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mercoledì 29 giugno 2011

INAIL: LE NUOVE DIARIE

Qualora l'INAIL inviti presso i propri uffici gli assicurati per accertamenti medico-legali e amministrativi la norma prevede il pagamento di una diaria giornaliera.

I valori 2011 sono stati fissati nei seguenti importi.

- 7,28 euro per assenza di quattro ore che obbliga a consumare un pasto fuori residenza;

- 14,58 euro per assenza di un'intera giornata senza pernottamento;

- 28,43 euro per assenza di un'intera giornata con pernottamento.

L’audizione del lavoratore nel procedimento disciplinare

Sen 31/03/2011 n. 7493 Corte di Cassazione

L’audizione del lavoratore nel procedimento disciplinare

La Corte di Cassazione ha stabilito che, nell’ambito di un procedimento disciplinare ex art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, ove un lavoratore richieda un differimento dell’incontro, il datore di lavoro ha l’obbligo di accogliere la richiesta solo nel caso in cui sussistano esigente di difesa del lavoratore.

Ravvedimento eseguito in forma frazionata

Agenzia delle entrate, risoluzione n. 67/E del 23 giugno 2011

Ravvedimento eseguito in forma frazionata

L’agenzia delle entrate risponde con la risoluzione n. 67/E alle numerose richieste di chiarimenti pervenutele in merito alla disciplina del ravvedimento operoso, normato dall’art. 13 del Dlg n. 472/’97.
I dubbi insorti si concentrano soprattutto per ciò che concerne la possibilità per i contribuenti di usufruire dell’istituto del ravvedimento in modo frazionato con contestuale versamento “in misura congrua” della sanzione secondo le modalità e i tempi previsti dalla legge.

Nella prassi non è chiaro se il contribuente possa godere della riduzione della sanzione anche nell’ipotesi in cui esegua, entro il termine per la presentazione della sanzione (anche in modo frazionato), tutte le incombenze necessarie per il perfezionamento del ravvedimento.

Ciò alla luce di una restrittiva interpretazione di quanto previsto da una circolare dell’agenzia delle entrate datata 23 luglio 1998 n. 192/E nella quale, al paragrafo 1.1, viene chiarito che “le violazioni riguardanti l’omesso o il carente versamento delle imposte dovute sono regolarizzabili con il pagamento entro il 31 luglio 1998 e senza la possibilità di rateazione, dell’imposta non versata…”.

L’agenzia delle entrate nel fornire chiarimenti preliminarmente osserva che esiste una distinzione tra “rateazione delle somme da ravvedimento” e “ravvedimento parziale”.

Nella prima ipotesi è da ritenersi esclusa la possibilità di applicazione del ravvedimento operoso a norma del citato art. 13, ciò in quanto la rateazione è applicabile solo quando espressamente prevista dalla legge, in presenza di presupposti e requisiti da essa disciplinati.

In particolare, nel caso in cui il contribuente provveda al versamento della prima rata di quanto complessivamente dovuto a titolo di imposta, interessi e sanzioni, è escluso che egli possa beneficiare di una riduzione complessiva delle sanzioni applicabile, allo stesso modo è escluso che in caso di controllo fiscale tra un versamento e l’alto egli possa invocare l’avvenuta definizione totale della violazione.

Nel caso della fattispecie illustrata si configura piuttosto il caso del ravvedimento “parziale” di quanto dovuto.

Alla luce della vigente normativa, fermo restando dunque il limite rappresentato dall’intervento di controlli fiscali nei confronti del contribuente ovvero dallo scadere del termine previsto per il ravvedimento, è ammissibile la figura del ravvedimento parziale purché corrisposti interessi e sanzioni commisurati alla frazione di debito d’imposta versato.

Cittadini extra UE: possibilità di chiedere un periodo di partenza volontaria

DL 23/06/2011 N.89


Il DL prevede n. 144, a completamento del processo di adeguamento a quanto previsto dalla Direttiva 2008/118/Ce sul rimpatrio dei clandestini, prevede che lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione possa chiedere al prefetto la concessione di un periodo per la partenza volontaria anche attraverso appositi programmi di rimpatrio volontario e assistito.

La malattia durante le ferie

E’ pacifico che, nel corso del normale svolgimento del rapporto di lavoro, l’insorgere della malattia costituisce causa di impossibilità di svolgimento della prestazione.

Inoltre se la malattia si verifica prima dell’inizio del periodo programmato delle ferie, essa impedisce la fruizione fino all’avvenuta guarigione.

Controverso è il caso di malattia che insorge durante il periodo di ferie.

Per l’approfondimento del caso occorre fare una premessa preliminare: le ferie nel nostro ordinamento sono riconosciute dall’art. 36 della Costituzione quale diritto irrinunciabile con lo scopo di consentire al lavoratore il pieno recupero delle energie psicofisiche.

Sul tema è intervenuta la Corte Costituzionale con sentenza n. 297 del 19/06/1990 nella quale ha stabilito:

1. La necessità di una disciplina dettagliata da parte del legislatore o della contrattazione collettiva in merito all’insorgenza della malattia durante il periodo di ferie.
2. Che l’art. 2109 c.c. contrasta con la Costituzione nella parte in cui non prevede che l’insorgere della malattia durante il periodo di ferie ne sospenda il decorso.
3. Il principio appena enunciato non ha valore assoluto ma tollera delle eccezioni da valutare in relazione alla specificità degli stati morbosi. In particolare sarà necessario stabilire l’incidenza della malattia nell’impedimento del recupero delle energie psicofisiche del lavoratore.
La Cassazione a sezioni unite con sentenza nl 1947 del 23/02/1998 è tornata sul tema, ribadendo i principi della Corte Costituzionale aggiungendo che il lavoratore che intenda modificare il titolo della sua assenza da “ferie” a “malattia” ha l’onere di comunicare lo stato di malattia al proprio datore di lavoro. Tale comunicazione determina la conversione dell’assenza con la sola eccezione del caso in cui il datore dimostri, attraverso i dovuti controlli sanitari, la compatibilità del della malattica con il godimento delle ferie.

La giurisprudenza successiva ha ritenuto nulle le clausole contrattuali che prevedevano la sospensione delle ferie solo per le malattie che superavano un determinato numero di giorni.
L’Inps ha poi fornito ulteriori istruzioni che possono essere così sintetizzate:

- i giorni che precedono la comunicazione della malattia al datore di lavoro sono sempre da considerarsi come ferie.

- il lavoratore deve rispettare l’obbligo di comunicazione e di reperibilità
- Il datore nel richiedere la visita ispettiva all’Inps deve specificare che si tratta di visita volta a verificare che la malattia sia idonea a sospendere il periodo di ferie
- L’inps ritiene che il godimento delle ferie viene impedito da stati morbosi che comportano un’inabilità temporanea assoluta (es. stati febbrili elevati, ricoveri, ingessature)
- normalmente non rilevano la cefalea, lo stress, le sindrome ansioso depressive
L’impossibilità di eseguire la visita per non reperibilità del lavoratore preclude l’accertamento della malattia stessa e quindi la sua idonietà ad interrompere le ferie.

Indennità di maternità e congedo parentale in caso di adozione: la gestione delle lavoratrici autonome

Inps, messaggio 17/06/2011, n. 13041


Le lavoratrici autonome in caso di adozione o affidamento hanno diritto ad un congedo parentale per un periodo pari a 3 mesi che deve essere goduto entro 1 anno dall’ingresso del minore in famiglia, ciò a prescindere dall’età del minore e comunque non oltre il compimento del diciottesimo anno di età dello stesso.
Diverso il caso dell’indennità di maternità, quest’ultima spetta per i 3 mesi successivi all’effettivo ingresso del minore in famiglia con le seguenti limitazioni:
- che il minore non abbia superato i 6 anni nel caso di adozioni o affidamento nazionale (adottivo o non preadottivo).
- fino al compimento dei 18 anni in caso di adozione o affidamento preadottivo internazionale.

Il patto di non concorrenza

Il codice civile all’art. 2125 regola il patto di non concorrenza come un accordo stipulato tra datore di lavoro e lavoratore, all’atto dell’assunzione, in corso di rapporto o all’atto di cessazione, con il quale le parti stabiliscono le limitazioni alle attività lavorative che il lavoratore potrà svolgere una volta cessato il rapporto di lavoro.

Va precisato che il patto di non concorrenza non deve essere confuso con il generale obbligo di fedeltà ex art. 2105 c.c., che consiste nel non trattare affari per contro proprio e nel non divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa, cui sono tenuti tutti i dipendenti in costanza di rapporto.

Il patto di non concorrenza è una pattuizione volontaria e aggiuntiva tra le parti che a pena di nullità deve avere forma scritta e prevedere un corrispettivo determinato. Esso deve inoltre essere determinato nei contenuti, nel tempo e nel luogo, con la precisazione che la durata massima è stabilita ex legge a 5 anni nel caso di lavoratori dirigenti e 3 anni in tutti gli altri casi.
Il patto deve contenere determinati limiti che non possono però arrivare all’inibizione di qualsiasi attività lavorativa che possa competere con quella del datore di lavoro.

Il vincolo può anche estendersi ad un’attività di consulenza prestata dal lavoratore in favore di terzi, le parti però devono prevedere un’area residuare utile per l’impego delle capacità professionali del lavoratore.

Relativamente la limitazione territoriale, prevista anch’essa a pena di nullità, può arrivare ad estendersi fino all’intero territorio dell’Unione Europea, a condizione però che il periodo di tempo non sia troppo lungo e che il compenso sia adeguato.

La legge non prevede nulla in merito al corrispettivo ma in via interpretativa si può certamente affermare che esso dovrà essere maggiore tanto quanto sarà alta la posizione ricoperta dal lavoratore nella scala gerarchica dell’impresa, tanto quanto più lungo sarà il periodo e tanto quanto più estesa sarà la limitazione territoriale.

Un consolidato orientamento giurisprudenziale considera nullo il patto che prevede un corrispettivo erogato solamente in costanza di rapporto per indeterminatezza del quantum.

Il pagamento del corrispettivo potrà avvenire sia in corso di rapporto, tenendo comunque presente che dovrà però essere determinato un importo certo ed in caso di cessazione anticipata il datore dovrà pagare il corrispettivo in un un’unica soluzione ovvero a rate secondo le modalità contenute nel patto.

In caso di violazione del patto il datore di lavoro potrà esigere il pagamento di una penale, quando espressamente pattuita ed anche agire in giudizio con ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c.

lunedì 27 giugno 2011

Dimissioni e onere della prova

Sen 16/05/2011 n. 10733 Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha stabilito che affinché le dimissioni abbiano valore negoziale di recesso, queste devono contenere l’incondizionata e univoca volontà del lavoratore di porre fine al rapporto di lavoro e che tale volontà deve essere comunicata con un mezzo idoneo alla controparte.

Congedo straordinario e TFR

Messaggio Inps n. 13013 del 17/06/2011

Congedo straordinario e TFR

Con il messaggio n. 13013, L’Inps chiarisce il rapporto tra congedo straordinario ex art. 42 comma 5 del D.Lgs. 151/2001 e il TFR, e gli effetti sul Fondo Tesoreria.

L’art. 42 del citato D. Lgs al comma 5 prevede la possibilità di usufruire di un permesso straordinario, per la lavoratrice madre, o in alternativa il padre, o dopo la loro scomparsa uno dei fratelli o sorelle, conviventi con un soggetto portatore di handicap in una situazione di gravità e che abbiano titolo ad usufruire di dei benefici per l’assistenza al disabile.
Il lavoratore durante il periodo di congedo ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione nonché godere della copertura della contribuzione figurativa.

Sia l’indennità che la contribuzione spettano fino ad un importo complessivo massimo rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice Ista e per quest’anno fissato a 44.276,33 euro.

Durante questo periodo il rapporto di lavoro è sospeso, il lavoratore mantiene il diritto alla conservazione del posto di lavoro ma non percepisce alcuna retribuzione e tale periodo non è computato ai fini dell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali.

Il lavoratore in congedo straordinario non matura alcuna retribuzione utile ai fini del TFR, salvo diversa previsione ad opera della contrattazione collettiva o di pattuizioni individuali.
Ne consegue che in tale ipotesi non sussistono le condizioni per il versamento al Fondo di Tesoreria istituito presso l’Inps in attuazione della legge n. 296/2006.

Lavori usuranti: pubblicate le prime scadenze

Ministero del lavoro, Circolare 20/06/2011 n. 15

Lavori usuranti: pubblicate le prime scadenze

In attuazione del Collegato Lavoro, il D. lgs. n. 67/2011 ha introdotto la possibilità, per i lavoratori che svolgono prestazioni usuranti, di accesso al pensionamento anticipato.
In particolare il legislatore ha posto l’obbligo per i datori di lavoro di dare comunicazione on line delle lavorazioni indicate nel testo del Decreto.
Il Ministero ha fissato le scadenze per le comunicazioni obbligatorie come segue:
- Per i processi produttivi in serie caratterizzati dalla “linea di catena” i datori di lavoro hanno l’obbligo di effettuare la comunicazione attraverso la compilazione del modello LAV-US che sarà disponibile a partire dal 21 Giugno sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro.
Il modello dovrà essere presentato entro il 31 Luglio 2011 e dovranno essere indicate anche le unità produttive presso cui sono svolte le lavorazioni.

- Per il lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici è obbligatoria la compilazione del modello LAV-NOT che sarà disponibile sul portale del Ministero del lavoro a partire dal 20 Luglio 2011 e dovrà essere presentato entro il:
• 30 Settembre 2011 per i lavoratori che hanno svolto lavoro notturno nel corso del 2010
• 31 Marzo 2012 per il lavoro notturno effettuato nell’anno 2011.
La mancata comunicazione è punita con una sanzione amministrativa da 500 a 1.500 euro.

FRUIZIONE DELLE FERIE DURANTE IL PERIODO DI CIG

Ministero del Lavoro, interpello n. 19/2011

FRUIZIONE DELLE FERIE DURANTE IL PERIODO DI CIG

Il Ministero del lavoro, in risposta ad un quesito posto dall’ordine Nazionale dei Consulenti del Lavoro, afferma che in caso di Cassa Integrazione a zero ore viene a mancare il presupposto sul quale si fonda il diritto alle ferie, ovvero il recupero psicofisico delle energie da parte del lavoratore.
Ne consegue che la fruizione delle ferie c.d. “obbligatorie”, ex art. 10 D.Lgs n.66/2003, possa essere posticipata fino alla ripresa dell’attività produttiva.
Il differimento delle ferie non può, viceversa, attuarsi nel caso di riduzione parziale dell’attività lavorativa. Lo svolgimento dell’attività lavorativa, seppure in maniera ridotta, comporta la necessità per il lavoratore di godere di un periodo di riposo.

giovedì 23 giugno 2011

COMMERCIANTI IN CRISI INDENNIZZO INPS

Il cosiddetto "Collegato Lavoro" consente di pagare l'indennizzo INPS ai commercianti in crisi fino alla data di decorrenza della pensione, coprendo in tal modo il periodo "di vuoto" di 18 mesi che corre tra il raggiungimento del diritto a pensione e l'apertura effettiva della finestra.

Questo "allungamento" nel tempo del pagamento dell'indennizzo è riconosciuto ai commercianti che nel mese in cui compiono l'età pensionabile - cioè 60 anni se donne e 65 se uomini - abbiano raggiunto anche il requisito minimo dei 20 anni di contributi versati.

L'indennizzo viene pagato ogni mese ai commercianti che chiudono definitivamente l'attività e hanno determinati requisiti.

Le attività interessate sono:

a) commercio al minuto in sede fissa;

b) somministrazione di alimenti e bevande;

c) commercio su aree pubbliche (ambulanti);

d) agenzia/rappresentanza di commercio.

Le condizioni richieste si dividono in due categorie:

A - Condizioni soggettive:

- almeno 57 anni di età (donne) e 62 anni (uomini);

- almeno 5 anni di contributi INPS.

B - Condizioni oggettive:

- cessazione definitiva dell'attività;

- riconsegna al comune delle licenze/autorizzazioni;

- cancellazione dai registri delle imprese della Camera di commercio.

L'INPS eroga una cifra pari alla pensione minima. L'indennizzo pagato in cifra fissa qualunque sia l'ammontare dei contributi versati, viene messo in liquidazione dal mese successivo alla domanda degli interessati, e fino al momento in cui si potrà avere materialmente la pensione di vecchiaia, perciò fino all'apertura della finestra.

DIRETTIVE IN MATERIA DI ACCERTAMENTI E CONTENZIOSO

L'Agenzia delle entrate (Circc. n. 21/E e n. 22/E di maggio 2011 ha dettato direttive, rispettivamente, in materia di indirizzi operativi per il contrasto all'evasione e di programmazione del contenzioso. Si tratta di due documenti molto importanti, dai quali derivano conseguenze sul piano operativo e delle quali imprese, lavoratori autonomi e consulenti non possono non tenere conto.

In queste settimane l'Agenzia delle entrate con le Circc. n. 21/E e n. 22/E ha dettato direttive, rispettivamente, in materia di indirizzi operativi per il contrasto all'evasione e di programmazione del contenzioso.

Si tratta di due documenti molto importanti, dai quali derivano molte conseguenze sul piano operativo e delle quali le imprese ed i lavoratori autonomi, unitamente ai loro consulenti, non possono non tenere conto.

Intanto, è opportuno considerare i due documenti in modo unitario, perché solo così sarà possibile comprendere la strategia dell'Agenzia delle entrate e valutare i relativi effetti. Non a caso i due documenti portano una numerazione progressiva.

La prima considerazione che emerge è che, ora come non mai, il Direttore Centrale è perfettamente consapevole delle caratteristiche del sistema Italia e dei limiti della «macchina» Agenzia delle entrate. Dirigere questa macchina ci sembrava già molto difficile, ma leggendo i due documenti risulta in modo evidente quanti sforzi il dr. Befera stia mettendo in campo per perseguire contemporaneamente gli obiettivi numerici, l'equità fiscale, l'effetto «dissuasione» che l'azione dell'Agenzia, unitamente a quella delle altre forze in campo, può portare.

Allo stesso tempo, però, il Direttore è altresì consapevole che i contribuenti si sentono talora vessati, e qualche volta hanno anche ragione. Non sempre infatti l'attività dei singoli funzionari è improntata al puntuale rispetto delle direttive fornite dalla Direzione Centrale, come testimoniato dal notissimo richiamo del dr. Befera contenuto nella Nota n. 153551 del 29 ottobre 2010, nella quale si evidenzia che l'obiettivo di acquisire gettito per l'Erario va perseguito:

- senza arroganza o atteggiamenti di sopruso;

- senza adempimenti inutili, ripetitivi e defatiganti;

- senza indugi o ritardi per eseguire sgravi o rimborsi,

e tenendo conto che:

- in sede di accertamento con adesione, le proposte dell'ufficio non devono

essere prospettate come un minaccioso ultimatum;

- se un accertamento non ha solido fondamento, non va fatto;

- fare di tutto per guadagnare la fiducia e il rispetto dei contribuenti.

Lo stesso documento evidenzia che:

- in verifica non è corretto cercare a ogni costo pseudoinfrazioni formali da sanzionare solo per evitare che la verifica stessa sembri essersi chiusa negativamente;

- se il contribuente ha dato prova sostanziale di buona fede e di lealtà vi è un obbligo morale di reciprocità;

- comportamenti in qualche modo vessatori, o come tali obiettivamente percepibili, sono destinati ad essere controproducenti, perché penalizzano i contribuenti onesti e tendono ad incentivare l'evasione;

- le ragioni dell'etica e quelle della convenienza convergono.

«In un sistema tributario basato sull'autotassazione, la missione istituzionale dell'Amministrazione finanziaria è quella di perseguire il massimo livello di adesione spontanea agli obblighi tributari; a questo fine dev'essere indirizzata anche l'attività di controllo, che assolve la sua funzione di dissuasione solo se si basa su comportamenti in grado di ispirare fiducia e di suscitare credibilità.

Non vanno affatto in questa direzione modi di agire dettati da una comprensione profondamente distorta della spinta a "raggiungere l'obiettivo"».

Il documento si chiudeva con un richiamo letterario al Giorno della Civetta di Leonardo Sciascia, con ciò invitando gli stessi al massimo rispetto nei confronti dei contribuenti ed a non abusare del proprio potere.

«Lei, anche se mi inchioderà su queste carte come un Cristo, lei è un uomo», conclude il capomafia rivolgendosi al capitano dei Carabinieri che lo sta arrestando, il quale, assai sorpreso, gli chiede di rimando: «Perché?». «Perché» disse don Mariano «da questo posto dove lei si trova è facile mettere il piede sulla faccia di un uomo: e lei invece ha rispetto».

A distanza di pochi mesi il Direttore è ancora tornato sull'argomento con un documento oltremodo durissimo nel quale un passaggio è più forte di tutti gli altri:

«Rimango poi sconcertato quando mi viene riferito che qualcuno, a giustificazione di tali comportamenti, farebbe presente di operare in tal modo per raggiungere l'obiettivo assegnato. Non so se in questi casi sia più la mediocrità della competenza professionale o la carenza di consapevolezza del proprio ruolo istituzionale che impedisce di comprendere immediatamente quale devastante danno di immagine venga in questo modo inferto all'Agenzia, al proprio Ufficio ed ai colleghi: finendo quasi per apparentarne l'azione a quella di estorsori».

Le Circc. n. 21/E e n. 22/E del 2011 rendono quanto mai concrete queste parole, fornendo la puntuale dimostrazione di come sia possibile perseguire l'obiettivo di una reale equità fiscale senza vessare i contribuenti e farli sentire, come talora si sentono, oppressi dalla macchina fiscale e da chi la governa.

Il punto centrale di entrambi i documenti può essere sintetizzato in queste semplici espressioni:

- non emettere un accertamento che non può reggere;

- annullare un accertamento che, alla prova dei fatti, non può reggere o comunque non può più reggere;

- non dar corso ad accertamenti di scarsa rilevanza.

Il tutto è possibile se si realizza una adeguata selezione a monte dei contribuenti da verificare.

Questa selezione può essere corretta o meno. Se lo è porta all'emissione di un atto impositivo con buone probabilità di «successo», altrimenti porta un danno alla collettività: infatti, da un lato il contribuente che ha effettivamente sottratto materia imponibile all'Erario non viene colpito, dall'altro il contribuente che invece ha sostanzialmente assolto agli obblighi della legge fiscale si vede raggiunto da un atto di cui non comprende la natura e le finalità: così si scoraggia, e di questa sua esperienza parla con tanti altri contribuenti e consulenti, così «contribuendo» non al gettito fiscale ma alla sfiducia verso lo Stato.

E allora, la Circ. n. 21/E, in maniera chiarissima, richiama gli uffici ad un puntuale esercizio dell'autotutela, che costituisce strumento necessario ad evitare la proliferazione di liti inutili per tutti e dispendiose in termini di tempo e di risorse. E ad essa fa da pendant la Circ. n. 22/E che individua quale obiettivo proprietario la diminuzione del contenzioso; ed una riduzione del contenzioso passa necessariamente:

a) per una migliore qualità degli atti impositivi;

b) per un più massiccio impiego degli strumenti deflativi extra-processuali e processuali;

c) per una più efficace valutazione del contenzioso: e dunque per un più puntuale ed obiettivo esame del contenuto dei ricorsi dei contribuenti, con conseguente rinuncia a rilievi inutili; per la mancata impugnazione di sentenze sostanzialmente corrette; per la «tesorizzazione» delle esperienze sul campo, e dunque tenendo conto dell'esito processuale di casi analoghi.

LA PIANIFICAZIONE DEI CONTROLLI E DEGLI ACCERTAMENTI

Venendo all'esame dei due singoli documenti, colpisce intanto l'indice della Circ. n. 21/E che è analogo a quella della Circ. n. 20/E del 2010, pure dedicata alla pianificazione dei controlli e degli accertamenti.

La Circ. n. 21/E, tuttavia, sebbene «si adagi» in molti passaggi alla precedente, detta istruzioni di grande interesse in relazione all'attività prevista per il corrente anno 2011.

Volendo in questa fase prescindere dalle istruzioni dettate nei confronti dei grandi contribuenti, con specifico riguardo alle imprese di medie dimensioni i punti cardine evidenziati sono a nostro avviso i seguenti:

- si fa esplicito riferimento alla previsione di cui all'art. 24, comma 2, del D.L. n. 78/2010, titolato Contrasto al fenomeno delle imprese in perdita «sistemica»;

- si sottolinea l'importanza delle tre fasi in cui si articola l'analisi di rischio:

- mappatura delle imprese del territorio;

- censimento dei rischi di evasione/elusione;

- individuazione delle posizioni a rischio da selezionare, graduate in funzione del risk score attribuito, per il successivo inserimento nel piano delle attività dell'Ufficio.

A parità di rischio, gli elementi fondamentali sono:

1) l'assenza di controlli negli ultimi quattro anni;

2) la presenza di perdite «sistemiche», come definite nel predetto art. 24.

Per quanto riguarda l'IVA, poi, quattro sono i filoni di particolare interesse:

1) il comparto immobiliare;

2) le esportazioni;

3) i profili soggettivi IVA nei rapporti internazionali;

4) il controllo del plafond.

Per gli ultimi due, peraltro, si preannuncia l'imminente emanazione di specifiche metodologie di controllo.

Per le imprese di minori dimensioni ed i lavoratori autonomi, la circolare ancora una volta sottolinea la necessità di un puntuale utilizzo dei percorsi di analisi del rischio e della selezione dei contribuenti da verificare.

Particolare attenzione viene dedicata ai soggetti:

- che non sono congrui agli studi di settore;

- congrui ma «appiattiti» agli stessi;

- congrui ma solo per effetto di adeguamenti significativi;

- cui non tornano applicabili gli studi;

- che hanno ancora una volta realizzato perdite per almeno due periodi di imposta consecutivi.

Con specifico riguardo agli studi di settore, la circolare evidenzia la necessità di una puntuale motivazione dell'avviso di accertamento emesso in conseguenza della mancata adesione all'invito al contraddittorio, confermando la forte attenzione all'evoluzione interpretativa per effetto delle note pronunce rese dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nel dicembre del 2009.

A fianco di questi criteri, l'azione di contrasto all'evasione si fonderà sulla realizzazione di elaborazioni specifiche di dati presenti in Anagrafe Tributaria, costruite sulla base dell'esistenza di:

- comportamenti anomali nella gestione delle rimanenze;

- omessa dichiarazione di compensi certificati dai sostituti di imposta;

- componenti negativi di reddito rientranti nella categoria dei «costi residuali» di ammontare significativo;

- mancata presentazione delle dichiarazioni pur in presenza di operazioni rilevanti agli effetti dell'IVA;

- mancato mutamento del comportamento ritenuto anomalo da parte del fisco dopo l'invio delle apposite comunicazioni concernenti la rilevata esistenza di anomalie per il triennio dal 2006 al 2008 degli indicatori economici ricostruiti sulla base degli studi di settore.

Le ulteriori indicazioni riferite a tali soggetti non presentano elementi di significativa novità:

- impiego massiccio delle indagini finanziarie quale modalità istruttoria;

- accessi brevi finalizzati alla verifica della veridicità dei dati dichiarati ai fini dell'applicazione degli studi di settore;

- controllo del rispetto degli «obblighi strumentali» e della regolarità del personale impiegato (1).

Anche quest'anno, una particolare attenzione viene dedicata al mondo del no-profit, con una prevista intensificazione dei controlli nei confronti dei soggetti che si ritiene abusino delle norme agevolative a valenza generale: enti associativi, Onlus, cooperative. Sul punto due passaggi sono particolarmente interessanti: da un lato la consapevolezza di non «perseguire situazioni di minima rilevanza»; dall'altro la necessità di monitorare con particolare cura le organizzazioni di volontariato nonché le cooperative edilizie di abitazione e quelle di produzione e lavoro che operano nei settori dei servizi sanitari e sociali, delle pulizie e delle telecomunicazioni. Con riferimento a tali ultimi soggetti, viene evidenziata la stipula di una convenzione con il Ministero dello sviluppo economico sulla base della quale intensificare lo scambio di informazioni, specie al fine di verificare in modo tempestivo il rispetto dei requisiti di mutualità, dai quali deriva la spettanza di rilevanti agevolazioni fiscali.

Uno specifico paragrafo viene infine dedicato al comparto agricolo, per il quale dovrà essere dedicata particolare cura nella verifica:

- del rispetto dei requisiti per fruire del regime speciale di detrazione di cui all'art. 34 della legge IVA;

- dei requisiti perché le attività agricole connesse siano inquadrabili tra quelle che possono fruire delle agevolazioni di legge;

- dell'effettiva attività svolta dagli agriturismi, che talora potrebbero celare vere e proprie imprese commerciali di ristorazione ed alberghiere.

Per quanto infine riguarda le persone fisiche, la circolare rimarca la necessità di intensificare i controlli formali delle dichiarazioni - art. 36-ter D.P.R. n. 600/1973 - di completare uno specifico piano per dar corso ad accertamenti parziali «automatizzati» (2), nonché soprattutto di dare attuazione al piano straordinario di controlli finalizzati alla determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche, previsto dall'art. 83, commi 8 e 9, del D.L. n. 112 del 2008, che dovrebbe portare a circa 40.000 controlli annui, 5.000 in più dell'obiettivo normativamente previsto. Qui la circolare evidenzia che, a livello centrale, le posizioni che in prima battuta presentano forti sperequazioni sono diverse centinaia di migliaia, e dunque ad esse è necessario attribuire priorità assoluta, evitando «categoricamente di avviare controlli che portino alla contestazione di un maggior reddito di ammontare esiguo (poche migliaia di euro), anche nel presupposto che, in quest'ultimo caso la ricostruzione può risentire di una insufficiente qualità probatoria delle presunzioni utilizzate».

Va qui dato atto, ancora una volta, di estrema cautela ed al contempo determinazione, specie se si tiene conto che la Corte di Cassazione nella giurisprudenza di questi ultimi anni ha di fatto legittimato l'utilizzo dell'accertamento sintetico a 360°, senza che si tenga conto né della natura dei beni assunti quale indice di capacità contributiva (nell'elenco compaiono sia le imbarcazioni che le residenze principali, ma è chiaro che, in linea di principio, le prime costituiscono beni «voluttuari» mentre le seconde sono espressione di una necessità), né dell'entità dello scostamento tra reddito dichiarato e reddito fondatamente attribuibile sulla base dei predetti indici (3).

LE «ATTIVITà TRASVERSALI»

Venendo al paragrafo attività trasversali, la circolare non sembra particolarmente innovativa. In molti passaggi, infatti, essa si richiama alle istruzioni della precedente Circ. n. 20/E del 2010.

In materia di frodi, il documento sottolinea la forte necessità di dare effettivo corso allo scambio di informazioni in ambito internazionale e di favorire e migliorare una stretta collaborazione anche con gli altri soggetti istituzionalmente preposti all'attività di contrasto all'evasione.

Sul fronte delle fittizie residenze, la circolare richiama un attento monitoraggio dei trasferimenti all'estero, specie se verso Paesi a fiscalità privilegiata. Questa prassi è per il vero oramai ampiamente superata, sia a causa del trattamento fiscale riservato a tale operazione, e sia anche in ragione del forte potenziamento delle attività di intelligence mirate a tali soggetti.

Semmai, più insidiosa sembra la prassi di utilizzare soggetti interposti costituiti sotto forme giuridiche diverse e pure essi residenti all'estero; in tal caso, infatti, il rischio è che tali soggetti:

a) possano avere la propria «cabina di regia» direttamente in Italia;

b) possano «gonfiare» i prezzi praticati all'impresa italiana, oppure pretendere fatture «sgonfiate» per transazioni di segno opposto (cioè attive per l'impresa italiana);

c) possano emettere nei confronti dell'impresa italiana fatture a fronte di operazioni in tutto o in parte inesistenti.

Ovviamente, tra il soggetto italiano e quello estero potrebbero sussistere (o meno) rapporti di controllo, e questo elemento consente evidentemente di verificare l'esattezza dei prezzi di trasferimento secondo quanto statuito dall'art. 110 del T.U.I.R. (4).

Infine, sempre sul fronte internazionale viene rimarcata la necessità di una forte attenzione alla commercializzazione di prodotti indicati nel D.M. 22 dicembre 2005 (telefonia, carni, ecc.) nonché alla possibilità di effettuare riscontri sulla base dei modelli Intrastat, quali integrati a far data dal 2011.

LA RISCOSSIONE

Infine, il fronte della riscossione. Qui la parte più interessante della circolare sembra proprio quella che occupa la parte finale del paragrafo, nella quale si indica nella scadenza del 31 gennaio 2012 la data ultima entro la quale le Direzioni Regionali dovranno comunicare alla Direzione centrale Accertamento, distintamente per ciascuna Direzione provinciale:

- il numero delle misure cautelari giudiziali proposte e di quelle concesse (sul punto, non vi sono novità normative rispetto allo scorso anno);

- il numero delle denunce inoltrate all'Autorità giudiziaria per i reati di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 74/2000 (frode esattoriale e frode in transazione: qui invece va rammentato che la norma è stata significativamente innovata dal D.L. n. 78/2010, che con riguardo al primo dei reati ha modificato le soglie di punibilità ed introdotto una ipotesi di reato rafforzata per le «grandi evasioni esattoriali);

- il numero delle indagini finanziarie attivate in base all'art. 19 del D.Lgs. n. 112/1999, allo scopo di favorire l'attività di recupero dei tributi iscritti a ruolo e non pagati.

Emerge qui chiaramente l'intento di un capillare monitoraggio dell'attività di riscossione dei tributi, sulla quale si concentrano le speranze dell'Erario, che può anche «ben accertare» ma che deve poi essere capace di «riscuotere» o, nella negativa, di recuperare quanto riscuotibile, ivi inclusa la possibilità di attivare procedure volte al recupero di quanto (indebitamente) sottratto. Vengono qui in evidenza gli istituti del sequestro per equivalente (5), dell'ipoteca e del sequestro conservativo (6), del fermo amministrativo (7) e della compensazione (8) (9).

Da ultimo, com'era facile prevedere, la circolare si sofferma sui nuovi accertamenti esecutivi. Naturalmente, lo scopo dell'intervento non è commentare le tante novità intervenute sul punto (10), bensì focalizzare l'attenzione sugli effetti delle modifiche. Qui la circolare è particolarmente asettica, anche se è nota la forte tensione in atto tra contribuenti ed Equitalia, che ha portato in queste settimane ad affrontare il dibattito anche sul piano politico.

LA CIRCOLARE SUL CONTENZIOSO

Quanto alla Circ. n. 22/E, sicuramente più breve e più tecnica e comunque meno rilevante per i contribuenti, si è detto ampiamente nella premessa. Si può qui aggiungere che merita particolare plauso il paragrafo dedicato al «miglioramento della sostenibilità della pretesa tributaria», che richiama gli uffici a garantire un'efficace difesa nel giudizio purché «... strettamente ancorata ai principi di legittimità ed imparzialità dell'azione amministrativa, assumendo le esperienze del contenzioso come significativi parametri di misurazione degli atti impugnati oltre che degli atti in corso di emanazione». L'idea di fondo è chiaramente quella di sviluppare in ogni forma una tax compliance.

Confidiamo che il passaggio della circolare secondo cui «va tentata la conciliazione giudiziale tutte le volte in cui appaia possibile e probabile» non resti un mero auspicio sulla carta, bensì un effettivo richiamo agli Uffici ad agire con maggior «coraggio», senza il timore di «riprese» dall'audit, frase spesso pronunciata da funzionari e dirigenti e che, a sommesso avviso di chi scrive, non rende merito ai tanti funzionari che operano con diligenza e senso di responsabilità.


di Massimiliano Tasini

Rientro dei lavoratori in Italia: incentivi

DM 03/06/2011

Rientro dei lavoratori in Italia: incentivi

I cittadini europei nati dopo il 1° gennaio 1969 che :
- sono assunti o avviano un’attività d’impresa o di lavoro autonomo in Italia trasferendovi il proprio domicilio,
- trasferiscono la propria residenza entro 3 mesi dall’assunzione
possono beneficiare delle agevolazioni fiscali ex art. 3, c. 1, L. n.238/2010, ai sensi della quale i redditi di lavoro dipendenti, i redditi d’impresa e di lavoro autonomo che concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche in misura ridotta (20% per le donne; 30% per gli uomini).

Al fine di beneficiare degli sgravi devono presentare alcune caratteristiche alla data del 20 gennaio 2009:
- essere in possesso di un titolo di laurea;
- aver risieduto continuamente in Italia per almeno 24 mesi;
- risieduto, negli ultimi 2 anni o più, fuori dal proprio paese d’origine e dall’Italia svolgendo un’attività di lavoro dipendente o autonomo ovvero d’impresa, nonché conseguendovi un titolo di laurea o specializzazione post lauream.

Criteri di scelta per il licenziamento per giustificato motivo oggettivo

Corte di Cassazione, sentenza 28/03/2011, n. 7046

Criteri di scelta per il licenziamento per giustificato motivo oggettivo

E’ noto che in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo per generica esigenza di riduzione di personale omogeneo e fungibile non si può fare ricorso al criterio della posizione lavorativa da sopprimere in quanto non più necessaria, né al criterio della impossibilità di repechage data l’equivalenza di tutte le posizioni lavorative e dunque la potenziale licenziabilità di tutti i lavoratori, neppure per atti discriminatori.

Con tale sentenza la Corte sostiene che i criteri a cui far ricorso nel caso di in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo per generica esigenza di riduzione di personale omogeneo e fungibile, rispettando contestualmente i fondamentali criteri di correttezza e buona fede, sono quelli fissati dalla L. n. 223/1991, art. 5, relativamente ai licenziamenti collettivi che rimanda ai profili dei carichi di famiglia e l’anzianità.

mercoledì 22 giugno 2011

Certificati medici on line: ancora tre mesi di tempo

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Circolare n. 4/2011, G.U. 13 giugno 2011, n. 135

Certificati medici on line: ancora tre mesi di tempo

Il sistema di trasmissione dei certificati di malattia esclusivamente per via telematica avrà definitivamente inizio il 13 settembre 2011.

Questo il risultato emerso dalla riunione del Comitato tecnico di monitoraggio in cui il Ministero ha precisato che per altri tre mesi successivi alla data di pubblicazione del documento sulla G.U., dunque fino al 13 settembre p.v., sarà ancora possibile per il datore di lavoro del settore privato chiedere al proprio dipendente copia cartacea del certificato di malattia rilasciato dal medico.

martedì 21 giugno 2011

Lavoratori ultracinquantenni: pensionamento

INPS, Messaggio 10/06/2011, n. 12684

Lavoratori ultracinquantenni: pensionamento

I lavoratori ultacinquantenni idonei ad essere reintegrati all’attività lavorativa (L. n. 127/2006), alla luce del recente Messaggio dell’INPS, possono procedere preventivamente alla liquidazione della pensione ai sensi del sistema di salvaguardia previsto dalla L. n. 243/2004.

Le condizioni necessarie che i soggetti devono presentare per poter ottenere la liquidazione della pensione sono:
- L’essere collocato in mobilità ordinaria a seguito di accordi conclusi entro il 15/07/2007;L
- Perfezionamento dei requisiti di età e contribuzione entro la durata dell’indennità di mobilità ordinaria, a cui concorrono esclusivamente le sospensioni dall’indennità dovute a ripresa di attività lavorativa, intervenute fino a maggio 2008.

Malattia e ferie

Il verificarsi dell’evento morboso prima del godimento del periodo di ferie ed il protrarsi della malattia durante tale periodo, comporta che l’assenza deve essere imputata a malattia ed il soggetto conserva il diritto di fruire delle ferie in un momento successivo. Anche nell’ipotesi di ferie collettive, i giorni di malattia cadenti in questo periodo vengono imputate a malattia ed il prestatore potrà recuperare i giorni non goduti in un momento successivo.

Più complesso il caso di malattia intervenuta durante lo svolgimento del periodo di ferie.
Cardinale in questo ambito due sentenze:
- la sentenza della Corte Costituzionale n. 616/1987 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2109 c.c. laddove non prevede che la malattia insorta durante il periodo di ferie non ne sospende il decorso;
- la conseguente sentenza delle Sezioni Unite n. 1947/1998 che sanciscono che il principio dell’effetto sospensivo delle ferie in caso di malattia insorta durante il periodo di ferie non ha valore assoluto ma richiede la verifica relativamente l’incompatibilità tra la malattia e l’essenziale funzione di recupero delle energie lavorative.

In questo quadro, al verificarsi di tali eventi è possibile la conversione del titolo dell’assenza da ferie a malattia qualora sia accertato, a seguito di intervento di debita certificazione medica, che l’evento morboso non consenta il pieno recupero dell’energie psicofisiche, ratio dell’istituto, poiché, infatti, in mancanza di tale situazione il decorso delle ferie prosegue normalmente nonostante la malattia.

Edilizia: casi eccezionali in cui è possibile sostituire il DURC

INAIL, Nota 10/06/2011

Edilizia: casi eccezionali in cui è possibile sostituire il DURC

L’INAIL rende noto che è possibile rilasciare singole attestazioni di regolarità contributiva sostitutive del DURC ad imprese che applicano il CCNL dell’edilizia, ma non iscritte ad una delle Casse Edili aderenti alla CNCE, solo nelle specifiche ipotesi in cui l’Autorità Giudiziaria abbia espressamente riconosciuto la possibilità che, per il singolo caso, siano presentate tre diverse certificazioni di regolarità sostitutiva che accertino comunque la regolarità contributiva nei confronti degli Istituti previdenziali e delle Casse edili.

giovedì 16 giugno 2011

Riscatto della laurea tramite web

INPS, Circolare 27 maggio 2011, n. 77

Riscatto della laurea tramite web

L’INPS comunica la creazione di un nuovo portale per riscattare il corso legale di laurea al fine di telematizzare la procedura. L’accesso è possibile tramite un codice PIN nella “sezione blu” dei servizi on line presente sul sito www.inps.it.

I soggetti legittimati a presentare domanda di riscatto del corso legale di laurea dono:
- I soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle gestioni speciali del Fondo per i lavoratori autonomi e gli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchia e i superstiti e alla gestione separata
- I soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza che non abbiano iniziato alcun attività lavorativa. In tal caso il contributo da riscatto è versato all’INPS in apposita evidenza contabile separata e viene rivalutato secondo le regole del sistema contributivo. Su richiesta dell’interessato la somma maturata può essere trasferita presso la gestione previdenziale nella quale sia o sia stato iscritto.

Sempre tramite il servizio, l’utente può richiedere i bollettini MAV relativi al pagamento da effettuare.
Il pagamento può essere perfezionato anche on line attraverso la carta di credito, sempre accedendo al sito INPS, ovvero telefonando al numero verde gratuito 803.164 tramite carta di credito, o tramite i soggetti aderenti al circuito di Reti amiche.

Gli oneri per il riscatto della laurea possono essere versati pressi gli istituti previdenziali di appartenenza e vengono riconosciuti come oneri deducibili dal reddito dello stesso lavoratore interessato. Tale spesa può essere deducibile anche dal reddito del familiare che ha fiscalmente a carico il soggetto che riscatta la laurea che permette uno sgravio fiscale corrispondente all’aliquota IRPEF massima cui è sottoposto il soggetto contribuente che intende avvalersi della deduzione.

Decorrenza dell’astensione obbligatoria in caso di parto prematuro

Corte Costituzionale, sentenza 04 aprile 2011, n. 116

Decorrenza dell’astensione obbligatoria in caso di parto prematuro

In seguito alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 16 del D.Lgs. n. 151/2001sollevata dal Tribunale di Palermo, in funzione di giudice del lavoro, la Corte Costituzionale con la sentenza suindicata ne ha stabilito l’incostituzionalità.

Si rammenta che ai sensi dell’art. 16, lett. c), D.Lgs. n. 151, le lavoratrici gestanti hanno diritto all’astensione obbligatoria dal lavoro nei due mesi che precedono la data presunta del parto fino alla nascita, nonché dalla nascita del figlio e per i tre mesi successivi, ovvero, in caso di congedo di maternità cd flessibile, da un mese prima della nascita fino a quattro mesi dopo.

Il caso oggetto della sentenza riguardava una lavoratrice che a seguito di un parto prematuro aveva chiesto di utilizzare il periodo di astensione obbligatoria a partire dalle dimissioni del figlio dalla struttura ospedaliera poiché la bambina era stata ricoverata in ospedale quasi per l’intera durata dell’astensione obbligatoria.

A tal proposito la lavoratrice aveva inoltrato all’INPS la richiesta di usufruire del periodo obbligatorio di astensione con decorrenza dalla presunta data del parto oppure dall’ingresso della neonata nella casa famiglia. Richiesta respinta dall’Istituto.

La Corte Costituzionale ha stabilito l’illegittimità della norma suindicata nella parte in cui non permette, in caso di parto prematuro con ricovero del neonato in struttura ospedaliera, che la madre possa fruire del congedo obbligatorio che le spetta “a far tempo dalla data d’ingresso del bambino nella casa famiglia” e questo perché, continuano i giudici, “la norma considera e protegge anche il rapporto che in tal periodo si instaura tra madre e figlio”, in particolar modo al profilo relazionale ed affettivo.

I giudici hanno affermato che il congedo obbligatorio non può decorrere dalla data presunta del termine fisiologico di una gravidanza normale dal momento che tale criterio può essere utilizzato solo per il calcolo dei due mesi in relazione ad un evento non ancora avvenuto (presunto parto), ma qualora il parto sia prematuro tale criterio non può trovare accoglimento poiché “porterebbe ad operare un riferimento ipotetico ad un evento che, in realtà, è già avvenuto e che in ogni caso non è idoneo ad assicurare una tutela piena ed adeguata della madre e del bambino”.

mercoledì 15 giugno 2011

Annullabilità delle dimissioni

Corte di Cassazione, sentenza 30 maggio 2011, n. 11900

Annullabilità delle dimissioni

Con la sentenza in oggetto, i giudici della Suprema Corte sono intervenuti sull’istituto delle dimissioni ribadendo che le stesse non sono annullabili per incapacità del lavoratore poiché sono un atto unilaterale recettizio a contenuto patrimoniale a cui si applicano le stesse regole generali che si normano i contratti.

Nel caso esaminato si fa riferimento alle dimissioni presentate da un dipendente affetto da disturbo depressivo, le quali, ad avviso della Corte, non risultano annullabili poiché per essere annullate è necessario provare uno stato di privazione della facoltà intellettiva e volitiva, anche di natura temporanea. La crisi depressiva, invece, non testimonia uno stato di incapacità per cui ricade sul dipendente l’onere di provare la condizione di infermità.

Materia di congedi, aspettative e permessi

Ministero del lavoro e delle Politiche Sociale, DPL Modena 10 giugno 2011

Materia di congedi, aspettative e permessi

In data 9 giugno 2011 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il D.Lgs. che dà attuazione alla delega contenuta nella L. n. 183/201 circa il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi.

La ratio dell’intervento normativo cerca di calibrare l’esigenza di favorire l’esercizio dei diritti dei soggetti interessati, nonché reprimere eventuali abusi nella fruizione dei permessi

Una prima novità riguarda le donne che si trovano nella situazione di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza dopo il 180° giorno o nell’ipotesi di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità.

A differenza della normativa precedente che prevedeva, in queste ipotesi, lo scatto automatico dell’astensione obbligatoria, la novella permette alla donna di riprendere l’attività in qualsiasi momento purchè dia un preavviso di 10 giorni e presenti un doppio certificato del medico specialista che attesti l’assenza di pregiudizio alla salute della donna.

E’ stato previsto il prolungamento del congedo parentale della lavoratrice madre o del padre, entro il compimento dell’ottavo anno di età del figlio portatore di handicap particolarmente grave, fruibile in modo continuativo o frazionato per un periodo massimo di tre anni, a condizione che non vi sia un ricovero a tempo pieno presso istituti specializzati.

La fruizione dei congedi per l’assistenza di soggetto portatore di handicap (ex art. 33, c. 3 L. n. 104/92) è riconosciuto in alternativa alle due ore di riposo giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino con grave handicap, per entrambe i genitori che ne possono fruire anche in maniera continuativa.

Il coniuge convivente del soggetto con grave handicap, entro 60 giorni dalla richiesta, ha diritto alla fruizione del congedo ex art. 4, c. 2 L. 53/2000 non superiore a due anni continuativi o frazionati e per motivazioni accertate.

Importante sottolineare che il congedo non può superare i due anni per ciascun portatore di handicap nell’arco della vita lavorativa, a prescindere, quindi, dalla presenza di successivi rapporti di lavoro con diversi datori. Inoltre, congedo e permessi sono riconosciuti soltanto ad un unico lavoratore per la stessa persona. In caso di assistenza del figlio, il diritto è riconosciuto ad entrambe i genitori che ne possono fruire alternativamente, ma negli stessi giorni l’altro non può godere dei benefici ex art. 33, c. 2 e 3 L. n. 104/92 e ex art 33, c. 1, D.Lgs. n. 151/2001.

L’indennità corrisposta durante il periodo di congedo, nonché la contribuzione, spettano fino ad un importo complessivo di durata annuale del congedo, pari a 43579, 06 € a partire dal 2011.

Il lavoratore che dopo aver conseguito il dottorato di ricerca cessi il rapporto di lavoro con la PA tramite dimissioni entro due ani, è tenuto alla ripetizione degli importi corrisposti nella previsione del secondo periodo del c. 1 ex art. 2, D.Lgs. n. 165/2001.

Il dipendente ha diritto a prestare assistenza nei confronti di più persone con grave handicap purchè si tratti del coniuge o di un parente o affine di primo grado o entro il secondo grado se i genitori o il coniuge del soggetto con grave handicap abbiano compiuto i 65 anni, siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

martedì 14 giugno 2011

Benefici previdenziali per le categorie esposte a lavori particolarmente usuranti: adempimenti dei datori di lavoro

Il D.Lgs. n. 67/2011 ha dato attuazione alle deleghe in materia di benefici previdenziali per le categorie esposte a lavori particolarmente usuranti.
Tale disposizione è essenzialmente volta a consentire ai lavoratori dipendenti interessati, di maturare il diritto al trattamento pensionistico con anticipo di tre anni , fermo restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni nonché il regime di decorrenza del pensionamento vigente al momento della maturazione dei requisiti agevolati.

Le attività coinvolte sono:
- Lavori in galleria o miniera
- Lavori nelle cave
- Lavori in cassoni ad aria compressa
- Lavori svolti dai palombari
- Lavori svolti ad alte temperature
- Lavori del vetro cavo
- Lavori espletati in spazi ristretti
- Lavori di esportazione dell’amianto
- Lavorazioni a turni nel periodo notturno per almeno 6 ore e per un numero di giorni all’anno non inferiore a 78
- Lavorazioni svolte nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque per almeno tre ore
- Lavoratori addetti alla linea di catena.
- Conducenti di veicoli di capienza complessiva non inferiore ai 9 posti
Agli artt. 5 e 6 del sono prescritti, invece, gli adempimenti che gravano sul datore di lavoro.

In primis il datore è tenuto a comunicare, esclusivamente in via telematica, ovvero tramite posta elettronica certificata o mediante l’invio di e-mail all’indirizzo istituzionale, alla DPL competente per territorio e agli Istituti previdenziali interessati, l’esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici, nell’ipotesi in cui i lavoratori notturni impiegati rientrino nelle categorie individuate dalla norma.
Si specifica che la comunicazione in questione può essere effettuata dal datore direttamente o attraverso la propria associazione di categoria o un professionista abilitato.

Il secondo adempimento a carico dei datori riguarda la comunicazione, sempre alla DPL competente per territorio e agli Istituti previdenziali interessati, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività e, in sede di prima applicazione, per quelle che hanno già in atto le lavorazioni indicate nell’allegato 1 al Decreto entro il 25 giugno 2011. Le attività sono individuate sulla base di alcune voci di tariffa INAIL.

In caso di violazione di tali adempimenti sono previste sanzioni di natura amministrativa comprese tra 500 e 1500 euro a cui è applicabile l’istituto della diffida.

Infine spetta al personale di vigilanza delle DPL e degli organi previdenziali effettuare ispezioni per verificare la veridicità della documentazione prodotta dal lavoratore in allegato all’istanza con la quale si richiede il beneficio anticipato

Accordo di rinnovo CCNL per i dipendenti delle imprese di pulizia e servizi integrati/multi servizi

In data 31/05/2011 le parti sociali hanno siglato l’ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL per i dipendenti delle imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi, con decorrenza 01/01/2010 e validità triennale, scadendo, dunque, il 30/04/2013.

Si sottolineano le novità:

PARTE ECONOMICA

a) È previsto un aumento salariale di 70 € per il 2° livello – parametro 109, con conseguente riparametrazione sugli altri livelli di inquadramento e variazione dei minimi retributivi, da erogarsi in 4 tranches:

- 01/06/2011, 25 €
- 01/03/2012, 10 €
- 01/09/2012, 15 €
- 01/04/2013, 25 €

b) L’ E.D.A.R. con decorrenza 01/06/2011 cesserà di essere erogato. Si stabilisce di conseguenza un aumento pari a 20 € il valore dell’anzianità forfettaria di settori per operai al 2° livello (ex art. 22 CCNL).
Per gli operai già in forza al 31/05/2011 che non percepiscono l’anzianità forfettaria di settore, l’ E.D.A.R. verrà maturato come elemento economico ad personam e sarà assorbito al momento del raggiungimento dei 4 anni di anzianità di settore.
Per gli impiegati già in forza al 31/05/2011 l’ E.D.A.R. verrà maturato come elemento economico ad personam e sarà assorbito al momento del raggiungimento del primo scatto successivo alla sottoscrizione del CCNL

DISPOSIZIONI CONTRATTUALI


c) Viene stabilita la possibilità di un periodo di prova non superiore a
- 6 mesi per i lavoratori livello Q
- 4 mesi per i lavoratori livello 7
- 3 mesi per i lavoratori livello 6
- 2 mesi per i lavoratori con mansioni impiegatizie inquadrati ai livelli 5-4-3-2
- 30gg lavoro effettivo per i lavoratori con mansioni operaio livello 5-4
- 26gg lavoro effettivo per i lavoratori con mansioni operaio livello 3-2-1
- Per i lavoratori con contratto part-time di tipo verticale il periodo non potrà superare i 3 mesi

d) Costituzione degli enti bilaterali territoriali a cui confluirà il 70% delle risorse attraverso la contribuzione obbligatoria raccolta tramite la convenzione con l’INPS

e) Sono individuate tutta una serie di materie da devolvere alla contrattazione di secondo livello: azioni a favore del personale femminile, azioni positive per la flessibilità, azioni in materia di sviluppo della bilateralità, formazione interna ed esterna degli apprendisti, monitoraggio ricorso ore supplementari

f) Individuazione degli istituti che danno luogo ad incrementi di produttività, qualità, competitività, reddititività, innovazione ed efficienza organizzativa, i cui importo sono soggetti a detassazione

g) In tema si assistenza sanitaria integrativa si concorda che questa dovrà avere carattere generale con la costituzione di un unico fondo per tutti gli addetti del settore. L’iscrizione è prevista entro il mese di settembre 2011 per i lavoratori in forza alla data del 1° giugno 2012, con il versamento da parte dell’azienda di

- Un’una tantum pari a 0.50 €
- 4.00 € mensili per i lavoratori fino a 28 ore settimanali con decorrenza dal 01/07/2013
- 6.00 € mensili per i lavoratori oltre a 28 ore settimanali con decorrenza dal 01/07/2013

lunedì 13 giugno 2011

Solidarietà contributiva in caso di appalti e somministrazione di manodopera

INPS, Messaggio 07/06/2011, n. 12354

Solidarietà contributiva in caso di appalti e somministrazione di manodopera

Con il recente messaggio, l’INPS è intervenuta sulla portata dell’obbligazione solidale in caso di appalto, nello specifico per i debiti contributivi nei confronti dell’Istituto stesso.

Nei casi di accertata solidarietà nell’obbligazione contributiva, l’ispettore di vigilanza è tenuto a redigere un verbale di accertamento che dovrà contenere il richiamo alla norma che disciplina l’obbligazione solidale. Inoltre è tenuto a predisporre un verbale per l’obbligato principale e altri per tutti gli altri obbligati solidali per gli importi di loro competenza.

Nei casi di solidità si costituisce una posizione assicurativa specifica la cui matricola “virtuale” sarà attribuita dalla sede INPS che gestisce il debitore principale, attraverso la quale è consentita la corretta gestione del DURC nei confronti del debitore solidale il cui debito per solidarietà non pregiudica il rilascio regolare del DURC.

Comunicazione del datore nel licenziamento collettivo

Corte di Cassazione, sentenza 18/03/2011, n. 6285

Comunicazione del datore nel licenziamento collettivo

Con la sentenza in oggetto la Suprema Corte ritiene che nelle procedure di licenziamento collettivo le comunicazioni di recesso ad opera del datore di lavoro ai competenti uffici e ai sindacati, nonché al lavoratore, richieste a pena di inefficienza del licenziamento, devono essere necessariamente effettuate in contemporanea.

La mancata comunicazione in questione vale ad escludere l’inefficacia del licenziamento solo se dovuta a giustificati motivi oggettivi da comprovare da parte del datore di lavoro.

Lavoro accessorio: voucher

INPS, Messaggio 09/06/2011, n. 12578

Lavoro accessorio: voucher

E’ noto che i voucher per la retribuzione del lavoro accessorio possono essere acquistati in tabaccheria e, a partire dal 6 maggio 2011 l’Istituto, con il messaggio in oggetto, ha comunicato la possibilità di voucher multipli di 10 euro (fino ad un massimo di 500 euro), nonché l’emissione di tali voucher a delegati di società ed enti locali dietro presentazione di debita delega.

L’INPS comunica, inoltre, che sono in via di sviluppo altre funzionalità quali la riscossione da parte di prestatori di lavoro sprovvisti di tessera sanitaria, il rimborso di voucher non utilizzati e la gestione di quelli scaduti.

Rinnovo CCNL aziende grafiche ed affini e delle aziende editoriali anche multimediali

In data 31/05/2011 le parti sociali interessate hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per i dipendenti delle aziende grafiche ed affini e delle aziende editoriali anche multimediali che avrà decorrenza dal 1/07/2011 per una durata triennale, sia per la parte normativa che per quella economica.

Si evidenziano di seguito le novità:

- aumento salariale: per il livello baricentro B3 è previsto un aumento salariale a regime complessivo pari a 100€ da erogarsi in tre tranches

- 1° luglio 2011 - 35 euro
- 1° gennaio 2010 - 40 euro
- 1° gennaio 2013 - 35 euro

- una tantum: per i lavoratori in forza alla data del 30/05/2011 livello B3, viene erogato l’importo lordo di 362.66€ commisurato all’anzianità di servizio relativa al periodo 01/04/2010 – 30/06/2011 (con riduzione proporzionale in caso di aspettativa, assenza facoltativa post partum, Cig a 0 ore) che verrà corrisposta

- 50% con le competenze di luglio 2011
- Il restante 50% con le competenze di febbraio 2012
Tale importo è comprensivo dei riflessi sugli istituti contrattuali diretti e indiretti e non utile ai fini del TFR.

- elemento di garanzia retributiva: per i lavoratori a tempo indeterminato in forza dal 1° gennaio di ogni anno per aziende che
- non abbiano mai fatto contrattazione di secondo livello e
¬- che nei precedenti tre anni non abbiano ricevuto nessun altro trattamento economico individuale o collettivo in aggiunta a quanto spettante a norma di CCNL
è riconosciuto un importo di 250€ lordi, ovvero una cifra inferiore fino a concorrenza in caso di presenza di un trattamento economico aggiuntivo a quello fissato dal CCNL da corrispondere nelle competenze del mese di aprile

Tale importo è comprensivo dei riflessi sugli istituti contrattuali diretti e indiretti e non utile ai fini del TFR.


- Flessibilità tempestiva: l’azienda può attivare la variazione del normale orario per un numero complessivo di 64 ore annue pro capite, entro il limite massimo di 10 ore giornaliere e 48 ore settimanali per far fronte ad improvvisi ed imprevedibili mutamenti dei flussi di lavoro che determinano la necessità di tempestivo adeguamento dell’attività produttiva.
Resta tuttavia possibile il ricorso alla flessibilità positiva e negativa.
Le ore prestate oltre il normale orario di lavoro saranno retribuite con una maggiorazione pari a
- 35% della retribuzione oraria per le ore prestate in turni diurni
- 45% della retribuzione oraria per le ore prestate in turni notturni o in giornate non lavorative.
Tali ore concorreranno al raggiungimento del plafond dello straordinario obbligatorio.
Si sottolinea, infine, che trattasi di una disciplina sperimentale e l’utilizzo sarà monitorato dalle parti.

- Tredicesima e quattordicesima mensilità aggiuntiva: è possibile gestire tramite accordo aziendale le quote di tredicesime e quattordicesima mensilità eccedenti la mensilità nell’ambito della contrattazione di II livello.

- Fondo di assistenze sanitaria integrativa: tale Fondo è previsto per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato e l’iscrizione di 120€ annuali, per il primo anno (da gennaio 2013) è pari a 10€ a carico dell’azienda, per gli anni successivi l’adesione è volontaria con quota pari al 30% a carico del dipendente e del 70% a carico azienda.
Solo per il 2013 è prevista l’iscrizione automatica di tutti i lavoratori a tempo indeterminato che non beneficiano di forme di assistenza sanitaria integrativa.

Ispezioni maxi-sanzione per lavoro nero

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, nota 06 giugno 2011, n. 2011/49819

Ispezioni maxi-sanzione per lavoro nero

Il Ministero del Lavoro con la nota in oggetto comunica che prende in considerazione la nota dell’Agenzia dell’Entrate che solleva il proprio personale ispettivo dall’irrogazione della c.d. maxisanzione per il lavoro “nero” a fronte delle problematiche inerenti il possesso della qualifica di U.P.G., nonché alla luce dell’esiguo numero degli accertamenti operati nella materia de quo

Lavori usuranti: scadenza termine comunicazione dei datori di lavoro

Entro lunedì 27 giugno, ai sensi del D.Lgs. n. 67/2011, scade il termine per i datori di lavoro di comunicare alle DPL e agli enti previdenziali l’eventuale svolgimento di lavori usuranti che danno diritto all’anticipo della pensione per i lavoratori coinvolti.

Un’ulteriore comunicazione annuale riguarda l’esecuzione di lavoro notturno in modo continuativo o compreso in regolare turni periodici, poiché anche i lavoratori che svolgono l’attività secondo tali ritmi rientrano nella disciplina dei lavori usuranti.

Il datore che non ottempera è esposto al rischio di una sanzione amministrativa da 500 a 1500 euro.

giovedì 9 giugno 2011

Pubblicata la guida per gli stage nel settore turismo

I tirocini formativi e di orientamento, cd stage, la cui disciplina a livello nazionale risale alla fine degli anni ’90 ( L. 24 giugno 1997, n. 196 e dal relativo decreto ministeriale di attuazione 25 marzo 1998, n. 1442) con il passare del tempo sono diventati uno strumento sempre più utilizzato nel nostro Paese, tanto che l’ordinamento italiano ne prevede lo svolgimento in numerosi contesti, dall’apprendistato al praticantato, dall’inserimento lavorativo al riconoscimento dei titoli di studio, ognuno caratterizzato da regole e adempimento.

In data 30/05/2011 la Federalberghi, in collaborazione con Italialavoro, ha pubblicato una guida su “gli stage nel settore del turismo” in cui sono riportati gli adempimenti operativi da seguire per l’organizzazione e la gestione dei tirocini formativi e di orientamento.

Tra gli aspetti più rilevanti da sottolineare:

- Tirocinante: è obbligatorio abbia assolto l’obbligo scolastico e non è fissato un massimo di età.
E’ tenuto a svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento, seguire le indicazioni dei tutor e rispettare i regolamenti aziendali, nonché tutte le norme in materia di igiene, sicurezza salute sui luoghi di lavoro.
Le disposizioni vigenti per i cittadini italiani si applicano anche ai cittadini comunitari che svolgano esperienze di questo tipo in Italia, nonché agli extracomunitari purchè regolarmente soggiornanti nel nostro Paese.

- Azienda ospitante: è tenuta a fornire la conoscenza diretta dell’organizzazione aziendale, delle tecnologie, ovvero del know how al di favorire effettivamente l’esperienza formativa del tirocinante. Non vi è alcun obbligo di assunzione del tirocinante terminata l’esperienza di stage, né retribuirlo, sebbene possa rimborsare le spese o assegnare una borsa di studio.

- Progetto formativo: è necessario che ad ogni tirocinio corrisponda un progetto formativo in cui siano chiariti gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio in coerenza con il progetto formativo che il tirocinante deve seguire.
Obbligatoria l’indicazione del tutor aziendale che è tenuto a seguire il tirocinante, gli estremi identificativi delle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, nonché il periodo di svolgimento, la durata del tirocinio e il settore aziendale di riferimento.

- Durata: non vi è una durata minima, invece vi sono dei limiti massimi di durata
- Studenti di scuole secondarie: fino a 4 mesi
- Lavoratori inoccupati o disoccupati o in mobilità: fino a 6 mesi;
- Studenti di istituti professionali o corsi di formazione professionale e per gli studenti che frequentano attività formative post-diploma o postlaurea, anche nei 18 mesi successivi al completamento della formazione: fino a 6 mesi;
- Studenti universitari, dottorandi, scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione universitaria anche nei 18 mesi successivi al completamento della formazione: fino a 12 mesi;
- Persone svantaggiate, con l’esclusione dei portatori di handicap: fino a 12 mesi;
- Portatori di handicap: fino a 24 mesi.

Detassazione somme legate agli incrementi di produzione: regolarizzazione dei versamenti

relativo alla tormentata vicenda della detassazione delle somme legate agli incrementi di produzione, stabilendo, a differenza di precedenti interpretazioni formulatesi fino ad allora, la non retroattività degli accordi di secondo livello, i quali tuttavia rappresentano condizione necessaria per l’operatività del beneficio fiscale.

Nello stesso documento, inoltre, l’Agenzia ha specificato, in considerazione delle obiettive condizioni di incertezza che si sono create intorno all’istituto, che ai sostituti d’imposta che nei mesi di gennaio e febbraio abbiano applicato la detassazione sulle voci variabili della retribuzione, in assenza di accordi o contratti collettivi di secondo livello, non si applicano le sanzioni purché effettuino i versamenti delle differenze dovute tra l’imposta sostitutiva già versata e l’importo effettivamente dovuto in applicazione delle ordinarie ritenute sui redditi di lavoro dipendente, comprensivi di interessi, entro il 1° agosto 2011.

Nonostante questo intervento risulta utile esplicitare due ulteriori casistiche :

- VIOLAZIONI COMPIUTE DOPO FEBBRAIO: le sanzioni sono sanzionabili dal momento che sono state operate in un periodo in cui, a seguito dell’emanazione della circolare n. 3/E del 14/02/2011, era stata chiarita la necessità della stipula di un contratto a livello territoriale o aziendale per la percezione delle somme con tassazione agevolata. Tali sanzioni possono essere regolarizzate tramite ravvedimento operoso.
- VIOLAZIONI AVVENUTE ENTRO FEBBRAIO: le sanzioni non vengono applicate e la regolarizzazione della somma differente tra dovuto e l’imposta sostitutiva versata, a cui vanno aggiunti gli interessi moratori pari all’1.5% da rapportare ai giorni di ritardato pagamento, può avvenire entro il 22 agosto 2011 (a seguito del dpcm 12 maggio 2011 che ha disposto lo slittamento dei versamenti cadenti il 1° agosto 2011 a tale data successiva)

mercoledì 8 giugno 2011

Mancato godimento/pagamento dei permessi per riduzione orario lavoro

Ministero del Lavoro, nota 03 giugno 2011, n. 9044

Mancato godimento/pagamento dei permessi per riduzione orario lavoro

Con la recente nota, il Ministero del lavoro ha chiarito che il termine ultimo di godimento o pagamento dei permessi per riduzione dell’orario di lavoro e per ex festività, può essere fissato sia dalla fonte contrattuale, a livello nazionale o aziendale, nonché dalla fonte contrattuale individuale.

Questo regime viene introdotto, spiega il Ministero, al fine di agevolare le forme flessibili di godimento dei permessi in questione

Aggiornamento modulistica INPS per i permessi ex lege 104/1992 e congedo straordinario ex art. 42, c. 5, D.Lgs. 151/2001

INPS, Messaggio 01/06/2011, n. 12.000


Sul sito dell’Istituto sono stati apportati degli aggiornamenti relativi ai modelli di domanda per:

- Domanda di permessi per l’assistenza a familiari in condizione di disabilità grave
- Domanda di permessi per l’assistenza a figli o affidati minorenni in condizione di disabilità grave

L’INPS comunica che i precedenti modelli attraverso cui presentare le domande per i permessi suindicati sono stati accorpati in un unico modello denominato “Domanda di permessi per l’assistenza a familiari disabili in situazione di gravità” (SR08 HAND 2).

Inoltre sono stati revisionati i seguenti modelli:
- domanda di permessi per lavoratore disabile in situazione di gravita;
- domanda di congedo straordinario per assistere figli o affidati disabili in situazione di gravità;
- domanda di congedo straordinario per assistere il fratello o la sorella disabile in situazione di gravità;
- domanda di congedo straordinario per assistere il coniuge disabile in situazione di gravità;
- domanda di congedo straordinario per assistere il genitore disabile in situazione di gravità.

INAIL settore autotrasporto, INAIL: nota 01 giugno 2011, n. 4090

INAIL, nota 01 giugno 2011, n. 4090


Le imprese di autotrasporti classificate alle voci 9121 e 9123 sono tenute:

- ad applicare alle retribuzioni dichiarate il 16 febbraio scorso (o 16 marzo qualora abbiano provveduto attraverso l’invio telematico ) i nuovi tassi indicati nel 20 SM in corso di notifica al fine di calcolare i premi ordinari dovuti per i dipendenti e gli altri soggetti assimilati;
- ad applicare al premio di rata 2011 la percentuale di riduzione del 14.70% al fine di calcolare i premi speciali unitari dei componenti del nucleo artigiano - titolari, soci, collaboratori familiari, associati in partecipazione –

Il versamento dei suddetti premi deve essere effettuato entro il 16 giugno in un’unica soluzione oppure in tre rate: 16 giugno, 16 agosto, 16 novembre

Ferie maturate nell’anno 2009

Fermo restando che i datori di lavoro devono permettere ai dipendenti la fruizione di almeno due settimane del monte ferie da maturare per l’anno 2011, entro la fine del corrente mese i datori di lavoro devono permettere agli stessi di fruire degli arretrati di ferie relative alle quattro settimane maturate nell’anno 2009.

In caso contrario, incorrono nel rischio di una sanzione amministrativa variabile da 130 a 780 euro per ogni singolo lavoratore.

martedì 7 giugno 2011

Omesso versamento di ritenute previdenziali

Corte di Cassazione, sentenza 24 maggio 2011, n. 20560



Con la sentenza in oggetto, la Corte di Cassazione ha ribadito che, in linea con giurisprudenza già consolidata, la dichiarazione di fallimento dell’azienda costituisce prova dell’impossibilità di adempiere le obbligazioni civili nascenti dal reato di omesso versamento di ritenute previdenziali (ex art. 179 c.p.), con riferimento al periodo di tempo immediatamente successivo alla chiusura della procedura fallimentare.

Per cui, qualora il datore esibisca tutta la documentazione necessaria a dar prova della pendenza delle procedure fallimentari iniziate all’epoca della condanna del reato di mancato versamento delle ritenute previdenziali, questa concretizza prova dell’impossibilità di adempimento delle obbligazioni civili.

Indennità di mobilità e lavoratori che si associano in cooperativa

INPS, Circolare 14 aprile 2011, n. 67


Attraverso la circolare suindicata l’Istituto ha fornito indicazioni circa la compatibilità dell’istituto della mobilità (disciplinato dalla L. n. 223/1991-successive modificazioni e integrazioni) e il contestuale svolgimento di attività lavorativa.

Il beneficiario dell’indennità di mobilità può richiede l’anticipazione totale della prestazione al fine di intraprendere un’attività autonoma o associarsi in cooperativa, con contestuale cancellazione dalle liste di mobilità, invece, qualora instauri un rapporto di lavoro subordinato lo stesso è tenuto alla restituzione dell’indennità anticipata entro 2 anni dalla corresponsione.

Va sottolineato che nel caso in cui il beneficiario non ne chieda l’anticipazione, l’indennità di mobilità viene meno, qualora la legge non disponga diversamente, solo con la cessazione dello stato di disoccupazione involontaria.

Si rammenta che lo stato di disoccupazione si conserva anche durante lo svolgimento di attività lavorativa che assicura un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale.

Per cui la compatibilità tra l’indennità di mobilità e l’attività di lavoro autonomo permane quando i redditi percepiti non provochino la perdita dello stato di disoccupazione, ovvero 4800 euro annui per il lavoro autonomo, 8000 euro per le collaborazioni coordinate e continuative. Il superamento di dette somme limite provoca la decadenza dall’indennità e la cancellazione dalle liste di mobilità.

Nei casi di compatibilità, la remunerazione è cumulabile con l’indennità nei limiti in cui garantisca la percezione di un reddito pari alla retribuzione spettante al momento della messa in mobilità, mentre, nel caso di superamento del limite, l’indennità verrà ridotta fino a che la somma tra indennità e remunerazione non eguagli la retribuzione sulla cui base è calcolata l’indennità.

I beneficiari dell’indennità di mobilità che vogliano rioccuparsi associandosi in cooperativa, a prescindere dalla forma con cui venga qualificato il rapporto di lavoro, possono chiedere l’anticipazione della prestazione in una soluzione unica.

L’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con la cooperativa non comporta la restituzione dell’anticipazione, a meno che il lavoratore intessa rapporti diversi da quello intrattenuto con la cooperativa.

La richiesta di anticipazione dell’indennità di mobilità da parte del lavoratore che si associ in cooperativa e intessa con essa un rapporto di lavoro subordinato esclude, per quel rapporto di lavoro subordinato, gli incentivi altrimenti fruibili. Se, invece, il lavoratore pur aderendo alla cooperativa non richiede l’anticipazione, la cooperativa godrà dei suddetti incentivi.

Principio di immutabilità della contestazione

Corte di Cassazione, sez. lav., sentenza 6 maggio 2011, n. 10015



Con la recente sentenza, la Cassazione, sezione lavoro, considerando illegittimo un provvedimento espulsivo di un lavoratore, ribadisce l’importanza di un principio di rilevante importanza ai fine della correttezza del procedimento disciplinare (ex art. 7 Statuto dei Lavoratori), ovvero quello dell’ immutabilità della contestazione.

Dal momento che il principio di immutabilità della contestazione nasce per garantire il diritto di difesa del lavoratore, i giudici affermano che il datore, dopo la contestazione dell’addebito, dovrà limitarsi, soprattutto nel corso del giudizio, eventualmente a riportare elementi che non risultino essere integrativi di una fattispecie di illecito disciplinare diversa e più grave, per cui, se convenuto, deve dedurre unicamente circostanze prive di valore identificativo della fattispecie.

lunedì 6 giugno 2011

Contratto in somministrazione: eventuali difetti non ricadono sull’utilizzatore

Tribunale di Treviso, 29 aprile 2011

Contratto in somministrazione: eventuali difetti non ricadono sull’utilizzatore

La recente sentenza del tribunale di Treviso va a confermare un andamento già da tempo consolidato circa il rapporto che viene ad intercorrere tra il contratto in somministrazione e l’utilizzatore.

Partendo dal presupposto che l’effettivo datore di lavoro è l’Agenzia di somministrazione, l’utilizzatore, invece, collocato in una posizione di terzietà rispetto al formale rapporto di lavoro, intesse un rapporto di mero fatto con il lavoratore il quale può contestare eventuali patologie del rapporto giuridico esclusivamente all’Agenzia.

Ne deriva che eventuali vizi formali o sostanziali del contratto di lavoro in somministrazione non ricadono sull’utilizzatore.

VARIA IL T.U.R., AUMENTANO SANZIONI E INTERESSI PREVIDENZIALI

LA Banca Centrale Europea con la decisione di politica monetaria del 7 aprile 2011 ha innalzato di 25 punti base il Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR) che, a decorrere dal 13 aprile 2011, è fissato nella misura dell’1,25 %.

In breve il TUR rappresenta il costo del denaro nell’area dell’euro, ed è in sostanza il tasso con cui la BCE concede finanziamenti ad altre banche ed un indicatore fondamentale dei mercati finanziari. Nel nostro Paese è molto importante soprattutto in materia previdenziale e assistenza sociale poiché incide sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti previdenziali ed assistenziali, nonché sulla misura delle sanzioni civili, di cui alla legge 388/2000 di riforma del regime sanzionatorio in caso di inosservanza degli obblighi contributivi.

Con la Circolare 68 del 19 aprile 2011, l’INPS ha comunicato le variazioni subite dagli interessi di dilazione e differimento, nonché dalle somme dovute a titolo di sanzioni per ritardato o omesso versamento dei contributi in seguito all’innalzamento del T.U.R.

• INTERESSE DI DILAZIONE E DI DIFFERIMENTO

In determinate condizioni l’INPS ha la facoltà di concedere l’estinzione dei debiti contributivi in forma rateale e la possibilità di concedere il differimento degli adempimenti contributivi fino a tre mesi oltre la scadenza di legge per le aziende che ne facciano richiesta e per comprovati motivi di carattere amministrativo, versando oltre alle somme dovute gli interessi calcolati dalla scadenza di legge alla data di effettivo pagamento. L’interesse di dilazione e differimento dopo l’intervento della BCE è pari al 7,25%.

Per quanto riguarda le rateazioni i nuovi interessi saranno applicati per tutti i piani di ammortamento emessi a decorrere dal 13 aprile 2011, mentre non subiranno modifiche i piani già emessi e notificati in data antecedente.

Per i differimenti invece il nuovo tasso del 7,25% trova applicazione a partire dalla contribuzione relativa al mese di aprile 2011. Un caso frequente di differimento degli adempimenti contributivi riguarda le aziende che sospendono l’attività per ferie collettive, inteso come quel periodo di riposo in cui l’azienda è tenuta, per legge o per contratto, a conceder ai propri dipendenti e che sia attuato mediante la chiusura di tutte le sua articolazioni. In questa ipotesi il differimento non può essere superiore a un mese rispetto alla scadenza prevista in via ordinaria ed è concesso per gli adempimenti relativi ad un solo periodo di paga dietro presentazione di apposita domanda che deve essere presentata entro il 31 maggio di ogni anno.

• SANZIONI CIVILI PER OMISSIONI ED EVASIONI CONTRIBUTIVE

La variazione del TUR ha comportato anche la variazione delle sanzioni civili in vigore per gli inadempimenti di natura contributiva, attualmente stabilito dalla Legge Finanziaria per il 2011. Si distinguono le ipotesi di omissione ed evasione contributiva: per omissione contributiva si intendono i casi di mancato pagamento di contributi o premi il cui ammontare è rilevabili da denunce o registrazioni obbligatorie, mentre il concetto di evasione è strettamente legato all’intenzionalità del datore di lavoro, il quale, con la precisa volontà di non pagare i contributi o i premi dovuti, occulta il rapporto di lavoro le retribuzioni erogate non effettuando le registrazioni o le comunicazioni obbligatorie previste.

In caso di omissione contributiva i soggetti inadempienti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al TUR maggiorato di 5,5 punti percentuali. La sanzione è calcolata fino alla data del pagamento del dovuto prendendo come riferimento il TUR vigente al momento del pagamento e non può essere superiore al 40%dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

In caso di evasione contributiva invece la sanzione è più severa, che prescinde dal TUR e che è pari, in ragione d’anno, al 30% del contributo o premio evaso fino ad un massimo del 60%. Oltre il quale sono dovuti gli interessi di mora. La legge prevede comunque la comminazione di sanzioni meno severe in caso di spontanea regolarizzazione dell’evasione che avvenga entro 30 giorni dalla denuncia dell’evasione, in cui trova applicazione lo stesso impianto sanzionatorio previsto per i casi di omissione contributiva.

Un’ulteriore ipotesi sanzionatoria si rinviene nei casi di mancato o ritardato pagamento dei contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrative sulla ricorrenza degli obblighi contributivi, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa. Anche on questo caso si applica la sanzione prevista per i casi di omissione. Qualora gli importi dovuti non dovessero essere pagati nei termini previsti dall’Istituto, tale regime agevolato non troverebbe più applicazione e se applicherebbero le normali sanzioni previste per l’inadempienza originaria.

In forza del TUR stabilito dalla BCE, la sanzione civile applicata ai casi di omissione, denuncia spontanea di evasione e inadempimenti dovuti a oggettive incertezza è pari al 6,75% in ragione d’anno a decorrere dal 13 aprile 2011.

• SANZIONI RIDOTTE IN CASO DI PROCEDURE CONCORSUALI

Agli Enti impositori è concessa la facoltà, in caso di procedure concorsuali, di prevedere sanzioni ridotte per il mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, entro il limite minimo del tasso annuo stabilito per gli interessi legali. A decorrere dal 1° gennaio 2011 il tasso degli interessi legali è fissato nella misura dell’1,50% ed è quindi superiore al TUR. Le sanzioni ridotte attualmente applicate dall’INPS nel caso di procedure concorsuali sono pari:
- Al tasso degli interessi legali (1,50%), nei casi di omissione contributiva;

- Al tasso degli interessi legali maggiorato di due punti percentuali (3,50%), nei casi di evasione contributiva.

Prescrizione ordinaria per l’indennizzo di ferie e riposi settimanali non goduti

Corte di Cassazione, sentenza 11 maggio 2011, n. 10341


E’ noto che in caso di ferie e riposi settimanali non goduti viene liquidata un’indennità che ha natura risarcitoria ma non retributiva, poiché trattasi di un inadempimento contrattuale del datore di lavoro che lo obbliga, una volta che l’adempimento in forma specifica sia divenuto impossibile, al risarcimento del danno.

Da ciò ne deriva che l’indennità, in quanto elemento avente natura risarcitoria, è subordinato alla prescrizione ordinaria decennale decorrente anche in pendenza del rapporto di lavoro.

Richiesta di un periodo di aspettativa allo scadere del periodo di comporto

Corte di Cassazione, sez. lav. 26 aprile 2011, n. 9346



Di recente la Corte di Cassazione è intervenuta in merito alla questione relativa alla conclusione del periodo di comporto e la contestuale richiesta da parte del dipendente di un’aspettativa non retribuita al fine di prolungare la sua assenza.

I Giudici ritengono che il datore non può sicuramente collocare unilateralmente il suo dipendente in aspettativa non retribuita, poiché non può convertire il titolo dell’assenza in modo unilaterale, mentre invece è necessaria un’esplicita richiesta del lavoratore.

La fonte che può giustificare la richiesta dell’aspettativa come un diritto per il dipendente è il CCNL, a fronte del quale il datore potrà rifiutarla solo nel caso in cui risultino assenti i requisiti, fermo restando che qualora costui volesse fare una tale richiesta dovrebbe formularla prima della scadenza del periodo di comporto.

In sintesi si può stabilire che la richiesta di un periodo di assenza non retribuita di seguito allo scadere del periodo di comporto deve essere esplicitamente formulata dal lavoratore prima che questo periodo termini e il datore non può discrezionalmente decidere se concederlo o meno qualora questo sia configurato come un diritto potestativo nel CCNL, a meno che non provi che il lavoratore sia idoneo a riprendere il lavoro.

Attività investigativa a disposizione del datore di lavoro

Corte di Cassazione, Sentenza 14 febbraio 2011, n. 3590



E’ noto che sul datore di lavoro incombe il divieto di investigare sull’attività lavorativa dei propri dipendenti, anche se al fine di tutelare il patrimonio aziendale lo stesso può ricorrere ad agenzie investigative qualora abbia il sospetto o la mera ipotesi che illeciti siano in esecuzione