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martedì 5 aprile 2011

DECRETO “MILLEPROROGHE”: IL REGIME TRANSITORIO PER LA DILAZIONE DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO

IL DL MILLEPROROGHE
Diventa più facile la dilazione di pagamento delle somme iscritte a ruolo secondo l'art. 2, comma 20, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, più noto come “D.L. mille proroghe”. Secondo il citato Decreto infatti, il mancato pagamento della prima rata ovvero, successivamente, di due rate, non comporta la decadenza dal beneficio del pagamento rateale ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 602/1973 ma bensì la possibilità di poter usufruire di un'ulteriore dilazione fino a settantadue mesi, sempre che il debitore si trovi (potendolo dimostrare) in situazione di difficoltà.
Non si tratta di una norma «a regime», ma soltanto di una disposizione transitoria per chi beneficia di una o più dilazioni concesse fino alla data del 27 febbraio 2011.
LA DILAZIONE DEL PAGAMENTO
Se il contribuente si trova in una situazione di temporanea o obiettiva difficoltà, l'agente della riscossione può concedere la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad una massimo di 72 rate mensili.
La valutazione della situazione di disagio economico-finanziario è demandata all'agente della riscossione che ha notificato la cartella di pagamento senza che, peraltro, la norma abbia precisato quali sono i vincoli specifici da osservare nell'istruttoria della pratica che si conclude con l'accoglimento della richiesta ovvero con un formale rifiuto nel quale sono indicate le ragioni che ostano alla concessione della rateazione.
REQUISITI SOGGETTIVI
Il beneficio in questione non è riservato a tutti ma ha per oggetto soltanto le rateazioni che sono state concesse entro il 27 febbraio 2011.
Dal beneficio, pertanto, sono esclusi:
1. i debitori che non hanno pagato soltanto una delle rate successive alla prima;

2. le dilazioni concesse dopo il 27 febbraio 2011;

3. le istanze di proroga presentate ma non comprovate dal temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà posta alla base della concessione della prima rateazione.
In pratica, il beneficio è riservato solo ed esclusivamente a favore del debitore che non ha pagato la prima rata oppure che, pur avendo eseguito il primo versamento, ha omesso il pagamento di due rate successive. In qualsiasi caso, va data dimostrazione del peggioramento delle obiettive condizioni di difficoltà.
REQUISITI OGGETTIVI
L'oggetto della richiesta di rateazione è rappresentato dal tributo o contributo iscritto a ruolo, dagli interessi per ritardato pagamento, dalla sanzione, dall'aggio spettante all'agente della riscossione e dalle spese di notifica della cartella di pagamento nonché, eventualmente, se l'istanza è presentata dopo il sessantesimo giorno successivo alla data di notifica, gli interessi di mora e le spese per la procedura di riscossione coattiva
La disposizione non ha per oggetto soltanto i tributi erariali (cioè IRPEF, IRES, IVA, IRAP, ecc.) ma anche quelli locali (ad esempio l'ICI) nonché i contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'INPS, i premi INAIL e, più in generale, tutte quelle entrate che sono gestite dall'agente della riscossione, purché oggetto di pagamento rateale.
Lo stato di peggioramento della situazione economico-finanziaria, a titolo esemplificativo, può avere per oggetto:
1. la sopravvenuta carenza di liquidità finanziaria;

2. l'aggravamento dello stato di crisi aziendale (ad esempio, per situazione del mercato, crisi economica settoriale o locale, riorganizzazione, carenza di liquidità);
3. contestuale scadenza di obbligazioni pecuniarie, anche per sopravvenute situazioni debitorie di tributi o contributi o per esigenze familiari (ad esempio, lo stato di malattia, un intervento chirurgico di costo notevole);

4. precaria situazione reddituale (ad esempio, la messa in cassa integrazione).
ESCLUSIONI
Non è possibile chiedere la rateazione (e, quindi, usufruire della norma) per i debiti che derivano da:
1. disposizioni previste dall'ordinamento comunitario (ad esempio, il recupero di partite derivanti dai «tipi modello RAS» iscritte per agevolazioni dichiarate illegittime, quali gli aiuti di Stato, dall'Unione europea);

2. procedure di riscossione spontanea a mezzo ruolo di cui all'art. 32, comma 1, lett. a) e b), del D.Lgs. n. 46/1999, su richiesta del debitore;

3. tributi locali inseriti nei cd. «GIA»;

4. ruoli rateizzati sin dall'origine (ad esempio, quelli emessi dall'INPS ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 46/1999).

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