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lunedì 18 aprile 2011

Lombardia: nuovo accordo di secondo livello sulla detassazione somme legate alla produttività.

In data 12 aprile 2011 la Confesercenti, la Filcams Cgil, la Fisascat Cisl e l’Uiltucs Uil, ai sensi dell’ art. 53, c. 1, D.L. n. 78/2010, hanno siglato un nuovo accordo territoriale valido per la regione Lombardia relativo all’applicazione della detassazione pari al 10% delle somme legate agli incrementi di produttività per l’anno 2011, che va a sostituire quello siglato il 7 aprile 2011.

L’accordo prevede:

A) Il recepimento delle disposizioni relative a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa di tutti i CCNL sottoscritti dalla Confesercenti nazionale e dalle associazioni nazionali ad essa aderenti, nonché quelli delle federazioni sindacali di categoria che hanno firmato l’accordo. Le disposizioni in oggetto si applicheranno per il periodo 1/1/2011 – 31/12/2011 alle aziende con sede legale e/o operativa in Lombardia.

B) rientrano nella definizione di istituti che producono incrementi di produttività:
• il lavoro straordinario
• il lavoro supplementare
• il lavoro a turni
• il lavoro notturno
• il lavoro domenicale o festivo anche svolto in normale orario di lavoro o i premi variabili di rendimento
• i compensi per clausole elastiche e flessibili.

C) le aziende che applicano integralmente i CCNL suindicati possono beneficiare della detassazione comunicando per iscritto alle sedi territoriali dell’Ente bilaterale regionale e alle RSA/RSU (o in mancanza ai dipendenti interessati) l’illustrazione degli istituti economici utilizzati secondo i criteri di cui alla lettera A).

D) le aziende che prevedono dei sistemi premianti aziendali non definiti dalla contrattazione territoriale o aziendale, possono beneficiare della detassazione dando comunicazione del sistema premiante utilizzato alle commissioni paritetiche, allargate alla presenza delle RSA/RSU, che dovranno valutare la coerenza del sistema rispetto a quanto definito alla lettera B).

E) la detassazione deve essere applicata dalle aziende a tutti i dipendenti, compresi quelli con contratto di somministrazione, anche se occupati presso sedi o unità produttive diverse dalla sede legale ancorché operanti in Lombardia.

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