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lunedì 21 novembre 2011

Il contributo di perequazione e quello di solidarietà


Il contributo di perequazione e quello di solidarietà sono due prelievi che si aggiungono all'IRPEF e sono per ora previsti fino al 2014. Il primo colpisce i dipendenti del settore pubblico e i pensionati di ogni settore; il secondo i cittadini con redditi diversi da quello di lavoro e di pensione. Il primo contributo va dal 5% al 10% (sopra i 90 mila euro e parte da agosto di quest'anno), il secondo è pari al 3% (sopra i 300 mila euro e parte dall'inizio dell'anno).

La legge n. 111 del 15 luglio 2011 ha introdotto il contributo di perequazione da agosto 2011 a dicembre 2014 sulle pensioni lorde superiori a 90 mila euro. L'INPS ha effettuato la trattenuta sulla rata di settembre recuperando anche la tassa di agosto.

Il 13 agosto 2011, il D.L. n. 138 elimina il contributo e l'INPS blocca la trattenuta sulla rata di ottobre, successivamente la legge n. 148 del 14 settembre 2011 ripristina la trattenuta.

Ora che la produzione legislativa sembra terminata gli uffici hanno proceduto a ricostituire le pensioni, di modo che, sulla rata del mese in corso, venga di nuovo applicata la trattenuta, con il recupero anche del mese di ottobre. 

A partire dalla rata di dicembre le trattenute seguiranno di pari passo le mensilità di pensione senza diversificazioni.

Ricordiamo che la prima trattenuta si applica sulle pensioni, nella misura del 5%, sulle fasce da 90 mila a 150 mila e del 10% sulle fasce ulteriori. La seconda riguarda invece i redditi diversi da pensione e da retribuzione e si applica nella misura del 3% sulle fasce eccedenti i 300 mila euro.

Esempio:

Pensionato con 360 mila euro di reddito

[di cui 310 mila da pensioni e 50 mila da redditi diversi (terreni, casa, rendite, ecc.)].

- da 90 mila a 150 mila si applica il contributo del 5%;
- da 150 mila a 310 mila euro si applica il contributo del 10%;
- sugli ultimi 50 mila euro quello del 3%.

Il contributo di perequazione e quello di solidarietà

Apprendistato professionalizzante nel Terziario e turismo 5 anni


A parere del MinLavoro, la durata massima di 5 anni dell'apprendistato, prevista per le figure professionali dell'artigianato, può essere ammessa anche per gli stessi profili professionali appartenenti a settori merceologici differenti. 

Il D.Lgs. n. 167/2011, infatti, afferma che la durata minima del contratto, per la sua componente formativa, non può essere superiore a tre o cinque anni per le figure professionali dell'artigianato individuate dalla contrattazione collettiva di riferimento.

Secondo il predetto dicastero, però, il discorso non può limitarsi alle figure individuate esclusivamente dalla contrattazione degli artigiani. A titolo esemplificativo, il Ministero elenca tutte quelle piccole attività commerciali che, soprattutto in luoghi turistici, creano gli stessi prodotti che immettono sul mercato e pertanto impiegano personale che necessita di una particolare professionalità ed esperienza.

Tutte queste figure - previste nell'ambito dei diversi contratti collettivi del terziario, del turismo/pubblici esercizi e delle aziende di panificazione - sono omologhe e contrattualmente sovrapponibili a quelli delle figure artigiane; pertanto è possibile l'attivazione di contratti di apprendistato per periodi formativi massimi di 5 anni.

Apprendistato professionalizzante nel Terziario e turismo  5 anni

Parasubordinati e crediti vantati dall'inps


L'INPS sta inviando le lettere di interruzione della prescrizione e per il recupero dei contributi non versati ai parasubordinati iscritti alla Gestione separata. Le lettere riguardano i contributi omessi o insufficientemente versati per compensi erogati negli anni 2001, 2002 e 2004, come risulta dal confronto tra pagamenti e denunce presentate negli anni 2002, 2003 e 2005.

Nelle lettere sono inseriti anche i prospetti riepilogativi di tutte le informazioni utili per la determinazione del debito residuo (periodi di riferimento, imponibile, contributi versati, residuo a debito, sanzioni, ecc.). Sono elencati anche i versamenti effettuati dai committenti, nei quali non è stato inserito il periodo di riferimento relativo al contributo versato.

I contribuenti sono invitati a versare la contribuzione entro 30 giorni utilizzando la causale contributo Cxx per gli importi relativi ai contributi omessi e causale Cos per le sanzioni calcolate.

In caso di mancata regolarizzazione degli importi entro i termini stabiliti, la denuncia si trasformerà in avviso di addebito, non essendo prevista alcuna ulteriore fase amministrativa.


Parasubordinati e crediti vantati dall'inps

Società cooperative a mutualità prevalente


Nella Ris. n. 104/E del 28 ottobre 2011 l'Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti in merito alla sussistenza del requisito di mutualità prevalente in capo alle società cooperative di produzione e lavoro, qualora queste si avvalgano dell'opera di terzi, tramite contratti di appalto, per lo svolgimento dell'attività sociale. 

Al riguardo è stato precisato che nel caso di contratti di appalto, il corrispettivo pagato per le opere eseguite da terze imprese non rileva nel computo della mutualità prevalente ai sensi degli artt. 2512 e 2513 c.c. 

I costi relativi alle prestazioni eseguite da dipendenti o collaboratori dell'impresa appaltatrice vanno computati soltanto ai fini del calcolo del rapporto previsto dall'art. 11 del D.P.R. n. 601/1973, in quanto la norma tributaria, diversamente da quella civilistica, pone in rapporto il costo del lavoro dei soci con il totale dei costi sostenuti dalla cooperativa, escludendo solo i costi inerenti le materie prime e sussidiarie.

R.M. 28 ottobre 2011, n. 104/E

Società cooperative a mutualità prevalente








domenica 2 ottobre 2011

RICHIESTA SERVIZI INPS DA APRILE 2012 SOLO IN VIA TELEMATICA

Telematizzazione spinta da parte dell'INPS: con il 1° aprile 2012 qualsiasi servizio richiesto agli uffici (pensioni, contributi, ammortizzatori sociali, indennità, ecc.) potrà essere richiesto esclusivamente in via telematica.

Il Presidente dell'INPS, con determinazione 277/2011 ha emanato il calendario definitivo della sostituzione delle tradizionali modalità di invio delle istanze con la presentazione telematica in via esclusiva.

Il calendario definisce per ciascuna domanda di servizio la data di passaggio al canale telematico esclusivo, prevedendo una progressione temporale che si concluderà, con l'ultimo insieme di istanze, il 1° aprile 2012.

 È comunque prevista la possibilità di poter disporre, per ciascuno dei passaggi all'esclusività telematica, un periodo transitorio (l'ultimo dovrà concludersi entro il 1° luglio 2012).

La presentazione delle domande di servizio dovrà avvenire soltanto attraverso uno dei seguenti canali:

1) web-servizi accessibili direttamente dal cittadino tramite Pin attraverso il portale INPS;
2) call center 803.164; 
3) intermediari dell'Istituto attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi. Attenzione alle conseguenze di questa trasformazione: la domanda di servizio acquista validità solo dal momento in cui è stata presentata in via telematica.

La domanda in forma cartacea non avrà più valore ai fini della decorrenza della prestazione.

 A - Se la mancata trasmissione telematica sia stata determinata da eventi non ascrivibili all'Istituto, gli uffici informeranno immediatamente e formalmente il soggetto interessato circa l'improcedibilità della domanda, che risulterà improduttiva di effetti rispetto all'insorgenza del diritto alla prestazione/servizio richiesta, fino alla trasmissione telematica della stessa a cura del cittadino utente o del relativo intermediario. E la data di presentazione della domanda sarà esclusivamente quella in cui verrà ricevuta in forma telematica.

B - Se all'opposto si accerti che la causa del mancato invio telematico sia addebitabile al sistema informativo dell'INPS, gli uffici devono protocollare in entrata la domanda e darle validità giuridica.

 A titolo esemplificativo si precisa che: - dal 1° ottobre 2011 divengono telematici tutti i servizi inerenti la maternità, i congedi parentali; - - dal 1° gennaio 2012 le dilazioni, le sospensioni e gli sgravi di contributi, le pensioni ai superstiti; - - dal 1° aprile 2012 (ultima scadenza) CIG e mobilità in deroga, prestazioni antitubercolari, fondo di garanzia TFR, ecc. (INPS - Circ. n. 110 del 30 agosto 2011)

AZIENDE AGRICOLE: VARIAZIONI INPS PER MILANO E LA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

L'istituzione della provincia di Monza e Brianza ha comportato per l'INPS la modifica delle competenze territoriali degli uffici. Dal 1° ottobre 2011 si devono usare i nuovi «codici Istat comune» per le aziende agricole di nuova iscrizione con terreni ubicati nel nuovo comprensorio provinciale.

 Le denunce aziendali già presenti negli archivi in stato di «accolta», presentate dalle aziende dei comuni interessati (vanno da Agrate Brianza a Vimercate) verranno cessate centralmente con decorrenza 30 settembre 2011.

E i dati verranno duplicati in una nuova Da che riporta i codici Istat di nuova istituzione indicati in tabella con decorrenza 1° ottobre 2011. Le aziende interessate dovranno inoltrare le denunce Dmag con i nuovi codici ISTAT a partire dal 3° trimestre 2011.

Mentre le denunce Dmag (principali, sostitutive e/o di variazione) relative a periodi precedenti dovranno mantenere i codici ISTAT già precedentemente attribuiti come Provincia di Milano.

Infine da Roma, con procedura centralizzata, gli intermediari, già autorizzati alla gestione delle aziende interessate da tale operazione, saranno autorizzati automaticamente alla gestione delle aziende contraddistinte dai nuovi codici dei comuni del comprensorio provinciale di Monza e Brianza.

La posizione previdenziale delle aziende autonome che hanno presentato all'INPS domanda di iscrizione a decorrere dal 1° gennaio 2011 è già stata attribuita ai comuni del nuovo comprensorio.

Con il risultato che tutte le posizioni contributive relative ai lavoratori autonomi già iscritti nella Provincia di Milano sono state cancellate d'ufficio con decorrenza 31 dicembre 2010 e contemporaneamente iscritte nei rispettivi comuni del comprensorio provinciale di Monza e Brianza con decorrenza 1° gennaio 2011.

Nello stesso tempo l'INPS comunica altre variazioni riferite alle aziende agricole e ai lavoratori agricoli autonomi residenti nella provincia di Milano. Nell'ambito dello stesso territorio vengono trasferiti moltissimi comuni nella competenza della sede centrale di Milano.

I comuni segnalati con i diversi codice sede, gestiti fino ad oggi dalle varie Agenzie nel territorio, vengono alla sede di Milano e rimangono invariati i codici relativi all'inquadramento aziendale già utilizzati per le aziende ed i lavoratori autonomi in agricoltura, per cui gli adempimenti da parte delle aziende rimangono invariati.

L'attribuzione alla sede di Milano sarà operativa a seguito dell'invio, da parte delle aziende, dei Dmag per la manodopera occupata nel 3° trimestre 2011; per i lavoratori autonomi, l'attribuzione degli adempimenti coinciderà con l'emissione contributiva per l'anno 2011.

VARIAZIONI CONTRIBUTIVE INPS: NASCE IL MODELLO «DM10 VIG VIRTUALE»

Se l'azienda deve comunicare una variazione sui contributi che ha indicato con il flusso Uniemens ad essa gli uffici devono applicare la nuova procedura di gestione che prevede l'emissione di un modello virtuale.

Il sistema è articolato nel seguente modo.

 A - Le aziende, o i loro intermediari, devono inviare mensilmente, contestualmente alle denunce mensili correnti, anche le denunce di variazione relative a periodi pregressi.

 B - L'INPS genera per quel mese il «DM10 virtuale» e per le denunce di variazione che comportano una regolarizzazione contributiva, determina, sulla base del confronto con il «DM10 virtuale» originariamente prodotto, il «DM10 Vig virtuale» per l'importo a debito o a credito risultante dalla differenza tra la denuncia originariamente prodotta e quella di variazione.

 C - A questo punto viene contattata l'azienda per una conferma del modello (nel senso che i calcoli degli uffici sono corretti).

 Questo sistema si applica a partire dalle denunce con competenza non precedente a gennaio 2010, mese di introduzione dei flussi Uniemens. Le aziende, o i loro intermediari, possono accedere alla procedura di gestione dei DM10Vig virtuali attraverso la già nota funzione di «servizi per le aziende e i consulenti/Uniemens/Consultazione denunce individuali» alla quale sono state aggiunte le schede «Variazioni» e «DM10Vig».

L'azienda, o chi la rappresenta, può rifiutare il DM10Vig virtuale proposto. In tal caso le denunce di variazione saranno annullate e, nel caso di variazione di denunce individuali, sarà annullata anche la corrispondente variazione sul conto assicurativo del lavoratore interessato.

Ciò al fine di garantire il costante allineamento tra dichiarazioni retributive (conto assicurativo) e dichiarazioni contributive (DM10 e DM10Vig).

 Gli operatori di Sede abilitati potranno accedere ad analoghe funzionalità di consultazione attraverso la consueta funzione di «Verifica flussi» e scaricare il manuale operativo aggiornato con le nuove opzioni.

 L'INPS sottolinea come sia di fondamentale importanza che le aziende provvedano tempestivamente a rimuovere le cause di «squadratura» dai DM10 virtuali generati dagli uffici. Laddove invece sussiste la quadratura il sistema genera immediatamente il DM10 virtuale e, se già superata la data di scadenza di pagamento mensile (16 del mese), lo inoltra alle procedure di gestione.

Può perciò verificarsi che eventuali variazioni contributive, pur inviate entro la scadenza di fine mese, se successive alla quadratura del DM10 virtuale, determinino la produzione di un DM10Vig virtuale. Le variazioni di informazioni che non hanno ricaduta sui contributi (coperture settimanali, differenze accredito, ecc.) continueranno ad avere effetto esclusivamente sul conto assicurativo del lavoratore, ma non produrranno alcuna regolarizzazione.

PENSIONI PAGATE ALL'ESTERO: I CONGUAGLI INPS

Sotto controllo le pensioni pagate a residenti all'estero che hanno titolo a ricevere in tutto o in parte la pensione solo se titolari di redditi personali e familiari inferiori ai tetti disposti ogni anno dalla normativa.

Il controllo INPS riguarda tutte le dichiarazioni reddituali pervenute nel corso del 2010. Il tasso di cambio utilizzato per la conversione in euro dei redditi espressi in valuta estera è quello applicabile a dicembre dell'anno cui si riferisce il reddito. Il ricalcolo è stato effettuato con arretrati al 31 luglio 2011.

I conguagli a credito del pensionato di importo fino a 2.500 euro sono stati validati e messi in pagamento con procedura centralizzata. Invece gli arretrati di importo superiore a 2.500 euro sono stati trasferiti alle singole sedi territoriali per il pagamento dopo avere effettuato i dovuti controlli e le eventuali compensazioni.

Nel caso in cui i nuovi dati reddituali e di aggiornamento pro-rata estero non hanno comportato conguagli per i periodi precedenti, né variazioni sull'importo corrente di pensione, l'INPS ha soltanto aggiornato i dati delle pensioni.

Ai pensionati è stata inviata apposita personalizzata comunicazione e nei casi di recuperi, è stata aggiunta una tabella che evidenzia i dati relativi al conguaglio, distinguendoli per tipologia e per anno di riferimento.

MATERNITÀ ANTICIPATA E POSTICIPATA: IL CONTROLLO SANITARIO DELLA ASL

Per l'astensione anticipata e prorogata per maternità la norma prevede che il provvedimento di astensione dal lavoro sia adottato da parte della competente Direzione provinciale del lavoro «sulla base di accertamento medico, avvalendosi dei competenti organi del Servizio sanitario nazionale».

Essi sono:

a) il caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;
b) il caso in cui le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
c) il caso in cui la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni.

Nei casi di astensione anticipata per complicanze della gravidanza, l'astensione è disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro secondo le risultanze dell'accertamento medico.

In ogni caso l'astensione dal lavoro di cui alle lett. b) e c) può essere disposta dal servizio ispettivo, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, e nel disporre l'astensione anticipata e/o prorogata dal lavoro può anche prescindere dall'acquisizione di un parere medico (che, nel caso fosse richiesto, dovrebbe comunque provenire dalla Asl) e procedere a emanare il relativo provvedimento.

Nei casi in cui sia necessaria una valutazione sanitaria, questa costituirà uno dei fondamenti su cui concedere l'astensione, insieme alla verifica della circostanza che la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni.

L'accertamento medico effettuato dalla Asl, costituendo un giudizio di carattere tecnico, è senz'altro vincolante per gli uffici del lavoro ai fini dell'adozione del relativo provvedimento di interdizione dal lavoro anticipata o posticipata. (Ministero lavoro - Nota 16 marzo 2011, n. 6165)

BENI CONCESSI IN GODIMENTO A SOCI O FAMILIARI DELL'IMPRENDITORE

Il legislatore ha inteso colpire l'intestazione di comodo di beni a società stabilendo che per il socio o familiare utilizzatore costituisce reddito imponibile ai fini IRPEF ai sensi dell'art. 67, primo comma, lett. h-ter), del T.U.I.R., la differenza tra il valore di mercato ed il corrispettivo annuo riconosciuto all'impresa per la concessione in godimento del bene.

In tutti quei casi in cui il bene viene concesso in godimento a soci o familiari dell'imprenditore per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento, i costi relativi allo stesso non sono ammessi in deduzione dal reddito imponibile.

L'impresa concedente ovvero il socio o il familiare dovranno comunicare i dati relativi ai beni concessi in godimento, secondo modalità che dovranno essere definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.

Se la dichiarazione viene omessa, o inviata con dati incompleti o non veritieri, è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pari al 30% del reddito imponibile in capo al socio; la sanzione opera nella misura fissa di cui all'art. 11, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 471/1997 (da 258 a 2.065 euro) se la società ed il socio/familiare si sono comunque conformati alle nuove disposizioni. 

Si segnala da ultimo che il comma 36-septiesdecies stabilisce che l'Agenzia delle entrate, nel controllare (sistematicamente) la posizione delle persone che hanno utilizzato i beni concessi in godimento ed ai fini della ricostruzione sintetica del reddito tiene conto, in particolare, di qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione effettuata nei confronti della società. (D.L. 13 agosto 2011, n. 138, art. 2, commi da 36-terdecies a 36-duodicies)

DAL FULL-TIME AL PART-TIME (E VICEVERSA): LA CLASSIFICA DELLE PRECEDENZE

Se il dipendente pubblico chiede alla propria Amministrazione di trasformare il rapporto di lavoro da full-time a part-time, l'Amministrazione non ha l'obbligo di accogliere l'istanza di trasformazione presentata dal lavoratore.

Ovviamente la domanda viene valutata e ciò presuppone una verifica dei seguenti elementi:

1) la dotazione organica e la relativa disponibilità di posti part-time nell'ambito dei contingenti fissati dalla contrattazione collettiva;

2) il tipo di lavoro autonomo o subordinato che il dipendente intende svolgere a seguito della trasformazione del rapporto di lavoro;

3) l'impatto che il cambiamento potrà avere sull'organizzazione del lavoro, verificando se la trasformazione causi un pregiudizio alla funzionalità dell'ufficio.

Se più persone presentano domanda di part-time il datore di lavoro deve stilare una classifica con relativi titoli di precedenza ovviamente dettati dalla legge e non dalla singola Amministrazione. In ogni caso hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro, al di là delle precedenze, i lavoratori affetti da patologie oncologiche con una residua ridotta capacità lavorativa, anche a seguito degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata dall'apposita commissione medica.

E tali lavoratori, quando lo chiederanno, hanno inoltre diritto a ritornare al rapporto a tempo pieno.

Le precedenze sono previste per:

a) i lavoratori il cui coniuge, figli o genitori siano affetti da patologie oncologiche;

b) i lavoratori che assistono una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, in condizione di gravità con un'invalidità del 100% e con necessità di assistenza continua poiché non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;

c) i lavoratori con figli conviventi di età non superiore a tredici anni; d) i lavoratori con figli conviventi che sono «in situazione di handicap grave».

Meritevole di tutela è la situazione dei familiari di studenti affetti da disturbi specifici dell'apprendimento, cioè dalla sindrome Dsa che si riferisce alle ipotesi di dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia. Se c'è diritto alla trasformazione - si pensi ai lavoratori affetti da patologie oncologiche con ridotta capacità lavorativa - l'Amministrazione entro 60 giorni dalla domanda deve convalidare il part-time (o il ritorno al full-time).

Se c'è di diritto di precedenza la domanda deve essere valutata con priorità rispetto a quella degli altri dipendenti interessati anch'essi alla trasformazione del rapporto di lavoro.

CIGS: DIRITTI E INTERESSI LEGITTIMI RICORSO AL GIUDICE ORDINARIO

Quando gli uffici INPS comunicano in via diretta al lavoratore che è intervenuta la decadenza dalla prestazione di cassa integrazione straordinaria occorre indicare all'interessato la facoltà di presentare ricorso al giudice ordinario.

La comunicazione della decadenza infatti non è un provvedimento caratterizzato dall'esercizio di discrezionalità amministrativa, bensì è una mera comunicazione della violazione di una disposizione di legge con la conseguente applicazione della sanzione prevista.

Con il risultato che la posizione del lavoratore non può ricondursi a una posizione di interesse legittimo, derivante da un vizio di legittimità del potere discrezionale attribuito dalla legge alla pubblica Amministrazione e tutelato indirettamente in via amministrativa, ma a un diritto soggettivo alla prestazione economica, il cui diniego è l'effetto di una discrezionalità di mero carattere tecnico espressa, dunque, in un provvedimento privo di discrezionalità amministrativa.

La decadenza dichiarata conseguente all'omissione della comunicazione preventiva è attinente solo alla violazione della normativa in materia di cassa integrazione e al controllo del connesso diritto del lavoratore a fruire della prestazione economica, la cui tutela è attribuita al giudice ordinario.

LAVORI USURANTI: SLITTA LA CONSEGNA DELLE DOMANDE PER LAVORI NOTTURNI

Resta per il momento aperta la scadenza delle domande che devono essere presentate agli enti previdenziali da parte dei lavoratori che intendono far riconoscere il carattere usurante ai lavori notturni svolti (in maniera continuativa o con regolari turni periodici), al fine di poter poi ottenere la pensione di anzianità con requisiti di età e contribuzione inferiori alla norma.

Il Ministero del lavoro, visto che ancora non è stato emanato il decreto che deve stabilire le modalità di presentazione delle domande e la relativa modulistica (materiale che deve essere fornito dallo stesso ministero scrivente), annulla il termine del 30 settembre e fa «riserva di indicare un nuovo termine di scadenza».

(Ministero del lavoro - Nota 14 settembre 2011, n. 418)

LAVORATORI ASSENTI PER MALATTIA: L'ATTESTATO È SOLO TELEMATICO

Dal 13 settembre sono completamente uniformate le regole tra settore pubblico e privato relative alla ricezione degli attestati da parte dei datori di lavoro.

La situazione attualmente si presenta nel seguente modo.

 A - Nei casi di assenza per malattia superiore a dieci giorni e comunque nei casi di eventi successivi al secondo, nel corso dell'anno solare, anche per il lavoratore del settore privato c'è l'obbligo di produrre idonea certificazione rilasciata unicamente dal medico del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, con esclusione delle assenze per malattia per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o diagnostiche per le quali la certificazione giustificativa può essere rilasciata anche da medico o struttura privata.

B - Per gli eventi di malattia aventi durata pari o inferiore a 10 giorni nonché per le assenze fino al secondo evento, nel corso dell'anno solare, il lavoratore può rivolgersi, per la certificazione di malattia, anche al medico curante non appartenente al Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato.

Risulta equiparata anche la modalità di rilascio e di trasmissione telematica del certificato di malattia all'INPS e dell'attestato di inidoneità al lavoro al datore di lavoro, il quale dovrà acquisirlo telematicamente fermo restando l'obbligo del lavoratore di comunicare in ogni caso l'assenza per malattia.

A questo proposito l'INPS preannuncia che gestirà in modalità telematica anche le visite mediche domiciliari, sia richieste dai datori di lavoro sia disposte d'ufficio, mediante assegnazione automatica al medico di controllo più vicino al domicilio del lavoratore ammalato.

L'INPS ribadisce che il medico che redige il certificato di malattia telematico è tenuto, se ciò è richiesto dal lavoratore, a rilasciare, al momento della visita, copia cartacea del certificato e dell'attestato di malattia telematici. Le attestazioni di malattia possono essere inviate dall'INPS al datore di lavoro anche per il tramite dei propri intermediari (consulenti del lavoro, avvocati, ecc.).

Questo servizio è esteso anche agli intermediari dei datori di lavoro del settore agricolo - limitatamente all'attività di assistenza svolta in favore di tali datori di lavoro - e cioè agli agrotecnici, ai periti agrari e ai dottori agronomi e dottori forestali.

I datori di lavoro e gli intermediari possono ricercare gli attestati di malattia mediante il codice fiscale e numero di protocollo, disponibile nel menù della consultazione on line INPS degli attestati di malattia o attraverso il canale call center 803.164.

Oltre ai datori di lavoro anche agli intermediari è possibile richiedere il servizio di consultazione degli attestati di malattia attraverso il: a) sistema di invio con Pec; b) sistema di accesso con Pin. Anche i lavoratori possono inoltrare richiesta di invio del certificato e dell'attestato di malattia alla propria casella di Pec.

Chi non ha una Pec, ma ha il Pin, può sempre chiedere agli uffici INPS di ricevere copia degli attestati di malattia presso un indirizzo email dallo stesso indicato. (INPS - Circ. n. 117 del 9 settembre 2011)

IMPRESE EDITORIALI GIORNALISTICHE: INCENTIVO PER L'OCCUPAZIONE DI UNDER 35

Anche le aziende editoriali hanno diritto all'incentivo per l'occupazione se assumono giovani fino ai 35 anni di età.

L'incentivo è pari a 5 mila euro a favore dell'azienda nei seguenti casi:

a) assunzione con contratto a tempo indeterminato;
b) ovvero trasformazione di un rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato;
c) assunzione di giovani inferiore ai 36 anni di età, genitori di figli minori, anche affidati;
d) giovani disoccupati iscritti presso i centri per l'impiego (attenzione: la iscrizione nelle liste paritetiche Fnsi e Fieg non è requisito valido);
e) oppure giovani con un rapporto di lavoro precario: contratto a termine, di collaborazione coordinata e continuativa, di collaborazione occasionale, di somministrazione, ecc.) .

La misura incentivante vale anche per i giornalisti iscritti all'Inpgi anche se sono tenuti preventivamente a iscriversi nella «banca dati per l'occupazione dei giovani genitori» gestita dall'INPS.

Il beneficio è cumulabile con gli altri benefici contributivi deliberati dall'Inpgi proprio in materia di assunzione di giornalisti a tempo indeterminato.

domenica 11 settembre 2011

Istituita la Banca dati per l’occupazione dei giovani genitori

INPS, Circolare n. 115 del 05 settembre 2011

Istituita la Banca dati per l’occupazione dei giovani genitori

Con la circolare n. 115 del 05 settembre 2011 l’INPS comunica che è stata istituita la "Banca dati per l’occupazione dei giovani genitori", in conseguenza allo stanziamento da parte del Ministro della Gioventù di 51.000.000 di euro, per interventi in favore dell’occupazione di giovani di età non superiore a 35 anni con figli minori.

Possono iscriversi alla banca dati tutti coloro che alla data di presentazione della domanda siano in possesso congiuntamente dei i seguenti requisiti:

1. età non superiore a 35 anni (da intendersi fino al giorno precedente il compimento del trentaseiesimo anno di età);
2. essere genitori di figli minori - legittimi, naturali o adottivi - ovvero affidatari di minori;
3. essere disoccupati iscritti al Centro per l’Impiego
4. essere titolari di uno dei seguenti rapporti di lavoro:
- lavoro subordinato a tempo determinato
- lavoro in somministrazione
- lavoro intermittente
- lavoro ripartito
- contratto di inserimento
- collaborazione a progetto o occasionale
- lavoro accessorio
- collaborazione coordinata e continuativa.

L’iscrizione alla lista consente all’INPS di riconoscere un bonus pari a 5.000 euro nel caso di assunzione o trasformazione del contratto, a tempo pieno o part-time, a tempo indeterminato.

I soggetti iscritti verranno cancellati dalla banca dati al verificarsi dei seguenti eventi:

• compimento di 36 anni d’età del soggetto iscritto;
• raggiungimento della maggiore età di tutti i minori;
• cessazione dell’affidamento del minore;
• assunzione a tempo indeterminato (pieno o parziale).

L’iscrizione alla banca dati si effettua mediante sito internet dell’INPS o tramite il sito del Dipartimento della gioventù in entrambi i casi la procedura richiederà l’inserimento del PIN.

Le aziende che possono beneficiare dell’incentivo di 5.000 euro sono tutte le imprese private e le società cooperative anche per l’assunzione di soci lavoratori purché questa sia a tempo indeterminato.

Le aziende potranno verificare l’iscrizione del lavoratore alla banca dati tramite il portale dell’INPS attraverso il codice fiscale del lavoratore.

La fruizione dell’incentivo avverrà tramite conguaglio del relativo credito nella dichiarazione Uniemens, attraverso quote mensili pari alla retribuzione del lavoratore assunto.

L’INPS si riserva, inoltre, di procedere con i controlli anche a campione circa l’esistenza e la permanenza dei requisiti richiesti per l’iscrizione alla Banca dati.

Titoli di studio per l’accesso alla professione di consulente del lavoro

Con una circolare del CNCL, la n. 1065/2011, in merito ai titoli di studio validi per l’accesso alla professione di consulente del lavoro, si precisa che:

1) Coloro i quali non fossero in possesso dei titoli di studio previsti dalla legge per l’accesso alla professione possono richiedere l’equipollenza del proprio titolo sulla base di specifici piani di studi frequentati. La richiesta potrà essere canalizzata tramite il Ministero del Lavoro;

2) Il CNCL ha inviato al Ministero del lavoro una proposta volta a sensibilizzare il MIUR nella valutazione dei percorsi formativi a tenere in considerazione la presenza nel piano di studi la presenza delle seguenti materie: diritto del lavoro, diritto tributario e legislazione sociale per un totale di 18 crediti complessivi.

3) Ad oggi il CUN ha espresso equipollenza per i seguenti titoli di studio: laurea quadriennale in sociologia e laurea triennale in Scienze della comunicazione, classe di concorso 14.

In merito a tale decisione si rammenta che è in corso un contenzioso per cui i Consigli provinciali dell’Ordine dovranno iscrivere i praticanti, in possesso dei menzionati titoli, con riserva.

Nuove modalità di presentazione delle domande di autorizzazione ai versamenti volontari

INPS, circolare n. 111 del 30 agosto 2011

Nuove modalità di presentazione delle domande di autorizzazione ai versamenti volontari
In un ottica di potenziamento dei servizi telematici l’INPS ha previsto che a partire dal 1 settembre 2011 le domande di autorizzazione ai versamenti volontari dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica previa identificazione del soggetto tramite PIN attraverso il sito internet dell’Istituto www.inps.it.

Dal 1 ottobre 2011 seguiranno la stessa procedura di invio telematico anche le domande di autorizzazione ai versamenti volontari relativi a:

• Fondo di previdenza per il personale dipendere delle aziende private del gas
• Fondo speciale per il personale dipendente delle Ferrovie dello Stato S.p.a.
• Istituto Postelegrafonici

I canali telematici sono i seguenti:

• sito web www.inps.it tramite PIN
• Contact center multicanale – numero verde 803164 fornendo PIN e codice fiscale
Le domande potranno essere altresì presentate tramite Patronati.

Gli operatori di patronato potranno accedere al servizio on line tramite il proprio codice operatore ed il PIN associato ed inviare le domande direttamente on line.

E’ stato previsto un periodo transitorio, pertanto, le domande redatte su modulo cartaceo saranno considerate valide se presentate entro il 31 dicembre 2011.

Sono esclusi dalla nuova disciplina le domande all’integrazione dei valori agricoli ed alla prosecuzione volontaria al “Fondo di previdenza del Clero Secolare e dei Ministri di Culto delle Confessioni Religiose diverse dalla Cattolica”

Tirocini formativi

Con l’entrata in vigore del Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011, c.d. “manovra bis”, è profondamente cambiata la disciplina relativa ai tirocini formativi.

La norma, già in vigore, ha la finalità di porre un freno agli abusi sempre più frequenti messi in atto da parte di datori di lavoro, i quali attraverso un uso improprio dell’istituto spesso ospitano tirocinanti in azienda senza alcuna finalità formativa ma esclusivamente come possibilità di impiegare “mano d’opera a basso costo”.

La nuova norma contenuta all’art. 11 del DL n. 138/2011 prevede che “i tirocini formativi possono essere promossi unicamente da soggetti in possesso di specifici requisiti preventivamente determinati dalle normative regionali.” In assenza di una normativa regionale trova ancora applicazione l’art. 18 della legge n. 196/1997 e il DM applicativo del 12 maggio 1998, salvo sempre i limiti previsti dalla nuova disciplina.

L’attivazione di tirocini formativi non curriculari, secondo quando previsto dall’art. 11, incontrano i seguenti limiti:

• Possono essere attivati in favore di neo diplomati o neo laureati e devono essere promossi non oltre i 12 mesi successivi al conseguimento del titolo di studi.

• Il tirocinio formativo deve avere una durata massima pari a 6 mesi comprensiva di proroghe.

Tali limiti trovano esclusione nei confronti dei soggetti c.d. “ai margini” del mondo del lavoro ovvero:
• Disabili
• Invalidi civili e quelli psichici e sensoriali
• Tossicodipendenti
• Soggetti in trattamento psichiatrico
• Condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione.
Le disposizioni appena esposte non si applicano ai tirocini formativi o di orientamento “curriculari” inseriti in programmi di alternanza scuola-lavoro.

Proroga degli indennizzi per cessazione attività commerciale

INPS, Messaggio n. 16870 del 30 Agosto 2011

Proroga degli indennizzi per cessazione attività commerciale

L’INPS con il messaggio n. 16870/2011 ha fornito chiarimenti in merito alle proroghe degli indennizzi per la cessazione dell’attività commerciale.

L'indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale spetta dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda fino a tutto il mese in cui il beneficiario compie il 65° anno di età se uomo, ovvero il 60° anno di età se donna.

L’INPS chiarisce che alla luce delle nuove norme in materia pensionistica “la proroga fino al momento della prima decorrenza utile per la pensione di vecchiaia va concessa solo ai soggetti che, in possesso dei requisiti di assicurazione e contribuzione richiesti per la pensione di vecchiaia, rimarrebbero, in assenza della proroga, senza indennizzo e senza pensione”.

In seguito alle disposizioni introdotte dalla legge n. 122/2010, che ha riformato le c.d. “finestre” di accesso alla pensione, coloro i quali conseguono il diritto alla pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonché della gestione separata maturano il diritto trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti anagrafici e contributivi.

Ne consegue che la data di scadenza dell’indennizzo che può essere posticipata al massimo di 18 mesi dal compimento dell’età pensionabile.

Certificati di malattia: la nuova disciplina

Il prossimo 13 settembre entrerà in vigore il nuovo sistema di trasmissione on line dei certificati medici di malattia per i lavoratori del settore privato, giova ricordare peraltro che il sistema è già operativo nel settore pubblico.
A partire da tale data i certificati medici dovranno essere trasmessi all’INPS, dai medici del SSN e convenzionati, on line tramite la procedura SAC.
Il datore di lavoro potrà ricevere l’attestazione di malattia, priva della diagnosi, attraverso le seguenti modalità:
• Tramite il sito dell’INPS, previo rilascio di uno specifico PIN, nella sezione “consultazione attestati di malattia”, per dettagli sul rilascio del PIN si rimanda alla circolare INPS N. 60/2010
• Attraverso la ricezione on line tramite indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), di cui l’azienda dovrà dotarsi e provvedere alla comunicazione dello stesso all’indirizzo di posta certificata dell’INPS
• Attraverso un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 2 della L. 12/79.
Ne consegue che il lavoratore non sarà più in obbligo di spedire o consegnare una copia cartacea del certificato al datore di lavoro e potrà consultare i propri certificati direttamente sul sito dell’INPS utilizzando il PIN personale.
La nuova procedura si applica a tutti i lavoratori, compresi i lavoratori la cui malattia è interamente retribuita dal datore di lavoratore, e riguarda tutti gli eventi morbosi compresi quelli di durata minima ad es. 1 giorno.
Ne consegue che le aziende che non richiedevano ai lavoratori la produzione del certificato medico per assenze brevi dovranno adeguare i proprio regolamenti interni ed informare i propri lavoratori.

In data 20 luglio 2011 Confindustria unitamente a Cgil, Cisl e Uil, hanno sottoscritto uno specifico accordo interconfederale volto alla regolazione della materia nelle more delle previsioni dei CCNL, i quali dovranno essere aggiornati adeguandosi alle nuove regole.

A tale accordo è poi seguito quello datato 26 luglio tra Confapi e le organizzazioni dei lavoratori.

Nell’accordo interconfederale è stato stabilito che il lavoratore ha l’obbligo di comunicare al proprio datore di lavoro il numero di protocollo identificativo dell’attestato di malattia trasmesso on line. Nel fornire il numero identificativo il lavoratore potrà servirsi anche dei nuovi mezzi di comunicazione quali ad esempio mail o sms.

In entrambi gli accordi si è tenuto a precisare che rimane fermo l’obbligo in capo al lavoratore di comunicare tempestivamente all’azienda l’assenza per malattia.

Il sistema prevede delle eccezioni elencate nella circolare del Consiglio dei Ministri n. 4/2011.

Il nuovo sistema non si applica nei seguenti casi:
• Certificati emessi da strutture del pronto soccorso
• Ricoveri ospedalieri
• Certificati emessi da medici specialisti non convenzionati con il SSN
• Impossibilità da parte del medico convenzionato di inviare la comunicazione on line.

In tutti questi casi rimane in vigore il vecchio sistema di comunicazione cartacea.

E’ opportuno, inoltre, che, in attesa che la contrattazione collettiva si adegui alla nuova disciplina, le aziende predispongano dei regolamenti aziendali al fine di evitare disguidi e fraintendimenti con i dipendenti.

Responsabilità penale per assunzione di lavoratori irregolari in buona fede

Corte di Cassazione, sentenza n. 32934 del 31 agosto 2011

Responsabilità penale per assunzione di lavoratori irregolari in buona fede

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 32934 del 31 agosto 2011 ha stabilito che il datore di lavoro il quale assuma dei lavoratori irregolari non può invocare la buona fede per essersi “fidato di assicurazioni verbali dei due soggetti assunti senza pretendere l’esibizione del prescritto permesso di soggiorno”.

Nel caso di specie un imprenditore edile non aveva provveduto prima dell’assunzione a prendere visione del permesso di soggiorno di due lavoratori rumeni, i quali avevano verbalmente assicurato l’imprenditore circa la regolarità della loro permanenza sul territorio dello Stato.

La Corte, confermando l’orientamento giurisprudenziale, ritiene che il datore di lavoro che assume alle proprie dipendenze dei lavoratori clandestini non può invocare come scusante la propria buona fede per il semplice fatto che si è “fidato di assicurazioni verbali dei due soggetti assunti” senza provvedere a prendere visione del relativo permesso di soggiorno.

La Corte, inoltre, non ha escluso la sussistenza di una responsabilità dell’imputato, né la punibilità del reato a lui contestato, per “l’avvenuta regolarizzazione dei lavoratori stranieri successivamente all’accertamento dell’illecito, anche a seguito dell’adesione della Romania all’Unione europea”.

lunedì 8 agosto 2011

APPROVATO IL PROVVEDIMENTO SULLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER I CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA CHE RIENTRANO A LAVORARE IN ITALIA

È stato pubblicato il provvedimento che contiene le disposizioni di attuazione dell'art. 3, comma 5, della L. 30 dicembre 2010, n. 238, in ordine alla richiesta dei benefici fiscali da parte dei lavoratori dipendenti rientrati in Italia e agli adempimenti conseguenti del datore di lavoro. Si tratta degli incentivi fiscali previsti per i cittadini dell'Unione europea che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia, che studiano, lavorano o che hanno conseguito una specializzazione post lauream all'estero e che decidono di fare rientro in Italia.

La richiesta, così come stabilisce il provvedimento in questione, deve contenere precise indicazioni al fine di consentire al datore di lavoro di applicare tali benefici fiscali e di darne evidenza nella dichiarazione dei sostituti d'imposta e nella certificazione unica di cui all'art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

La richiesta deve essere presentata entro 3 mesi dall'assunzione, salvo per il periodo di imposta 2011 in cui il termine della richiesta decorre, per i lavoratori già assunti, dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

I benefici sono riconosciuti dal datore di lavoro dal periodo di paga successivo alla richiesta e, in sede di conguaglio, dalla data dell'assunzione. Il datore di lavoro non applica i benefici quando il lavoratore comunica il trasferimento della residenza o del domicilio all'estero, coerentemente con l'ipotesi di decadenza prevista dall'art. 7 della legge n. 238 del 2010.

IN CASO DI SOCIETA' ESTINTE RIMBORSI D'IMPOSTA E SOPRAVVENIENZE ATTIVE SPETTANO AI SOCI PRO-QUOTA

Secondo il testo dell'art. 2456 c.c., modificato dal D.Lgs. n. 6/2003, «Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese. Ferma restando l'estinzione della società, ...».

La precisazione «... ferma restando l'estinzione della società ...», ha fatto riconsiderare la natura degli effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese e le relative conseguenze sull'attività operativa degli uffici, soprattutto riguardo all'attribuzione delle cosiddette sopravvenienze attive emergenti a seguito dell'estinzione e dei rimborsi d'imposta.

L'attuale orientamento della Corte di Cassazione è quello di considerare di natura costitutiva la cancellazione delle società dal registro delle imprese, con la conseguente irreversibile estinzione di quest'ultima, anche in presenza di rapporti non definiti.

Stessa considerazione, sempre a giudizio della Corte di Cassazione, vale per le società di persone.

La risoluzione tratta della questione di eventuali elementi patrimoniali attivi, non compresi nel bilancio di liquidazione in quanto non conoscibili a quella data, poiché affrontata solo dalla dottrina e condivide la tesi di chi sostiene che sui beni mobili e immobili non liquidati, una volta cancellata ed estinta la società, si forma una comunione tra gli ex soci per quote uguali a quelle di liquidazione, nel senso che gli elementi patrimoniali attivi non compresi nel bilancio di liquidazione in quanto non conoscibili a quella data, devono essere attribuiti proporzionalmente ai soci, tra i quali si instaura un rapporto di comunione ordinaria ai sensi dell'art. 1100 c.c., simile, in linea generale, a quello degli eredi.

Stesso discorso vale per i rimborsi d'imposta.

La risoluzione, con riferimento al soggetto a cui materialmente eseguire i rimborsi, sostiene che sebbene il conferimento di una delega ad un solo socio per la riscossione del rimborso non costituisca un obbligo bensì una mera facoltà, sarebbe comunque opportuno delegare un socio o un terzo specie in caso di pluralità di soci.


(R.M. 27 luglio 2011, n. 77/E)

PROROGATI I VERSAMENTI PER REGOLARIZZARE I VERSAMENTI PER LA DETASSAZIONE DEI PREMI DI PRODUTTIVITÀ

A causa delle obiettive condizioni di incertezza sull'ambito di applicazione della detassazione degli emolumenti relativi alla produttività aziendale, la C.M. n. 10/2011 aveva stabilito che ai sostituti d'imposta, che nei mesi di gennaio e febbraio 2011 avevano applicato la detassazione su voci variabili della retribuzione, in assenza di accordi o contratti collettivi di II livello, seguendo il comportamento adottato negli anni passati, non dovevano essere applicate le sanzioni, in base al principio sancito dallo Statuto del contribuente (art. 10, comma 3, della legge n. 212 del 2000).

Unica condizione richiesta era il versamento della differenza tra l'importo dell'imposta sostitutiva già versato e l'importo effettivamente dovuto in applicazione delle ritenute ordinarie sui redditi di lavoro dipendente, comprensiva degli interessi, entro il 1° agosto 2011.

Tale termine è stato prorogato al 16 dicembre 2011, anche con riferimento ad eventuali rapporti di lavoro nel frattempo cessati.

(C.M. 28 luglio 2011 n. 36/E)

CONGEDO STRAORDINARIO DI DUE ANNI: L'INPS CORREGGE LA MISURA 2011

Per chi chiede il congedo straordinario di due anni per assistere un parente in condizione di disabilità grave è prevista una erogazione di 44.276,32 euro per l'anno in corso. La parte relativa al pagamento della indennità al lavoratore è di 33.290 euro in ragione d'anno, mentre la parte relativa al finanziamento dei contributi figurativi per la pensione è di 10.986,32 euro.

L'indennità è erogata dal datore di lavoro che poi recupera le somme defalcandole dal versamento dei contributi mensili all'INPS.

È entrato, nel frattempo, in vigore a partire dall'11 agosto 2011 il D.Lgs. n. 119 del 19 luglio con il quale sono apportate molte modifiche al sistema di congedi e permessi per assistenza agli inabili.

Per il congedo straordinario in discorso è prevista la seguente «scaletta» delle priorità:

- il primo ad avere diritto di chiedere il congedo, ovviamente anche in forma frazionata, è il coniuge convivente e il datore di lavoro deve concederlo entro 60 giorni. Se il coniuge manca, è deceduto, o ha patologie invalidanti, il diritto passa al padre o alla madre anche adottivi. Se anche costoro sono nella stessa situazione ora indicata per il coniuge, il diritto passa a uno dei figli conviventi, diritto che passa a fratelli e sorelle se anche i figli sono nella condizione sopra descritta;

- il congedo non è accordato se la persona da curare è ricoverata a tempo pieno in qualche struttura, a meno che siano proprio i sanitari a richiedere la presenza della persona che presta assistenza.

Il congedo è assegnato a una sola persona per lo stesso disabile. Solo se si tratta di un figlio con handicap grave il diritto è riconosciuto a tutti e due i genitori che possono fruirne alternativamente.

(D.Lgs. n. 119 del 18 luglio 2011 - G.U. n. 173 del 27 luglio 2011)
(INPS - Mess. n. 17 giugno 2011, 13013)

INPS E SERVIZI TELEMATIZZATI: DA AGOSTO 2102 NIENTE PIÙ «CARTA»

Si completa il programma di telematizzazione dei servizi INPS: il completamento dell'operazione è disposto per il 31 luglio 2012. Entro tale data tutte le domande e le richieste di servizio da indirizzare all'INPS dovranno viaggiare senza carta. Questo non vuol dire solo tramite il sito web istituzionale (www.inps.it), ma anche attraverso il canale telefonico (al numero verde 803.164) e con l'ausilio degli intermediari autorizzati (consulenti del lavoro, patronati, ecc.).

L'operazione di telematizzazione «esclusiva» (cioè stop alle domande in formato cartaceo) è già stata avviata all'inizio di quest'anno.

Nei primi sei mesi del 2011 sono già state inviate oltre un milione e mezzo di domande online (oltre al web, anche via telefono) per richiedere i servizi e le prestazioni INPS. In particolare più di 500mila domande di disoccupazione sono ormai transitate senza carta. Allo stesso modo, cioè via web o telefono, sono state registrate quasi 70mila neoiscrizioni alla Gestione separata, più di 15mila domande per indennità di mobilità, e oltre 11mila ricorsi.

Sono ormai molti gli italiani che si sono dotati di un Pin (il numero di codice personale che consente le operazioni in remoto), e il 25% di questi sono ultrasessantacinquenni.

La tabella dei servizi a domanda esclusivamente telematizzata che si aggiungeranno a quelli già in essere ad oggi (domanda di disoccupazione, mobilità, ricorsi, accentramento contributivo, variazioni colf, iscrizione alla gestione separata) già oggi pubblicata sul sito istituzionale dell'INPS (www.inps.it), sarà pubblicata anche sulla Gazzetta ufficiale.

IL LAVORATORE PUO' SCEGLIERE TRA PENSIONE INVALIDITA' O ASSEGNO DISOCCUPAZIONE

I lavoratori che usufruiscono della pensione o dell'assegno di invalidità e hanno diritto ad avere l'assegno di disoccupazione indennizzata dall'INPS devono poter scegliere tra le due prestazioni nel periodo in cui si accavallano. L'opzione, non riconosciuta dalla legge n. 236/1993, viene introdotta dalla Sent. n. 234/2011 della Corte Costituzionale, sulla base di una chiamata in causa da parte del Tribunale di Bologna.

La legge infatti si limita al divieto di cumulo dei trattamenti ordinari e speciali di disoccupazione e dell'indennità di mobilità con le pensioni dirette INPS e degli altri fondi. Nel 1994 il divieto di cumulo è stato temperato (legge n. 451) consentendo, ai soli lavoratori aventi diritto alla mobilità, di scegliere, all'atto di iscrizione nelle liste di mobilità, tra tali trattamenti e quello di mobilità e stabilendo che, in caso di opzione a favore del trattamento di mobilità, l'erogazione dell'assegno o della pensione di invalidità resti sospesa per tutto il periodo di fruizione del predetto trattamento. Opzione, invece, negata ai lavoratori titolari dell'assegno di invalidità che abbiano diritto al solo trattamento ordinario di disoccupazione. Questi ultimi, al momento del licenziamento, durante il periodo di disoccupazione possono avere il solo assegno parziale di invalidità.

Questo impianto normativo, dice la Corte, determina un'oggettiva diversità di trattamento tra il lavoratore inabile, titolare di un assegno o di una pensione di invalidità che, al momento del licenziamento, rientri nel novero dei lavoratori aventi diritto al trattamento di mobilità e quello che abbia invece diritto al solo trattamento ordinario di disoccupazione.

Mentre nel primo caso, infatti, il lavoratore che, a causa del regime di incompatibilità, non può percepire entrambi gli assegni (di invalidità e di mobilità), ha però la facoltà di scegliere tra le due prestazioni, a seconda di quale dei due trattamenti sia in concreto più conveniente, nel secondo caso, non ha tale possibilità di scelta e si trova, di fatto, obbligato a beneficiare di quello connesso al suo stato di invalidità. L'impossibilità di optare per il trattamento di disoccupazione in occasione del licenziamento determina, dunque, per i soli lavoratori inabili non aventi diritto alla mobilità, la concreta inutilizzabilità di tale tutela assicurativa.

Tutto ciò non è ragionevole e va quindi riequilibrato. Anche perché c'è già una ulteriore disparità di trattamento, che discrimina i lavoratori disoccupati invalidi, non aventi diritto alla mobilità, anche rispetto agli altri lavoratori disoccupati pienamente validi. I primi, infatti, secondo la normativa attualmente vigente, percepiscono la sola indennità di invalidità, mentre i secondi, a partire dal momento del licenziamento, godono del più vantaggioso trattamento, ordinario o speciale, di disoccupazione.

(C. Cost., Sent. n. 234/2011)

venerdì 5 agosto 2011

Erogazione voucher tramite canale bancario

Erogazione voucher tramite canale bancario

E’ stata stipulata una convenzione tra l’INPS e l’ICBPI (Istituto Centrale Delle Banche Popolari) per l’erogazione dei voucher per il lavoro occasionale anche attraverso il canale bancario.

In via sperimentale per un periodo limitato il servizio di vendita e di riscossione sarà attivo esclusivamente presso gli sportelli della Banca Popolare di Sondrio e della Banca Popolare dell’Emilia Romagna.

I voucher emessi dalle banche che aderiscono alla convenzione sono pagabili e rimborsabili esclusivamente attraverso il circuito bancario.

Proporzionalità della sanzione disciplinare

Corte di Cassazione, sent. 16192 del 25 luglio 2011

Proporzionalità della sanzione disciplinare

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 16192 del 25 luglio, ha dichiarato illegittimo il licenziamento comminato ad un dipendente a seguito di un procedimento disciplinare per un semplice diverbio verbale tra due lavoratori.

Nel caso di specie il litigio verbale non era sfociato in una rissa né aveva bloccato il ciclo produttivo dell’azienda per questi motivi la Corte non ha ritenuto legittimo il licenziamento disciplinare in quanto irrogato in violazione del principio della proporzionalità della sanzione disciplinare.

Riduzione giornaliera della maxisanzione

Ministero del Lavoro, prot. 13315 del 26 luglio 2011

Riduzione giornaliera della maxisanzione

Il Ministero del Lavoro, in seguito all’introduzione da parte del Collegato Lavoro della maxi sanzione contro il lavoro nero, con la nota dell’8/06/2011 aveva previsto la possibilità per la DPL di applicare la riduzione ex art. 16 L. n. 689/1981 alla sanzione in misura fissa di 150,00 euro per quei procedimenti sanzionatori che avevano già formato oggetto di rapporto al direttore. Tale facoltà era rimessa alla valutazione da parte del Direttore dell’Ufficio sulla base dei criteri stabiliti dalla citata L. n. 689/1981.

Con la nota prot. 13315 dell’ 26 luglio 2011 il Ministero del Lavoro, considerate le modifiche previste dalla L. n. 183/2010, ritiene che sia possibile applicare la riduzione giornaliera sia in sede di verbale unico sia in caso di procedimenti sanzionatori che abbiano formato oggetto di rapporto al direttore. Tale riduzione può trovare applicazione anche con riferimento a condotte poste in essere prima dell’entrata in vigore del Collegato Lavoro, ovvero prima del 24.11.2010, per le quali non sia già stata emessa l’ordinanza di pagamento della relativa sanzione

mercoledì 3 agosto 2011

L’impugnazione del termine apposto al contratto dopo l’entrata in vigore del Milleproroghe

Dopo l’entrata in vigore del c.d. Collegato Lavoro, l.183/2010, sembrava pacifico che, in virtù di quanto previsto all’art. 32, nel caso di impugnazione di un contratto a termine il lavoratore intenzionato a contestare la validità dell’apposizione del termine, avrebbe dovuto comunicare l’impugnazione al proprio datore di lavoro entro i 60 giorni dalla data di cessazione del rapporto.

Per i rapporti già cessati alla data del 24 novembre, entrata in vigore del Collegato Lavoro, i 60 giorni decorrevano da tale data.

Con l’entrata in vigore del decreto Milleproroghe, è stata modificata come segue la disposizione dell’art. 32 con il comma 1-bis inserito nella legge di conversione n. 10 del 26 febbraio 2011: “in sede di prima applicazione, le disposizioni di cui all’art. 6, comma 1, della legge 15 luglio 1966, come modificato da comma 1 del presente articolo, relative al termine di sessanta giorni per l’impugnazione del licenziamento, acquistano efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2011”.

Ci si è dunque chiesto se tale disposizione debba essere applicata ai licenziamenti tecnicamente intesi oppure se trova applicazione anche nei confronti di quei negozi che non sono licenziamenti in virtù dell’assimilazione operata dalla legge.

Premesso che l’art. 12 delle preleggi prevede che “Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dalla intenzione del legislatore” e che il legislatore ben conosce la differenza tra licenziamento in senso tecnico ed altre forme di cessazione del rapporto, tra l’altro elencati nei commi 3 e 4 dell’art. 32 del Collegato lavoro, è indubbio che trascorsi i termini previsti dall’art. 32 il lavoratore decade dalla possibilità di contestare la validità del termine apposto al contratto di lavoro.

Rimangono salvi, soggetti agli ordinari termini di prescrizione, tutte le eventuali pretese non connesse al termine del contratto (es. straordinari, differenze retributive, mansioni).

martedì 2 agosto 2011

Efficacia degli accordi aziendali nell’Accordo Interconfederale del 28.06.2011

L’Accordo Interconfederale sulla contrattazione, sottoscritto il 28 giugno 2011, riporta la firma congiunta dalle principali Organizzazioni Sindacali segnando il ritorno all’auspicata unità sindacale dopo le spaccature degli ultimi anni che hanno portato alla firma dei c.d. “accordi separati” del 2009, non firmati dalla Cgil.

Successivamente alle note vicende Fiat era chiaro che il nostro sistema di rappresentanza sindacale necessitava di una regolamentazione unitaria, soprattutto in tema di rappresentanza sui luoghi di lavoro, materia regolata dagli accordi del 1993 a causa della mancata attuazione dell’art. 39 Cost.

Si è molto dibattuto, in seguito alla diffusione degli accordi separati, in merito alla efficacia di tali accordi nei confronti dei lavoratori iscritti ad un sindacato non firmatario ma che comunque conta il maggior numero di iscritti e firmatario di un precedente contratto collettivo.

Non vi è dubbio che in un momento di forte crisi le imprese devono poter contare su regole di certa applicazione e sulla piena efficacia dell’applicazione degli accordi sottoscritti.

Il problema non è di facile soluzione, alla vigilia della sottoscrizione dell’Accordo in esame si discuteva ancora se era più opportuno disciplinare la materia attraverso un accordo o piuttosto attraverso un intervento legislativo, tanto che il Ministro Sacconi aveva proposto di ratificare con un apposito provvedimento legislativo l’intesa eventualmente raggiunta dalle parti, l’Accordo Interconfederale del 28 giugno in merito sembra già sin dall’inizio definire la questione affermando che “è interesse comune definire pattiziamente…”.

L’Accordo, inoltre, confermando la centralità della contrattazione collettiva di livello nazionale, riconosce unitariamente il meccanismo derogatorio attribuito alla contrattazione aziendale già conferitole con gli accordi del 2009.

Lo strumento di rappresentanza scelto prevede una diversa efficacia a seconda che il contratto sia stato stipulato dalle RSU o dalle RSA.

Il punto 4 dell’Accordo prevede che l’efficacia del contratto aziendale stipulato dalle RSU per il personale in forza e per le organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo è legata al sistema elettivo. Gli accordi sono efficaci se approvati dalla maggioranza delle RSU elette secondo le regole vigenti (AI del 20.12.1993).

Il punto 5 dell’Accordo lega l’efficacia degli accordi stipulati dalle RSA al sistema delle deleghe e all’accettazione referendaria. I contratti, dunque, risultano efficaci se approvati dalle RSA costituite nell’ambito delle associazioni sindacali che, singolarmente o insieme ad altre, risultino destinatarie della maggioranza delle deleghe conferite dai lavoratori nell’anno precedente.

E’ stato previsto, inoltre, che le RSA al pari delle RSU rimangano in carica 3 anni uniformando così i criteri di rappresentanza. Gli accordi così stipulati, possono essere ratificati attraverso un referendum, non più confermativo, ma abrogativo da attuarsi in via facoltativa ed eventuale. Il referendum deve essere richiesto entro 10 giorni dalla stipula dell’accordo da almeno una delle organizzazioni firmatarie oppure dal 30% dei lavoratori. La consultazione è valida se si raggiunge una partecipazione al voto di almeno il 50% più uno degli aventi diritto e l’accordo viene respinto con il voto della maggioranza semplice.

L’Accordo rappresenta un passo avanti nel nostro sistema di relazioni sindacali ormai in crisi, tuttavia lascia ancora aperte alcune questioni ed in particolare non risolve il problema dell’efficacia di tali accordi nel caso di dissenso individuale.

domenica 31 luglio 2011

Questionari preassuntivi e privacy

Garante per la protezione dei dati personali, Provvedimento 21/07/2011 n. 302

Questionari preassuntivi e privacy

Il Garante per la protezione dei dati personali ha dichiarato illecito l’utilizzo dei dati ricavati da test preassuntivi in quanto in contrasto con l’art. 8 dello Statuto dei lavoratori, vietandone l’utilizzo con effetto immediato con il provvedimento n. 302 del 21/07/2011.

Il citato art. 8, infatti, vieta al datore di fare indagini ai fini dell’assunzione sulle opinioni religiose, politiche e sindacali del lavoratore nonché su tutti gli aspetti che non rilevano sotto il profilo professionale.

Lo stesso divieto è posto dall’art. 10 del Dlgs n. 276/2003 in capo alle agenzie di lavoro o ai soggetti che si occupano di preselezione.

SUBORDINAZIONE NEL RAPPORTO DI LAVORO, L’onere della prova nelle imprese familiari

Corte di Cassazione Civile, Sezione Lavoro sentenza n. 9043 del 20/04/2011

L’onere della prova nelle imprese familiari

I caratteri essenziali che costituiscono il rapporto di lavoro subordinato sono individuati dal codice civile all’art. 2094 “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore”.

Nella pratica non è sempre agevole identificare all’interno del rapporto di lavoro l’elemento della subordinazione. Negli anni la giurisprudenza ha elaborato una serie di indici utili a rilevare la subordinazione, seppur di per sè non determinanti e sufficienti nella dimostrazione del vincolo.
Tali indici possono essere ad esempio l’osservanza di un orario di lavoro, l’assenza di rischio, la natura delle prestazione, la continuità della prestazione, la predeterminazione della retribuzione, l’inserimento del lavoratore nell’organizzazione produttiva. La subordinazione è da intendersi, dunque, come assoggettamento gerarchico al potere di direzione e controllo del datore di lavoro.
Ai fini della prova circa la sussistenza della subordinazione è pacifico in giurisprudenza che l’onere è in capo alla parte attrice.

Nella sentenza in esame la Corte di Cassazione Civile, Sezione Lavoro, ha affrontato in particolare il tema della dimostrazione della subordinazione nella prestazione lavorativa resa all’interno dell’impresa familiare.

Nel caso di specie la lavoratrice ricorrente sosteneva di svolgeva attività nell’ambito dell’agricoltura in favore di parenti e affini e chiedeva il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato in favore di diversi datori di lavoro al fine di ottenere dall’INPS l’indennità di maternità per l’astensione dal lavoro.

Nei primi due gradi di giudizio di merito la domanda era stata respinta. La Corte di Cassazione ha confermato le decisioni del giudizio di merito richiamando l’indirizzo della prevalente giurisprudenza secondo la quale “per superare la presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative rese in ambito familiare è necessario che la parte che faccia valere in giudizio diritti derivanti da tali rapporti offra una prova rigorosa degli elementi costitutivi del rapporto di lavoro subordinato e in particolar modo dei requisiti defettibili della subordinazione e della onerosità”

(Cass. 19 maggio 2003, n. 7845).
In particolare, in agricoltura la mera prestazione resa in favore di parenti o affini non è sufficiente a costituire un rapporto subordinato. La giurisprudenza costante ritiene che per il riconoscimento del rapporto di lavoro deve essere provata la subordinazione e l’onerosità della prestazione, in modo che sia inequivocabilmente dimostrata la corrispettività tra una determinata prestazione e una retribuzione. Oltre all’elemento retributivo deve essere altresì dimostrata la soggezione a direttive e controlli da parte del datore di lavoro (Cass. 23 gennaio 2004, n. 1218).

Definizione di Mobbing

Corte di Cassazione, sent. n. 12048 del 31 Maggio 2011

Definizione di Mobbing

Riformando quanto deciso in primo e secondo grado, la Cassazione con la sentenza n. 12048 definisce la nozione mobbing ed individua i suoi elementi costitutivi.

Secondo la Corte il mobbing si configura come una condotta ostile, svolta con sistematicità e reiterazione dal datore di lavoro o dal superiore gerarchico nei confronti del lavoratore all’interno dell’ambiente di lavoro. Tale condotta finisce per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica con la conseguenza dell’emarginazione e la mortificazione del dipendente, con la lesione dell’equilibrio psicofisico e della personalità dello stesso.

Secondo la Corte ai fini dell’accertamento della condotta lesiva del datore di lavoro devono ritenersi rilevanti i seguenti fatti:

- La molteplicità di comportamenti persecutori, anche se leciti considerati singolarmente ma posti in essere in maniera sistematica contro il dipendente con intento vessatorio.
- Il manifestarsi dell’evento lesivo della salute o della personalità del dipendente
- Nesso di causalità tra condotta del datore e pregiudizio psicofisico del lavoratore
- La prova dell’elemento soggettivo ovvero l’intento persecutorio del datore.

Obbligo di contribuzione alla luce del D.L.6 luglio 2011 n. 98

Circolare Inps n. 99 del 22 luglio 2011

Obbligo di contribuzione alla luce del D.L.6 luglio 2011 n. 98

La circolare in esame fornisce specificazioni circa le novità in tema di contribuzione introdotte dal Decreto Legge n. 98 del 6 luglio 2011, in particolare:

- L’art. 18 del comma 11 del D.L. n. 98/2011 prevede che gli enti previdenziali privati devono entro 6 mesi dall’entrata in vigore dello stesso ad adeguare i propri statuti in modo che risulti l’obbligatorietà contributiva in capo ai soggetti già titolari di un trattamento pensionistico ma che continui a svolgere un’attività per il cui esercizio è necessaria l’iscrizione ad un apposito albo professionale, percependo un reddito. Il contributo minimo da versare non può avere un’aliquota inferiore al 50% di quella prevista in via ordinaria da ciascun ente per i propri iscritti con esclusione dall’obbligo di versare anche alla gestione separata INPS.

- L’art. 18 al comma 12 fornisce un’interpretazione autentica dell’art. 2 comma 26 della L. n. 335/95 in merito ai soggetti in obbligo di versamento contributivo presso la gestione separata INPS. Il citato articolo, confermando un orientamento costante dell’Istituto, prevede che sono tenuti al versamento alla gestione separata tutti coloro che esercitano una professione abituale, anche non esclusiva, di lavoro autonomo il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione di appositi albi professioni. Sono tenuti alla gestione separata altresì tutti coloro che pur svolgendo attività professionale ascrivibili ad un apposito albo non sono tenuti, per diverse ragioni, al versamento del contributo soggettivo presso le rispettive Casse. Ad esempio sono tenuti al versamento alla gestione separata coloro che non raggiungono un livello minimo di reddito per il versamento alla Cassa di appartenenza oppure coloro che svolgono attività di tirocinio o praticantato.

- Il comma 13 dell’art. 18 conferma la natura integrativa del versamento contributivo all’ENASARCO dagli agenti e rappresentanti di commercio, pertanto, ricorrendone i requisiti, gli iscritti sono tenuti all’obbligo di versamento contributivo presso la gestione commercianti.
Dal 13 settembre 2011 entrerà in pieno regime la procedura di trasmissione telematica dei certificati di malattia per il settore privato.

A partire da tale data, il datore di lavoro non potrà più richiedere al lavoratore un certificato di malattia cartaceo a mezzo raccomandata salvo il caso di impossibilità del medico di inviare la comunicazione telematica.

Tutti i datori di lavoro potranno consultare i certificati medici accedendo al sito dell’INPS oppure, se in possesso di una casella di posta elettronica certificata, richiedere l’inoltro degli stessi all’INPS tramite mail.

Confidunstria , Cgil, Cisl e Uil hanno convenuto che il trattamento economico e normativo applicabile alla malattia, compreso l’obbligo da parte del lavoratore di darne tempestiva comunicazione, rimangono invariati.

Rimane l’obbligo, inoltre, in capo al lavoratore di comunicare il numero di protocollo identificativo del certificato inviato dal medico in via telematica, negli stessi tempi previsti dal CCNL per l’inoltro del certificato cartaceo anche a mezzo di moderne tecnologia quali e-mail ed sms secondo gli accordi aziendali.

Agenzie per il lavoro: sospensione delle iscrizioni all’albo informatico delle Agenzie per il Lavoro

Ministero del Lavoro e Politiche sociali, Comunicato del 21/07/2011

Agenzie per il lavoro: sospensione delle iscrizioni all’albo informatico delle Agenzie per il Lavoro

Il Ministero informa che sono momentaneamente sospese le iscrizioni all’albo informatico delle Agenzie per il lavoro, in attesa del decreto ministeriale da emanare per effetto dell’entrata in vigore della L.111 15/07/2011 che regolerà le modalità per l’esercizio dell’attività di intermediazione e l’iscrizione all’Albo delle Agenzie per il lavoro.

giovedì 28 luglio 2011

Proroga CIGS e Mobilità per le aree svantaggiate

DM 22/06/2011

Proroga CIGS e Mobilità per le aree svantaggiate

Il Ministero del Lavoro ha disposto la proroga per tutto il 2011 del trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilità a favore delle imprese site in aree svantaggiate che abbiano sottoscritto un protocollo di intesa o un accordi di programma con le Regioni e parti sociali.

Il trattamento economico verrà erogato dall’INPS in misura ridotta del 40% a condizione che i lavoratori si impegnino al progetto dei lavori socialmente utili.

Onere della prova nel caso di licenziamento per soppressione del posto di lavoro

Corte di Cassazione, sent. 14517 1 luglio 2011

Onere della prova nel caso di licenziamento per soppressione del posto di lavoro

La Corte di Cassazione ha stabilito che in caso di licenziamento dovuto a soppressione del posto di lavoro cui era adibito il lavoratore licenziato, il datore di lavoro ha l’onere di provare che al momento del licenziamento non era possibile ricollocare il lavoratore in una posizione analoga per lo svolgimento di mansioni equivalenti.

Il datore deve altresì provare di aver offerto al lavoratore, senza aver ottenuto consenso, il reimpiego per l’espletamento di mansioni inferiori purché compatibili con l’assetto organizzativo aziendale.

Obbligo contributivo per i pensionati che percepiscono redditi da attività professionale

Circolare INPS, N. 99 del 22/07/2011

Obbligo contributivo per i pensionati che percepiscono redditi da attività professionale

L’art. 18 del comma 11 del D.L. n. 98/2011 prevede che gli entri previdenziali privati devono entro 6 mesi dall’entrata in vigore dello stesso ad adeguare i propri statuti in modo che risulti l’obbligatorietà contributiva in capo ai soggetti già titolari di un trattamento pensionistico ma che continui a svolgere un’attività per il cui esercizio è necessaria l’iscrizione ad un apposito albo professionale, percependo un reddito.

Il contributo minimo da versare non può avere un’aliquota inferiore al 50% di quella prevista in via ordinaria da ciascun ente per i propri iscritti con esclusione dall’obbligo di versare anche alla gestione separata INPS.

Indennità sostitutiva delle ferie: natura giuridica

Corte di Cassazione, sent. 10341 dell’11 maggio 2011

Indennità sostitutiva delle ferie: natura giuridica

In dottrina si è molto dibattuto circa la natura giuridica dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute, la Corte di Cassazione è intervenuta in materia con una sentenza che ha fatto molto discutere. Per la trattazione dell’argomento è opportuna una premessa preliminare: l’art. 36 della Costituzione prevede espressamente il diritto alle ferie annuali retribuite quale un diritto indisponibile, non fornendo indicazioni in merito alla durata.

L’art. 10 co. 1 e 2 del D.lgs. n.66/2003, in adeguamento alla direttiva comunitaria in materia di orario di lavoro, prevede un periodo di ferie annuale non inferiore a quattro settimane salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva purché migliorativa rispetto alla legge.

Il citato decreto prevede, inoltre, che almeno due settimane nel corso dell’anno debbano essere godute consecutivamente e le restanti due settimane nei 18 mesi successivi all’anno di maturazione e il predetto periodo non può essere sostituito dalla relativa indennità salvo che intervenga risoluzione del rapporto.

In questo contesto normativo, ci si chiede che natura abbia e come possa conciliarsi l’indennità sostitutiva del rapporto con la previsione costituzionale dell’indisponibilità del diritto. Il Ministero del lavoro è intervenuto con la circolare n. 8 del 3 marzo 2005, distinguendo le ferie in 3 periodi:

1. Il primo individuato nelle due settimane consecutive da fruirsi obbligatoriamente entro l’anno di maturazione.
2. Il secondo periodo corrisponde alle due settimane restanti da godersi entro i 18 mesi successivi all’anno di maturazione.
3. Il terzo periodo corrisponde all’eventuale periodo migliorativo previsto dalla contrattazione collettiva.

Secondo il Ministero solo il terzo periodo può essere oggetto dell’indennità sostitutiva delle ferie.
Rimane dunque sta stabilire la natura giuridica di tale indennità. In giurisprudenza esistono 3 teorie:

1 teoria della natura retributiva
2 teoria della natura risarcitoria
3 teoria della natura mista

La prima tesi si basa sul corrispettivo delle prestazioni, il c.d. sinallagma contrattuale, a fronte di una prestazione di lavoro viene corrisposta una retribuzione. L’indennità sostitutiva secondo questa tesi sarebbe dunque la corresponsione di una retribuzione per la prestazione effettuata e non dovuta, non restituibile per la natura della prestazione, in forma specifica.

Tale teoria si fonda su quanto disposto dall’art. 2126 cc secondo il quale se il lavoro è stato prestato in violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione.

La seconda tesi di natura risarcitoria pone come fondamento dell’indennità sostitutiva del preavviso il danno subito dal lavoratore cui non è stato consentito il riposo avendo quest’ultimo la finalità del recupero delle energie psicofisiche nonché di poter godere una vita privata di relazione.

Vi è una terza tesi intermedia che sposa entrambe le teorie sopra esposte, sostenendo la natura retributiva dell’indennità ex art. 2126 cc. ed evidenziando comunque come l’inadempimento del datore sfocia in un onere di tipo risarcitorio del danno subito dal lavoratore. La sentenza in esame sostiene la natura risarcitoria dell’indennità sostitutiva delle ferie.

La Corte di Cassazione, riformando le sentenze di primo e secondo grado, sposa la tesi della natura risarcitoria dell’ indennità sostitutiva delle ferie “in quanto essa è pur sempre correlata ad un inadempimento contrattuale del datore di lavoro”.

Il fondamento dell’indennità è da individuarsi non già nella prestazione lavorativa resa ma nel danno subito dal lavoratore a causa del mancato godimento del periodo di riposo.

Tale scelta operata dalla Corte ha dei risvolti pratici importanti in quanto influisce su istituti di natura economica e normativa.

La prescrizione

Nel caso in cui si sposi la natura risarcitoria responsabile da responsabilità contrattuale il termine di prescrizione è quello ordinario pari a 10 anni ex art. 2946 c.c.

Nel caso contrario l’indennità dovrebbe sottostare al termine breve di prescrizione pari a 5 anni applicabile ai crediti retributivi.

L’assoggettamento a contribuzione

Se sussiste natura retributiva l’indennità è soggetta a contribuzione.

Nel caso contrario è da escludere l’assoggettamento a contribuzione.

L’INPS ha sposato la prima tesi riconducendo l’indennità all’ampia definizione di retribuzione imponibile ex art. 12 l. n. 153/

Tfr

In caso di sussistenza della natura retributiva, l’indennità è senz’altro utilizzabile nel calcolo dell’ammontare del tfr.

Viceversa è esclusa in quanto legata ad un inadempimento.

Fiscale

Sul tema la giurisprudenza si è pacificamente espressa in favore dell’ampia definizione della base imponibile del reddito da lavoro dipendente ex ar. 51 DPR 917/8.

Sulle modalità di tassazione dell’indennità sostitutiva delle ferie il Ministero delle Finanze è intervenuto con la risoluzione 12 gennaio 1995 n. 5/2191. Per le ferie maturare nell’anno di liquidazione si applica la tassazione ordinaria così anche per le ferie maturate nell’anno precedente e ancora fruibili. Si applica la tassazione separata, invece, per le indennità di ferie maturate e non godute in anni precedenti.

mercoledì 27 luglio 2011

Modello per la comunicazione del lavoro notturno

In rettifica di quanto previsto con la circolare n. 15 del 20 giugno 2011, il Ministero del Lavoro comunica che la modulistica con la quale effettuare le comunicazioni sull’esecuzione del lavoro notturno sarà disponibile in seguito alla definizione del decreto di cui all'art. 4 del del D.Lgs. 67/2011, che disciplinerà le modalità con le quali effettuare le comunicazioni.

Ricorsi contro il Fondo Tesoreria INPS

INPS Messaggio n. 14727 del 15 luglio 2011

Ricorsi contro il Fondo Tesoreria INPS

Con il messaggio n. 14727 l’INPS comunica che, nell’attesa di indicazioni da parte del Ministero, i ricorsi amministrativi presentati contro i provvedimenti del Fondo Tesoreria dell’INPS, saranno valutati nell’esercizio del potere di autotutela secondo quanto previsto nella circolare INPS n. 146 del 15 dicembre 2006.

Presentazione telematica delle domande di assegno integrativo di mobilità

Circolare INPS n. 95 del 15 luglio 2011

Presentazione telematica delle domande di assegno integrativo di mobilità

Secondo quanto previsto dall’art. 9 co. 5 della l. 223/1991 il lavoratore cancellato dalle liste di mobilità che, assunto a tempo pieno ed in determinato, accetti un inquadramento ad un livello retributivo inferiore alle mansioni di provenienza ha diritto per un periodo massimo di 12 mesi alla corresponsione di un assegno mensile pari alla differenza tra i due livelli retributivi.
A partire dal 18 luglio 2011 la presentazione delle domande dell’assegno dovrà avvenire attraverso uno dei seguenti canali:

• WEB attraverso il portale dell’Istituto tramite Pin
• Contract center integrato – n. 803164
• Patronati/intermediari dell’Istituto attraverso i servizi telematici riservati

E’ stato previsto un periodo transitorio di 3 mesi, fino al 1 ottobre 2011, durante i quali sarà comunque possibile presentare le domande secondo le consuete modalità.

Il percorso per la presentazione delle domande tramite sito dell’INPS è il seguente:
Al servizio del cittadino – Autenticazione con PIN – Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito – Mobilità Ordinaria - Assegno Integrativo.

Il PIN con cui viene effettuata la comunicazione deve essere di tipo “dispositivo” (circolare n. 50 del marzo 2011).

Il Contact Center potrà acquisire le domande per conto del cittadino munito di PIN nonché fornire assistenza ai cittadini che desiderano inoltrare le domande tramite sito.
Le domande saranno gestite dagli operatori dell’INPS secondo le consuete modalità, gli stessi potranno tenere monitorate le domande tramite il seguente percorso da portale:
Home Page - Processi - Prestazioni a Sostegno del Reddito - Servizi - Monitoraggio Domande di Assegno Integrativo.

Licenziamento illegittimo per motivazione generica: Corte di Cassazione, sent. n. 9925 del 5 maggio 2011-07

Corte di Cassazione, sent. n. 9925 del 5 maggio 2011-07

Licenziamento illegittimo per motivazione generica

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 9925 del 5 maggio 2011 ha dichiarato il legittimo il licenziamento di tre dipendenti intimato per giustificato motivo oggettivo con la seguente motivazione “soppressione e riorganizzazione di alcune funzioni amministrative al fine di ridurre i costi di gestione e migliorare i servizi stessi”.

La Corte non ha ritenuto tale motivazione sufficientemente specifica e completa, il lavoratore licenziato, argomenta la Corte, deve essere messo nelle condizioni di capire in maniera chiara e precisa quelle che sono le cause del licenziamento al fine di poter predisporre un’adeguata difesa , ritenendo che una motivazione generica equivale all’omissione materiale della stessa.

Nel caso in esame la motivazione sopra riportata non è idonea ad individuare e giustificare le ragioni che hanno portato l’azienda alla soppressione del ruolo cui era stato addetto il ricorrente, determinando pertanto, l’illegittimità del provvedimento.

Sanzioni disciplinari: Corte di Cassazione, sent. 9770 del 4 maggio 2011

Il lavoratore che si rifiuta di effettuare una consegna della corrispondenza di competenza di un collega della medesima area territoriale viola l’obbligo di sostituzione previsto dal contratto collettivo. La Corte ritiene, pertanto, legittima la richiesta effettuata dal datore di lavoro al lavoratore e di conseguenza l’irrogazione di una sanzione disciplinare come conseguenza al rifiuto non può configurarsi una condotta antisindacale da parte dello stesso.

Inoltre nell’ambito del procedimento disciplinare l'audizione del lavoratore non deve necessariamente avvenire nella sede e nell’orario di lavoro, poiché né la normativa né la contrattazione collettiva hanno previsto un diritto in capo al lavoratore in tal senso . Ne consegue che nel rispetto del principio di buona fede, l'audizione del lavoratore potrà essere fissata, da parte dell'azienda, anche al di fuori della sede e dell'orario di lavoro.

giovedì 21 luglio 2011

Accredito figurativo nei casi di mobilità e compatibilità con il lavoro

Inps, messaggio n. 14692 del 15 Luglio 2011

Accredito figurativo nei casi di mobilità e compatibilità con il lavoro

Con il messaggio n. 14692, l’Inps interviene circa le modalità dell’accredito figurativo per i periodi di mobilità nei casi di compatibilità con il lavoro.

Nei casi di cumulabilità tra l’indennità di mobilità e remunerazione da lavoro autonomo o co.co.co. l’accredito dei contributi figurativi è calcolato sulla base della differenza tra l’intera retribuzione presa a base per il calcolo dell’indennità di mobilità e la retribuzione percepita in relazione all’attività svolta.

Nei casi di cumulabilità totale dell’indennità con le prestazioni di lavoro accessorio fino a 3.000 euro per gli anni 2009 e 2010, la quota di contribuzione IVS (pari a 1,3 euro per ogni 10 euro) deve confluire nella gestione che ha l’onere di effettuare l’accredito figurativo.
L’accredito figurativo, non potrà essere concesso nei casi in cui l’interessato abbia percepito l’indennità di mobilità in un’unica soluzione.

La delega nella conciliazione monocratica

Direzione generale per le attività ispettive del Ministero del lavoro, circolare 25/II/0012086 11.07.2011

La delega nella conciliazione monocratica:

Rispondendo ad un quesito della DPL di Trieste, la Direzione generale per le attività ispettive del Ministero del lavoro chiarisce le modalità di delega per la partecipazione alla conciliazione monocratica.

A differenza della conciliazione ordinaria, per la conciliazione monocratica è sufficiente la presentazione di una delega a conciliare sottoscritta dalla parte unitamente a una copia del documento di identità o in alternativa dell’autentica rilasciata dal comune o dall’avvocato che rappresenta il proprio cliente.

Definizione di Mobbing

Corte di Cassazione, sent. n. 12048 del 31 Maggio 2011

Definizione di Mobbing

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 12048 definisce il mobbing come una condotta ostile, svolta con sistematicità e reiterazione, dal datore di lavoro o dal superiore gerarchico nei confronti del lavoratore nell’ambiente di lavoro. Tale condotta finisce per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica con la conseguenza dell’emarginazione e la mortificazione del dipendente, con la lesione dell’equilibrio psicofisico e della personalità dello stesso.

Secondo la Corte ai fini dell’accertamento della condotta lesiva del datore di lavoro devo ritenersi rilevanti i seguenti fatti:

- La molteplicità di comportamenti persecutori, anche se leciti considerati singolarmente ma posti in essere in maniera sistematica contro il dipendente con intento vessatorio.

- Il manifestarsi dell’evento lesivo della salute o della personalità del dipendente
- Nesso di causalità tra condotta del datore e pregiudizio psicofisico del lavoratore
- La prova dell’elemento soggettivo ovvero l’intento persecutorio del datore.

Contratti a termini: le ragioni di carattere sostitutivo

La Corte di Cassazione è intervenuta, in materia di contratti a termine, sulle ragioni di carattere sostitutivo previste dal D. lgs. N. 368/01 affermando che:

l’onere di specificazione delle predette ragioni è correlato alla finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità della causa dell’apposizione del termine e l’immodificabilità della stessa nel corso del rapporto. Pertanto, nelle situazioni aziendali complesse, in cui la sostituzione non è riferita ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica, occasionalmente scoperta, l’apposizione del termine deve considerarsi legittima se l’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti – da sola insufficiente ad assolvere l’onore di specificazione delle ragioni stesse – risulti integrata dall’indicazione di elementi ulteriori (quali l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro) che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorché non identificati nominativamente, ferma restando, in ogni caso la verificabilità della sussistenza effettiva del presupposto di legittimità“.
Il citato decreto all’art. 1 prevede la possibilità di apporre un termine al contratto di lavoro in presenza di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. Il termine deve, inoltre, risultare da atto scritto nel quale devono anche essere esplicitate le ragioni giustificatrici del termine.

La Corte di Cassazione nella sentenza in oggetto conferma l’orientamento giurisprudenziale maggioritario secondo cui l’apposizione del termine deve essere giustificata specificando nei dettagli la causale “nelle sue componenti identificative essenziali, sia riguardo al contenuto sia riguardo alla sua portata spazio-temporale” assicurando così la trasparenza e la veridicità di tali ragioni nonché “l’immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto”.

La Corte ribadisce che le ragioni tecnico, produttivo, organizzativo devono avere il carattere della temporaneità intrinseca, escludendo la possibilità di un termine a-causale.
In particolare per ciò che attiene alle esigenze di carattere sostitutive, anche se non espressamente previsto dalla norma, la giurisprudenza sin dalla sua entrata in vigore ha ritenuto necessaria l’indicazione del nominativo del lavoratore da sostituire. Sul tema è intervenuta anche la Corte Costituzionale accogliendo l’orientamento della giurisprudenza di merito (sent. n.214 del 14.07.2011).

Tuttavia, le recenti sentenze della Corte di Cassazione in materia, tra le quali quella in esame, hanno riaperto dibattito.

Posto che nella maggior parte dei casi di assunzione a termine per ragioni sostitutive, le aziende riescono a risalire al nominativo dei lavoratori, esistono altre situazioni, sicuramente rientranti tra le causali previste nel D.Lgs. n. 368/01, in cui l’impresa sa di dover far fronte ad un’esigenza temporanea sostitutiva, si pensi periodi di ferie o nei periodi in cui aumentano le assenze per malattie per stati influenzali stagionali, ma non è in grado di conoscere in anticipo i nomi dei lavoratori che dovranno essere sostituiti.

La sentenza in esame tiene conto di queste considerazioni e arriva alla conclusione che, fermo restando che in ogni caso il contratto a termine deve essere considerato un’eccezione rispetto alla normale assunzione a tempo indeterminato giustificata da esigenze temporanee, nel contratto di lavoro a termine ciò che rileva non è l’apposizione del nominativo del lavoratore da sostituire ma l’indicazione di elementi che consentono comunque anche ex post il controllo di legittimità da parte del lavoratore ed eventualmente del giudice di merito.

Ne consegue che nelle imprese aventi un’organizzazione complessa il requisito della specificità previsto dal co. 2 art. 1 è assolto quando gli elementi indicati portano all’individuazione dei lavoratori sostituiti.

Nello specifico per elementi di specificità idonei ad individuare i lavoratori sostituiti posso essere ad es. l’indicazione delle mansioni da eseguire in sostituzione di un lavoratore, dell’ambito territoriale di riferimento, del luogo della prestazione lavorativa e del diritto dei lavoratori alla conservazione del posto.

Un’altra recente sentenza della Corte di Cassazione, dell’11 maggio 2011 n. 10346, ha affermato che la “verbalizzazione” delle ragioni poste a fondamento del contratto a termine possono risultare anche indirettamente da un altro documento quando queste siano particolarmente complesse, purché espressamente richiamati nel contratto di assunzione.

Se l’azienda, inoltre, ha delle frequenti esigenze di assunzione di lavoratori a termine per morivi sostitutivi/organizzativi è possibile provvedere alla sottoscrizione di un contratto aziendale con le parti sociali nel quale dovranno essere individuate e specificate le causali giustificative.
In questo caso il contratto individuale dovrà richiamare l’accordo collettivo e riportare per esteso la clausola giustificatrice.

mercoledì 13 luglio 2011

Prime indicazioni operative sul Decreto sviluppo

Ministero del Lavoro, circolare n. 16 del 04-07-2011

Prime indicazioni operative sul Decreto sviluppo

Il Ministero del Lavoro con la circolare n. 16 del 04.07.2011 risponde alle prime richieste di chiarimenti pervenute dagli Uffici territoriali in tema di ispezioni in seguito all’entrata in vigore del Decreto Sviluppo.

La nuova disciplina ha come finalità quella di ridurre “il peso della burocrazia che grava sulle imprese e in generale sui contribuenti”.

Per questi motivi gli accessi del personale ispettivo dovranno essere unificati, avere una durata massima di 15 giorni, con una cadenza massima semestrale.

In particolare l’art. 7 comma 2 lett. a) fornisce alcune indicazioni per una concreta applicazione delle finalità perseguite dal Decreto, rinviando al punto n. 1 ad un apposito decreto la regolamentazione della disciplina.

Pertanto, il Ministero ritiene al momento non applicabile quanto previsto all’art. 7 del D.L. N.70/2011 fino all’emanazione del provvedimento , ritenendo l’emanazione del decreto elemento indispensabile per l’attuazione dei principi contenuti nel comma 1 e 2 del citato articolo.

Ne consegue che il personale ispettivo dovrà continuare ad operare secondo le procedure e le modalità previste dalla vigente disciplina ex art. 33 l. 183/2010.

La riforma in materia di congedi e permessi

Il 9 giugno è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il decreto legislativo in materia di congedi, permessi e aspettative in attuazione della delega conferita dall’art. 23 del c.d. Collegato Lavoro.

Il Decreto non è ancora in vigore in quanto in attesa di essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale, di seguito le novità rilevanti contenute nello stesso.

Per ciò che concerne l’astensione obbligatoria per maternità, l’attuale D.lgs n. 151/01 stabilisce che nel caso di interruzione di gravidanza bisogna distinguere a seconda che l’interruzione sia avvenuta prima o dopo il 180° giorno di gestazione.

Nel primo caso l’assenza della lavoratrice deve essere gestita come malattia, nel secondo caso l’interruzione sarà considerata parto a tutti gli effetti, con la conseguenza che la lavoratrice dovrà astenersi obbligatoriamente nei 3 mesi successivi.

L’art. 2 del nuovo Decreto prevede la facoltà per le lavoratrici in questione di tornare al lavoro prima dei 3 mesi a condizione di dare un preavviso di 10 giorni al datore di lavoro e di una doppia certificazione medica rilasciata dallo specialista del SSN e dal medico competente.
La nuova norma ha un’impronta terapeutica: si vuole dare alla lavoratrice la possibilità di superare l’evento traumatico riprendendo la normale vita quotidiana e quindi anche la normale attività lavorativa.

In quest’ottica il decreto prevede tale facoltà non soltanto in caso di interruzione di gravidanza ma anche nei caso di decesso del bambino alla nascita e nel caso di decesso del bambino durante l’astensione obbligatoria.

In tema di astensione facoltativa l’attuale norma prevede un periodo di astensione di 3 anni, anche non continuativi, nei primi 8 anni di vita del bambino affetto da handicap grave, salvo ricovero a tempo pieno presso istituti specializzati.

L’art. 3 del nuovo decreto elimina la condizione ostativa del ricovero a tempo pieno nel caso in cui sia richiesta la presenza di un genitore e contestualmente elimina la possibilità di cumulo dei periodi di astensione facoltativa (10 mesi ordinari + 3 anni per handicap gravi) riducendoli a 3 anni complessivamente nei primi 8 anni di vita del bambino.

Per ciò che concerne i congedi per assistenza di figli con handicap grave attualmente la norma prevede che i genitori possono usufruire di 3 giorni al mese retribuiti, anche non continuativi e alternativi tra i due genitori, salvo ricovero.

Il decreto che entrerà in vigore stabilisce la non cumulabilità di tali permessi con quelli ex art. 33 co. 2 l. 104/92, due ore di permesso giornaliero fino al terzo anno di età del bambino.

La nuova norma ha anche previsto presupposti più rigidi stabilendo che per la fruizione di tali permessi è necessaria la continuità e l’esclusività dell’assistenza, riconoscendo contestualmente il diritto di assistenza a più persone cumulando più permessi nel caso in cui con la persona affetta da handicap vi sia un legame di coniugio, di parentela o affinità di primo grado, affinità o parentela di secondo grado e che il coniuge o il genitore abbia superato i 65 anni ovvero sia deceduto o invalido.

In materia di congedi parentali per assistenza a portatori di handicap grave l’attuale norma prevede la possibilità per le lavoratrici madri o i lavoratori padri di poter usufruire di un permesso di due anni per assistere una persona di qualsiasi età affetta da handicap grave.

La nuova norma amplia i beneficiari di tali permessi stabilendo che titolare del congedo è il coniuge convivente del portatore di handicap. In via subordinata il padre o la madre e nell’ipotesi in cui anche quest’ultimi dovessero trovarsi in condizioni di impossibilità subentrano nel diritto i fratelli o le sorelle conviventi.

Il congedo ha una durata massima di due anni nell’arco della vita lavorativa del beneficiario.
Le condizioni per poter godere del congedo sono:
l’assenza di un ricovero in case di cure
la mancata fruizione nello stesso giorno anche da parte dell’altro coniuge di un permesso ex art. 33 co. 2 e 3 l. n. 104/92

Durante il congedo il lavoratore beneficiario ha diritto a un’indennità pari alle voci fisse dell’ultima retribuzione e alla relativa contribuzione figurativa, fino ad un importo annuo massimo pari a 43.579,06 euro , soggetto a rivalutazione Istat. L’indennità è anticipata dal datore di lavoro e detratta successivamente da quanto dovuto all’Inps, il congedo non rileva ai fini del tfr.

In tema di congedi per cure previsti per lavoratori con invalidità civile superiore al 50%, il decreto riscrive la disciplina abrogando gli art. 26 e 10 del D.lgs n. 118/71 e l’art. 10 del D. lgs n. 509/88 stabilendo quanto segue:

- I congedi possono essere goduti per un periodo non superiore a 30 giorni annui, anche non continuativi
- Il datore di lavoro ha il potere di richiedere un certificato medico del Ssn o di una struttura pubblica
- Il trattamento economico è equiparato alla malattia
- Il periodo non è computabile ai fini del comporto
- Attestazione prodotta dal lavoratore dell’effettuazione delle cure

Da ultimo, all’art. 8 del nuovo decreto, viene regolamentata la materia dei congedi a seguito di adozioni. I genitori adottivi potranno usufruire dei permessi per allattamento entro il primo anno dall’ingresso dell’adottato in famiglia e non entro il primo anno di vita dell’adottato.

I dipendenti della pubblica amministrazione potranno usufruire anche dell’avvicinamento temporaneo all’altro genitore per i primi 3 anni dall’ingresso dell’adottato.