Con il Messaggio in oggetto, l’Istituto ha fornito chiarimenti circa il verificarsi dell’interruzione spontanea o terapeutica di gravidanza in coincidenza del 180° giorno dall’inizio della gestazione, se debba considerarsi parto o aborto.
Occorre specificare che l’interruzione della gravidanza che si verifichi a decorrere dal 180° giorno dall’inizio della gestazione è da considerarsi parto con conseguente riconoscimento del diritto al congedo di maternità e al correlativo trattamento economico previdenziale.
Nel caso in cui, invece, l’interruzione avviene prima del 180° giorno, ovvero dal 179° giorno dalla gestazione, l’evento è da considerare aborto, qualificato come malattia con diritto all’indennità di malattia.
L’INPS ha specificato che l’interruzione della gravidanza che si verifica proprio il 180° giorno di gestazione è da considerarsi parto a cui va connesso il riconoscimento del diritto al congedo di maternità ed al contestuale trattamento previdenziale.
L’Istituto, inoltre, ricorda che al fine di stabilire quando si sia verificata l’interruzione della gravidanza, la data d’inizio della gestazione viene individuata conteggiando a ritroso 300 giorni a partire dalla data presunta del parto senza includere nel computo stesso tale ultima data.
INPS, Messaggio 18 aprile 2011, n. 9042
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