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sabato 9 aprile 2011

Pignoramento verso terzi

Agenzia delle Entrate, Circolare 2 marzo 2011, n. 8

L’Agenzia delle Entrate, con Circ. n. 8/2011, è intervenuta a fornire chiarimenti in seguito a quanto stabilito dalla cd Manovra estiva in materia di pignoramento presso terzi.

La norma ha previsto che in caso di somme liquidate con pignoramento presso terzi, quest’ultimi, a prescindere dalla categoria reddituale a cui appartiene il credito oggetto di tutela, devono sempre effettuare una ritenuta del 20% a titolo di acconto dell’Irpef dovuta dal creditore pignoratizio.

L’Agenzia ha fornito importanti istruzioni operative:

 la ritenuta a titolo d’acconto va effettuata solo nei confronti di creditori soggetti a IRPEF, sono esclusi, per cui, gli enti e le società soggette a IRES;
 il terzo erogatore deve essere un sostituto d’imposta;
 la somma costituisca per sua natura reddito da assoggettare a ritenuta alla fonte.
Se il creditore pignoratizio dichiari che trattasi di somme non assoggettabili ad IRPEF, ovvero sono solo in parte imponibili poiché di diversa natura, il terzo erogatore è legittimato a corrispondere le somme in questione senza assoggettarle a tassazione, ovvero di assoggettare solo la parte imponibile.

Per quanto riguarda i soggetti chiamati in causa:

 il creditore deve indicare nella dichiarazione dei redditi le somme percepite in seguito a pignoramento e le ritenute subite.
Il creditore, nelle ipotesi in cui le somme si riferiscono a redditi da lavoro dipendente o assimilati, può chiedere al proprio datore che le ritenute siano considerate in sede di conguaglio fiscale presentando la certificazione rilasciata dal terzo erogatore.

 il terzo erogatore/sostituto d’imposta:
 è tenuto ad operare la ritenuta a titolo d’acconto pari al 20%;
 versare l’importo nel modello F24 con il codice tributo 1049;
 provvede a comunicare al debitore le somme erogate e le ritenute operate;
 consegna apposita certificazione annuale al creditore pignoratizio;
 riporta nel modello 770 le somme erogate, indipendentemente dall’assoggettamento a ritenuta d’acconto.
Nell’ipotesi in cui il sostituto d’imposta sia anche debitore è tenuto ad indicare nel modello 770 i dati relativi al creditore pignoratizio e la natura delle somme oggetto del debito.

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