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domenica 11 settembre 2011

Istituita la Banca dati per l’occupazione dei giovani genitori

INPS, Circolare n. 115 del 05 settembre 2011

Istituita la Banca dati per l’occupazione dei giovani genitori

Con la circolare n. 115 del 05 settembre 2011 l’INPS comunica che è stata istituita la "Banca dati per l’occupazione dei giovani genitori", in conseguenza allo stanziamento da parte del Ministro della Gioventù di 51.000.000 di euro, per interventi in favore dell’occupazione di giovani di età non superiore a 35 anni con figli minori.

Possono iscriversi alla banca dati tutti coloro che alla data di presentazione della domanda siano in possesso congiuntamente dei i seguenti requisiti:

1. età non superiore a 35 anni (da intendersi fino al giorno precedente il compimento del trentaseiesimo anno di età);
2. essere genitori di figli minori - legittimi, naturali o adottivi - ovvero affidatari di minori;
3. essere disoccupati iscritti al Centro per l’Impiego
4. essere titolari di uno dei seguenti rapporti di lavoro:
- lavoro subordinato a tempo determinato
- lavoro in somministrazione
- lavoro intermittente
- lavoro ripartito
- contratto di inserimento
- collaborazione a progetto o occasionale
- lavoro accessorio
- collaborazione coordinata e continuativa.

L’iscrizione alla lista consente all’INPS di riconoscere un bonus pari a 5.000 euro nel caso di assunzione o trasformazione del contratto, a tempo pieno o part-time, a tempo indeterminato.

I soggetti iscritti verranno cancellati dalla banca dati al verificarsi dei seguenti eventi:

• compimento di 36 anni d’età del soggetto iscritto;
• raggiungimento della maggiore età di tutti i minori;
• cessazione dell’affidamento del minore;
• assunzione a tempo indeterminato (pieno o parziale).

L’iscrizione alla banca dati si effettua mediante sito internet dell’INPS o tramite il sito del Dipartimento della gioventù in entrambi i casi la procedura richiederà l’inserimento del PIN.

Le aziende che possono beneficiare dell’incentivo di 5.000 euro sono tutte le imprese private e le società cooperative anche per l’assunzione di soci lavoratori purché questa sia a tempo indeterminato.

Le aziende potranno verificare l’iscrizione del lavoratore alla banca dati tramite il portale dell’INPS attraverso il codice fiscale del lavoratore.

La fruizione dell’incentivo avverrà tramite conguaglio del relativo credito nella dichiarazione Uniemens, attraverso quote mensili pari alla retribuzione del lavoratore assunto.

L’INPS si riserva, inoltre, di procedere con i controlli anche a campione circa l’esistenza e la permanenza dei requisiti richiesti per l’iscrizione alla Banca dati.

Titoli di studio per l’accesso alla professione di consulente del lavoro

Con una circolare del CNCL, la n. 1065/2011, in merito ai titoli di studio validi per l’accesso alla professione di consulente del lavoro, si precisa che:

1) Coloro i quali non fossero in possesso dei titoli di studio previsti dalla legge per l’accesso alla professione possono richiedere l’equipollenza del proprio titolo sulla base di specifici piani di studi frequentati. La richiesta potrà essere canalizzata tramite il Ministero del Lavoro;

2) Il CNCL ha inviato al Ministero del lavoro una proposta volta a sensibilizzare il MIUR nella valutazione dei percorsi formativi a tenere in considerazione la presenza nel piano di studi la presenza delle seguenti materie: diritto del lavoro, diritto tributario e legislazione sociale per un totale di 18 crediti complessivi.

3) Ad oggi il CUN ha espresso equipollenza per i seguenti titoli di studio: laurea quadriennale in sociologia e laurea triennale in Scienze della comunicazione, classe di concorso 14.

In merito a tale decisione si rammenta che è in corso un contenzioso per cui i Consigli provinciali dell’Ordine dovranno iscrivere i praticanti, in possesso dei menzionati titoli, con riserva.

Nuove modalità di presentazione delle domande di autorizzazione ai versamenti volontari

INPS, circolare n. 111 del 30 agosto 2011

Nuove modalità di presentazione delle domande di autorizzazione ai versamenti volontari
In un ottica di potenziamento dei servizi telematici l’INPS ha previsto che a partire dal 1 settembre 2011 le domande di autorizzazione ai versamenti volontari dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica previa identificazione del soggetto tramite PIN attraverso il sito internet dell’Istituto www.inps.it.

Dal 1 ottobre 2011 seguiranno la stessa procedura di invio telematico anche le domande di autorizzazione ai versamenti volontari relativi a:

• Fondo di previdenza per il personale dipendere delle aziende private del gas
• Fondo speciale per il personale dipendente delle Ferrovie dello Stato S.p.a.
• Istituto Postelegrafonici

I canali telematici sono i seguenti:

• sito web www.inps.it tramite PIN
• Contact center multicanale – numero verde 803164 fornendo PIN e codice fiscale
Le domande potranno essere altresì presentate tramite Patronati.

Gli operatori di patronato potranno accedere al servizio on line tramite il proprio codice operatore ed il PIN associato ed inviare le domande direttamente on line.

E’ stato previsto un periodo transitorio, pertanto, le domande redatte su modulo cartaceo saranno considerate valide se presentate entro il 31 dicembre 2011.

Sono esclusi dalla nuova disciplina le domande all’integrazione dei valori agricoli ed alla prosecuzione volontaria al “Fondo di previdenza del Clero Secolare e dei Ministri di Culto delle Confessioni Religiose diverse dalla Cattolica”

Tirocini formativi

Con l’entrata in vigore del Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011, c.d. “manovra bis”, è profondamente cambiata la disciplina relativa ai tirocini formativi.

La norma, già in vigore, ha la finalità di porre un freno agli abusi sempre più frequenti messi in atto da parte di datori di lavoro, i quali attraverso un uso improprio dell’istituto spesso ospitano tirocinanti in azienda senza alcuna finalità formativa ma esclusivamente come possibilità di impiegare “mano d’opera a basso costo”.

La nuova norma contenuta all’art. 11 del DL n. 138/2011 prevede che “i tirocini formativi possono essere promossi unicamente da soggetti in possesso di specifici requisiti preventivamente determinati dalle normative regionali.” In assenza di una normativa regionale trova ancora applicazione l’art. 18 della legge n. 196/1997 e il DM applicativo del 12 maggio 1998, salvo sempre i limiti previsti dalla nuova disciplina.

L’attivazione di tirocini formativi non curriculari, secondo quando previsto dall’art. 11, incontrano i seguenti limiti:

• Possono essere attivati in favore di neo diplomati o neo laureati e devono essere promossi non oltre i 12 mesi successivi al conseguimento del titolo di studi.

• Il tirocinio formativo deve avere una durata massima pari a 6 mesi comprensiva di proroghe.

Tali limiti trovano esclusione nei confronti dei soggetti c.d. “ai margini” del mondo del lavoro ovvero:
• Disabili
• Invalidi civili e quelli psichici e sensoriali
• Tossicodipendenti
• Soggetti in trattamento psichiatrico
• Condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione.
Le disposizioni appena esposte non si applicano ai tirocini formativi o di orientamento “curriculari” inseriti in programmi di alternanza scuola-lavoro.

Proroga degli indennizzi per cessazione attività commerciale

INPS, Messaggio n. 16870 del 30 Agosto 2011

Proroga degli indennizzi per cessazione attività commerciale

L’INPS con il messaggio n. 16870/2011 ha fornito chiarimenti in merito alle proroghe degli indennizzi per la cessazione dell’attività commerciale.

L'indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale spetta dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda fino a tutto il mese in cui il beneficiario compie il 65° anno di età se uomo, ovvero il 60° anno di età se donna.

L’INPS chiarisce che alla luce delle nuove norme in materia pensionistica “la proroga fino al momento della prima decorrenza utile per la pensione di vecchiaia va concessa solo ai soggetti che, in possesso dei requisiti di assicurazione e contribuzione richiesti per la pensione di vecchiaia, rimarrebbero, in assenza della proroga, senza indennizzo e senza pensione”.

In seguito alle disposizioni introdotte dalla legge n. 122/2010, che ha riformato le c.d. “finestre” di accesso alla pensione, coloro i quali conseguono il diritto alla pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonché della gestione separata maturano il diritto trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti anagrafici e contributivi.

Ne consegue che la data di scadenza dell’indennizzo che può essere posticipata al massimo di 18 mesi dal compimento dell’età pensionabile.

Certificati di malattia: la nuova disciplina

Il prossimo 13 settembre entrerà in vigore il nuovo sistema di trasmissione on line dei certificati medici di malattia per i lavoratori del settore privato, giova ricordare peraltro che il sistema è già operativo nel settore pubblico.
A partire da tale data i certificati medici dovranno essere trasmessi all’INPS, dai medici del SSN e convenzionati, on line tramite la procedura SAC.
Il datore di lavoro potrà ricevere l’attestazione di malattia, priva della diagnosi, attraverso le seguenti modalità:
• Tramite il sito dell’INPS, previo rilascio di uno specifico PIN, nella sezione “consultazione attestati di malattia”, per dettagli sul rilascio del PIN si rimanda alla circolare INPS N. 60/2010
• Attraverso la ricezione on line tramite indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), di cui l’azienda dovrà dotarsi e provvedere alla comunicazione dello stesso all’indirizzo di posta certificata dell’INPS
• Attraverso un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 2 della L. 12/79.
Ne consegue che il lavoratore non sarà più in obbligo di spedire o consegnare una copia cartacea del certificato al datore di lavoro e potrà consultare i propri certificati direttamente sul sito dell’INPS utilizzando il PIN personale.
La nuova procedura si applica a tutti i lavoratori, compresi i lavoratori la cui malattia è interamente retribuita dal datore di lavoratore, e riguarda tutti gli eventi morbosi compresi quelli di durata minima ad es. 1 giorno.
Ne consegue che le aziende che non richiedevano ai lavoratori la produzione del certificato medico per assenze brevi dovranno adeguare i proprio regolamenti interni ed informare i propri lavoratori.

In data 20 luglio 2011 Confindustria unitamente a Cgil, Cisl e Uil, hanno sottoscritto uno specifico accordo interconfederale volto alla regolazione della materia nelle more delle previsioni dei CCNL, i quali dovranno essere aggiornati adeguandosi alle nuove regole.

A tale accordo è poi seguito quello datato 26 luglio tra Confapi e le organizzazioni dei lavoratori.

Nell’accordo interconfederale è stato stabilito che il lavoratore ha l’obbligo di comunicare al proprio datore di lavoro il numero di protocollo identificativo dell’attestato di malattia trasmesso on line. Nel fornire il numero identificativo il lavoratore potrà servirsi anche dei nuovi mezzi di comunicazione quali ad esempio mail o sms.

In entrambi gli accordi si è tenuto a precisare che rimane fermo l’obbligo in capo al lavoratore di comunicare tempestivamente all’azienda l’assenza per malattia.

Il sistema prevede delle eccezioni elencate nella circolare del Consiglio dei Ministri n. 4/2011.

Il nuovo sistema non si applica nei seguenti casi:
• Certificati emessi da strutture del pronto soccorso
• Ricoveri ospedalieri
• Certificati emessi da medici specialisti non convenzionati con il SSN
• Impossibilità da parte del medico convenzionato di inviare la comunicazione on line.

In tutti questi casi rimane in vigore il vecchio sistema di comunicazione cartacea.

E’ opportuno, inoltre, che, in attesa che la contrattazione collettiva si adegui alla nuova disciplina, le aziende predispongano dei regolamenti aziendali al fine di evitare disguidi e fraintendimenti con i dipendenti.

Responsabilità penale per assunzione di lavoratori irregolari in buona fede

Corte di Cassazione, sentenza n. 32934 del 31 agosto 2011

Responsabilità penale per assunzione di lavoratori irregolari in buona fede

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 32934 del 31 agosto 2011 ha stabilito che il datore di lavoro il quale assuma dei lavoratori irregolari non può invocare la buona fede per essersi “fidato di assicurazioni verbali dei due soggetti assunti senza pretendere l’esibizione del prescritto permesso di soggiorno”.

Nel caso di specie un imprenditore edile non aveva provveduto prima dell’assunzione a prendere visione del permesso di soggiorno di due lavoratori rumeni, i quali avevano verbalmente assicurato l’imprenditore circa la regolarità della loro permanenza sul territorio dello Stato.

La Corte, confermando l’orientamento giurisprudenziale, ritiene che il datore di lavoro che assume alle proprie dipendenze dei lavoratori clandestini non può invocare come scusante la propria buona fede per il semplice fatto che si è “fidato di assicurazioni verbali dei due soggetti assunti” senza provvedere a prendere visione del relativo permesso di soggiorno.

La Corte, inoltre, non ha escluso la sussistenza di una responsabilità dell’imputato, né la punibilità del reato a lui contestato, per “l’avvenuta regolarizzazione dei lavoratori stranieri successivamente all’accertamento dell’illecito, anche a seguito dell’adesione della Romania all’Unione europea”.