La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7021/2011 ha sancito l’illegittimità del licenziamento per giusta causa del dipendente che ha svolto attività lavorativa presso altro datore nel corso del congedo parentale.
Sebbene la decisione possa apparire un po’ curiosa, il caso in questione riguarda un lavoratore che durante il congedo parentale ha prestato per 4 giorni attività lavorativa presso un’azienda concorrente a quella presso cui è assunto, vedendosi per questo comminato il licenziamento per giusta causa.
La Suprema Corte, in raccordo con il Tribunale d’appello, ha stabilito l’illegittimità del licenziamento ritenendo che non può considerarsi leso il vincolo fiduciario alla base di ogni rapporto di lavoro dal momento che la prestazione svolta durante il congedo parentale è stata breve ed occasionale, dovendosi, inoltre, tenere in considerazione anche la necessità del lavoratore di percepire una retribuzione che è esclusa nell’aspettativa parentale.
La Corte, inoltre, precisa che l’obbligo di fedeltà viene meno solo nel caso in cui l’attività prestata preveda l’utilizzo del bagaglio di conoscenze acquisite presso il datore di lavoro.
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