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martedì 19 aprile 2011

Lavorazioni particolarmente faticose e pesanti: pensionamento anticipato

In attuazione della delega conferita dal Collegato lavoro e dalla L. n. 247/07, il Consiglio dei Ministri ha approvato il D.Lgs. che prospetta il pensionamento anticipato per i lavoratori che effettuino lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.
Presupposto necessario all’accesso a questo speciale trattamento pensionistico è il requisito dell’anzianità contributiva, non inferiore s 35 anni, nonché il regime di decorrenza del pensionamento vigente al momento della maturazione dei requisiti agevolati.

Nello specifico, comunque, i lavoratori che hanno diritto sono:
- impegnati in mansioni particolarmente usuranti;
- Impegnati in lavori notturni a turni:
- per almeno 6 ore e per un numero di giorni lavorativi all’anno non inferiore a 78, purché maturano i requisiti per l’accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009;
- per almeno 6 ore e per un numero di giorni lavorativi all’anno non inferiore a 64 per coloro che maturano i requisiti per l’accesso anticipato dal 1° luglio 2009;
- per almeno 3 ore nell’intervallo tra mezzanotte e le cinque del mattino per periodi pari all’intero anno lavorativo;
- dipendenti di imprese per le quali operano voci di tariffa per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro allegate al decreto;
- conducenti di veicoli di capienza complessiva non inferiore ai 9 posti, adibiti al servizio pubblico di trasporto collettivo.

Il diritto all’accesso al trattamento pensionistico anticipato matura solo quando i lavoratori appartenenti ad una delle categorie suindicate abbiano svolto l’attività lavorativa:
- per le pensioni decorrenti entro il 31 dicembre 2017, per almeno 7 anni compreso l’anno di maturazione dei requisiti;
- per le pensioni decorrenti entro il 31 dicembre 2018, per almeno la metà della vita lavorativa complessiva.

Per beneficiare del trattamento pensionistico anticipato, gli interessati sono tenuti a trasmettere la relativa domanda e tutta la documentazione all’Istituto previdenziale presso il quale è iscritto entro il 30 settembre 2011, qualora abbia già maturato o maturi i requisiti agevolati entro il 31 dicembre 2011, ovvero entro il 1° marzo dell’anno di maturazione dei requisiti agevolati qualora tali requisiti siano maturati a decorrere dal 1° gennaio 2011.

Anche il datore di lavoro, con periodicità annuale, è tenuto a comunicare, esclusivamente per via telematica, alla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio e ai competenti istituti previdenziali l’esecuzione di lavoro notturno dei dipendenti che hanno diritto al trattamento pensionistico.

Consiglio dei Ministri 13 aprile 2011, Schema di decreto legislativo

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