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lunedì 21 novembre 2011

Il contributo di perequazione e quello di solidarietà


Il contributo di perequazione e quello di solidarietà sono due prelievi che si aggiungono all'IRPEF e sono per ora previsti fino al 2014. Il primo colpisce i dipendenti del settore pubblico e i pensionati di ogni settore; il secondo i cittadini con redditi diversi da quello di lavoro e di pensione. Il primo contributo va dal 5% al 10% (sopra i 90 mila euro e parte da agosto di quest'anno), il secondo è pari al 3% (sopra i 300 mila euro e parte dall'inizio dell'anno).

La legge n. 111 del 15 luglio 2011 ha introdotto il contributo di perequazione da agosto 2011 a dicembre 2014 sulle pensioni lorde superiori a 90 mila euro. L'INPS ha effettuato la trattenuta sulla rata di settembre recuperando anche la tassa di agosto.

Il 13 agosto 2011, il D.L. n. 138 elimina il contributo e l'INPS blocca la trattenuta sulla rata di ottobre, successivamente la legge n. 148 del 14 settembre 2011 ripristina la trattenuta.

Ora che la produzione legislativa sembra terminata gli uffici hanno proceduto a ricostituire le pensioni, di modo che, sulla rata del mese in corso, venga di nuovo applicata la trattenuta, con il recupero anche del mese di ottobre. 

A partire dalla rata di dicembre le trattenute seguiranno di pari passo le mensilità di pensione senza diversificazioni.

Ricordiamo che la prima trattenuta si applica sulle pensioni, nella misura del 5%, sulle fasce da 90 mila a 150 mila e del 10% sulle fasce ulteriori. La seconda riguarda invece i redditi diversi da pensione e da retribuzione e si applica nella misura del 3% sulle fasce eccedenti i 300 mila euro.

Esempio:

Pensionato con 360 mila euro di reddito

[di cui 310 mila da pensioni e 50 mila da redditi diversi (terreni, casa, rendite, ecc.)].

- da 90 mila a 150 mila si applica il contributo del 5%;
- da 150 mila a 310 mila euro si applica il contributo del 10%;
- sugli ultimi 50 mila euro quello del 3%.

Il contributo di perequazione e quello di solidarietà

Apprendistato professionalizzante nel Terziario e turismo 5 anni


A parere del MinLavoro, la durata massima di 5 anni dell'apprendistato, prevista per le figure professionali dell'artigianato, può essere ammessa anche per gli stessi profili professionali appartenenti a settori merceologici differenti. 

Il D.Lgs. n. 167/2011, infatti, afferma che la durata minima del contratto, per la sua componente formativa, non può essere superiore a tre o cinque anni per le figure professionali dell'artigianato individuate dalla contrattazione collettiva di riferimento.

Secondo il predetto dicastero, però, il discorso non può limitarsi alle figure individuate esclusivamente dalla contrattazione degli artigiani. A titolo esemplificativo, il Ministero elenca tutte quelle piccole attività commerciali che, soprattutto in luoghi turistici, creano gli stessi prodotti che immettono sul mercato e pertanto impiegano personale che necessita di una particolare professionalità ed esperienza.

Tutte queste figure - previste nell'ambito dei diversi contratti collettivi del terziario, del turismo/pubblici esercizi e delle aziende di panificazione - sono omologhe e contrattualmente sovrapponibili a quelli delle figure artigiane; pertanto è possibile l'attivazione di contratti di apprendistato per periodi formativi massimi di 5 anni.

Apprendistato professionalizzante nel Terziario e turismo  5 anni

Parasubordinati e crediti vantati dall'inps


L'INPS sta inviando le lettere di interruzione della prescrizione e per il recupero dei contributi non versati ai parasubordinati iscritti alla Gestione separata. Le lettere riguardano i contributi omessi o insufficientemente versati per compensi erogati negli anni 2001, 2002 e 2004, come risulta dal confronto tra pagamenti e denunce presentate negli anni 2002, 2003 e 2005.

Nelle lettere sono inseriti anche i prospetti riepilogativi di tutte le informazioni utili per la determinazione del debito residuo (periodi di riferimento, imponibile, contributi versati, residuo a debito, sanzioni, ecc.). Sono elencati anche i versamenti effettuati dai committenti, nei quali non è stato inserito il periodo di riferimento relativo al contributo versato.

I contribuenti sono invitati a versare la contribuzione entro 30 giorni utilizzando la causale contributo Cxx per gli importi relativi ai contributi omessi e causale Cos per le sanzioni calcolate.

In caso di mancata regolarizzazione degli importi entro i termini stabiliti, la denuncia si trasformerà in avviso di addebito, non essendo prevista alcuna ulteriore fase amministrativa.


Parasubordinati e crediti vantati dall'inps

Società cooperative a mutualità prevalente


Nella Ris. n. 104/E del 28 ottobre 2011 l'Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti in merito alla sussistenza del requisito di mutualità prevalente in capo alle società cooperative di produzione e lavoro, qualora queste si avvalgano dell'opera di terzi, tramite contratti di appalto, per lo svolgimento dell'attività sociale. 

Al riguardo è stato precisato che nel caso di contratti di appalto, il corrispettivo pagato per le opere eseguite da terze imprese non rileva nel computo della mutualità prevalente ai sensi degli artt. 2512 e 2513 c.c. 

I costi relativi alle prestazioni eseguite da dipendenti o collaboratori dell'impresa appaltatrice vanno computati soltanto ai fini del calcolo del rapporto previsto dall'art. 11 del D.P.R. n. 601/1973, in quanto la norma tributaria, diversamente da quella civilistica, pone in rapporto il costo del lavoro dei soci con il totale dei costi sostenuti dalla cooperativa, escludendo solo i costi inerenti le materie prime e sussidiarie.

R.M. 28 ottobre 2011, n. 104/E

Società cooperative a mutualità prevalente