È illegittimo il Testo unico sulla maternità e paternità (D.Lgs. n. 151/2011) nella parte [art. 16, lett. c)] nella parte in cui non consente, nell'ipotesi di parto prematuro con ricovero del neonato in una struttura pubblica o privata, che la madre lavoratrice possa fruire, a sua richiesta e compatibilmente con le sue condizioni di salute attestate da documentazione medica, del congedo obbligatorio che le spetta, o parte di esso, a partire dalla data di ingresso del bambino nella casa familiare.
Così dispone la Corte Costituzionale dando ragione a una mamma che in pratica aveva quasi del tutto consumato il periodo di congedo obbligatorio mentre la bambina era in terapia intensiva presso il Policlinico di Palermo. Per cui l'interessata era costretta a rientrare al lavoro proprio quando la bambina entrava in casa per la prima volta.
In questi casi perciò il congedo obbligatorio dopo il parto inizia dalla «data di ingresso» in famiglia.
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