di causalità tra condotta del datore e pregiudizio psicofisico del lavoratore
- La prova dell’elemento soggettivo ovvero l’intento persecutorio del datore.

Obbligo di contribuzione alla luce del D.L.6 luglio 2011 n. 98

Circolare Inps n. 99 del 22 luglio 2011

Obbligo di contribuzione alla luce del D.L.6 luglio 2011 n. 98

La circolare in esame fornisce specificazioni circa le novità in tema di contribuzione introdotte dal Decreto Legge n. 98 del 6 luglio 2011, in particolare:

- L’art. 18 del comma 11 del D.L. n. 98/2011 prevede che gli enti previdenziali privati devono entro 6 mesi dall’entrata in vigore dello stesso ad adeguare i propri statuti in modo che risulti l’obbligatorietà contributiva in capo ai soggetti già titolari di un trattamento pensionistico ma che continui a svolgere un’attività per il cui esercizio è necessaria l’iscrizione ad un apposito albo professionale, percependo un reddito. Il contributo minimo da versare non può avere un’aliquota inferiore al 50% di quella prevista in via ordinaria da ciascun ente per i propri iscritti con esclusione dall’obbligo di versare anche alla gestione separata INPS.

- L’art. 18 al comma 12 fornisce un’interpretazione autentica dell’art. 2 comma 26 della L. n. 335/95 in merito ai soggetti in obbligo di versamento contributivo presso la gestione separata INPS. Il citato articolo, confermando un orientamento costante dell’Istituto, prevede che sono tenuti al versamento alla gestione separata tutti coloro che esercitano una professione abituale, anche non esclusiva, di lavoro autonomo il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione di appositi albi professioni. Sono tenuti alla gestione separata altresì tutti coloro che pur svolgendo attività professionale ascrivibili ad un apposito albo non sono tenuti, per diverse ragioni, al versamento del contributo soggettivo presso le rispettive Casse. Ad esempio sono tenuti al versamento alla gestione separata coloro che non raggiungono un livello minimo di reddito per il versamento alla Cassa di appartenenza oppure coloro che svolgono attività di tirocinio o praticantato.

- Il comma 13 dell’art. 18 conferma la natura integrativa del versamento contributivo all’ENASARCO dagli agenti e rappresentanti di commercio, pertanto, ricorrendone i requisiti, gli iscritti sono tenuti all’obbligo di versamento contributivo presso la gestione commercianti.
Dal 13 settembre 2011 entrerà in pieno regime la procedura di trasmissione telematica dei certificati di malattia per il settore privato.

A partire da tale data, il datore di lavoro non potrà più richiedere al lavoratore un certificato di malattia cartaceo a mezzo raccomandata salvo il caso di impossibilità del medico di inviare la comunicazione telematica.

Tutti i datori di lavoro potranno consultare i certificati medici accedendo al sito dell’INPS oppure, se in possesso di una casella di posta elettronica certificata, richiedere l’inoltro degli stessi all’INPS tramite mail.

Confidunstria , Cgil, Cisl e Uil hanno convenuto che il trattamento economico e normativo applicabile alla malattia, compreso l’obbligo da parte del lavoratore di darne tempestiva comunicazione, rimangono invariati.

Rimane l’obbligo, inoltre, in capo al lavoratore di comunicare il numero di protocollo identificativo del certificato inviato dal medico in via telematica, negli stessi tempi previsti dal CCNL per l’inoltro del certificato cartaceo anche a mezzo di moderne tecnologia quali e-mail ed sms secondo gli accordi aziendali.

Agenzie per il lavoro: sospensione delle iscrizioni all’albo informatico delle Agenzie per il Lavoro

Ministero del Lavoro e Politiche sociali, Comunicato del 21/07/2011

Agenzie per il lavoro: sospensione delle iscrizioni all’albo informatico delle Agenzie per il Lavoro

Il Ministero informa che sono momentaneamente sospese le iscrizioni all’albo informatico delle Agenzie per il lavoro, in attesa del decreto ministeriale da emanare per effetto dell’entrata in vigore della L.111 15/07/2011 che regolerà le modalità per l’esercizio dell’attività di intermediazione e l’iscrizione all’Albo delle Agenzie per il lavoro.

giovedì 28 luglio 2011

Proroga CIGS e Mobilità per le aree svantaggiate

DM 22/06/2011

Proroga CIGS e Mobilità per le aree svantaggiate

Il Ministero del Lavoro ha disposto la proroga per tutto il 2011 del trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilità a favore delle imprese site in aree svantaggiate che abbiano sottoscritto un protocollo di intesa o un accordi di programma con le Regioni e parti sociali.

Il trattamento economico verrà erogato dall’INPS in misura ridotta del 40% a condizione che i lavoratori si impegnino al progetto dei lavori socialmente utili.

Onere della prova nel caso di licenziamento per soppressione del posto di lavoro

Corte di Cassazione, sent. 14517 1 luglio 2011

Onere della prova nel caso di licenziamento per soppressione del posto di lavoro

La Corte di Cassazione ha stabilito che in caso di licenziamento dovuto a soppressione del posto di lavoro cui era adibito il lavoratore licenziato, il datore di lavoro ha l’onere di provare che al momento del licenziamento non era possibile ricollocare il lavoratore in una posizione analoga per lo svolgimento di mansioni equivalenti.

Il datore deve altresì provare di aver offerto al lavoratore, senza aver ottenuto consenso, il reimpiego per l’espletamento di mansioni inferiori purché compatibili con l’assetto organizzativo aziendale.

Obbligo contributivo per i pensionati che percepiscono redditi da attività professionale

Circolare INPS, N. 99 del 22/07/2011

Obbligo contributivo per i pensionati che percepiscono redditi da attività professionale

L’art. 18 del comma 11 del D.L. n. 98/2011 prevede che gli entri previdenziali privati devono entro 6 mesi dall’entrata in vigore dello stesso ad adeguare i propri statuti in modo che risulti l’obbligatorietà contributiva in capo ai soggetti già titolari di un trattamento pensionistico ma che continui a svolgere un’attività per il cui esercizio è necessaria l’iscrizione ad un apposito albo professionale, percependo un reddito.

Il contributo minimo da versare non può avere un’aliquota inferiore al 50% di quella prevista in via ordinaria da ciascun ente per i propri iscritti con esclusione dall’obbligo di versare anche alla gestione separata INPS.

Indennità sostitutiva delle ferie: natura giuridica

Corte di Cassazione, sent. 10341 dell’11 maggio 2011

Indennità sostitutiva delle ferie: natura giuridica

In dottrina si è molto dibattuto circa la natura giuridica dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute, la Corte di Cassazione è intervenuta in materia con una sentenza che ha fatto molto discutere. Per la trattazione dell’argomento è opportuna una premessa preliminare: l’art. 36 della Costituzione prevede espressamente il diritto alle ferie annuali retribuite quale un diritto indisponibile, non fornendo indicazioni in merito alla durata.

L’art. 10 co. 1 e 2 del D.lgs. n.66/2003, in adeguamento alla direttiva comunitaria in materia di orario di lavoro, prevede un periodo di ferie annuale non inferiore a quattro settimane salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva purché migliorativa rispetto alla legge.

Il citato decreto prevede, inoltre, che almeno due settimane nel corso dell’anno debbano essere godute consecutivamente e le restanti due settimane nei 18 mesi successivi all’anno di maturazione e il predetto periodo non può essere sostituito dalla relativa indennità salvo che intervenga risoluzione del rapporto.

In questo contesto normativo, ci si chiede che natura abbia e come possa conciliarsi l’indennità sostitutiva del rapporto con la previsione costituzionale dell’indisponibilità del diritto. Il Ministero del lavoro è intervenuto con la circolare n. 8 del 3 marzo 2005, distinguendo le ferie in 3 periodi:

1. Il primo individuato nelle due settimane consecutive da fruirsi obbligatoriamente entro l’anno di maturazione.
2. Il secondo periodo corrisponde alle due settimane restanti da godersi entro i 18 mesi successivi all’anno di maturazione.
3. Il terzo periodo corrisponde all’eventuale periodo migliorativo previsto dalla contrattazione collettiva.

Secondo il Ministero solo il terzo periodo può essere oggetto dell’indennità sostitutiva delle ferie.
Rimane dunque sta stabilire la natura giuridica di tale indennità. In giurisprudenza esistono 3 teorie:

1 teoria della natura retributiva
2 teoria della natura risarcitoria
3 teoria della natura mista

La prima tesi si basa sul corrispettivo delle prestazioni, il c.d. sinallagma contrattuale, a fronte di una prestazione di lavoro viene corrisposta una retribuzione. L’indennità sostitutiva secondo questa tesi sarebbe dunque la corresponsione di una retribuzione per la prestazione effettuata e non dovuta, non restituibile per la natura della prestazione, in forma specifica.

Tale teoria si fonda su quanto disposto dall’art. 2126 cc secondo il quale se il lavoro è stato prestato in violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione.

La seconda tesi di natura risarcitoria pone come fondamento dell’indennità sostitutiva del preavviso il danno subito dal lavoratore cui non è stato consentito il riposo avendo quest’ultimo la finalità del recupero delle energie psicofisiche nonché di poter godere una vita privata di relazione.

Vi è una terza tesi intermedia che sposa entrambe le teorie sopra esposte, sostenendo la natura retributiva dell’indennità ex art. 2126 cc. ed evidenziando comunque come l’inadempimento del datore sfocia in un onere di tipo risarcitorio del danno subito dal lavoratore. La sentenza in esame sostiene la natura risarcitoria dell’indennità sostitutiva delle ferie.

La Corte di Cassazione, riformando le sentenze di primo e secondo grado, sposa la tesi della natura risarcitoria dell’ indennità sostitutiva delle ferie “in quanto essa è pur sempre correlata ad un inadempimento contrattuale del datore di lavoro”.

Il fondamento dell’indennità è da individuarsi non già nella prestazione lavorativa resa ma nel danno subito dal lavoratore a causa del mancato godimento del periodo di riposo.

Tale scelta operata dalla Corte ha dei risvolti pratici importanti in quanto influisce su istituti di natura economica e normativa.

La prescrizione

Nel caso in cui si sposi la natura risarcitoria responsabile da responsabilità contrattuale il termine di prescrizione è quello ordinario pari a 10 anni ex art. 2946 c.c.

Nel caso contrario l’indennità dovrebbe sottostare al termine breve di prescrizione pari a 5 anni applicabile ai crediti retributivi.

L’assoggettamento a contribuzione

Se sussiste natura retributiva l’indennità è soggetta a contribuzione.

Nel caso contrario è da escludere l’assoggettamento a contribuzione.

L’INPS ha sposato la prima tesi riconducendo l’indennità all’ampia definizione di retribuzione imponibile ex art. 12 l. n. 153/

Tfr

In caso di sussistenza della natura retributiva, l’indennità è senz’altro utilizzabile nel calcolo dell’ammontare del tfr.

Viceversa è esclusa in quanto legata ad un inadempimento.

Fiscale

Sul tema la giurisprudenza si è pacificamente espressa in favore dell’ampia definizione della base imponibile del reddito da lavoro dipendente ex ar. 51 DPR 917/8.

Sulle modalità di tassazione dell’indennità sostitutiva delle ferie il Ministero delle Finanze è intervenuto con la risoluzione 12 gennaio 1995 n. 5/2191. Per le ferie maturare nell’anno di liquidazione si applica la tassazione ordinaria così anche per le ferie maturate nell’anno precedente e ancora fruibili. Si applica la tassazione separata, invece, per le indennità di ferie maturate e non godute in anni precedenti.

mercoledì 27 luglio 2011

Modello per la comunicazione del lavoro notturno

In rettifica di quanto previsto con la circolare n. 15 del 20 giugno 2011, il Ministero del Lavoro comunica che la modulistica con la quale effettuare le comunicazioni sull’esecuzione del lavoro notturno sarà disponibile in seguito alla definizione del decreto di cui all'art. 4 del del D.Lgs. 67/2011, che disciplinerà le modalità con le quali effettuare le comunicazioni.

Ricorsi contro il Fondo Tesoreria INPS

INPS Messaggio n. 14727 del 15 luglio 2011

Ricorsi contro il Fondo Tesoreria INPS

Con il messaggio n. 14727 l’INPS comunica che, nell’attesa di indicazioni da parte del Ministero, i ricorsi amministrativi presentati contro i provvedimenti del Fondo Tesoreria dell’INPS, saranno valutati nell’esercizio del potere di autotutela secondo quanto previsto nella circolare INPS n. 146 del 15 dicembre 2006.

Presentazione telematica delle domande di assegno integrativo di mobilità

Circolare INPS n. 95 del 15 luglio 2011

Presentazione telematica delle domande di assegno integrativo di mobilità

Secondo quanto previsto dall’art. 9 co. 5 della l. 223/1991 il lavoratore cancellato dalle liste di mobilità che, assunto a tempo pieno ed in determinato, accetti un inquadramento ad un livello retributivo inferiore alle mansioni di provenienza ha diritto per un periodo massimo di 12 mesi alla corresponsione di un assegno mensile pari alla differenza tra i due livelli retributivi.
A partire dal 18 luglio 2011 la presentazione delle domande dell’assegno dovrà avvenire attraverso uno dei seguenti canali:

• WEB attraverso il portale dell’Istituto tramite Pin
• Contract center integrato – n. 803164
• Patronati/intermediari dell’Istituto attraverso i servizi telematici riservati

E’ stato previsto un periodo transitorio di 3 mesi, fino al 1 ottobre 2011, durante i quali sarà comunque possibile presentare le domande secondo le consuete modalità.

Il percorso per la presentazione delle domande tramite sito dell’INPS è il seguente:
Al servizio del cittadino – Autenticazione con PIN – Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito – Mobilità Ordinaria - Assegno Integrativo.

Il PIN con cui viene effettuata la comunicazione deve essere di tipo “dispositivo” (circolare n. 50 del marzo 2011).

Il Contact Center potrà acquisire le domande per conto del cittadino munito di PIN nonché fornire assistenza ai cittadini che desiderano inoltrare le domande tramite sito.
Le domande saranno gestite dagli operatori dell’INPS secondo le consuete modalità, gli stessi potranno tenere monitorate le domande tramite il seguente percorso da portale:
Home Page - Processi - Prestazioni a Sostegno del Reddito - Servizi - Monitoraggio Domande di Assegno Integrativo.

Licenziamento illegittimo per motivazione generica: Corte di Cassazione, sent. n. 9925 del 5 maggio 2011-07

Corte di Cassazione, sent. n. 9925 del 5 maggio 2011-07

Licenziamento illegittimo per motivazione generica

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 9925 del 5 maggio 2011 ha dichiarato il legittimo il licenziamento di tre dipendenti intimato per giustificato motivo oggettivo con la seguente motivazione “soppressione e riorganizzazione di alcune funzioni amministrative al fine di ridurre i costi di gestione e migliorare i servizi stessi”.

La Corte non ha ritenuto tale motivazione sufficientemente specifica e completa, il lavoratore licenziato, argomenta la Corte, deve essere messo nelle condizioni di capire in maniera chiara e precisa quelle che sono le cause del licenziamento al fine di poter predisporre un’adeguata difesa , ritenendo che una motivazione generica equivale all’omissione materiale della stessa.

Nel caso in esame la motivazione sopra riportata non è idonea ad individuare e giustificare le ragioni che hanno portato l’azienda alla soppressione del ruolo cui era stato addetto il ricorrente, determinando pertanto, l’illegittimità del provvedimento.

Sanzioni disciplinari: Corte di Cassazione, sent. 9770 del 4 maggio 2011

Il lavoratore che si rifiuta di effettuare una consegna della corrispondenza di competenza di un collega della medesima area territoriale viola l’obbligo di sostituzione previsto dal contratto collettivo. La Corte ritiene, pertanto, legittima la richiesta effettuata dal datore di lavoro al lavoratore e di conseguenza l’irrogazione di una sanzione disciplinare come conseguenza al rifiuto non può configurarsi una condotta antisindacale da parte dello stesso.

Inoltre nell’ambito del procedimento disciplinare l'audizione del lavoratore non deve necessariamente avvenire nella sede e nell’orario di lavoro, poiché né la normativa né la contrattazione collettiva hanno previsto un diritto in capo al lavoratore in tal senso . Ne consegue che nel rispetto del principio di buona fede, l'audizione del lavoratore potrà essere fissata, da parte dell'azienda, anche al di fuori della sede e dell'orario di lavoro.

giovedì 21 luglio 2011

Accredito figurativo nei casi di mobilità e compatibilità con il lavoro

Inps, messaggio n. 14692 del 15 Luglio 2011

Accredito figurativo nei casi di mobilità e compatibilità con il lavoro

Con il messaggio n. 14692, l’Inps interviene circa le modalità dell’accredito figurativo per i periodi di mobilità nei casi di compatibilità con il lavoro.

Nei casi di cumulabilità tra l’indennità di mobilità e remunerazione da lavoro autonomo o co.co.co. l’accredito dei contributi figurativi è calcolato sulla base della differenza tra l’intera retribuzione presa a base per il calcolo dell’indennità di mobilità e la retribuzione percepita in relazione all’attività svolta.

Nei casi di cumulabilità totale dell’indennità con le prestazioni di lavoro accessorio fino a 3.000 euro per gli anni 2009 e 2010, la quota di contribuzione IVS (pari a 1,3 euro per ogni 10 euro) deve confluire nella gestione che ha l’onere di effettuare l’accredito figurativo.
L’accredito figurativo, non potrà essere concesso nei casi in cui l’interessato abbia percepito l’indennità di mobilità in un’unica soluzione.

La delega nella conciliazione monocratica

Direzione generale per le attività ispettive del Ministero del lavoro, circolare 25/II/0012086 11.07.2011

La delega nella conciliazione monocratica:

Rispondendo ad un quesito della DPL di Trieste, la Direzione generale per le attività ispettive del Ministero del lavoro chiarisce le modalità di delega per la partecipazione alla conciliazione monocratica.

A differenza della conciliazione ordinaria, per la conciliazione monocratica è sufficiente la presentazione di una delega a conciliare sottoscritta dalla parte unitamente a una copia del documento di identità o in alternativa dell’autentica rilasciata dal comune o dall’avvocato che rappresenta il proprio cliente.

Definizione di Mobbing

Corte di Cassazione, sent. n. 12048 del 31 Maggio 2011

Definizione di Mobbing

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 12048 definisce il mobbing come una condotta ostile, svolta con sistematicità e reiterazione, dal datore di lavoro o dal superiore gerarchico nei confronti del lavoratore nell’ambiente di lavoro. Tale condotta finisce per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica con la conseguenza dell’emarginazione e la mortificazione del dipendente, con la lesione dell’equilibrio psicofisico e della personalità dello stesso.

Secondo la Corte ai fini dell’accertamento della condotta lesiva del datore di lavoro devo ritenersi rilevanti i seguenti fatti:

- La molteplicità di comportamenti persecutori, anche se leciti considerati singolarmente ma posti in essere in maniera sistematica contro il dipendente con intento vessatorio.

- Il manifestarsi dell’evento lesivo della salute o della personalità del dipendente
- Nesso di causalità tra condotta del datore e pregiudizio psicofisico del lavoratore
- La prova dell’elemento soggettivo ovvero l’intento persecutorio del datore.

Contratti a termini: le ragioni di carattere sostitutivo

La Corte di Cassazione è intervenuta, in materia di contratti a termine, sulle ragioni di carattere sostitutivo previste dal D. lgs. N. 368/01 affermando che:

l’onere di specificazione delle predette ragioni è correlato alla finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità della causa dell’apposizione del termine e l’immodificabilità della stessa nel corso del rapporto. Pertanto, nelle situazioni aziendali complesse, in cui la sostituzione non è riferita ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica, occasionalmente scoperta, l’apposizione del termine deve considerarsi legittima se l’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti – da sola insufficiente ad assolvere l’onore di specificazione delle ragioni stesse – risulti integrata dall’indicazione di elementi ulteriori (quali l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro) che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorché non identificati nominativamente, ferma restando, in ogni caso la verificabilità della sussistenza effettiva del presupposto di legittimità“.
Il citato decreto all’art. 1 prevede la possibilità di apporre un termine al contratto di lavoro in presenza di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. Il termine deve, inoltre, risultare da atto scritto nel quale devono anche essere esplicitate le ragioni giustificatrici del termine.

La Corte di Cassazione nella sentenza in oggetto conferma l’orientamento giurisprudenziale maggioritario secondo cui l’apposizione del termine deve essere giustificata specificando nei dettagli la causale “nelle sue componenti identificative essenziali, sia riguardo al contenuto sia riguardo alla sua portata spazio-temporale” assicurando così la trasparenza e la veridicità di tali ragioni nonché “l’immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto”.

La Corte ribadisce che le ragioni tecnico, produttivo, organizzativo devono avere il carattere della temporaneità intrinseca, escludendo la possibilità di un termine a-causale.
In particolare per ciò che attiene alle esigenze di carattere sostitutive, anche se non espressamente previsto dalla norma, la giurisprudenza sin dalla sua entrata in vigore ha ritenuto necessaria l’indicazione del nominativo del lavoratore da sostituire. Sul tema è intervenuta anche la Corte Costituzionale accogliendo l’orientamento della giurisprudenza di merito (sent. n.214 del 14.07.2011).

Tuttavia, le recenti sentenze della Corte di Cassazione in materia, tra le quali quella in esame, hanno riaperto dibattito.

Posto che nella maggior parte dei casi di assunzione a termine per ragioni sostitutive, le aziende riescono a risalire al nominativo dei lavoratori, esistono altre situazioni, sicuramente rientranti tra le causali previste nel D.Lgs. n. 368/01, in cui l’impresa sa di dover far fronte ad un’esigenza temporanea sostitutiva, si pensi periodi di ferie o nei periodi in cui aumentano le assenze per malattie per stati influenzali stagionali, ma non è in grado di conoscere in anticipo i nomi dei lavoratori che dovranno essere sostituiti.

La sentenza in esame tiene conto di queste considerazioni e arriva alla conclusione che, fermo restando che in ogni caso il contratto a termine deve essere considerato un’eccezione rispetto alla normale assunzione a tempo indeterminato giustificata da esigenze temporanee, nel contratto di lavoro a termine ciò che rileva non è l’apposizione del nominativo del lavoratore da sostituire ma l’indicazione di elementi che consentono comunque anche ex post il controllo di legittimità da parte del lavoratore ed eventualmente del giudice di merito.

Ne consegue che nelle imprese aventi un’organizzazione complessa il requisito della specificità previsto dal co. 2 art. 1 è assolto quando gli elementi indicati portano all’individuazione dei lavoratori sostituiti.

Nello specifico per elementi di specificità idonei ad individuare i lavoratori sostituiti posso essere ad es. l’indicazione delle mansioni da eseguire in sostituzione di un lavoratore, dell’ambito territoriale di riferimento, del luogo della prestazione lavorativa e del diritto dei lavoratori alla conservazione del posto.

Un’altra recente sentenza della Corte di Cassazione, dell’11 maggio 2011 n. 10346, ha affermato che la “verbalizzazione” delle ragioni poste a fondamento del contratto a termine possono risultare anche indirettamente da un altro documento quando queste siano particolarmente complesse, purché espressamente richiamati nel contratto di assunzione.

Se l’azienda, inoltre, ha delle frequenti esigenze di assunzione di lavoratori a termine per morivi sostitutivi/organizzativi è possibile provvedere alla sottoscrizione di un contratto aziendale con le parti sociali nel quale dovranno essere individuate e specificate le causali giustificative.
In questo caso il contratto individuale dovrà richiamare l’accordo collettivo e riportare per esteso la clausola giustificatrice.

mercoledì 13 luglio 2011

Prime indicazioni operative sul Decreto sviluppo

Ministero del Lavoro, circolare n. 16 del 04-07-2011

Prime indicazioni operative sul Decreto sviluppo

Il Ministero del Lavoro con la circolare n. 16 del 04.07.2011 risponde alle prime richieste di chiarimenti pervenute dagli Uffici territoriali in tema di ispezioni in seguito all’entrata in vigore del Decreto Sviluppo.

La nuova disciplina ha come finalità quella di ridurre “il peso della burocrazia che grava sulle imprese e in generale sui contribuenti”.

Per questi motivi gli accessi del personale ispettivo dovranno essere unificati, avere una durata massima di 15 giorni, con una cadenza massima semestrale.

In particolare l’art. 7 comma 2 lett. a) fornisce alcune indicazioni per una concreta applicazione delle finalità perseguite dal Decreto, rinviando al punto n. 1 ad un apposito decreto la regolamentazione della disciplina.

Pertanto, il Ministero ritiene al momento non applicabile quanto previsto all’art. 7 del D.L. N.70/2011 fino all’emanazione del provvedimento , ritenendo l’emanazione del decreto elemento indispensabile per l’attuazione dei principi contenuti nel comma 1 e 2 del citato articolo.

Ne consegue che il personale ispettivo dovrà continuare ad operare secondo le procedure e le modalità previste dalla vigente disciplina ex art. 33 l. 183/2010.

La riforma in materia di congedi e permessi

Il 9 giugno è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il decreto legislativo in materia di congedi, permessi e aspettative in attuazione della delega conferita dall’art. 23 del c.d. Collegato Lavoro.

Il Decreto non è ancora in vigore in quanto in attesa di essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale, di seguito le novità rilevanti contenute nello stesso.

Per ciò che concerne l’astensione obbligatoria per maternità, l’attuale D.lgs n. 151/01 stabilisce che nel caso di interruzione di gravidanza bisogna distinguere a seconda che l’interruzione sia avvenuta prima o dopo il 180° giorno di gestazione.

Nel primo caso l’assenza della lavoratrice deve essere gestita come malattia, nel secondo caso l’interruzione sarà considerata parto a tutti gli effetti, con la conseguenza che la lavoratrice dovrà astenersi obbligatoriamente nei 3 mesi successivi.

L’art. 2 del nuovo Decreto prevede la facoltà per le lavoratrici in questione di tornare al lavoro prima dei 3 mesi a condizione di dare un preavviso di 10 giorni al datore di lavoro e di una doppia certificazione medica rilasciata dallo specialista del SSN e dal medico competente.
La nuova norma ha un’impronta terapeutica: si vuole dare alla lavoratrice la possibilità di superare l’evento traumatico riprendendo la normale vita quotidiana e quindi anche la normale attività lavorativa.

In quest’ottica il decreto prevede tale facoltà non soltanto in caso di interruzione di gravidanza ma anche nei caso di decesso del bambino alla nascita e nel caso di decesso del bambino durante l’astensione obbligatoria.

In tema di astensione facoltativa l’attuale norma prevede un periodo di astensione di 3 anni, anche non continuativi, nei primi 8 anni di vita del bambino affetto da handicap grave, salvo ricovero a tempo pieno presso istituti specializzati.

L’art. 3 del nuovo decreto elimina la condizione ostativa del ricovero a tempo pieno nel caso in cui sia richiesta la presenza di un genitore e contestualmente elimina la possibilità di cumulo dei periodi di astensione facoltativa (10 mesi ordinari + 3 anni per handicap gravi) riducendoli a 3 anni complessivamente nei primi 8 anni di vita del bambino.

Per ciò che concerne i congedi per assistenza di figli con handicap grave attualmente la norma prevede che i genitori possono usufruire di 3 giorni al mese retribuiti, anche non continuativi e alternativi tra i due genitori, salvo ricovero.

Il decreto che entrerà in vigore stabilisce la non cumulabilità di tali permessi con quelli ex art. 33 co. 2 l. 104/92, due ore di permesso giornaliero fino al terzo anno di età del bambino.

La nuova norma ha anche previsto presupposti più rigidi stabilendo che per la fruizione di tali permessi è necessaria la continuità e l’esclusività dell’assistenza, riconoscendo contestualmente il diritto di assistenza a più persone cumulando più permessi nel caso in cui con la persona affetta da handicap vi sia un legame di coniugio, di parentela o affinità di primo grado, affinità o parentela di secondo grado e che il coniuge o il genitore abbia superato i 65 anni ovvero sia deceduto o invalido.

In materia di congedi parentali per assistenza a portatori di handicap grave l’attuale norma prevede la possibilità per le lavoratrici madri o i lavoratori padri di poter usufruire di un permesso di due anni per assistere una persona di qualsiasi età affetta da handicap grave.

La nuova norma amplia i beneficiari di tali permessi stabilendo che titolare del congedo è il coniuge convivente del portatore di handicap. In via subordinata il padre o la madre e nell’ipotesi in cui anche quest’ultimi dovessero trovarsi in condizioni di impossibilità subentrano nel diritto i fratelli o le sorelle conviventi.

Il congedo ha una durata massima di due anni nell’arco della vita lavorativa del beneficiario.
Le condizioni per poter godere del congedo sono:
l’assenza di un ricovero in case di cure
la mancata fruizione nello stesso giorno anche da parte dell’altro coniuge di un permesso ex art. 33 co. 2 e 3 l. n. 104/92

Durante il congedo il lavoratore beneficiario ha diritto a un’indennità pari alle voci fisse dell’ultima retribuzione e alla relativa contribuzione figurativa, fino ad un importo annuo massimo pari a 43.579,06 euro , soggetto a rivalutazione Istat. L’indennità è anticipata dal datore di lavoro e detratta successivamente da quanto dovuto all’Inps, il congedo non rileva ai fini del tfr.

In tema di congedi per cure previsti per lavoratori con invalidità civile superiore al 50%, il decreto riscrive la disciplina abrogando gli art. 26 e 10 del D.lgs n. 118/71 e l’art. 10 del D. lgs n. 509/88 stabilendo quanto segue:

- I congedi possono essere goduti per un periodo non superiore a 30 giorni annui, anche non continuativi
- Il datore di lavoro ha il potere di richiedere un certificato medico del Ssn o di una struttura pubblica
- Il trattamento economico è equiparato alla malattia
- Il periodo non è computabile ai fini del comporto
- Attestazione prodotta dal lavoratore dell’effettuazione delle cure

Da ultimo, all’art. 8 del nuovo decreto, viene regolamentata la materia dei congedi a seguito di adozioni. I genitori adottivi potranno usufruire dei permessi per allattamento entro il primo anno dall’ingresso dell’adottato in famiglia e non entro il primo anno di vita dell’adottato.

I dipendenti della pubblica amministrazione potranno usufruire anche dell’avvicinamento temporaneo all’altro genitore per i primi 3 anni dall’ingresso dell’adottato.

Aspetti contributivi per mancato godimento di Rol ed ex festività

Inps, circolare n. 92 del 08/07/2011

Aspetti contributivi per mancato godimento di Rol ed ex festività

Con la circolare n. 92 l’Inps fornisce le modalità operative per la gestione degli aspetti contributivi relativi al mancato godimento di Rol ed ex festività e il caso di mancato pagamento delle relative indennità sostitutive.

Intesa raggiunta per la riforma dell’apprendistato

La Conferenza Stato-Regioni ha approvato ed integrato il decreto legislativo emanato lo scorso 5 maggio contenente la riforma dell’apprendistato.

Questi i principi fondamentali:

• Rinvio alla contrattazione collettiva nazionale in merito alla regolamentazione dell’apprendistato professionalizzante
• Estensione dell’apprendistato anche all’alta formazione, utilizzabile anche ai fini del praticantato o inserimento in azienda di giovani ricercatori
• Apprendistato di primo livello per i giovani con meno di 25 anni con la possibilità di conseguire durante tale periodo una qualifica triennale o un diploma quadriennale entrambi rilasciati dalle Regioni.

martedì 12 luglio 2011

Responsabilità solidale: modalità operative dell’inps per il recupero dei crediti

La solidarietà contributiva è disciplinata dall’art. 29 co.2 D.Lgs n. 276/03 e dal D.L. n. 223/06 all’art. 35 co. 28.

Il D.Lgs n.276/03 prevede in caso di appalto la responsabilità solidale per tutti i soggetti coinvolti ovvero committente, appaltatore e subappaltatore per l’intero importo della contribuzione previdenziale dovuta comprese le sanzioni civili.

La norma prevede un termine di prescrizione di due anni per la chiamata in solidarietà del committente e dell’appaltatore, fermo restando il termine ordinario di cinque anni per l’obbligato principale.

Il D.L. N. 223/06 prevede invece la responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore senza vincoli temporali e con l’esclusione del committente.

L’appaltatore è chiamato a rispondere in solidarietà con i subappaltatore non soltanto per i contributi dovuti ma anche per il versamento delle ritenute fiscali con lo stesso termine di prescrizione di 5 anni previsto per i contributi.

La Direzione regionale dell’Inps non ha fornito una prassi ufficiale alla quale attenersi in materia di riscossione dei crediti solidali, per questo motivo alcune sedi regionali, tra le quali la Direzione regionale della Lombardia, hanno elaborato delle regole operative che però sono applicabili soltanto all’interno della regione di riferimento.

La disciplina operativa della Regione Lombardia è stata codificata nel messaggio n. 12354 del 07 giugno 2011, di seguito le linee guida della disciplina.

L’ispettore di vigilanza, una volta accertata l’esistenza della solidarietà, dovrà redigere un verbale nei confronti dell’obbligato principale e un verbale per ogni soggetto chiamato con esso a rispondere del pagamento. In ogni verbale dovrà contenere la puntuale descrizione dei presupposti sui quali si fonda la solidarietà: la normativa di riferimento e circostanze di fatto. Dovranno, inoltre, essere indicati anche gli importi di competenza.

L’inps, nella gestione della riscossione dei crediti, attribuirà ai soggetti coinvolti una nuova matricola anche a coloro già in possesso di matricola aziendale.

La matricola assegnata per la riscossione avrà delle caratteristiche tali da poter essere immediatamente riconoscibile dagli operatori inps che si occupano del rilascio del Durc. A tale proposito è intervenuto il Ministero del lavoro con l’interpello n. 3 del 2 Aprile 2010, stabilendo che il responsabile solidale non può essere pregiudicato ai fini del rilascio del Durc per la posizione regolare.

La matricola sarà così composta:

- Indicazione nell’anagrafica aziendale della dicitura “obbligato in solido con (nome e matricola azienda principale”
- Codice statistico contributivo e codici di autorizzazione dell’obbligato principale
- Data di apertura e cessazione come da indicazioni del verbale ispettivo
Non sarà, inoltre, inviato il consueto modello di DM80 e sulla posizione sarà attribuita d’ufficio una partita a debito pari all’importo in oggetto della solidarietà.

Sia all’obbligato principale che all’obbligato solidale sarà inviato un avviso bonario con l’indicazione degli estremi per il pagamento tramite F24.

In caso di pagamento del totale del dovuto, in virtù di quanto previsto dall’art. 1292 c.c., l’obbligazione libera tutti i debitori solidali.

In caso di versamento parziale il versamento ridurrà il debito nei confronti di tutti i debitori solidali.

E’ possibile che in caso di versamento parziale da parte del debitore principale questi dichiari espressamente che il versamento si riferisce all’obbligazione oggetto di solidarietà. In questo caso verrà chiusa la posizione a debito nei confronti degli obbligati solidali e la procedura di riscossione procederà soltanto nei confronti di quest’ultimo.

Da ultimo è da rilevare che l’eventuale dilazione in favore di uno dei soggetti non libera gli altri obbligati dal pagamento fino a che non viene pagato l’intero debito.

lunedì 11 luglio 2011

Sostituzione di un collega assente

Corte di Cassazione sent. n. 12979 del 14.06.2011



La Corte di Cassazione ha stabilito che, nei imiti previsti dalla legge e dalle norme contrattuali, il datore di lavoro nell’ambito della facoltà di organizzazione dell’impresa, può legittimamente richiedere ad un suo lavoratore di svolgere le mansioni di un collega assente adeguando così le prestazioni dei dipendenti alle esigenze aziendali.

Il rifiuto del lavoratore di effettuare le mansioni del collega è assimilabile, secondo la Corte, allo “sciopero delle mansioni” che non rientra nel diritto allo sciopero costituzionalmente tutelato.

Riorganizzazione delle ispezioni sul lavoro

Ministero del Lavoro, circolare n. 16 del 04/07/2011



Il Decreto Sviluppo, D.L. n. 70 del 2011, ha introdotto delle rilevanti novità in materia di ispezioni sui luoghi di lavoro con lo scopo di ridurre la burocrazia a carico delle imprese. I principi cardine della nuova disciplina possono essere così riassunti:

• Unificazione dei controlli amministrativi in forma di accesso
• La cadenza massima semestrale e la durata massima di 15 giorni dell’attività ispettiva
• Programmazione e coordinamento di tutti gli enti titolari di poteri ispettivi

Tuttavia il Direttore generale per le attività ispettiva del Ministero del Lavoro precisa che per l’attuazione delle disposizioni sopra elencate è necessaria l’emanazione di un decreto attuativo. In attesa del decreto, dunque, tutte le attività ispettive seguiranno il regime vigente con particolare riferimento all’art. 33 del l. n. 183/2010

Compensazione dei crediti erariali nel fallimento: precisazioni

Circolare I.R.D.C.E.C. n. 23/2011



La l. 30 Luglio 2010 n. 122 ha introdotto il divieto di compensazione dei crediti erariali in presenza di debiti della medesima natura iscritti a ruolo e con i termini scaduti per il relativo pagamento.

L’Istituto di ricerca del Dottori Commercialisti ed Esperti contabili, sulla base della lettura dell’art. 56 del R.D. 16 marzio 1942 n. 267, conferma che non è ammessa la compensazione tra crediti o debiti maturati verso il debitore e di quelli emersi durante il fallimento.

L’agenzia delle entrate è intervenuta precisando che le passività tributarie maturate in capo al fallito non impediscono al curatore di operare la compensazione tra crediti e debiti sorti nel corso della procedura concorsuale.

giovedì 7 luglio 2011

Presupposti per il trasferimento di un dipendete

Corte di Cassazione, sent. 5099 del 02.03.2011

Presupposti per il trasferimento di un dipendete:

La Corte di Cassazione con sent. 5099 ha stabilito che il controllo giurisdizionale sui presupposti di un trasferimento deve essere limitato alla verifica delle ragioni tecniche, organizzative e produttive senza entrare nel merito dell’operato dal datore di lavoro nell’esercizio della libera attività d’impresa.

La Corte ha inoltre previsto che il provvedimento che dispone il trasferimento del lavoratore non deve necessariamente avere il carattere dell’inevitabilità ma è sufficiente che siano provate le ragioni tecniche, organizzative e produttive previste ex legge.

La revoca delle dimissioni

Corte di Cassazione, sent. 9575 del 29/04/2011

La revoca delle dimissioni

La Corte di Cassazione ha statuito che la revoca delle dimissioni da parte del lavoratore non è di per sé efficace ad eliminarne gli effetti prodotti neppure se manifestata in costanza di rapporto durante il preavviso.

La Corte argomenta la sua decisione partendo dalla considerazione che le dimissioni costituiscono un negozio unilaterale e ricettizio e i suoi effetti si sostanziano nella risoluzione del rapporto dal momento in cui il datore ne viene a conoscenza. Ne consegue che per la ricostituzione del rapporto occorre che entrambe le parti siano concordi nello stipulare un nuovo contratto.

Prorogati gli incentivi al reimpiego anche per il 2011

Inps, Messaggio n. 13888 del 4/07/2011

Prorogati gli incentivi al reimpiego anche per il 2011

I soggetti titolari di un trattamento di sostegno al reddito che vogliano intraprendere un’attività autonoma o che vogliano avviare una auto o micro impresa ovvero associarsi in cooperativa, possono beneficiare degli incentivi per il reimpiego anche per l’anno 2011.

Mansioni promiscue: inquadramento del lavoratore

Corte di Cassazione, sent. N, 11785 del 27 maggio 2011

Mansioni promiscue: inquadramento del lavoratore

La Corte di Cassazione ha stabilito che nel caso in cui un lavoratore svolga mansioni promiscue, per la determinazione dell’inquadramento, nel silenzio della contrattazione collettiva, il criterio non possa essere quello della mera contrapposizione quantitativa delle mansioni svolte ma deve ritenersi prevalente la mansione “maggiormente significativa” sul piano professionale, purchè la mansione non sia svolta sporadicamente.

Part – time e disponibilità del lavoratore al lavoro a comando

Corte di Cassazione, sent. n. 1699 del 25/01/2011

Part – time e disponibilità del lavoratore al lavoro a comando

Nel caso di lavoro a tempo parziale per la disponibilità del lavoratore alla chiamata del datore, pur non potendo questa essere equiparata alla prestazione lavorativa, deve essere previsto un adeguato compenso.

La Corte di Cassazione sostiene che nella determinazione del compenso bisogna tener conto di diversi fattori quali, ad esempio, l’incidenza della disponibilità sulla sua liberta di dedicarsi ad altre attività, il preavviso previsto per il lavoro “a comando” e l’eventuale quantità di lavoro predeterminata in misura fissa.

Indicazione dei criteri di scelta nella procedura dei licenziamenti collettivi

Corte di Cassazione, Sent. N. 12197 del 06/06/2011

Indicazione dei criteri di scelta nella procedura dei licenziamenti collettivi

La Corte di Cassazione ha stabilito che in tema di proceduta di mobilità i l datore di lavoro nella comunicazione preventiva deve dare una “puntuale” indicazione, secondo quanto previsto dal comma 9 dell’art. 4 l. 223/1991, dei criteri di scelta utilizzati e le modalità di applicazione anche quando il criterio è unico.

Ciò per permettere al lavoratore di essere messo nelle condizioni di capire le ragioni che hanno portato al collocamento in mobilità o al licenziamento collettivo al posto di altri dipendente.

Il lavoratore, inoltre, una volta venuto a conoscenza del criterio utilizzato può eventualmente avviare una procedura di contestazione circa l’illegittimità del provvedimento sostenendo che sulla base del criterio utilizzato avrebbero dovuto essere collocati in mobilità o licenziati altri lavoratori.

martedì 5 luglio 2011

Deroghe all’applicazione del nuovo regime pensionistico, Circolare Inps, n. 9 del 24.06.2011

Circolare Inps, n. 9 del 24.06.2011

Deroghe all’applicazione del nuovo regime pensionistico

L’Inps con la circolare n. 90 del 24.06.2011 fornisce chiarimenti in merito alla deroga al nuovo regime delle pensioni, per alcune tipologie di lavoratori, prevista all’art. 1, comma 37, della l. 220 del 13 Dicembre 2010.

Tale norma prevede che le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici ante riforma (legge n. 78/2010) continuano ad applicarsi, nel limite di 10.000 soggetti che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 201, appartenenti alle seguenti categorie di lavoratori:

a) lavoratori posti in mobilità ordinaria sulla base di accordi stipulati entro il 30 aprile 2010;
b) lavoratori posti in mobilità lunga sulla base di accordi stipulati entro il 30 aprile 2010;
c) titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà al 31 maggio 2010.

La deroga è relativa alle finestre di accesso alla pensione e si applica dunque sia alla pensione di vecchiaia sia alla pensione di anzianità.

I’inps fornisce indicazioni per l’individuazione dei potenziali beneficiari della disposizione.

Lavoratori in mobilità ordinaria

La deroga è concessa a tutti i lavoratori collocati in mobilità ordinaria che siano collocati in mobilità ordinaria sulla base di accordi stipulati entro il 30 aprile 2010 e che entro il periodo di fruizione della mobilità ordinaria, perfezionino i requisiti previsti per la generalità dei lavoratori per l’accesso al pensionamento di vecchiaia o di anzianità.

Per questi lavoratori il presupposto della maturazione dei requisiti per il pensionamento, entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità ordinaria, deve essere verificato al 31 maggio 2010, data di entrata in vigore del decreto legge n. 78/2010.

Pertanto, eventuali periodi di sospensione della percezione dell’indennità di mobilità successive al 31 maggio 2010 non possono essere considerate rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di fruizione entro il quale devono essere maturati i requisiti per il pensionamento.

Lavoratori in mobilità lunga

La deroga è concessa a tutti i lavoratori collocati in mobilità lunga sulla base di accordi stipulati entro il 30 aprile 2010 e che raggiungano i requisiti per la pensione di vecchiaia e di anzianità (57/58 anni di età e 35 anni di contribuzione) successivamente al 31 dicembre 2010.

Lavoratori in esodo

Possono rientrare nella deroga anche i lavoratori che al 31 maggio 2010, titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore.

I lavoratori in esodo che perfezionano i requisiti per l’accesso al sistema pensionistico entro il 31 dicembre 2010, continuano ad usufruire dell’assegno straordinario fino all’apertura della finestra e accedono al pensionamento alla scadenza della prestazione straordinaria, previa presentazione della relativa domanda.

Formazione della graduatoria dei potenziali beneficiari:

La graduatoria, a norma del comma 6 dell’art 12 della legge 122/2010, deve essere redatta sulla base della data di cessazione dell’attività lavorativa, ove per cessazione deve intendersi l’attività di lavoro svolta presso l’azienda.

Inoltre la graduatoria è unica per tutte e tre le tipologie di lavoratori interessati.

Domanda di avvalimento della deroga da parte dei soggetti potenzialmente beneficiari
La volontà di avvalersi della deroga deve essere manifestata dal lavoratore all’atto della presentazione della domanda di pensione.

Definizione delle domande di pensione giacenti.

L’esame delle domande di pensione presentate con richiesta di avvalimento della deroga deve essere sospeso nell’attesa della formazione delle graduatorie e la verifica del relativo diritto.

Il risarcimento del danno nel caso di licenziamento ex art. 18 L.300/1970

Sent. 31.03.2011 n. 7492 Corte di Cassazione

Il risarcimento del danno nel caso di licenziamento ex art. 18 L.300/1970

La Corte di Cassazione ha stabilito che le 5 mensilità minime previste dall’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori quale risarcimento nel caso di licenziamento illegittimo sono da intendersi come una sorta di “penale” collegata al rischio di impresa.

Tale risarcimento quindi è sempre dovuto indipendentemente dalla reintegra e anche nei casi in cui l’interruzione del rapporto di lavoro sia stata inferiore a 5 mesi.

Part time: lavoro supplementare e trasformazione del contratto

Sent. 30.05.2011 n. 11905 Corte di Cassazione

Part time: lavoro supplementare e trasformazione del contratto

La Corte di Cassazione ha stabilito che il rapporto di lavoro part-time si trasforma in full time per fatti concludenti , indipendentemente dall’indicazione dell’orario di lavoro e a prescindere dalla libertà del lavoratore di rifiutare la prestazione oltre l’orario part time, quando la prestazione di lavoro eccedente l’orario stabilito sia costante.

Part time: lavoro supplementare e trasformazione del contratto

Sent. 30.05.2011 n. 11905 Corte di Cassazione

Part time: lavoro supplementare e trasformazione del contratto

La Corte di Cassazione ha stabilito che il rapporto di lavoro part-time si trasforma in full time per fatti concludenti , indipendentemente dall’indicazione dell’orario di lavoro e a prescindere dalla libertà del lavoratore di rifiutare la prestazione oltre l’orario part time, quando la prestazione di lavoro eccedente l’orario stabilito sia costante.

Fondo est, Precisazioni una tantum, circolare n. 5 del 17/06/2011

Con la circolare n. 5 del 17/06/2011 il fondo est interviene fornendo precisazioni in merito all’una tantum e al versamento del contributo a cario del lavoratore.
Le aziende iscritte al fondo in data precedente al 1 marzo 2011 viene confermata la soppressione di qualsiasi versamento a titolo di quote una tantum, le aziende dovranno provvedere unicamente al versamento del contributo ordinario nella misura prevista dal CCNL (8 o 11 euro a seconda che il contratto di lavoro sia a tempo pieno ovvero a tempo parziale).

Con riferimento alle aziende iscritte successivamente al 1 marzo 2011 il versamento della quota una tantum è fissato a 30 euro ed è dovuto per ciascun dipendente esclusivamente all’atto della prima iscrizione, tale quota non dovrà essere versata per quei lavoratori già precedentemente iscritti al fondo.

Dal 1 luglio l’importo della quota una tantum sarà determinata secondo i seguenti criteri:

• Si prende come riferimento il file dipendenti.xml relativo al mese di iscrizione dell’azienda
• Si considerano solo i dipendenti in forza il primo giorno del mese e non quelli assunti successivamente
• Vengono esclusi i lavoratori precedentemente iscritti al fondo

Il numero risultante da questa verifica sarà moltiplicato per 30 euro ed eventuali importi in eccedenza verranno stornati.

Contributo ordinario con versamento annuale anticipato

Entro il 16 luglio 2011, dovrò essere pagato l’importo del contributo ordinario così determinato,
• 11 euro totali per lavoratori a tempo pieno, di cui 10 euro a carico azienda e 1 euro a carico del lavoratore
• 8 euro per lavoratori a tempo parziale, di cui 7 euro a carico del datore di lavoro e 1 euro a carico del lavoratore.

Le aziende che per l’anno 2011 hanno già effettuato il pagamento dei contributi ordinari dovranno trattenere a ciascun dipendente l’importo di 7 euro versando l’integrazione.

Il Fondo entro il mese di luglio provvederà ad effettuare il conguaglio, le aziende potranno scaricare nella sezione “gestione dei pagamenti da effettuare” del sito internet il fac-simile precompilato di bonifico, con l’indicazione del termine entro cui effettuare il pagamento.

lunedì 4 luglio 2011

Rivalutazione dei livelli di reddito ai fini della corresponsione degli assegni familiari

Ministero dell’Economia e delle finanze, circolare n. 22 20 Giugno 2011

Come ogni anno è stata fissata la rivalutazione dei livelli di reddito familiare e delle relative maggiorazioni con riferimento alla variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai.

La percentuale rilevata dall’ISTAT per la rivalutazione è fissata all’1,6% con decorrenza 1 luglio 2011.

Sulla base di questo dato l’inps con la circolare n. 83 del 16.06.2011 ha diffuso le tabelle aggiornate con i nuovi limiti di reddito familiare da considerare sulla base del reddito percepito nell’anno 2010 e valido ai fini della corresponsione dell’assegno familiare per il periodo 1 luglio 2011 – 30 giugno 2012.

Colpo di sonno del camionista: responsabilità del datore di lavoro nel caso di turni massacranti

Colpo di sonno del camionista: responsabilità del datore di lavoro nel caso di turni massacranti
Con la sentenze n. 21810 del 12.05.2010 la Corte di Cassazione ha ritenuto il datore di lavoro colpevole in concorso con il proprio dipendente di omicidio colposo, a seguito di sinistro stradale causato da quest’ultimo colto da un colpo di sonno causato da massacranti turni di lavoro.

La Corte ha ritenuto che il colpo di sonno con il relativo incidente stradale mortale era da considerarsi come un evento prevedibile da parte del datore di lavoro.

Come è stato rilevato dai dischi cronotachigrafi, il lavoratore, conducente di un autocarro, aveva guidato complessivamente 31 ore e 19 minuti nelle ultime 43 ore e 35 minuti, con soste brevi, la più lunga di durata pari a 5 ore e 40 minuti.

In questo caso il datore di lavoro avrebbe dovuto disporre la presenza sul mezzo di un altro lavoratore per permettere il rispetto dei tempi massimi di guida di un conducente.

La Corte rileva che l’imposizione dei ritmi di lavoro è espressione del potere del datore di lavoro e quindi il comportamento del lavoratore è una conseguenza di tale imposizione e per questo motivo è fondata la decisione di condanna del datore in concorso con il lavoratore.

La Corte continua argomentando che il comportamento del lavoratore è una conseguenza probabile e prevedibile, rilevando un nesso causale tra la decisione di imporre turni massacranti e il comportamento, concretizzatosi nel colpo di sonno che ha causato il sinistro mortale, del lavoratore.

Il datore di lavoro è esente da responsabilità soltanto nei casi in cui il lavoratore ha posto in essere comportamenti abnormi, non prevedibili in contrasto con le direttive ricevute dal datore di lavoro.


Corte di Cassazione – Sezione IV penale, sent. 12 maggio 2010 n. 21810

Assistenza fiscale e detassazione nel conguaglio di luglio

Come di consueto anche quest’anno i datori di lavoro in quanto sostituti d’imposta dovranno effettuare, attraverso la busta paga di luglio, le trattenute o i rimborsi delle imposte relative alle dichiarazioni 730 dei loro lavoratori.

Le operazioni di conguaglio dovranno essere effettuate dalla retribuzione di competenza del mese di luglio, pertanto, potranno essere effettuate anche nel mese di agosto qualora lo stipendio di luglio sarà pagato nel mese di agosto.

Il principio della competenza non si applica ai mod. 730-4 integrativi per i quali vale il principio di cassa.

I relativi conguagli dovranno essere effettuati rispettivamente entro dicembre 2011 nel primo caso e entro novembre 2011 nel secondo caso.

Il termine ultimo per la consegna delle dichiarazioni è stato fissato al 12.07.2011, l’Agenzia delle Entrate una volta ricevute le dichiarazioni ha 10 giorni di tempo per inviare ai sostituti d’imposta i quali potrebbero avere dei tempi strettissimi per l’elaborazione degli stipendi.

E’ stato previsto (Dpcm 12.05.2001) che se il risultato contrabile perviene al sostituto d’imposta oltre tale termine, ovvero il 22 luglio, questi può provvedere alle operazioni di conguaglio a partire dal primo mese utile.

Relativamente ai termini e alle modalità del conguaglio è stato stabilito quanto segue:

• le somme a debito sono trattenute dalle retribuzioni di competenza del mese di luglio, in caso di incapienza la trattenuta residua deve essere effettuata il mese successivo applicando un interesse dello 0,40%.
• Le somme a credito sono rimborsate nella retribuzione relativa al mese di luglio 2011, mediante una corrispondente riduzione delle ritenute Irpef e/o imposta sostitutiva e/o di addizionale comunale e regionale dell’Irpef.
• Le somme derivanti da modelli rettificativi o da mod. 730-4 devono essere conguagliate nel primo mese utile nello stesso periodo d’imposta.
• Le somme a credito derivanti da dichiarazioni integrative sono rimborsate mediante una riduzione delle ritenute nel mese di dicembre.
• Le imposte relative alla seconda rata o unica rata di acconto sono trattenute dalla retribuzione del mese di novembre.
Casi particolari:

E’ possibile che prima che sia effettuato il conguaglio intervenga la cessazione del rapporto, un periodo di aspettativa non retribuito oppure il decesso del lavoratori.

1) Cessazione del rapporto prima del conguaglio:
Nel caso di conguaglio a debito il versamento dovrà essere effettuato direttamente dal lavoratore interessato.
Nel caso di conguaglio a credito le operazioni dovranno essere concluse.
2) Decesso:
Sia in caso di conguaglio a debito che conguaglio a credito si interrompono le operazioni di conguaglio e il sostituto comunica i dati agli eredi.
3) Assenza di retribuzione (per aspettativa non retribuita o altri casi analoghi)
Nel caso di conguaglio a debito si interrompe l’operazione se entro l’anno si prevede di non corrispondere più alcuna retribuzione, prosegue su richiesta del lavoratore nel caso entro l’anno si prevede di erogare delle retribuzioni e applicato una maggiorazione pari allo 0.40%.

Nel caso di conguaglio a credito le operazioni di conguaglio devono essere concluse.

Nel silenzio della norma e in assenza di indicazioni da parte dell’Agenzia dell’Entrate è da ritenersi che le operazioni di conguaglio per i collaboratori coordinati e continuativi a progetto debbano seguire le stesse regole dei lavoratori dipendenti.

Le imposte trattenute devono essere versate entro il termine previsto per il versamento delle ritenute d’acconto dell’assistito relativo allo stesso mese, ovvero il 16 del mese successivo a quello in cui è effettuata la ritenuta.

sabato 2 luglio 2011

Compatibilità tra contratti di solidarietà difensivi e appalto

Inps, Messaggio n. 13453

Proroga termini di presentazione delle dichiarazioni di responsabilità

L’inps con il messaggio n. 13453 comunica la proroga del termine di trasmissione delle dichiarazione di responsabilità da parte dei titolari di prestazioni assistenziali per l’accertamento della permanenza dei requisiti.
Le dichiarazioni dovranno, pertanto, essere presentate entro il 31 Luglio 2011.

Proroga termini di presentazione delle dichiarazioni di responsabilità

Inps, Messaggio n. 13453

Proroga termini di presentazione delle dichiarazioni di responsabilità
L’inps con il messaggio n. 13453 comunica la proroga del termine di trasmissione delle dichiarazione di responsabilità da parte dei titolari di prestazioni assistenziali per l’accertamento della permanenza dei requisiti.
Le dichiarazioni dovranno, pertanto, essere presentate entro il 31 Luglio 2011.

venerdì 1 luglio 2011

Sviluppo della collaborazione telematica tra inps e intermediari abilitati

Inps messaggio 26/06/2011 n. 13375

Sviluppo della collaborazione telematica tra inps e intermediari abilitati

All’interno del processo di sviluppo della collaborazione tra intermediari abilitati e inps, al fine di rendere più efficiente le comunicazioni telematiche, l’inps rilascia l’applicazione on line denominata “cassetto previdenziale aziende” che contente l’accesso agli intermediari, Consulenti del lavoro e Commercialisti, per la verifica delle principali informazioni in merito alla situazione aziendale.

Perseguendo le stesse finalità, è stato messo a disposizione anche un altro servizio denominato “comunicazione bidirezionale” per facilitare la comunicazione aziende-intermediari-inps.

OPERAZIONE POSEIDONE: L'ACCERTAMENTO INPS PUÒ ESSERE ANNULLATO

Gli accertamenti che vengono svolti dagli uffici utilizzano la documentazione (dichiarazione) fiscale che le società hanno presentato all'Agenzia delle entrate, la dichiarazione; effettuata dal legale rappresentante, contiene l'indicazione degli utili o delle perdite risultanti alla fine dell'esercizio finanziario, nonché ogni altro elemento utile ad una puntuale definizione della posizione del contribuente. Ora dal punto di vista previdenziale ci possono essere delle sfasature con la dichiarazione fiscale, e qualora il contribuente richieda all'INPS l'annullamento della posizione assicurativa (iscritta in maniera automatica sulle risultanze documentali), gli uffici devono comportarsi nel modo seguente.

Svolgimento di altra attività lavorativa. In tale ipotesi, si dovrà verificare la posizione assicurativa del soggetto, al fine di determinare il tipo di rapporto di lavoro effettivamente svolto. Tale verifica potrà essere condotta anche mediante richiesta di presentazione di una dichiarazione rilasciata dall'azienda presso cui sarebbe svolta la prestazione lavorativa.

La richiesta di annullamento può essere accolta solo in presenza di contratti di lavoro a tempo pieno.

In presenza di lavoro svolto in maniera non continuativa, l'obbligo assicurativo nella gestione commercianti rimarrà per i periodi scoperti da altra contribuzione.

Occupazione prevalente. L'accertamento potrà essere annullato qualora la dichiarazione di occupazione prevalente venga rettificata: a tal fine dovrà essere prodotta la dichiarazione rilasciata dall'Agenzia delle entrate dalla quale risulti che l'ufficio ha proceduto alla variazione della dichiarazione.

Si sottolinea che la dichiarazione rilasciata dall'Agenzia delle entrate ha valore solo per l'anno al quale si riferisce la dichiarazione stessa.

In ogni caso gli uffici non potranno procedere con l'annullamento qualora l'attività sia diversamente comprovata da elementi che testimoniano lo svolgimento abituale di un'attività quali:

1) firma degli atti relativi alla quotidiana gestione aziendale (contratti, bolle, registro dei corrispettivi, ecc.);

2) assicurazione INAIL;

3) assenza di lavoratori dipendenti o di collaboratori;

4) utilizzo delle attrezzature aziendali.

Se non viene chiesta la rettifica il contribuente sarà tenuto a dimostrare con altri elementi il mancato svolgimento di attività nell'ambito della società.

Infatti, la dichiarazione dei redditi, pur essendo riferita all'ambito fiscale, assume pieno valore in ordine allo svolgimento dell'attività lavorativa dell'interessato. Perciò le attestazioni contenute potranno essere inficiate solo da elementi probatori, attestanti il mancato svolgimento dell'attività lavorativa nella società (certificati medici rilasciati da una struttura pubblica attestanti fattori invalidanti tali da non consentire lo svolgimento di attività lavorativa; documentazione rilasciata da ambasciate o consolati attestante la permanenza all'estero per lunghi periodi; presenza di una struttura organizzativa dotata di sufficiente autonomia decisionale, che escluda la necessaria presenza dei soci, ecc.).

Gli uffici terranno conto del fatto che il concetto di prevalenza si sostanzia in una dedizione alla cura e gestione dell'impresa (organizzazione di mezzi e di risorse, piena responsabilità dell'impresa ed assunzione di tutti gli oneri e i rischi relativi), che risulti maggiore rispetto ad eventuali altre occupazioni lavorative del medesimo soggetto.

Inattività della società. Elementi utili ai fini della verifica circa lo stato di attività o meno della società sono:

a) la presenza di reddito nei quadri RF o RG del mod. UNICO Sp;

b) le dichiarazioni IVA;

c) l'inventario, dal quale risultano movimenti di beni in entrata e in uscita;

d) eventuali e-mens intestati alla società con i quali viene dichiarata la contribuzione versata per il personale dipendente o parasubordinato.

PENSIONI: LA FINESTRA DEL 1° LUGLIO 2011

Venerdì 1° luglio si apre la terza finestra fissa dell'anno in corso, dopo quelle di gennaio e aprile. La finestra riguarda i lavoratori dipendenti, autonomi, parasubordinati che hanno raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia e anzianità entro il 31 dicembre 2010.

Pensione di vecchiaia che si raggiunge:

1) con 20 anni di contributi;

2) con età di 65 anni se uomini e 60 se donne.

La finestra di luglio è riservata soltanto ai lavoratori autonomi, che hanno raggiunto i due requisiti entro il 31 dicembre 2010.

Non interessa i lavoratori dipendenti in quanto costoro, con i requisiti qui richiamati, hanno sfruttato la finestra già dal trascorso mese di aprile e quindi il problema non li riguarda.

Pensione di anzianità. Qui invece sono interessate tutte e due le categorie, lavoratori dipendenti e autonomi. I requisiti raggiunti entro dicembre 2010 sono i seguenti.

A - Lavoratori dipendenti.

Quota 95 (cioè 35 anni di contributi e 60 di età, oppure 36 di contributi e 59 di età).

B - Lavoratori autonomi.

1) Quota 96 (cioè 35 anni di contributi e 61 di età, ovvero 36 di contributi e 60 di età);

2) 40 anni di contributi anche se hanno età inferiori a quelli indicate.

La domanda. Per avere la pensione è necessario:

a) presentare la relativa domanda entro il 30 giugno;

b) cessare il rapporto di lavoro dipendente entro la stessa data.

Per i lavoratori autonomi la seconda condizione non esiste: possono chiedere e ottenere la pensione di anzianità o di vecchiaia pur continuando a lavorare senza soluzione di continuità.

Le differenze. Questa sovrapposizione di finestre vecchie (fisse) con quelle nuove (mobili) evidenzia e rimarca la profonda differenza che esiste tra i due sistemi, come si evince dal seguente esempio:

a) caso di due colleghi dipendenti, che hanno lavorato insieme e che maturano i requisiti della pensione: il primo entro il 31 dicembre 2010, il secondo entro i primi giorni di gennaio. Tra i due c'è una distanza «lavorativa» di pochi giorni; ma da essa si dipana una distanza «pensionistica» molto più ampia:

1) al primo la finestra di pensione si è già aperta da aprile 2011;

2) al secondo la finestra si aprirà a febbraio 2012.

Tra i due c'è una differenza di dieci mesi;

b) stesso caso ma i due sono lavoratori autonomi:

1) al primo la finestra di pensione si aprirà a luglio 2011;

2) al secondo ad agosto 2012.

Con una differenza di tredici mesi.

FISCO E CONTRIBUTI: DIFFERIMENTO AL 22 AGOSTO

Il versamento delle somme dovute al fisco e agli istituti previdenziali aventi scadenza entro il giorno 22 del mese di agosto 2011 può essere effettuato, senza alcuna maggiorazione, entro tale data.

Il differimento in questione riguarda tutti i versamenti unitari che si devono effettuare con il modello F24 e comprende anche i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro, dai committenti di collaborazioni coordinate e continuative e venditori a domicilio e dai titolari di posizioni assicurative in una delle gestioni amministrate dall'INPS.

Per i datori di lavoro che operano con il flusso Uniemens individuale, il termine di trasmissione della denuncia contributiva rimane confermato all'ultimo giorno del mese.

Con riferimento alle aziende autorizzate - per il mese di luglio - al differimento degli adempimenti contributivi per ferie collettive, l'INPS precisa che:

a) i giorni di differimento decorrono, in ogni caso, dal 16 agosto;

b) gli interessi di differimento, invece, dal termine differito (22 agosto).

Regolarizzazione colf e badanti 2009: riapertura dei termini

Ministero del Lavoro e Pol. Sociali Nota 27/06/2011 n. 28

Regolarizzazione colf e badanti 2009: riapertura dei termini

Il Ministero dell’Interno, con la circolare 17102/124 interviene in merito alle istanze di regolarizzazione per la sanatoria 2009 di colf e badanti, riaprendo la sanatoria a extracomunitari espulsi.

Le istanze non ancora definite, rigettate o da rigettare sulla base delle condanne per il reati di inottemperanza all’ordine del Questore di lasciare l’Italia entro 5 giorni, dovranno essere accolte d’ufficio presso gli Sportelli Unici per l’Immigrazione.
Le istanze chiuse dovranno essere valutate caso per caso a seguito di una richiesta da parte del datore di lavoro che ha presentato la domanda di emersione.

Riposi settimanali non coincidenti con la domenica

Ministero del Lavoro interpello n. 26/2011

Riposi settimanali non coincidenti con la domenica

Rispondendo ad quesito posto da Confindustria, la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del lavoro con l’interpello n.26 del 27 Giugno 2011 chiarisce la disciplina dei riposi settimanali ex art. 9 Dlgs 66/2003.

In particolare stabilisce che le aziende che adottano un sistema produttivo continuo con necessità di adozione di un modello di lavoro a turni è possibile, per i lavoratori coinvolti, godere del riposo settimanale anche in un giorno diverso dalla domenica.

Il Ministero precisa che rimane fermo l’obbligo ex art. 9 dlgs 66/2003 secondo il quale il riposo settimanale va goduto ogni 7 giorni, anche come media di un periodo non superiore a 7 giorni, e va cumulato con le ore di riposo giornaliero.

Incentivi per l’assunzione di disoccupati: termine per presentazione della domanda

Inps Messaggio 24/06/2011, n. 13408

Incentivi per l’assunzione di disoccupti: termine per presentazione della domanda

L’INPS ha fissato al 31 luglio la data di scadenza entro la quale le aziende devono presentare la richiesta per gli incentivi per l’assunzione di lavoratori disoccupati ex art. 2 L. 19/2009, in modo da procedere con la redazione delle graduatorie delle aziende ammesse agli incentivi, che saranno poi pubblicate sul sito internet dell’INPS.

L’INPS precisa che saranno respinte le richieste da parte di aziende che abbiano effettuato licenziamenti o abbiano sospensioni in corso e anche abbiano assunto disoccupati per mansioni diverse dai lavoratori licenziati o sospesi ma sostanzialmente inerenti alla professionalità di quest’ultimi.

Distacco di lavoratori extracomunitari con prestazioni qualificate

Ministero del Lavoro, Nota 26/06/2011 n. 28

Distacco di lavoratori extracomunitari con prestazioni qualificate:

Con una nota del 27 Giugno, la n. 28, il Ministero del Lavoro interviene in merito alla disciplina dei lavoratori extracomunitari distaccati in Italia per lo svolgimento di prestazioni qualificate.

In questi casi alla domanda per l’autorizzazione all’ingresso per motivi di lavoro è necessario allegare una documentazione che attesti il rapporto commerciale tra distaccante e distaccatario.
Alla domanda va, inoltre, allegata documentazione attestante il limite temporale di svolgimento dell’attività lavorativa specializzata e le condizioni di lavoro previste nel rispetto della contrattazione collettiva e della legislazione italiana.

Per ciò che riguarda la qualifica dei lavoratori distaccati sono ritenuti titoli adeguati i diplomi di qualifica professionale, di perfezionamento aziendale, l’abilitazione a una specifica prestazione lavorativa, a condizione però che la qualifica raggiunta sia coerente con il tipo di attività che lo stesso è tenuto a svolgere in Italia.