D.P.C.M. 25 marzo 2011
Attraverso il D.P.C.M. sono stati prorogati al 31 dicembre 2011 alcuni termini riguardanti disposizioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Nello specifico la proroga, motivata sostanzialmente dalla particolare congiuntura economica, riguarda:
- la disposizione in tema di disciplina del lavoro occasionale di tipo accessorio (art. 70, c. 1 e 1 bis, D.Lgs. n. 276/2003) al fine di assicurare per tutto il 2011 gli interventi a sostegno del reddito e garantire l’occupazione occasionale;
- le disposizioni relative all’incremento dell’indennità ordinaria di disoccupazione per i lavoratori qualificati sospesi e per gli apprendisti (art. 19, c. 1 e 1 ter, D.L. n. 185/2008, convertito in L. n. 2/2009) al fine di continuare a garantire loro un trattamento di sostegno al reddito che equivalga a quello spettante ai lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali in deroga;
- la possibilità di adeguare le norme che disciplinano i Fondi di Solidarietà di quei settori non coperti da CIG mediante decreto di natura non regolamentare (art. 1-bis, c. 1, D.L. n. 78/2009, convertito in L. n. 102/2009)
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lunedì 11 aprile 2011
Proroga termini del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Etichette:
disciplina del lavoro occasionale di tipo accessorio. indennità ordinaria di disoccupazione per i lavoratori qualificati sospesi e per gli apprendisti,
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