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mercoledì 20 aprile 2011

Irregolarità della comunicazione preventiva: licenziamento collettivo illegittimo

La Suprema Corte ha stabilito che nelle procedure di mobilità o di licenziamento collettivo, l’irregolarità della comunicazione preventiva alle R.S.A. per mancata indicazione di uno o più elementi prescritti dall’art. 4, c. 3, L. n. 223/1991, comporta l’inefficacia dell’intera procedura e quindi l’illegittimità del licenziamento comminato in esito alla stessa.

Inoltre, precisano i giudici, il vizio in questione non può essere sanato ex se dalla stipulazione successiva di accordo sindacale di riduzione del personale e dalla indicazione in esso di un criterio di scelta dei dipendenti da licenziare.

La Corte specifica che la comunicazione alle organizzazioni sindacali come primo atto della procedura ha una duplice finalità, ovvero far partecipare le organizzazioni stesse alla trattativa per la riduzione del personale, nonché rendere chiaro il processo decisionale del datore nei confronti dei lavoratori potenzialmente destinati ad essere licenziati.

Conseguentemente, la mancata indicazione egli elementi previsti nella comunicazione in oggetto (collocazione aziendale, profili professionali del personale eccedente) svilisce la ratio della norma e dunque determina l’illegittimità della procedura di messa in mobilità o del licenziamento.

E’ quello che è successo nel giudizio promosso da un dipendente delle Poste italiane che ha impugnato il licenziamento intimato all’esito della procedura di mobilità, attivata per far fronte ad un eccedenza di personale su base nazionale, la cui comunicazione preventiva aveva avuto ad oggetto unicamente il numero dei dipendenti, difettando della specificazione dei settori aziendali nei quali l’eccedenza si era verificata.

La Suprema Corte ha confermato la decisione della Corte d’Appello di Roma che ha dichiarato l’inefficacia del licenziamento e la reintegrazione dell’appellante nel posto di lavoro.

Corte di Cassazione, sentenza 20 gennaio 2011, n. 1254

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