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martedì 31 maggio 2011

Istruzioni ministeriali sospese per la regolarizzazione di colf e badanti

Ministero dell’Interno, Circolare 26/05/2011

Istruzioni ministeriali sospese per la regolarizzazione di colf e badanti

Pochi giorni fa il Ministero dell’Interno ha emanato una nota (n. prot. 3958/2011) con cui dettava istruzioni agli Sportelli Unici per l’immigrazione istruzioni in merito all’accoglimento delle istanze di regolarizzazione presentate nei confronti del lavoratore domestico straniero illegalmente trattenutosi sul territorio italiano.

Da ultimo, con la Circolare in oggetto, sospende le neo indicazioni fornite, alla luce della necessità di effettuare ulteriori e più puntuali valutazioni sulla questione.

In attesa di nuove istruzioni, dunque, la situazione resta sospesa.

Fondo sostegno per le vittime di gravi infortuni sul lavoro

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Decreto 15 marzo 2011


Fondo sostegno per le vittime di gravi infortuni sul lavoro

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l’esercizio finanziario 2011 ha stabilito l’ammontare degli importi del Fondo di sostegno per le vittime di gravi infortuni sul lavoro, fondo istituito al fine di assicurare un tempestivo e adeguato sostegno ai familiari delle vittime di gravi incidenti sul lavoro.

Nello specifico:

 N. superstiti 1 (tipologia A) importo per nucleo superstiti 6500.00 euro
 N. superstiti 2 (tipologia B) importo per nucleo superstiti 10500.00 euro
 N. superstiti 3(tipologia C) importo per nucleo superstiti 14500.00 euro
 N. superstiti più di 3 (tipologia D) importo per nucleo superstiti 22500.00 euro

Quattordicesima mensilità

INPS, Messaggio 20/05/2011, n. 11226

Quattordicesima mensilità

Con il Messaggio in oggetto, l’Istituto ha fornito dei chiarimenti in merito alla quattordicesima mensilità.

In particolare l’INPS ribadisce che restano immutate le modalità per il riconoscimento del diritto della somma aggiuntiva (L. n. 127/2007) nonché le istruzioni fornite con circolare n. 119/2007.

Il regime già in vigore sarà operativo anche per il 2011, per cui il beneficio spetta:
- in presenza di determinate condizioni di età e di reddito;
- a vantaggio di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione obbligatoria e delle forme sostitutive;
- la corresponsione spetta in via provvisoria ed il relativo diritto viene verificato sulla base della dichiarazione dei redditi definitiva.

domenica 29 maggio 2011

Contributi per conciliazione dei tempi di vita e lavoro

Con la pubblicazione sulla G.U. del 3 maggio 2011, n. 101, è entrato in vigore il regolamento relativo alla concessione di contributi in favore di aziende che stipulano accordi contrattuali che prevedono l’adozione di azioni a favore della flessibilità dell’orario di lavoro finalizzati a conciliare tempi di vita e tempi di lavoro (ex art. 9, L. n. 53/2000).

Da ultimo, in data 20/05/2011 è stato pubblicato l’avviso della Presidenza del Consiglio dei Ministri riguardante la presentazione delle domande di finanziamento per i progetti che elaborano soluzioni per conciliare lavoro e famiglia.

Gli interessati al finanziamento devono presentare:
- l’apposito modello di domanda,
- il piano finanziario redatto secondo le indicazioni della “Guida alla compilazione del piano finanziario e alla rendicontazione”.

Per i progetti i cui destinatari finali sono lavoratori e lavoratrici con figli minori, con priorità nel caso di disabili o di minori fino a 12 anni o fino a 15 in caso di affidamento o di adozione, ovvero con a carico persone disabili o non autosufficienti o affette da grave infermità, i documenti da presentare entro il 13 luglio sono:

- l’accordo contrattuale;
- copia dell’atto costitutivo o dello statuto, ove esistenti, del proponente e di ciascuno dei partecipanti;
- copia dell’eventuale certificazione idonea a dimostrare la disabilità, la non autosufficienza o la grave infermità di soggetti che necessitano di cure familiari;
- il DURC dei soggetti e dei partecipanti;
- fotocopia leggibile di un documento di identità del sottoscrittore.

Anche i lavoratori autonomi o i liberi professionisti, nonché i titolari d’impresa che, per esigenze legate alla maternità o alla presenza dei figli minori, si avvalgono di collaborazioni o sostituzioni di personale, possono percepire una quota delle risorse disponibili pari al 10% del totale del Fondo.
Questi progetti, da presentare entro il 28 ottobre 2011, la documentazione da allegare è:

- copia dell’atto costitutivo o dello statuto del proponente, se esistente;
- copia delle dichiarazioni dei redditi relativi agli ultimi due anni antecedenti la domanda o, in mancanza, altri documenti atti a certificare la propria attività;
- copia della certificazione idonea a dimostrare l’eventuale disabilità del figlio ove maggiorenne;
- il DURC del soggetto proponente in relazione ad eventuali lavoratori dipendenti;
- fotocopia leggibile di un documento di identità del sottoscrittore.

La domanda e relativa documentazione deve essere inviata per via telematica al Dipartimento per le politiche della famiglia accedendo al sito www.conciliazione.politichefamiglia.it

Pronuncia del Consiglio di Stato: emersione dal lavoro irregolare in ragione di condanna a carico di straniero

Ministero dell’Interno

A seguito della recente pronuncia del Consiglio di Stato (n. 7/2011) con cui viene recepita la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, il Ministero dell’Interno, con la Circolare in oggetto dispone per gli Sportelli Unici, in materia di emersione dal lavoro irregolare in ragione di condanna a carico di straniero trattenuto illegalmente nel territorio dello Stato:

- procedimenti non ancora definiti: qualora non sia stato ancora notificato il decreto di diniego dell’emersione, o è ancora pendente il ricorso giurisdizionale o straordinario; ovvero deve ancora spirare il termine di 120 giorni dalla notifica, sembra opportuno l’esercizio dell’autotutela mediante la riapertura dei procedimenti e riesame finalizzato all’accoglimento;
- Procedimenti definitivi: non sembra opportuna alcuna iniziativa d’ufficio, salvo espressa richiesta dello straniero per cui è necessaria una valutazione caso per caso, con singolo procedimento.

Linee guida per l’ iscrizioni on line all’albo informatico delle Agenzie per il Lavoro per nuovi soggetti.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Linee guida per l’ iscrizioni on line all’albo informatico delle Agenzie per il Lavoro per nuovi soggetti.

Al fine di semplificare e agevolare il ruolo dei soggetti autorizzati ad operare all’interno del mercato del lavoro, il Ministero del Lavoro, in attuazione al Collegato Lavoro (L. n. 183/2011), ha stabilito che
• le università pubbliche e private;
• le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro;
• le associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale;
• gli enti bilaterali;
• i gestori di siti internet

sono soggetti legittimati al solo esercizio dell’attività di intermediazione, purché presentino i requisiti richiesti dalla normativa in materia.

La procedura che questi soggetti sono tenuti a seguire per diventare operatore-intermediario è completamente telematica e si perfeziona attraverso la piattaforma applicativa “Albo informatico” raggiungibile dai siti www.lavoro.gov.it e www.cliccalavoro.gov.it .

martedì 24 maggio 2011

Il lavoro supplementare

Il lavoro supplementare che caratterizza la fattispecie del lavoro part-time orizzontale, è stato definito dal Legislatore attraverso il D.Lgs. n. 61/2000, ai sensi del quale è supplementare il “lavoro corrispondente alle prestazioni lavorative svolte oltre l’orario di lavoro concordato tra le parti ed entro il limite del tempo pieno”.

Il successivo intervento normativo in materia stabilisce che il datore è legittimato a chiedere prestazioni supplementari in caso di part-time orizzontale rispettando i limiti fissati dalla contrattazione collettiva che è delegata, infatti, ad individuare il numero massimo di ore effettuabili, nonché le cause che motivano la richiesta, che possono essere anche di natura oggettiva, nonché le conseguenze derivanti dal superamento dei limiti in questione, che possono concretizzarsi in maggiorazioni di natura economica, o nel godimento di periodi di riposo psico-fisico, escludendo così ogni intervento sanzionatorio.

Qualora la contrattazione collettiva disciplini l’effettuazione di lavoro supplementare, non è necessario per il datore ottenere il previo consenso del lavoratore e l’eventuale illegittimo rifiuto da parte sua integra ipotesi di rilevanza disciplinare, in caso di assenza di specifica disciplina, invece, il datore può sempre mutuare la regolamentazione da altro contratto.

Ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 61/2000 viene stabilito che la contrattazione collettiva può stabilire le causali di natura oggettiva o soggettiva che legittimano l’uso del lavoro supplementare, senza riferimento alcuno a “specifiche esigenze organizzative” previste dalla disciplina precedente.
Tuttavia, gli stessi contratti possono stabilire, come di solito succede, una maggiorazione sull’importo della retribuzione legata al lavoro supplementare.

Nelle ipotesi di part-time verticale o misto è possibile aumentare la durata della prestazione lavorativa, invece, ricorrendo allo straordinario o attraverso clausole elastiche, le quali possono essere stipulate anche successivamente al contratto individuale, previo consenso del lavoratore, con un preavviso di almeno cinque giorni, il cui rifiuto, però, non può essere giustificato motivo di licenziamento né di responsabilità disciplinare, dal momento che il lavoratore non può modificare unilateralmente l’orario di lavoro.
Resta fermo il riconoscimento di un ulteriore emolumento in aggiunta alla retribuzione dovuta.

Ispezioni INPS: le novità

Nella circolare n. 75/2011 l’INPS detta istruzioni specifiche al personale ispettivo dell’istituto a seguito delle novità introdotte dal Collegato lavoro (L. n. 133/2010) circa l’accesso ispettivo e la verbalizzazione unica.

Il verbale unico ingloba in un solo documento sia la contestazione che la notificazione di tutti gli illeciti che gli organi di vigilanza riscontrano durante l’attività ispettiva.
Viene previsto un termine di 90 giorni per la contestazione e la notificazione del verbale unico, termine che decorre dal momento in cui si è concluso l’accertamento nel suo complesso, ovvero al realizzarsi del compimento effettivo di tutte le indagini necessarie alla piena conoscenza e alla congrua determinazione della pena pecuniaria.
L’Istituto sottolinea che particolarmente rilevante risulta la motivazione che il verbale unico deve racchiudere poiché, infatti, deve riportare fedelmente l’esito dettagliato dell’accertamento con indicazione puntuale delle fonti di prova degli illeciti rilevati, al fine di fornire al trasgressore tutte le contestazioni mosse nei suoi confronti.

Fase fondamentale è la redazione del verbale di prima istanza nel quale devono essere identificati e specificati tutti i lavoratori trovati intenti al lavoro al fine di valutare il rispetto o meno della disciplina concernente la regolare costituzione del rapporto di lavoro. A tal proposito, infatti, diviene rilevanFondamentale anche il controllo del LUL ovvero dei dati rilevati dalle comunicazioni effettuate con il modello UNILAV.
In questa sede di redazione del verbale di primo accesso gli organi ispettivi devono formulare ogni richiesta utile al perseguimento dell’istruttoria.

Importanti novità riguardano il potere di diffida.
I destinatari di tale provvedimento risultano i trasgressori e l’eventuale obbligato in solido, e non più, come in passato, il solo datore di lavoro.
Viene disposto dalla normativa un termine di 30 giorni, decorrenti dalla notificazione del verbale unico, per poter regolarizzare le inosservanze contestate. Infine, in caso di inottemperanza alla diffida, è stabilito un termine pari a 15 giorni per adempiere, decorrenti dai trenta fissati per la regolarizzazione.

Per stabilire la decorrenza del termine per la proposizione del ricorso vanno distinte tre fattispecie possibili:
- Se nel verbale unico sono contestati solo illeciti diffidabili, il termine iniziale per la proposizione del predetto ricorso decorre dopo 45 giorni;
- Se nel verbale unico sono contestati solo illeciti non diffidabili, il termine di 30 giorni per la proposizione del ricorso decorrerà dalla ricezione della stessa notifica,
- Se nel verbale unico sono contestati entrambe gli illeciti è opportuno stabilire un unico termine iniziale a far data dal quale è possibile promuovere il ricorso stesso che sarà proponibile decorso il 45° giorno.

lunedì 23 maggio 2011

DALLE ENTRATE UNA CIRCOLARE «TUTTO QUESITI» SULLE AGEVOLAZIONI IRPEF

Con la Circ. n. 20/E del 13 maggio 2011 l'Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti su varie questioni interpretative relative alla deducibilità e alla detraibilità di alcune spese, alle agevolazioni per i disabili, ai premi incentivanti e al reddito prodotto all'estero.

In particolare le tematiche di maggiore interesse affrontate nella circolare, sotto forma di risposta a specifici quesiti posti dai contribuenti, sono le seguenti:

1) detrazione degli interessi passivi per mutui contratti per l'acquisto dell'abitazione principale:

-- detrazione degli interessi e separazione tra coniugi:

- gli interessi passivi sul mutuo ipotecario stipulato per l'acquisto dell'abitazione principale da entrambi i coniugi comproprietari dell'immobile possono essere detratti interamente dal coniuge che, a seguito di separazione, sia divenuto proprietario esclusivo dell'immobile accollandosi secondo lo schema dell'accollo interno (quindi con un contratto di mutuo che risulta ancora intestato ad entrambi i coniugi) le residue rate di mutuo; ciò a condizione che detto accollo risulti formalizzato in un atto pubblico o scrittura privata autenticata e che le quietanze relative al pagamento degli interessi siano integrate dall'attestazione che l'intero onere è stato sostenuto dal coniuge proprietario, anche per la quota riferita all'ex coniuge;

- in caso di assegnazione al marito, a seguito di separazione consensuale, di un'abitazione precedentemente di proprietà della moglie, sulla quale grava un mutuo ipotecario intestato a quest'ultima, se nella sentenza di separazione risulta in capo al marito l'obbligo di assolvere il debito relativo a detto mutuo, questi può detrarre gli interessi che corrisponde in relazione a detto impegno, anche se il mutuo è intestato all'altro coniuge, sempre che nei confronti del primo ricorrano le condizioni previste dalla norma per fruire del beneficio. Ciò a condizione che, anche in questo caso, l'accollo risulti formalizzato in un atto pubblico o in una scrittura privata autenticata e che le quietanze relative al pagamento degli interessi siano integrate dall'attestazione che l'intero onere è stato sostenuto dal coniuge proprietario;

-- mutuo ipotecario stipulato per l'acquisto e ristrutturazione dell'abitazione principale: la destinazione del mutuo a finanziare l'acquisto della casa di abitazione può risultare nel contratto di mutuo, in quello di acquisto della proprietà dell'immobile o da altra documentazione della banca mutuante. In difetto, anche nell'ipotesi di mutui misti, il contribuente può produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale sia attestato quale somma sia imputabile, ai fini agevolativi, all'acquisto dell'abitazione e quale invece alla ristrutturazione dell'immobile;

-- mutuo cointestato e decesso del coniuge: in presenza delle altre condizioni richieste, la detrazione per interessi passivi può essere riconosciuta agli eredi anche nel periodo che precede la regolarizzazione del contratto di mutuo tra gli stessi e la banca mutuataria; l'eventuale pagamento dell'intera quota del mutuo da parte di un solo erede, consente a questi la detrazione degli interessi nella misura massima consentita, a condizione che tra gli eredi intervenga un accordo, nella forma della scrittura privata autenticata o dell'atto pubblico, da cui risulti il soggetto che assume l'obbligo del pagamento dell'intero debito relativo a detto mutuo;

-- mutuo contratto per l'acquisto della nuda proprietà: il nudo proprietario che abbia contratto il mutuo per l'acquisto della piena proprietà di una unità immobiliare concedendone l'usufrutto al figlio, può esercitare la detrazione in relazione a tutti gli interessi pagati, rapportati all'intero valore dell'immobile, sempre che risultino soddisfatte le altre condizioni richieste dalla disposizione agevolativa;

2) detrazione del 36% per interventi di recupero del patrimonio edilizio abitativo:

-- annotazione nella fattura della percentuale di spesa sostenuta e possibilità di fruire del beneficio fiscale in base all'onere effettivamente sostenuto:

- nel caso in cui la fattura ed il bonifico siano intestati ad un solo comproprietario mentre la spesa di ristrutturazione è sostenuta da entrambi, la detrazione spetti anche al soggetto che non risulti indicato nei predetti documenti, a condizione che nella fattura venga annotata la percentuale di spesa da quest'ultimo sostenuta;

- nel caso di acquisto di un box, di cui risulti il vincolo pertinenziale in atto con l'unità abitativa, presso un'impresa costruttrice, la detrazione spetta limitatamente ai costi di realizzazione sostenuti dall'impresa stessa e da questa documentati; in questa ipotesi il beneficio è attribuito in base all'onere effettivamente sostenuto e, pertanto, il coniuge comproprietario che abbia sostenuto interamente la spesa potrà fruire per intero della detrazione annotando tale circostanza nella fattura;

-- immobile ristrutturato dal de cuius e concesso dall'erede a terzi in comodato gratuito: l'erede che ha diritto a beneficiare della detrazione del 36% per le residue quote di detrazione dell'immobile ristrutturato dal de cuius perde il diritto a beneficiarne se concede l'immobile a terzi in comodato gratuito;

3) detrazione del 55% per interventi di risparmio energetico:

-- errori nella scheda informativa inviata all'Enea: la rettifica della scheda informativa inviata all'Enea è possibile solo a partire dall'anno di imposta 2009; per gli anni d'imposta 2007 e 2008 il diritto dei contribuenti a fruire della detrazione del 55% per le spese che non risultano dalla scheda informativa a suo tempo inviata può essere riconosciuto se, in sede di controllo formale delle relative dichiarazioni ai sensi dell'art. 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, il contribuente, oltre a dimostrare di aver osservato tutti gli adempimenti posti a suo carico per la fruizione del beneficio, documenti anche le spese non risultanti dalla scheda originariamente inviata all'Enea;

-- immobile ad uso promiscuo: un contribuente che svolge la propria attività professionale presso l'immobile che utilizza anche per i propri fini abitativi può fruire della detrazione del 55% anche in relazione alle spese sostenute per interventi di risparmio energetico che siano state dedotte, nella misura consentita, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo derivante dall'attività professionale;

4) agevolazioni fiscali in favore dei disabili:

-- acquisto di una piscina per fini terapeutici: le spese sostenute per l'acquisto e la realizzazione di una piscina, ancorché utilizzata per scopi terapeutici (svolgimento di idrokinesiterapia da parte di un portatore di handicap), non sono inquadrabili tra le spese sanitarie per le quali è riconosciuta la detrazione d'imposta ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. c), del T.U.I.R., in quanto detta agevolazione può riguardare il trattamento sanitario ma non anche la realizzazione o l'acquisto della strutture nella quale tale trattamento può essere svolto;

-- acquisto di autovetture da parte di soggetti disabili: è possibile fruire della detrazione di cui all'art. 15, comma 1, lett. c), del T.U.I.R. prevista per l'acquisto di autovetture da parte di soggetti disabili anche nell'ipotesi in cui tale veicolo venga acquistato ed utilizzato all'estero; le spese mediche per l'acquisto dei mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione ed al sollevamento dei soggetti portatori di handicap sostenute all'estero da soggetti fiscalmente residenti in Italia sono difatti soggette allo stesso regime applicabile a quelle sostenute in Italia;

5) varie:

-- detrazione per figli a carico: la detrazione per figli a carico di cui all'art. 12 del T.U.I.R. deve essere considerata unitariamente per tutti i figli dei medesimi genitori e, pertanto, l'eventuale attribuzione della detrazione al genitore con reddito più elevato deve interessare necessariamente tutti i figli dei medesimi genitori;

-- assegni periodici destinati al mantenimento dei figli naturali: il trattamento fiscale previsto per gli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli legittimi si applica anche agli assegni periodici di mantenimento dei figli naturali, sempreché risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria;

-- divieto di compensazione in presenza di debiti a ruolo e modello 730: l'art. 31 del D.L. n. 78 del 2010 introduce, a partire dal 1° gennaio 2011, il divieto di effettuare la compensazione nel modello F24 dei crediti relativi alle imposte erariali, nell'ipotesi in cui il contribuente sia debitore di imposte erariali di importo superiore a 1.500 euro, iscritte a ruolo e per le quali sia scaduto il termine di pagamento. Qualora il contribuente presenti il modello 730 dal quale risulti un credito/debito di addizionale e un debito/credito IRPEF, trovano applicazione le specifiche regole previste in tema di liquidazione del 730 di cui al D.M. 31 maggio 1999, n. 164, e non le nuove regole introdotte dall'art. 31 del D.L. 78 del 2010;

-- limite di spesa detraibile per intermediazione immobiliare:

- se la fattura è intestata ad un solo proprietario, ma l'immobile è in comproprietà, al fine di ammettere pro-quota al beneficio della detrazione anche il comproprietario che non è indicato nella fattura il documento di spesa va integrato annotandovi i dati di quest'ultimo;

- se l'immobile è intestato ad un solo proprietario, ma la fattura è invece cointestata al proprietario e ad un altro soggetto, al fine di consentire la detrazione dell'intero importo all'unico proprietario sarà necessario integrare la fattura, annotando che l'onere per l'intermediazione è stato sostenuto interamente da quest'ultimo;

- se la fattura è intestata esclusivamente ad un soggetto che non sia proprietario dell'immobile, le spese per l'intermediazione non potranno essere detratte neanche dal proprietario dell'immobile;

-- spese per attività sportive dei ragazzi: per fruire della detrazione prevista dall'art. 15, primo comma, lett. i-quinquies), del T.U.I.R., la spesa deve essere certificata da bollettino bancario o postale, oppure da fattura, ricevuta o quietanza di pagamento rilasciata dalle strutture sportive, recante l'indicazione: a) della ditta, denominazione o ragione sociale e della sede legale ovvero, se persona fisica, nome, cognome, residenza e codice fiscale delle associazioni sportive; b) della causale del pagamento; c) dell'attività sportiva esercitata; d) dell'importo corrisposto per la prestazione resa; e) dei dati anagrafici del praticante l'attività sportiva e del codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento. Tali modalità di certificazione devono essere osservate anche in presenza di pagamenti effettuati nei confronti di comuni che abbiano stipulato apposite convenzioni con strutture sportive per la frequenza delle attività di nuoto, ginnastica, ecc. da parte di ragazzi tra i 5 ed i 18 anni di età;

-- spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede: se i genitori hanno a carico due figli universitari titolari di due distinti contratti di locazione, ciascuno dei genitori potrà beneficiare della detrazione del 19% sull'importo massimo di 2.633 euro;

-- spese per sedute di psicoterapia: è possibile ammettere alla detrazione di cui all'art. 15, comma 1, lett. c), del T.U.I.R. le prestazioni sanitarie rese da psicologi e psicoterapeuti per finalità terapeutiche senza prescrizione medica;

-- dispositivi medici: la generica dicitura «dispositivo medico» sullo scontrino fiscale rilasciato dalla farmacia non consente la detrazione della relativa spesa ai sensi dell'art. 15, primo comma, lett. c), del T.U.I.R.; per agevolare l'attività dei contribuenti volta ad individuare i prodotti che danno diritto alla detrazione, il Ministero della salute ha fornito un elenco non esaustivo dei Dispositivi Medici (MD) e dei Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD), rappresentativo delle categorie di dispositivi medici di uso più comune, riportato in allegato alla circolare in esame e che si evidenzia nella seguente tabella:

Contratto di soggiorno per i cittadini stranieri (mod. Q)

Ministero dell’Interno, Circolare 15 maggio 2011


E’ già operativo da tempo nel nostro ordinamento il sistema della comunicazione unificata relativa alle comunicazioni obbligatorie che il datore è tenuto ad adempiere nel caso di instaurazione, variazione e cessazione del rapporto di lavoro, valido anche in caso di rapporto di lavoro con cittadini extra-comunitari.

Con la circolare in oggetto, il Ministero specifica che, almeno fino ad un nuovo avviso, resta escluso da questo sistema unificato il contratto di soggiorno (modello Q), documento obbligatorio in caso di assunzione di un extra-comunitario, che quindi dovrà essere ancora trasmesso dal datore in caso di nuova assunzione.

Avviamento di lavoratori disabili e procedure di mobilità

Corte di Cassazione, sentenza 16 maggio 2011, n. 10731

I giudici con la sentenza suindicata hanno stabilito che l’impresa che abbia avviato una procedura di mobilità non ha alcun obbligo ad assumere il disabile avviato dai servizi pubblici per l’impiego.

Stando alla L. n. 68/1999 che disciplina la materia, infatti, nel caso la procedura di messa in mobilità si concluda con almeno 5 licenziamenti, si sospendono tutte le assunzioni fino a quando l’ultimo lavoratore ha diritto alla riassunzione.

Licenziamento collettivo e lavoratori in possesso dei requisiti pensionistici

Corte di Cassazione, sentenza 26 aprile 2011, n. 9348


La Corte ha stabilito che in caso di licenziamenti collettivi per riduzione di personale, “è difficile negare la ragionevolezza” di una scelta che individui i lavoratori da licenziare, in condivisione con i sindacati, in coloro i quali presentano i requisiti per passare dal lavoro alla pensione mantenendo in servizio, invece, coloro che dal lavoro sarebbero passati alla disoccupazione.

Benefici previdenziali per le categorie esposte a lavori particolarmente usuranti: adempimenti dei datori di lavoro.

D.Lgs. n. 67/2011


Il D.Lgs. n. 67/2011 ha dato attuazione alle deleghe in materia di benefici previdenziali per le categorie esposte a lavori particolarmente usuranti.
Agli artt. 5 e 6 del sono prescritti, invece, gli adempimenti che gravano sul datore di lavoro.

In primis il datore è tenuto a comunicare, esclusivamente in via telematica, ovvero tramite posta elettronica certificata o mediante l’invio di e-mail all’indirizzo istituzionale, alla DPL competente per territorio e agli Istituti previdenziali interessati, l’esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici, nell’ipotesi in cui i lavoratori notturni impiegati rientrino nelle categorie individuate dalla norma.
Si specifica che la comunicazione in questione può essere effettuata dal datore direttamente o attraverso la propria associazione di categoria o un professionista abilitato.

Il secondo adempimento a carico dei datori riguarda la comunicazione, sempre alla DPL competente per territorio e agli Istituti previdenziali interessati, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività e, in sede di prima applicazione, per quelle che hanno già in atto le lavorazioni indicate nell’allegato 1 al Decreto entro il 25 giugno 2011. Le attività sono individuate sulla base di alcune voci di tariffa INAIL.

In caso di violazione di tali adempimenti sono previste sanzioni di natura amministrativa comprese tra 500 e 1500 euro a cui è applicabile l’istituto della diffida.

Infine spetta al personale di vigilanza delle DPL e degli organi previdenziali effettuare ispezioni per verificare la veridicità della documentazione prodotta dal lavoratore in allegato all’istanza con la quale si richiede il beneficio anticipato.

domenica 22 maggio 2011

Trasformazione del rapporto da full time a part time: potere discrezionale del datore

Cassazione, sezione lavoro, sentenza 4 maggio 2011, n. 9769

La sentenza n. 9769/2011 della Cassazione interviene in merito alla situazione che si profila in caso di richiesta da parte del lavoratore di trasformazione del rapporto di lavoro da full time a part time.

Il quadro normativo in vigore stabilisce il diritto al part time solo in specifiche ipotesi (ragioni di salute del lavoratore o dei familiari, cura dei figli) rimandando, in tutti gli altri casi, alla contrattazione collettiva.

La Corte ha stabilito che è da escludere la configurabilità in capo al lavoratore di un diritto soggettivo alla trasformazione del rapporto da full time a part time, dal momento che trattasi di una decisone che rientra nell’alveo della discrezionalità di cui il datore gode in relazione alle esigenze organizzative e produttive dell’impresa. Di conseguenza La concessione della trasformazione del rapporto è una facoltà del datore subordinata alla sussistenza di esigenze produttive ed organizzative.

Tuttavia, va sottolineato che la decisione del datore circa i soggetti a cui concedere la trasformazione del rapporto è, invece, vincolata ai criteri prestabiliti in sede di accordo collettivo a cui è tenuto a conformarsi e rispetto a cui in capo al lavoratore viene a sostanziarsi un diritto soggettivo

giovedì 19 maggio 2011

Fondi esattoriali

INPS, Circolare 31 marzo 2011, n. 61


L’Istituto chiarisce la non obbligatorietà d’iscrizione al Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione tributi e delle altre entrate dello Stato e degli Enti pubblici, ovvero i Fondi esattoriali.

Non sono iscrivibili al Fondo:

- i dipendenti di tutte le società partecipate da Equitalia che effettuino attività di riscossione;
- I dipendenti di società esercenti servizi di riscossione dei tributi locali.
- I dipendenti delle imprese che, non svolgendo direttamente attività di riscossione, esercitano attività ausiliaria o di servizio

Legge “Bossi-Fini” sull’immigrazione bocciata dalla Corte di Giustizia dell’Unione: la detenzione del clandestino che non rimpatria è illegittima.

Corte di Giustizia UE, sezione I, 28 aprile 2011, C-61/11


La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha travolto la legge “Bossi-Fini” sull’immigrazione, laddove stabilisce la reclusione del clandestino che permane illegalmente nel territorio dello Stato a fronte di un’espulsione o di un respingimento disposto per ingresso illegale nel territorio nazionale (art. 14, c. 5-ter, D.Lgs. n. 286/98),
in quanto contraria alla politica in materia disposta dall’Unione e rilevando, inoltre, il mancato recepimento della Direttiva 2008/115.

Secondo i Giudici europei la norma italiana confligge con la direttiva perché non prevede la concessione di un termine alla partenza volontaria del clandestino tra i 7 e i 30 giorni e perché prevede la pena detentiva del clandestino che non ottempera al respingimento o all’espulsione dovendo invece continuare ad adoperarsi per dare esecuzione alla decisione di rimpatrio.
Nel comminare la reclusione la norma ritarda, invece, l’esecuzione della decisione di rimpatrio violando sia i principi di proporzionalità ed efficacia nonché vanificando l’obiettivo dell’effettivo allontanamento.

La Direttiva, invece, prevede che il trattenimento dello straniero deve avvenire in appositi centri di permanenza temporanea ovvero, solo in mancanza dei suddetti, in istituti penitenziari separati dai detenuti ordinari, ma è vietata la reclusione.

Spetterà, adesso, al giudice italiano applicare le disposizioni del diritto dell’Unione e assicurarne l’efficace, disapplicando ogni disposizione del D.Lgs. n. 286/98 e attuando, invece, la Direttiva europea.

730: Proroghe estive

DPCM 12 maggio 2011


Il recente Decreto del Consiglio dei Ministri ha previsto lo slittamento dei termini ordinari di adempimento per:

- i versamenti delle imposte dirette, dell’Irap e dell’acconto della cedolare secca, slittano dal 16 giugno al 6 luglio 2011;
- Il versamento della maggiorazione a titolo di interesse in relazione alle stesse imposte (pari allo 0.40%) dal 7 luglio al 5 agosto 2011;
La proroga dei termini per questi pagamenti riguarda non solo le persone fisiche ma anche i soggetti diversi che applicano studi di settore.

Anche per il Modello 730 è prevista la proroga del termine di consegna, infatti, potrà essere consegnato al datore di lavoro entro il 16 maggio 2011 (vecchia scadenza 30 aprile), mentre ai CAF o ai professionisti abilitati entro il 20 giugno 2011 (vecchia scadenza 31 maggio).

Infine, anche i versamenti e gli adempimenti in scadenza tra il 1° ed il 20 agosto vengono spostati a sabato 20, per cui automaticamente il termine ultimo è quello di lunedì 22 agosto.

mercoledì 18 maggio 2011

Proroga presentazione modello 770/2011.

D.P.C.M. 12 maggio 2011; G.U. 14 maggio 2011, n. 111

Il DPCM n. 111/2011 ha disposto che gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme in scadenza nel periodo dal 1° al 20 agosto 2011 sono prorogati al 22 agosto 2011.

Si ritiene che tale proroga interessI anche il modello 770/2011.
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Mediazione: trattamento dei dati sensibili e giudiziari

Garante per la protezione dei dati personali, Deliberazioni 21 aprile 2011, nn. 161-162


A seguito delle nuove norme in materia di mediazione (L. n. 69/2009 – D.Lgs. n. 28/2010), che cercano di rende la mediazione uno strumento sempre più rilevante nel nostro ordinamento per la risoluzione di determinate controversie, il Garante della privacy è di recente intervenuto per stabilire il rapporto tra l’attività di mediazione e l’utilizzo dei dati personali nei procedimenti di conciliazione.

Rispetto ai dati sensibili relativi ai soggetti coinvolti nella controversia oggetto di mediazione, il Garante ha stabilito, con Deliberazione n. 161/2011, che questi dati possono essere utilizzati nella controversia stessa, mentre i dati sensibili relativi a terzi possono essere trattati solo se strettamente indispensabili per l’attività di mediazione stessa.

Per quanto riguarda i dati giudiziari pertinenti all’accertamento dei requisiti di onorabilità dei mediatori, nonché dei soci, associati, amministratori e rappresentanti dei predetti enti di natura privati trattati da enti di formazione e dal Ministero della Giustizia, il Garante, anche in questo caso, stabilisce che possono essere trattati solo se pertinenti e non eccedenti in relazione alla specifica finalità perseguita.

INAIL: utilizzo della PEC per la comunicazione con le aziende

INAIL, Nota 28 aprile 2011, n. 3173


Con la Nota in oggetto, l’INAIL informa che dal mese di giugno in via sperimentale e per 4 mesi dà avvio al sistema di invio della posta elettronica certificata (PEC) per comunicare con le aziende con posizione assicurativa, al fine di farne uno strumento esclusivo di comunicazione

Decreto sviluppo: novità per il mondo del lavoro

Consiglio dei Ministri, Decreto Legge recante “disposizioni urgenti per l’economia”, approvato il 5 maggio 2011


Tra le maglie del recentissimo “Decreto sviluppo” , emanato dal Governo il 5 maggio 2011, che introduce rilevanti novità in diverse materie (edilizia, atenei, assunzioni al sud, casa, spiagge…), per quanto attiene le disposizioni relative al mondo del lavoro si sottolinea:

- credito d’imposta ai datori di lavoro situati in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna che assumono a tempo indeterminato lavoratori “svantaggiati” o “molto svantaggiati”. Il beneficio economico connesso all’assunzione dei lavoratori suindicati riguarda credito d’imposta uguale al 50% dei costi salariali sostenuti nei 12 mesi successivi all’assunzione, corrisposto invece per 24 mesi qualora l’assunzione riguardi soggetti “particolarmente svantaggiati”;

- nuove condizioni per il lavoro delle donne con contratto di inserimento, stabilendo che la donna può rientrare in questa tipologia di assunzione agevolata purché risulti senza lavoro regolarmente retribuito da almeno sei mesi;


- l’unicità dei controlli in materia fiscale e contributiva presso le imprese.

lunedì 16 maggio 2011

Modello 770: esposizione dati in caso di pignoramento

Agenzia delle Entrate, 2 marzo 2011, n. 8


A partire dal 5 marzo 2010 è stato introdotta una nuova gestione dei pignoramenti ad opera del D.L. 5 marzo 2011 (ex art 19).
Nell’attuale fase di compilazione del modello 770/2011 riferito ai redditi del 2010, le somme pagate ai creditori pignoratizi a fronte dei pignoramenti, nonché le eventuali ritenute effettuate e versate, devono essere dichiarate nel modello 770 semplificato, quadro SY da parte del debitore principale che subisce il pagamento tramite pignoramento.

La sezione I del quadro SY deve essere compilata dal sostituto d’imposta terzo erogatore, che nel corso del 2011 ha effettuato pagamenti in favore del creditore pignoratizio, indicando l’importo complessivamente pagato e barrando la casella 5.

La sezione II del quadro SY deve essere compilata dal debitore principale che abbia subito il pignoramento e che sia allo stesso tempo tenuto alla presentazione del modello 770 semplificato, indicando, oltre il codice fiscale del creditore pignoratizio, anche le somme pagate allo stesso attraverso il terzo erogatore.
Inoltre il debitore è tenuto a specificare la tipologia di reddito da cui ha avuto origine il debito indicando nella casella 7 il codice che identifica la natura del reddito.

Si ricorda, inoltre, che hai sensi della norma il terzo erogatore, ovvero colui che mediante trattenuta a danno del debitore effettua il pagamento in favore del creditore pignoratizio, è tenuto a:
- effettuare una ritenuta d’acconto pari al 20% sulle somme pagate attraverso pignoramenti, purché il reddito oggetto del credito originario sia assoggettabile a ritenuta e che il creditore sia un soggetto IRPE;
- emettere una certificazione in carta libera da intestare al creditore pignoratizio in cui indicare le somme pagate nell’anno e le relative ritenute effettuate nonché versate (modello F24 - codice tributo 1049);
- dichiarare nel modello semplificato 770 le somme pagate ai creditori pignoratizi a fronte dei pignoramenti nonché le eventuali ritenute effettuate e versate.

UNIEMENS: lavoratori in imprese di pulizia nell’ambito dei condomini

INPS, Messaggio 11 maggio 2011, n. 10515


Con il Messaggio in oggetto, l’INPS informa che a partire dal periodo paga giugno 2011, nella procedura UniEmens per l’esposizione dei lavoratori addetti alle imprese di pulizia nell’ambito dei condomini non dovrà più essere utilizzato il codice tipo contribuzione 94.

Lavoro accessorio: voucher non utilizzati dai committenti

INPS, Messaggio 11 maggio 2011, n. 10500


Nel messaggio in oggetto, l’Istituto fornisce chiarimenti circa la richiesta di rimborso dei voucher acquistati dal committente tramite procedura telematica per il lavoro accessorio
• non siano utilizzati o utilizzati solo in parte;
• non ritirati.

La richiesta di rimborso deve essere presentata dal committente alla sede competente tramite modulo SC52 scaricabile dal sito www.inps.it. Il controvalore del rimborso è determinato al netto della quota di gestione del 5% attribuita al concessionario a titolo di rimborso spese.

Al fine di rimborsare il versamento effettuato per l’acquisto di voucher telematici, la Sede provvederà a verificare l’accreditamento del versamento ed il mancato utilizzo, ovvero l’utilizzo parziale, nonché il mancato ritiro.
Una volta che la Sede ha effettuato le verifiche e annullato i versamenti sarà emesso un bonifico a favore del committente.

giovedì 12 maggio 2011

Detassazione somme legate agli aumenti della produttività: ancora novità

Agenzia delle Entrate e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Circolare 10 maggio 2011, n. 19/E


Con la Circolare n. 19/E, l’Agenzia dell’Entrate ed il Ministero del Lavoro sono intervenuti per fornire disposizione specifiche circa l’ambito di operatività dell’imposta sostitutiva sugli emolumenti relativi ad aumenti della produttività aziendale (introdotta dalla legge di Stabilità 2011) di cui si è ampiamente discusso sin dalla sua entrata in vigore.

Fermo restando che le condizioni necessarie per l’operatività del beneficio fiscale restano:
- incrementi di produttività a cui legare le somme da detassare;
- accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali;
la Circolare stabilisce, al contrario di quanto sostenuto fino ad ora, che “le somme erogate dal datore di lavoro nel 2011 prima della stipula dell’accordo o contratto collettivo non possono essere soggette all’imposta sostitutiva, anche quando l’accordo preveda la retroattività al 1° gennaio e le somme si riferiscano a prestazioni effettuate nel 2011”.

La ratio di questa posizione, si precisa nel documento, è il rispetto del criterio ordinario di tassazione previsto dall’art. 51 del TUIR, ovvero il principio di cassa, da cui deriva la possibilità per il datore di lavoro di applicare l’imposta sostitutiva alle somme erogate a partire dalla data in cui è stato stipulato l’accordo o il contratto di secondo livello.
Il datore, inoltre, dovrà attestare nel CUD che il salario di produttività è stato erogato in attuazione di un contratto collettivo aziendale o territoriale.

Altro importante chiarimento riguarda la forma dell’accordo o contratto collettivo di secondo livello che, ai sensi della Circolare in oggetto, “ai fini della prova e allo scopo di scongiurare contenziosi sul punto, è indispensabile che sia formalizzato per iscritto”.

Infine è stabilito che, in considerazione delle obiettive condizioni di incertezza che si sono create intorno a questo istituto, ai sostituti d’imposta che nei mesi di gennaio e febbraio abbiano applicato la detassazione sulle voci variabili della retribuzione, in assenza di accordi o contratti collettivi di secondo livello, non si applicano le sanzioni purché effettuino i versamenti delle differenze dovute tra l’imposta sostitutiva già versata e l’importo effettivamente dovuto in applicazione delle ordinarie ritenute sui redditi di lavoro dipendente, comprensivi di interessi, entro il 1° agosto 2011.

Volontà delle parti nella risoluzione del contratto

Corte di Cassazione, sentenza 23 marzo 2011, n. 6634


Con la sentenza suindicata, la Corte di Cassazione si è espressa in merito al ruolo che riveste la volontà delle parti nell’ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro.

La Corte sostiene che la volontà delle parti di terminare definitivamente il rapporto di lavoro, ovvero la volontà di rinunciare all’accertamento della nullità del rapporto di lavoro a termine, deve essere accertata dal giudice di merito con apprezzamento di fatto che, se motivato correttamente, resta esente dal sindacato di legittimità.

Deve risultare in termini chiari e univoci qualsiasi circostanza che renda manifesta la carenza d’interesse all’attuazione del rapporto di lavoro e alla regolazione definitiva secondo legge. In particolare, deve evincersi l’esistenza di un rilevante e significativo intervallo di tempo fra la scadenza dell’ultimo dei contratti e l’impugnazione giudiziale ed il reperimento di altra idonea occupazione.

Nel caso in questione la Corte d’Appello di Palermo, riformando la sentenza di primo grado, ha dichiarato nullo il termine apposto al contratto di lavoro tra un dipendente e una società, la cui scadenza era stata prorogata una sola volta a data successiva, ritenendo insussistenti elementi univoci tali da confermare la volontà del lavoratore di risolvere consensualmente il rapporto di lavoro.

La Cassazione, respingendo il ricorso della società, ha confermato la sentenza di secondo grado, affermando il principio per cui il giudice di merito è tenuto ad accertare la volontà delle parti in maniera chiara ed inequivocabile di porre in maniera definitiva fine al rapporto di lavoro, ovvero la volontà del lavoratore di rinunciare all’accertamento della nullità del rapporto di lavoro a termine.

Il controllo automatizzato blocca il ravvedimento operoso

Agenzia delle Entrate, Circolare 10 maggio 2011, n. 18


Con la circolare n. 18/2011, l’Agenzia delle Entrate comunica che il controllo automatizzato della dichiarazione comporta il blocco all’accesso del ravvedimento operoso ma non implica la sospensione delle infrazioni contestate.

E’ possibile accede al ravvedimento operoso attraverso il pagamento della sanzione nella misura di un ottavo, purché la regolarizzazione avvenga entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ma non è consentito qualora siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche o altre attività amministrative di accertamento di cui l’autore della violazione ne sia venuto a formale conoscenza.
Per cui una volta che il contribuente sia venuto a formale conoscenza dell’esito del controllo effettuato dall’Agenzia, che è tenuta a comunicare tale esito tramite raccomandata prima di procedere all’iscrizione al ruolo, non può avvalersi del ravvedimento operoso.

L’Agenzia comunque sottolinea che seppure attraverso il controllo automatizzato si può bloccare l’accesso al ravvedimento operoso, dunque alle infrazioni oggetto del controllo automatizzato, lo stesso non vale per i redditi dichiarati nella dichiarazione medesima.

Lavoro autonomo e ricollocazione del lavoratore licenziato

Corte di Cassazione, sentenza 23 marzo 2011, n. 6625


La sentenza n. 6625/2011 della Corte di Cassazione affronta la questione relativa all’ impossibilità da parte del datore di lavoro di ricollocare il lavoratore da licenziare in mansioni analoghe a quelle proprie della posizione lavorativa occupata.

La Corte sostiene che sebbene l’onere della prova di dimostrare l’effettiva impossibilità di ricollocamento in mansioni analoghe gravante sul datore debba essere inteso in maniera elastica, tuttavia non lo si può ritenere assolto quando questi propone al dipendente un’attività di natura autonoma e non subordinata, che sia esterna all’azienda e priva di garanzia reale in termini di flusso di lavoro e di reddito, come quella del sub-agente.

Comunicazione Unica per le aziende agricole autonome

INPS, Messaggio 09 maggio 2011, n. 10347


L’INPS comunica che diventano operative le nuove funzioni di gestione delle denunce di variazione e cancellazione presentate dalla aziende agricole autonome o loro intermediari.

ComUnica diventa l’unica modalità utilizzabile per poter inviare tali denunce. Nello specifico il canale telematico permette di gestire:

• variazione del nucleo CD che comporti nuova iscrizione di un componente il nucleo;
• variazione che comporti cancellazione di un componente il nucleo familiare CD;
• variazione che comporti cancellazione dell’azienda IAP/CD.

L’Istituto specifica che continueranno, invece, ad essere presentate secondo le modalità consuete le altre tipologie di istanze:

• iscrizione-cancellazione a periodo chiuso
• variazione dei dati dell’azienda;
• variazione dei dati del titolare e dei componenti;
• informazioni inerenti colture e terreni.

Decreto sviluppo: assunzioni agevolate nelle Regioni del Sud Italia

In linea con la decisione assunta nel “Patto Europa plus” (24/25 marzo 2011) volta a favorire le Regioni del Mezzogiorno attraverso fiscalità di vantaggio, il recente Decreto sviluppo ha previsto un credito d’imposta ai datori di lavoro situati in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna che assumono a tempo indeterminato lavoratori “svantaggiati” o “molto svantaggiati”.

Andando nello specifico sono necessarie delle puntualizzazioni:

Per la definizione dei lavoratori che permettono il godimento del beneficio si rimanda alla definizione fornita dal Regolamento 800/2008/CE ai sensi del quale:

- Lavoratori svantaggiati: lavoratori disoccupati da almeno sei mesi, o privi di diploma di scuola media superiore, o con un’età superiore ai 50 anni, o che vivono soli con una o più persona a carico, o che siano occupati in professioni o settori con elevato tasso di parità uomo-donna, o siano membri di una minoranza nazionale
- Lavoratori particolarmente svantaggiati: lavoratori privi di occupazione da almeno 24 mesi.

Il beneficio economico connesso all’assunzione dei lavoratori suindicati riguarda credito d’imposta uguale al 50% dei costi salariali sostenuti nei 12 mesi successivi all’assunzione, corrisposto invece per 24 mesi qualora l’assunzione riguardi soggetti “particolarmente svantaggiati”. Tali benefici non rientrano nel “computo de minimis”.

Il suddetto credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta per il quale è concesso e, inoltre, può essere utilizzato in compensazione entro 3 anni dalla data di assunzione e non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Importante il calcolo relativo all’incremento occupazionale che va calcolato come differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato mensilmente ed il numero dei dipendenti con contratto a tempo indeterminati occupati nei dodici mesi precedenti. I lavoratori a tempo determinato e parziale si calcolano “pro quota” rispetto all’orario previsto nel CCNL.

Nell’ipotesi in cui il numero complessivo dei dipendenti è inferiore o pari a quello rilevato mediamente nei 12 mesi precedenti si determina la decadenza dalla fruizione del credito.

Ciò avviene anche in altri casi: se i posti di lavoro creati non siano conservati almeno per 3 anni, o 2 anni nel caso di piccole e medie imprese (risoluzione per giusta causa o giustificato motivo) e nel caso vengano accertate violazioni non formali alla normativa fiscale e contributiva da lavoro dipendente per le quali siano state irrogate sanzioni superiori a 5000 euro, oppure per violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, ovvero nelle ipotesi in cui la Magistratura abbia emanato provvedimenti definitivi contro il datore di lavoro.

martedì 10 maggio 2011

Licenziamento illegittimo per attività lavorativa svolta durante il congedo parentale

Corte di Cassazione, sentenza 25 marzo 2011, n. 7021


La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7021/2011 ha sancito l’illegittimità del licenziamento per giusta causa del dipendente che ha svolto attività lavorativa presso altro datore nel corso del congedo parentale.

Sebbene la decisione possa apparire un po’ curiosa, il caso in questione riguarda un lavoratore che durante il congedo parentale ha prestato per 4 giorni attività lavorativa presso un’azienda concorrente a quella presso cui è assunto, vedendosi per questo comminato il licenziamento per giusta causa.

La Suprema Corte, in raccordo con il Tribunale d’appello, ha stabilito l’illegittimità del licenziamento ritenendo che non può considerarsi leso il vincolo fiduciario alla base di ogni rapporto di lavoro dal momento che la prestazione svolta durante il congedo parentale è stata breve ed occasionale, dovendosi, inoltre, tenere in considerazione anche la necessità del lavoratore di percepire una retribuzione che è esclusa nell’aspettativa parentale.

La Corte, inoltre, precisa che l’obbligo di fedeltà viene meno solo nel caso in cui l’attività prestata preveda l’utilizzo del bagaglio di conoscenze acquisite presso il datore di lavoro.

Dimissioni: ammissibile l’annullabilità

Corte di Cassazione, sentenza 14 febbraio 2011, n. 3671


Le dimissioni date dal lavoratore sono annullabili: in sintesi è questa la decisione della Corte di Cassazione emessa con la sentenza n. 3671/2011.

I giudici, infatti, sostengono che in quanto atto tra vivi avente contenuto patrimoniale, le dimissioni sono subordinate alle norme che regolano i contratti, comprese quelle sulla annullabilità per vizi della volontà, in particolare per errore di diritto, purché riconoscibile dal destinatario delle dimissioni

Decreto sviluppo: novità per il contratto di inserimento delle donne

Consiglio dei Ministri, Decreto Legge recante “disposizioni urgenti per l’economia”, approvato il 5 maggio 2011



Tra le maglie del recentissimo “Decreto sviluppo” , emanato dal Governo il 5 maggio 2011, che introduce rilevanti novità in diverse materie (edilizia, atenei, assunzioni al sud, casa, spiagge…), è stata stabilita anche la sostituzione del Regolamento n. 2204/2002/CE con il successivo Regolamento n. 800/2008/CE che riguarda il contratto di inserimento delle donne.

Trattasi di un contratto cd di assunzione agevolata introdotto dalla Legge Biagi che connette sgravi contributivi in caso di assunzione di alcune categorie di soggetti, tra cui donne “di qualsiasi età che risiedano in zone geografiche in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% rispetto a quello maschile ovvero il tasso di disoccupazione femminile sia superiore al 10% di quello maschile” (ex art 54, D.Lgs. 276/2003).

L’importante novità introdotta dalla novella è rappresentata dal fatto che la donna rientra in questa tipologia di assunzione agevolata purché risulti senza lavoro regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

Apprendistato: a breve il nuovo testo unico

In attesa del varo definitivo del Testo Unico sull’apprendistato, in previsione per la fine di luglio, è stato emanato dal Governo il disegno di decreto legislativo su cui ora si apre una fase di confronto con le parti sociali e le Regioni.

In primis, in linea con l’orientamento giurisprudenziale dominante e comunque indirettamente desumibile dal quadro normativo vigente, il contratto di apprendistato viene espressamente qualificato come un contratto a tempo indeterminato. Ne deriva che la scadenza del periodo di apprendistato non implica la conclusione del rapporto, per cui qualora il datore intenda recedere è tenuto a dare formale disdetta.
Inoltre, il contratto di apprendistato viene espressamente escluso dalla disciplina dei contratti a termine.

Elemento di rilievo è il ruolo affidato alla contrattazione collettiva in merito alla disciplina del rapporto. Infatti, la regolamentazione del rapporto di lavoro è rimessa ad appositi accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi nazionali o di secondo livello, purché sottoscritti dalle associazioni di lavoratori e datori più rappresentative a livello nazionale.

In merito al piano formativo individuale, come noto fulcro del contratto, è possibile posticiparne la definizione successivamente alla sottoscrizione del contratto ma nel limite temporale di 30 giorni.

Sono confermati diversi elementi già in vigore.

Resta uguale la possibilità di sottoinquadramento fino a due livelli rispetto alla qualifica e alle mansioni svolte, nonché la possibilità di stabilire, in alternativa al sottoinquadramento, la retribuzione in termini percentuali e in modo graduale all’anzianità di servizio. E’ vietata la retribuzione a cottimo.

Nulla cambia in materia di recesso che può avvenire solo per giusta causa e per giustificato motivo oggettivo allo scadere previsto, senza obbligo di motivazione e con il riconoscimento del periodo di preavviso.

Confermati anche i limiti quantitativi di utilizzo pari al 100% delle maestranze qualificate, con la possibilità di impiego di 3 apprendisti in caso di lavoratori qualificati, da cui restano escluse le agenzie di somministrazione che possono assumere lavoratori che poi saranno oggetto di invio in somministrazione anche con il contratto di apprendistato.

Ribadita anche la possibilità di assunzione tramite contratto di apprendistato di lavoratori in mobilità, mantenendo il regime contributivo agevolato fissato dalla L. n. 223/1991.

Non sono apportate modifiche alle tre tipologie di contratto di apprendistato, che quindi restano:
 Apprendistato per la qualifica professionale, finalizzato all’espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione, in relazione al quale è fissata un’età minima di 15 anni, potendo così assolvere, proprio tramite l’apprendistato, l’ultimo anno dell’obbligo d’istruzione. La regolamentazione dei profili formativi è rimessa alle Regioni e Province autonome, d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
 Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, rispetto al quale sono confermati i limiti d’età previsti e il limite massimo di durata, pari a 6 anni. In merito alla formazione è stata ripresa la possibilità di devolvere alla contrattazione collettiva di qualsiasi livello senza limiti minimi di durata o di modalità, con un ruolo più preciso affidato alle Regioni, dal momento che la formazione dovrà essere integrata dall’offerta formativa pubblica finanziata dalle Regioni, interna o esterna, per un complessivo di 40 ore per il primo anno e 24 per il secondo.

 Apprendistato di alta formazione e ricerca, finalizzato ad attività di ricerca; conseguimento di un titolo di studio di livello secondario superiore; titoli di studio universitari e alta formazione, compresi i dottorati di ricerca; diplomi relativi ai percorsi di specializzazione tecnologica degli istituti tecnici superiori, praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche o per esperienze professionali. In mancanza di normativa emanata dalle Regioni, competenti a definire durata e regolamentazione, la possibile attivazione di apprendistato di alta formazione e ricerca è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori con le Università, istituti tecnici e professionali, istituzioni formative.
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Resta invariato, infine, anche il quadro sanzionatorio.

In caso di mancata erogazione della formazione il datore è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta, con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dall’apprendista alla fine dell’apprendistato con una maggiorazione pari al 100%, mentre gli ispettori del lavoro possono richiedere ulteriormente l’adempimento degli obblighi formativi.

Sanzione amministrativa da 100 a 300 euro, ovvero da 300 a 1500 euro in caso di recidiva; nelle ipotesi di violazione della forma del contratto; del piano formativo individuale; retribuzione a cottimo; sottoinquadramento o retribuzione percentuale, presenza di tutor aziendale.

lunedì 9 maggio 2011

Casi di deroga al certificato medico telematico

INPS, Messaggio 20 aprile 2011, n. 9197

E’ noto che dal 19 giugno p.v., a seguito della Circolare n. 4/2011 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, “scompariranno” i certificati medici cartacei.
I datori di lavoro, infatti, non potranno più esigere la presentazione dei certificati cartacei dai lavoratori ma dovranno recuperarli via web o tramite PEC.

Il Messaggio n. 9197 dell’Istituto, individua però degli eventi specifici a fronte dei quali è permessa la richiesta, sia da parte del datore che dall’INPS , del certificato cartaceo.

Nello specifico gli eventi sono:
 ricovero ospedaliero;
 degenza in strutture di pronto soccorso;
 strutture di medici privati non ancora abilitati all’invio telematico.

Solo questi casi, dunque, le sedi dell’ente sono tenute ad accettare ancora il certificato medico cartaceo.

Pignoramenti sui crediti retributivi del lavoratore entro il limite del quinto

Cassazione – Sez. Penale, sentenza 22/04/201, n. 16168


La Corte di Cassazione, con la sentenza 22/04/2011 n.16168, ha deciso che il datore di lavoro che intenda pignorare crediti retributivi vantati dal dipendente nei confronti dell’azienda, può agire purché rispetti il limite del quinto previsto dall’art. 545 cpc.

Più precisamente, secondo la Corte i limiti posti dall'art. 545 cod. proc. civ. all'esecuzione del pignoramento si estendono anche all’ipotesi di sequestro conservativo di somme di denaro ad opera del datore di lavoro relativo a crediti retributivi. Conseguentemente il sequestro può essere disposto in misura non superiore al quinto delle stesse.

Cambia così rotta l’orientamento contrario (Cass. 35531/2010), avallato anche dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro (Parere n. 5/2011), secondo cui , in relazione al sequestro conservativo avente ad oggetto una somma di denaro proveniente da un credito di lavoro, non valgono i limiti dell'esecuzione del pignoramento.

Infatti, sostenere che il limite posto all'efficacia del sequestro delle somme rientranti nel concetto di retribuzione debba essere valutato esclusivamente in fase esecutiva sembra porsi apertamente in contrasto con l'articolo 316 del cpc, che richiama espressamente i limiti del pignoramento previsti dalla legge, limiti che sono imposti sia al pubblico ministero che al giudice, compreso il tribunale del riesame, cui deve riconoscersi il potere dovere di verificare se tale limite è stato rispettato.

Licenziamento e affissione del codice disciplinare

Corte di Cassazione, sentenza 27 gennaio 2011, n. 1926


Con la sentenza in oggetto, la Corte di Cassazione ha ribadito un orientamento già consolidato da parte della giurisprudenza secondo cui l’affissione del codice disciplinare non è necessaria a fronte di comportamenti soggetti a sanzioni perché contrari al cd minimo etico (il cui divieto risiede nella coscienza sociale) o a norme di rilevanza penale, poiché risulta evidente l’illiceità della condotta posta in essere.
Principio applicabile sia alle sanzioni espulsive che conservative.

La vicenda riguarda il licenziamento di un dipendente a seguito di 3 contestazioni per comportamenti contrari al codice disciplinare aziendale, che lo stesso però ha impugnato proprio a fronte della mancata affissione dello stesso codice nei locali della azienda.

Sia il Tribunale di primo grado che la Corte di Appello hanno dato ragione al dipendente ritenendo illegittimo il licenziamento per mancata prova dell’affissione del codice, prova da ritenersi indispensabile poiché, nella fattispecie in questione, i comportamenti contestati al lavoratore violavano non generali obblighi di legge ma regole di comportamento previste negozialmente.

I Giudici di secondo grado, inoltre, chiariscono che l’onere di redazione ed affissione del codice disciplinare non risiede per quei fatti contrari al minimo etico, relativamente alle sanzioni disciplinari espulsive ma non anche per le sanzioni conservative per le quali il potere disciplinare del datore esige la predisposizione di normativa secondaria.

La Corte di Cassazione ha confermato il principio generale richiamato anche dalla Corte d’Appello, ritenendo tuttavia che la suddetta Corte non si sia conformata pienamente al principio in questione in quanto questo è valido ed applicabile anche alle sanzioni disciplinari conservative.

domenica 8 maggio 2011

PENSIONATI SOCIALI E INVALIDI CIVILI DICHIARAZIONI ENTRO IL 30 GIUGNO

Alcune tipologie di pensionati INPS per continuare a ricevere la pensione devono rilasciare una dichiarazione di responsabilità. E lo devono fare entro il prossimo 30 giugno (termine prorogato dall'INPS dal precedente fissato al 31 marzo) attraverso i centri di assistenza fiscale (CAF).

La dichiarazione deve essere rilasciata da:

A - Invalidi civili. Ed esattamente da:

1) invalidi civili titolari di assegno mensile che devono dichiarare se permane il requisito della mancata prestazione di attività lavorativa (mod. ICLAV);

2) invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento tenuti a presentare la dichiarazione di responsabilità relativa alla sussistenza o meno di uno stato di ricovero a titolo gratuito in istituto (mod. ICRIC);

3) invalidi civili titolari di indennità di frequenza per stabilire se esista uno stato di ricovero incompatibile con la prestazione (mod. ICRIC).

B - Pensionati sociali. I titolari di pensione sociale e assegno sociale devono dichiarare se continua a essere presente il requisito della residenza stabile e continuativa in Italia e, per i soli titolari di assegno sociale, anche se esista uno stato di ricovero o meno in istituto (mod. ACC.ASPS). Le dichiarazioni non vengono richieste ai titolari di prestazioni disabili intellettivi e minorati psichici che hanno presentato il certificato medico.

A seguito di apposite convenzioni stipulate con i CAF, le informazioni vengono richieste utilizzando un codice a barre per ciascuna tipologia di modello. Gli interessati devono restituire le dichiarazioni ai CAF, oppure possono comunicare le informazioni richieste, utilizzando il codice PIN e collegandosi direttamente sul sito www.inps.it, nella sezione «servizi al cittadino».

ANCHE SULLA PENSIONE «TOTALIZZATA» SI PUÒ CHIEDERE IL SUPPLEMENTO

Il pensionato che, dopo la liquidazione della pensione in totalizzazione, continua a lavorare e a versare contributi in una delle gestioni comprese nel cumulo dei periodi assicurativi può chiedere la liquidazione del supplemento sempre che tale gestione preveda nel proprio ordinamento tale istituto. In questa evenienza il supplemento è liquidato secondo le regole della gestione dove risultano accreditati i contributi successivi alla decorrenza della pensione in totalizzazione.

Al contrario, la contribuzione accreditata dopo la liquidazione della pensione in totalizzazione in una gestione non compresa nel cumulo dei periodi assicurativi, non può dare luogo alla liquidazione del supplemento di pensione, venendo a mancare il collegamento tra la contribuzione e la gestione interessata.

È stato chiesto, all'INPS, se sia possibile riconoscere un supplemento di pensione in favore di un assicurato che, dopo la liquidazione della pensione in totalizzazione ottenuta totalizzando la contribuzione versata nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e nella gestione separata dei lavoratori parasubordinati inizi un'attività di lavoro autonomo e versi i contributi INPS nella relativa gestione speciale (ad esempio: commercianti).

L'INPS risponde positivamente. La legge n. 155/1981 prevede il supplemento su pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti per contributi versati nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi. E per l'accertamento dell'anzianità assicurativa minima dei tre anni necessaria per includere una gestione nel cumulo dei periodi assicurativi, l'assicurazione generale obbligatoria è stata considerata come una forma pensionistica unitaria sebbene strutturata in più gestioni.

Pertanto, in tali casi, se l'interessato, dopo la decorrenza della pensione in totalizzazione, continua a versare contributi nella gestione speciale dei lavoratori autonomi avrà diritto alla liquidazione del supplemento di pensione in totalizzazione secondo le regole della citata legge per la liquidazione del supplemento su pensioni Ago per contributi versati nelle gestioni speciali lavoratori autonomi.

MALATTIA E INDENNITÀ INPS nel rapporto di lavoro CO.CO.CO

Anche i lavoratori parasubordinati che non hanno altre assicurazioni obbligatorie e non sono pensionati e perciò versano all'INPS il contributo 2011 pari al 26,72% hanno diritto all'indennità di malattia. Si tratta nello specifico di: collaboratori coordinati e continuativi, consulenti, venditori porta a porta, liberi professionisti, lavoratori occasionali, i quali, a determinate condizioni, possono avere l'indennità giornaliera, un'indennità comunque che segue regole molto particolari e che, ad esempio, è stabilita in misura fissa, e non in percentuale dei compensi guadagnati.

Le due precondizioni per il diritto sono:

a) nei 12 mesi precedenti l'inizio del periodo di malattia devono essere stati versati contributi per almeno 3 mesi (per essere riconosciuto come tale il mese deve registrare un versamento all'INPS di almeno 324,02 euro);

b) nell'anno precedente, quindi nel 2010, devono essere stati realizzati compensi per un importo complessivo non superiore a 64.503 euro.

Se manca anche una sola di queste condizioni si perde il diritto all'indennità.

La misura dell'assegno è diversa a seconda:

1) del numero di contributi versati;

2) del luogo dove si svolge la malattia, e cioè se in casa o in ospedale (comprese le strutture ospedaliere estere, se il ricovero è autorizzato dal servizio sanitario italiano).

A - Malattia ordinaria. Con la contribuzione minima si ha l'importo di 10,26 euro, pagato per tutti i giorni di malattia risultanti dal certificato medico. Con contributi che coprono da 5 a 8 mesi l'assegno sale a 15,39 e si attesta a 20,52 se i contributi sono stati versati per più di 8 mesi.

B - Se invece il parasubordinato è degente in ospedale le misure raddoppiano. Si parte dal minimo di 20,52 euro per salire a 30,78 e arrivare al massimo di 41,94 euro al giorno.

L'indennità deve essere chiesta con il modulo INPS «Deg.osp./mal.gest.sep.»

Le festività durante la CASSA INTEGRAZIONE

Anche i lavoratori parasubordinati che non hanno altre assicurazioni obbligatorie e non sono pensionati e perciò versano all'INPS il contributo 2011 pari al 26,72% hanno diritto all'indennità di malattia. Si tratta nello specifico di: collaboratori coordinati e continuativi, consulenti, venditori porta a porta, liberi professionisti, lavoratori occasionali, i quali, a determinate condizioni, possono avere l'indennità giornaliera, un'indennità comunque che segue regole molto particolari e che, ad esempio, è stabilita in misura fissa, e non in percentuale dei compensi guadagnati.

Le due precondizioni per il diritto sono:

a) nei 12 mesi precedenti l'inizio del periodo di malattia devono essere stati versati contributi per almeno 3 mesi (per essere riconosciuto come tale il mese deve registrare un versamento all'INPS di almeno 324,02 euro);

b) nell'anno precedente, quindi nel 2010, devono essere stati realizzati compensi per un importo complessivo non superiore a 64.503 euro.

Se manca anche una sola di queste condizioni si perde il diritto all'indennità.

La misura dell'assegno è diversa a seconda:

1) del numero di contributi versati;

2) del luogo dove si svolge la malattia, e cioè se in casa o in ospedale (comprese le strutture ospedaliere estere, se il ricovero è autorizzato dal servizio sanitario italiano).

A - Malattia ordinaria. Con la contribuzione minima si ha l'importo di 10,26 euro, pagato per tutti i giorni di malattia risultanti dal certificato medico. Con contributi che coprono da 5 a 8 mesi l'assegno sale a 15,39 e si attesta a 20,52 se i contributi sono stati versati per più di 8 mesi.

B - Se invece il parasubordinato è degente in ospedale le misure raddoppiano. Si parte dal minimo di 20,52 euro per salire a 30,78 e arrivare al massimo di 41,94 euro al giorno.

L'indennità deve essere chiesta con il modulo INPS «Deg.osp./mal.gest.sep.»

CAS.SA COLF: 20 EURO AL GIORNO - A LUGLIO PAGAMENTO DOPPIO

L'INPS non eroga l'indennità di malattia per colf e badanti e per supplire al vuoto legislativo provvedono le stesse parti in causa con la istituzione della Cas.sa Colf che interviene in caso di patologie che richiedano il ricovero ospedaliero e la successiva convalescenza. La cassa provvede anche a un rimborso delle spese sanitarie da essi sostenute per accertamenti diagnostici e terapie «di alta specializzazione», eseguiti presso strutture pubbliche; inoltre fornisce una tutela assicurativa ai datori di lavoro domestico nel caso di eventuale responsabilità civile loro ascrivibile in occasione di incidenti sul lavoro occorsi ai propri dipendenti.

A - I lavoratori domestici hanno diritto, in caso di ricovero di durata pari o superiore a 3 giorni in istituti di cura pubblici o privati, ad un'indennità giornaliera di 20 euro per 20 giorni in un anno e, in caso di convalescenza seguente al ricovero certificata dal medico, per altri 10 giorni in un anno. L'indennità non è ammessa per i ricoveri in forma di «day hospital». È previsto, inoltre, un rimborso integrale, entro il limite di 300 euro per persona e per anno civile, delle spese sostenute dai lavoratori per tickets sanitari relativi a prestazioni «di alta specializzazione», effettuate in strutture del servizio sanitario nazionale o da esso accreditate.

B - I datori di lavoro hanno la copertura di un'assicurazione della responsabilità civile verso colf e badanti, tramite la quale viene garantita la tutela assicurativa, sino a una franchigia massimale di 50 mila euro per ciascun sinistro e per anno civile, nei confronti delle pretese di risarcimento avanzate dall'infortunato. La compagnia assicurativa assume a nome dell'assicurato anche le spese di gestione delle eventuali vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale.

C - Il contributo è 0,03 centesimi per ogni ora di lavoro indicata nel trimestre sul bollettino INPS, dei quali 0,01 a carico del lavoratore. Il versamento va fatto dal datore di lavoro con il pagamento trimestrale dei contributi previdenziali obbligatori INPS, indicando l'importo del contributo di assistenza contrattuale con il codice F2. Requisito essenziale per accedere alle prestazioni previste è però la regolarità contributiva degli iscritti, che devono aver versato i contributi per almeno quattro trimestri (oppure per un numero maggiore di trimestri, se l'importo complessivo pagato non raggiunge la soglia minima di 25 euro), il cui ammontare cumulativo può anche essere stato versato dal datore di lavoro per differenti lavoratori, così come può derivare al lavoratore da differenti datori di lavoro.

D - Non è possibile effettuare versamenti retroattivi dei contributi di assistenza contrattuale per i passati trimestri. Ma, in considerazione delle complicazioni verificatesi con le nuove disposizioni in tema di pagamento dei contributi INPS, il Comitato esecutivo della cassa ha stabilito che i datori di lavoro già iscritti alla cassa potranno recuperare il mancato versamento del contributo relativo al primo trimestre 2011 in occasione del pagamento del secondo trimestre (entro il prossimo 11 luglio) raddoppiando la misura del contributo dovuto.

venerdì 6 maggio 2011

Lavoratori sospesi e apprendisti sospesi/licenziati: indennità di disoccupazione prorogata per il 2011

Lavoratori sospesi, apprendistDpcm 25 marzo 2011
INPS, Messaggio 19 aprile 2011, n. 9085


Il Dpcm ha prorogato al 31 dicembre 2011 le misure previste per il biennio 2009-2010 (L. n. 2/2009) relative all’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali a favore dei lavoratori sospesi e degli apprendisti sospesi o licenziati.

Anche per l’anno in corso l’INPS erogherà a favore di questi soggetti l’indennità di disoccupazione pari all’80% della retribuzione.

Contratto a termine: onere della prova della percentuale di lavoratori grava sul datore di lavoro

Corte di Cassazione, sentenza 4 aprile 2011, n. 7645


La Corte di Cassazione afferma che, nonostante manchi una precisa disposizione in merito, dall’analisi del complessivo sistema normativo vigente si ricava che spetta al datore di lavoro l’onere di provare il rispetto delle percentuali stabilite con le organizzazioni sindacali circa il numero di contratti a termine stipulabili, rispetto al numero complessivo di contratti a tempo indeterminato presenti in azienda.

La norma di partenza è il D.Lgs. n. 368/2001, ai sensi della quale è necessario rispettare dei limiti quantitativi circa l’utilizzo dei contratti a termine rispetto al numero di contratti a tempo indeterminato presenti in azienda. Tuttavia, la disposizione in questione non fissa tale limite ma rimanda all’autonomia collettiva la puntuale determinazione della percentuale di contratti a termine rispetto a quelli indeterminati. Tale situazione, però, solleva dubbi in merito a quale delle due parti del rapporto di lavoro abbia l’onere di provare il rispetto di quanto stabilito in sede di contrattazione.

Dal canto suo la giurisprudenza non ha mai risolto puntualmente la questione ma alcune sentenze in merito, tra cui fa scuola la n. 12985/2008 della Corte d’Appello, si rifanno alla precedente disciplina prevista dall’art. 3, L. n. 230/1962, secondo cui “l’onere della prova relativa all’obiettiva esistenza delle condizioni che giustificano sia l’apposizione del termine al contratto di lavoro sia l’eventuale proroga del termine stesso è a carico del datore di lavoro”, disposto che resta in vigore e si riversa nel D.Lgs. n. 368/2001.

In questo quadro, la Corte di Cassazione ha trovato lo spazio per stabile, con la sentenza in oggetto riguardante un ricorso a carico di Poste Italiane, che ricade sul datore di lavoro l’onere di provare il rispetto in azienda dei limiti numerici di contratti a termine, sul totale dei contratti a tempo indeterminato.

giovedì 5 maggio 2011

Flessibilità dell’orario di lavoro: contributi alle aziende

D.P.C.M. 23 dicembre 2010, n. 277

Con la pubblicazione sulla G.U. del 3 maggio 2011, n. 101, è entrato in vigore il regolamento relativo alla concessione di contributi in favore di aziende che stipulano accordi contrattuali che prevedono l’adozione di azioni a favore della flessibilità dell’orario di lavoro (ex art. 9, L. n. 53/2000).

Nello specifico le azioni a cui sono connesse contributi devono riguardare:

• particolari forme di flessibilità degli orari e dell’organizzazione del lavoro per lavoratrici madri o lavoratori padri, anche lavoratori autonomi, ed anche in caso di adozione o affidamento, quali forme di part-time reversibile, telelavoro, lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca ore, flessibilità sui turni, orario concentrato;
• programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il congedo;
• progetti che permettano di sostituire il titolare dell’impresa o il lavoratore autonomo che usufruisca del periodo di astensione obbligatoria o dei concedi parentali con altro imprenditore o lavoratore autonomo.

Indennità di malattia e maternità per la festività del 25 aprile

INPS, Messaggio 03 maggio 2011, n. 9970


Con il messaggio n. 9970 l’Istituto ha fornito indicazioni circa il trattamento dell’indennità di malattia e di maternità relativamente alla festività del 25 aprile, giornata in cui sono coincise la festività della Liberazione e il Lunedì dell’Angelo.

L’indennità INPS a titolo di malattia o maternità va corrisposta al lavoratore se il datore, rispetto alla giornata in oggetto, non sia tenuto da contratto a corrispondere la retribuzione aggiuntiva, nel caso contrario, ovvero se al lavoratore spetta il trattamento retributivo a carico del datore, l’INPS non è tenuta a corrispondere alcuna indennità.

Patto di prova valido se le mansioni non risultano dettagliate

Corte di Cassazione, sentenza 27 gennaio 2011, n. 1957


La Corte di Cassazione con la sentenza in oggetto ha rigettato il ricorso di un lavoratore che impugnava il licenziamento comminatogli ritenendo nullo il patto di prova contenuto nel contratto di assunzione per indeterminatezza delle mansioni indicate nel patto stesso.

I Giudici, invece, hanno stabilito che il patto di prova risulta valido a tutti gli effetti anche quando le mansioni affidate al lavoratore non sono indicate in dettaglio ma sono desumibili dalla formula utilizzata dalle parti nel contratto, nonché facendo riferimento anche al sistema classificatorio utilizzato dalla contrattazione collettiva.

Contratto di formazione e lavoro: computabilità in caso di trasformazione

Corte di Cassazione, sentenza 18 marzo 2011, n. 6299

La sentenza in oggetto riguarda il contratto di formazione e lavoro, nello specifico la computabilità del periodo di formazione e lavoro nella trasformazione dello stesso in contratto a tempo indeterminato.

La Suprema Corte, richiamando un principio interpretativo proprio delle Sezioni Unite, stabilisce che sia nel caso della trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato, che nel caso di assunzione a tempo indeterminato, con chiamata nominativa entro 12 mesi dalla cessazione del rapporto di formazione e lavoro, il periodo di formazione e lavoro deve essere computato nell’anzianità di servizio, anche nell’ipotesi in cui l’anzianità è presa in considerazione da discipline contrattuali ai fini dell’attribuzione di emolumenti che hanno fondamento nella sola contrattazione collettiva.

martedì 3 maggio 2011

Revoca CIG e CIGS: le indicazioni dell’INPS

INPS, Messaggio 30 marzo 2011, n. 7674


Con il Messaggio n. 7674/2011, l’INPS ha dettato indicazioni nel caso intervenga la revoca della concessione di CIG in deroga o CIGS per motivi non derivanti da comportamenti illegittimi dei lavoratori beneficiari bensì imputabili all’azienda.

Il principio generale enunciato dall’Istituto è quello per cui nel caso di revoca come suindicato , l’INPS si dovrà rivalere sull’azienda e non sui singoli lavoratori, anche se i pagamenti di integrazione salariale siano stati direttamente erogati nei loro confronti.

Tale sistema opererà anche nel caso la revoca del provvedimento di autorizzazione della cassa integrazioni guadagni sia posta in essere dalla Regione che darà luogo alla ripetizione delle somme erogate nei confronti dell’azienda e non dei lavoratori che le abbiano percepite a titolo di integrazione salariale.

Prorogata per il 2011 l’indennità di disoccupazione in deroga

INPS, Messaggio 19 aprile 2011, n. 9085

In attuazione del DPCM 25 marzo 2011, che stabilisce anche per il 2011 l’indennità di disoccupazione in deroga a vantaggio dei lavoratori privi di ammortizzatori in deroga che presentino requisiti normali o ridotti, l’INPS comunica che l’indennità in questione potrà essere erogata nella misura pari all’80% della retribuzione persa.

Astensione congedo parentale straordinario: indennità e contribuzione

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Interpello 5 aprile 2011, n. 17


L’Associazione Gestori Istituti Dipendenti Autorità Ecclesiastica ha sollevato al Ministero del Lavoro un quesito circa l’erogazione dell’indennità economica ed il versamento della contribuzione figurativa per i periodi di astensione dal lavoro per congedo parentale straordinario (D.Lgs. n. 151/2011).

Il Dicastero ha stabilito che relativamente ai periodi di astensione dal lavoro per congedo parentale straordinario, data la natura assistenziale dell’indennità economica erogata dall’INPS, la stessa spetta anche ai lavoratori iscritti ad altri fondi pensionistici e anche al personale dipendente assicurato all’INPDAP di scuole elementari parificate paritarie.
Lo stesso vale anche per la contribuzione figurativa che va riconosciuta sia agli iscritti all’INPS, sia a coloro che siano iscritti all’INPDAP ai soli fini contributivi pensionistici.

lunedì 2 maggio 2011

Licenziamento disciplinare: contestazione immediata

Con la sentenza n. 2136/2011, la Suprema Corte ha stabilito che esiste un legame tra il licenziamento per giusta causa e l’ immediatezza della contestazione.

La contestazione non immediata del comportamento legittimante il licenziamento del lavoratore induce a ritenere che il datore di lavoro abbia soprasseduto al licenziamento stesso ritenendolo non grave o non meritevole della sanzione grave a carico del lavoratore.

A parere del giudice, quindi, maggiore è il tempo intercorrente tra l’accadimento del fatto e la contestazione, più rigorosa deve essere la prova a carico del datore di lavoro per accogliere la presunzione di liceità di una contestazione non immediata.

Corte di Cassazione, sentenza 31 gennaio 2011, n. 2136

Assunzione di lavoratore in mobilità: non cumulabilità dei benefici

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha risposto ad un quesito proposto dall’Associazione Nazionale dei Consulenti del Lavoro in merito alla possibilità di cumulare i benefici previsti dalla norma per l’assunzione di lavoratore iscritto alle liste di mobilità; benefici che si differenziano se l’assunzione avvenga a tempo determinato ovvero indeterminato sin dall’inizio.

L’assunzione di lavoratori iscritti alle liste di mobilità rientra nell’alveo delle cd assunzioni agevolate a cui sono connesse sgravi contributivi e fiscali.
L’art. 8, c. 2, L. n. 223/91, infatti, prevede che l’assunzione con contratto a tempo determinato di un lavoratore iscritto alle liste in questione comporta la riduzione del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali, nella misura prevista per gli apprendisti, per un periodo di 12 mesi, agevolazioni che si prolungano per altri 12 mesi qualora intervenga la trasformazione del contratto a tempo indeterminato.
L’art. 25, c. 9, invece, prevede che in caso l’assunzione del lavoratore iscritto nelle liste di mobilità avvenga sin da subito con un contratto a tempo indeterminato, la misura degli sgravi vale per un periodo di 18 mesi.

Il quesito inoltrato al Dicastero riguarda la possibilità di cumulo di suddetti benefici, che quindi risulterebbero maggiorati, nell’ipotesi di un primo contratto a termine di breve durata, molto inferiore ai 12 mesi, e di un secondo a tempo indeterminato.

Il Ministero ha risposto negativamente a tale ipotesi sostenendo l’incumulabilità delle due agevolazioni dal momento che il Legislatore ha prospettato due fattispecie diverse che presentano ratio differenti. Nel primo caso, infatti, si propende per la creazione di un nuovo strumento di flessibilizzazione delle prestazioni lavorative, l’altra, invece, è finalizzata esclusivamente a favorire la stipula di contratti a tempo indeterminati.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha risposto ad un quesito proposto dall’Associazione Nazionale dei Consulenti del Lavoro in merito alla possibilità di cumulare i benefici previsti dalla norma per l’assunzione di lavoratore iscritto alle liste di mobilità; benefici che si differenziano se l’assunzione avvenga a tempo determinato ovvero indeterminato sin dall’inizio.

L’assunzione di lavoratori iscritti alle liste di mobilità rientra nell’alveo delle cd assunzioni agevolate a cui sono connesse sgravi contributivi e fiscali.
L’art. 8, c. 2, L. n. 223/91, infatti, prevede che l’assunzione con contratto a tempo determinato di un lavoratore iscritto alle liste in questione comporta la riduzione del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali, nella misura prevista per gli apprendisti, per un periodo di 12 mesi, agevolazioni che si prolungano per altri 12 mesi qualora intervenga la trasformazione del contratto a tempo indeterminato.
L’art. 25, c. 9, invece, prevede che in caso l’assunzione del lavoratore iscritto nelle liste di mobilità avvenga sin da subito con un contratto a tempo indeterminato, la misura degli sgravi vale per un periodo di 18 mesi.

Il quesito inoltrato al Dicastero riguarda la possibilità di cumulo di suddetti benefici, che quindi risulterebbero maggiorati, nell’ipotesi di un primo contratto a termine di breve durata, molto inferiore ai 12 mesi, e di un secondo a tempo indeterminato.

Il Ministero ha risposto negativamente a tale ipotesi sostenendo l’incumulabilità delle due agevolazioni dal momento che il Legislatore ha prospettato due fattispecie diverse che presentano ratio differenti. Nel primo caso, infatti, si propende per la creazione di un nuovo strumento di flessibilizzazione delle prestazioni lavorative, l’altra, invece, è finalizzata esclusivamente a favorire la stipula di contratti a tempo indeterminati

domenica 1 maggio 2011

Motivi familiari: una piccola e sporadica attività durante l’aspettativa non giustifica il licenziamento

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7021 del 25 marzo 2011, ha stabilito che è illegittimo il licenziamento comminato al lavoratore che abbia svolto una sporadica attività lavorativa di piccola entità durante l'aspettativa per motivi familiari.

In tema di sanzioni disciplinari - ha affermato la Suprema Corte - il fondamentale principio di proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità dell’infrazione impone al giudice di tener conto non solo delle circostanze oggettive, ma anche delle modalità soggettive della condotta del lavoratore in quanto anche esse incidono sulla determinazione della gravità della trasgressione e, quindi, della legittimità della sanzione stessa.

Pignoramento presso terzi: nessuna ritenuta se le somme sono escluse dal DPR 600/1973

L’Assofiduciaria, con la comunicazione 28/04/2011 n.29, facendo seguito alla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 8E del 2/03/2011, ribadisce che in caso di pignoramenti presso terzi, il terzo erogatore è tenuto ad effettuare la ritenuta alla fonte soltanto se vengono soddisfatte contemporaneamente 3 condizioni: si deve trattare di una somma per la quale deve essere operata una ritenuta alla fonte ex DPR 600/1973, il creditore pignoratizio è un soggetto passivo IRPEF, il terzo erogatore riveste a sua volta la qualifica di sostituto d’imposta.

Con la medesima comunicazione l’Assofiduciaria ricorda che il terzo erogatore non è obbligato ad effettuare indagini sulla qualificazione reddituale delle somme oggetto di pignoramento essendo normativamente prevista un’aliquota unica delal ritenuta stessa nella misura del 20%.

Se sussistono dubbi sulla natura delle somme pignorate, spetta al debitore pignorato attestarle con un’autocertificazione.

In merito invece al problema della doppia ritenuta che ha luogo quando le somme da corrispondere al creditore pignoratizio sono soggette anche ad un’altra ritenuta in aggiunta a quella operata all’atto del pignoramento presso terzi, la comunicazione precisa che spetta al terzo esecutato rendere noto di essere anche il soggetto tenuto all’effettuazione delle ritenute alla fonte in modo da garantire che la somma oggetto di pignoramento e di successiva assegnazione sia già al netto di tale prelievo alla fonte.

L’apprendistato (in caso di assenze) è prorogato nel rispetto del principio di effettività della formazione

La Fondazione Studi dei CDL, con il parere 26/04/2011 n.9, ha fornito alcune precisazioni in merito alla possibilità o meno di prorogare il contratto di apprendistato nel caso in cui si verifichino delle sospensione del rapporto di lavoro, quali la malattia, la maternità o le ferie.

Secondo la Fondazione Studi non va dimenticato che l’eventuale proroga del contratto deve essere valutata alla luce del principio di effettività della formazione secondo il quale non possono essere considerati, ai fini del completamento del periodo di apprendistato, periodi consistenti di inattività, tal i da impedire il completamento del percorso di apprendistato e di qualificazione.

Se l’assenza è dovuta a malattia, il Ministero del lavoro, rispondendo all’interpello 34/2010, ha precisato che la proroga del periodo di apprendistato è giustificata soltanto se l’assenza ha avuto una durata uguale o superiore al mese. Hanno rilievo sia le assenze per periodi continuativi sia la sommatoria di malattie brevi.

Il differimento della scadenza dell’apprendistato ricorre anche in caso di sospensione consensuale per esigenze aziendali (Cass. 6134/2000).

Medesimo discorso vale per le assenze dovute a maternità o congedo parentale. In questo caso il termine del rapporto di lavoro subisce uno slittamento pari a quella della sospensione effettuata dalla lavoratrice/tore. L’INPS, con il messaggio 6827/2010, ha ribadito che i periodi di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro non si computano ai fini della durata del rapporto di apprendistato.

Diverso invece il trattamento per le ferie annuali. Queste sono già preventivamente considerate nel periodo di tempo concordato per cui non comportano un prolungamento dell’apprendistato.
La Fondazione Studi ricorda infine che secondo la Cassazione (sent. 20357/2010) se il datore di lavoro, a causa di un’assenza del lavoratore, ritiene di dover posticipare il contratto di apprendistato, è tenuto a darne comunicazione al dipendente prima della scadenza del contratto stesso, indicando il nuovo termine.