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venerdì 1 aprile 2011

Imprese assicuratrici, istituito il Fondo di solidarietà

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 30 marzo 2011, il decreto del Ministero del Lavoro n. 33 del 21.1.2011 concernente il Regolamento per l’istituzione del “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici”.

Il Fondo ha lo scopo di attuare, nei confronti dei lavoratori delle imprese cui si applica il contratto collettivo di settore, interventi che, nell'ambito e in connessione con processi di ristrutturazione e/o di situazioni di crisi, o di rilevante riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro:

a) favoriscano il mutamento e il rinnovamento delle professionalità;
b) realizzino politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione.
Il Fondo provvede in via ordinaria:
1) a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali o comunitari;
2) al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzione dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente.
In via straordinaria, il Fondo provvede all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale, ed al versamento della contribuzione correlata di cui all'articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne per un periodo massimo di 60 mesi fino alla maturazione dei requisiti per la pensione INPS. Detto assegno sarà, altresì, erogato nel periodo intercorrente tra la suddetta maturazione e la data di decorrenza dell'erogazione della pensione INPS, escluso, per quest'ultimo periodo, il versamento della contribuzione correlata.

I soggetti interessati devono versare al Fonod un contributo ordinario dello 0,50% (di cui 0,375% a carico datore di lavoro e 0,125% a carico lavoratore). E' inoltre dovuto un contributo addizionale a carico datore di lavoro nella misura non superiore all'1,50% in caso di fruizione dei programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale oppure di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzione dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa.

Ministero Lavoro - Decreto 21/01/2011 n. 33- G.U. n. 73 del 30/03/2011

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