La Suprema Corte con la sentenza in oggetto ha stabilito che il lavoratore può conseguire le prestazioni del Fondo di Garanzia costituito presso l’INPS, qualora il datore di lavoro è assoggettabile a fallimento, anche se per esiguità del credito azionario, in realtà, è da considerarsi non assoggettabile.
La Suprema Corte concorda con la Corte d’appello che ha accordo, riformando la decisione del giudice di primo grado, la domanda di una lavoratrice volta ad ottenere dall’INPS il pagamento del TFR maturato nei confronti del datore di lavoro insolvente, a fronte di un respingimento della richiesta da parte dell’Istituto che ha ritenuto, invece, inoperabile la garanzia del Fondo dal momento che il fallimento del datore di lavoro non poteva essere dichiarato.
La Corte ha richiamato la L. n. 297/1982, che tutela il lavoratore prevedendo l’erogazione del TFR da parete del Fondo, in raccordo alla direttiva CE n. 987/1980 alla luce della quale la Cassazione stessa nel 2007 aveva esteso la tutela a tutti i casi in cui non potesse essere pronunciato il fallimento perché sottoposto a esecuzione forzata.
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