Corte Costituzionale, sentenza 04 aprile 2011, n. 116
In seguito alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 16 del D.Lgs. n. 151/2001sollevata dal Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, la Corte Costituzionale, con la sentenza suindicata, ne ha stabilito l’incostituzionalità.
Il caso in questione riguardava una lavoratrice che a seguito di un parto prematuro aveva chiesto di utilizzare il periodo di astensione obbligatoria a partire dalle dimissioni del figlio dalla struttura ospedaliera.
La Corte Costituzionale ha stabilito l’illegittimità della norma suindicata nella parte in cui non permette, in caso di parto prematuro con ricovero del neonato in struttura ospedaliera, che la madre possa fruire del congedo obbligatorio che le spetta “a far tempo dalla data d’ingresso del bambino nella casa famiglia”.
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