Il pregiudizio subito dal lavoratore a causa di demansionamento per riorganizzazione non implica necessariamente il risarcimento del danno da parte del datore di lavoro. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 5237/2011 in linea con un pacifico orientamento giurisprudenziale secondo cui il risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale subito dal lavoratore a causa di dimensionamento o dequalificazione è riconosciuto solo a seguito di specifica allegazione probatoria sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo da parte del lavoratore.
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso di un dipendente presentato al fine di ottenere il risarcimento del danno subito in seguito a demansionamento, a causa del quale denunciava, nello specifico, di aver subito un danno alla vita di relazione, compromissione della capacità di ricorrere nei rapporti sociali ed economici, danno da perdita di professionalità, danno patrimoniale.
Già il giudice di primo grado aveva rigettato il ricorso, mentre il giudice d’appello condannava l’azienda che, dunque, ricorreva per Cassazione che cassava la sentenza di condanna al risarcimento.
La qualifica della mansione assegnata al lavoratore costituisce un proprio diritto soggettivo in connessione con cui l’ordinamento sancisce il divieto di demansionamento (art. 2013 c.c.) la cui violazione costituisce un inadempimento datoriale che legittima il lavoratore a richiedere il risarcimento del danno (Cass. n. 21673/2005).
Tuttavia, nel corso del tempo, la giurisprudenza ha stabilito che il risarcimento del danno in questione non è automatico ma è calibrato alla valutazione della situazione e delle prove presentate dal lavoratore a sostegno del pregiudizio che ritiene di aver subito.
Corte di Cassazione, sentenza 4 marzo 2011, n. 5237
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