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lunedì 11 aprile 2011

Esclusione dalla base imponibile contributiva delle somme versate a casse di assistenza sanitaria avente esclusivamente fine assistenziale

Attraverso l’interpello n. 14/2011 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha risposto al quesito sollevato dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro riguardante chiarimenti in merito all’esclusione, o meno, dalla base imponibile contributiva delle somme versate a Casse di assistenza sanitaria le quali, seppure eroghino prestazioni assistenziali in virtù di accordi collettivi, non operano negli specifici ambiti di intervento previsti dal Decreto del Ministero della salute (ex art. 51 TUIR).

Il Ministero ha risposto al quesito in questione affermando che i contributi versati alle Casse suindicate “non possono beneficiare dell’esenzione rilevante sul versante fiscale, trovando invece applicazione la sola esclusione dall’imponibile contributivo di cui all’art. 6, c. 4, lett. f), D.Lgs. n. 314/1997”.

Ai sensi dell’art. 6, c. 4, lett. f), D.Lgs. n. 314/1997, infatti, è prevista l’esclusione dalla base imponibile contributiva proprio delle somme in questione, mentre il regime di esclusione sia ai fini contributivi che fiscali delle somme versate dai datori o dai lavoratori, e richiamato dall’interpellante (ex art. 51, c. 2, lett. a), TUIR), si riferisce solo ai versamenti effettuati a favore degli enti e delle casse che operano negli ambiti di intervento stabiliti con Ministero della Salute.

Per cui le casse non operanti nei settori d’intervento di cui all’art. 51 TUIR non beneficiano dell’esenzione rilevante sul versante fiscale ma solo su quello contributivo.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Interpello, 8 marzo 2011, n. 14

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