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giovedì 29 aprile 2010

Congedi parentali: nuova direttiva comunitaria e riflessi nella legislazione italiana

Direttiva CE 8/03/2010, n. 2010/18/Ue

L’Unione europea interviene con nuove disposizioni normative in materia di congedi parentali che può essere interessante approfondire per prevedere le possibili modifiche nell’ambito della relativa disciplina italiana.

Si tratta della direttiva che recepisce l’Accordo Quadro concluso in data 18 Giugno 2009 da Businesseurope (nuova associazione delle imprese private europee), Ueapme, Ceep e Ces che, a sua volta, dispone l’abrogazione della precedente Direttiva n. 96/34/Ce.

La principale novità contenuta nella nuova direttiva europea riguarda la durata del congedo parentale che, rispetto alla precedente direttiva, è elevata di 1 mese per singolo genitore.

Dunque, secondo la nuova direttiva UE, il congedo, della durata di 4 mesi per ciascun genitore, spetta, anche per i figli naturali e adottivi, entro gli 8 anni di vita del bambino per un totale di 8 mesi per la coppia di genitori.

Dei 4 mesi, almeno uno, non può essere “trasferito” tra i due genitori, con la chiara finalità di “obbligare” l’altro genitore (il padre) a fruire di almeno 1 mese di congedo, pena la decadenza dal diritto di fruizione.

La normativa italiana prevede un trattamento complessivamente più favorevole, in quanto il periodo di congedo massimo è di 11 mesi totali tra i due genitori (e singolarmente fino a 6 mesi la madre e fino a 7 mesi il padre).

I nuovi principi comunitari non dovrebbero dunque portare a delle modifiche legislative in una materia adeguatamente regolata dal nostro ordinamento, anche con riguardo ad altri istituti quali i termini per comunicare la fruizione dei congedi, i casi particolari di figli disabili o gravemente malati, le misure specifiche per i casi di adozione.

Tuttavia, potrebbero essere previsti alcuni interventi migliorativi, quali l’aumento di 1 mese del congedo della madre, sempre nel limite complessivo di 11 mesi tra i due genitori, un rafforzamento delle tutele dei genitori al rientro al lavoro, magari mediante modifiche dell’orario lavorativo o dell’organizzazione della vita professionale per un periodo stabilito nonché la possibilità di fruire del congedo parentale frazionato, non solo in giorni, ma anche in ore, già prevista nella Direttiva UE del 1996.

Riferimenti: Accordo Quadro Europeo 18/06/2009; Direttiva n. 96/34/Ce; Accordo Quadro Europeo 14/12/1995.

mercoledì 28 aprile 2010

Distacco di personale in ambito UE: le novità in vigore dal 1° maggio

Ministero del Lavoro, Nota 13/04/2010

Dal 1° maggio entreranno in vigore le nuove disposizioni in materia di distacco di personale nell’ambito della comunità europea definite dal Regolamento CE n. 883/2004 e 987/2009 che hanno modificato le disposizioni comunitarie contenute nel Regolamento (Cee) n. 1408/1971 e successive disposizioni di attuazione. In particolare, le novità riguardano:

- i 27 Paesi membri dell’UE: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svezia, Repubblica Ceca, Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacchia, Slovenia, Ungheria, Bulgaria e Romania;

- per il momento e sino alla ratifica del Regolamento CE n. 988/2004, la normativa precedente continuerà ad essere applicata ai Paesi dello Spazio Economico Europeo (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) e alla Confederazione elvetica (Svizzera) per i quali continueranno ad essere utilizzati i formulari E101 e E102 con le modalità già note;

- sino a specifiche disposizioni di estensione del campo di applicazione del nuovo Regolamento CE da parte degli Stati membri, il mantenimento della normativa attuale riguarderà anche i cittadini degli Stati terzi regolarmente soggiornanti in un Paese membro UE, secondo quanto previsto dal Regolamento CE n. 859/2003;

- i moduli cartacei E101 (richiesta di esonero contributivo all’INPS) e E102 (richiesta di proroga del distacco all’Autorità competente del Paese distaccatario); saranno aboliti e sostituiti dal modello A1 da trasmettere in via telematica al Ministero del Lavoro;

- il periodo massimo di autorizzazione all’esonero contributivo nel Paese estero del distacco da richiedere con mod. A1 sarà elevato da 12 a 24 mesi non prorogabili. Tale esonero consiste, come noto, nella possibilità del lavoratore di continuare ad essere assicurato per un limitato periodo esclusivamente nel Paese di provenienza, in deroga al principio generale di territorialità secondo il quale i contributi devono essere versati nel Paese ove è svolta l’attività lavorativa;

- qualora la durata del distacco debba essere comunque prorogata per particolari esigenze, il periodo di esonero potrà essere esteso presentando apposita richiesta di applicazione dell’art. 16 del Regolamento CE n. 883/2004 alle Direzioni Regionali INPS che richiede la conclusione di un accordo tra le Autorità degli Stati esteri coinvolti.

Rimangono immutate le caratteristiche distintive dell’istituto del distacco definiti con Decisione Commissione Amministrativa delle Comunità europee per la Sicurezza Sociale dei Lavoratori Migranti Decisione 13 dicembre 2000, n. 181.

Per i distacchi in corso all’entrata in vigore delle nuove disposizioni, il Ministero delinea le seguenti ipotesi:

- scadenza del modello E101 (durata 12 mesi) al 30 aprile 2010, possibile proroga fino al 30 aprile 2011, previo rilascio del formulario A1;

- modello E101 (durata 12 mesi) emesso il 1° marzo 2010, possibile proroga fino al 28 febbraio 2012, previo rilascio del formulario A1;

- modello E101 (durata 12 mesi) rilasciato per il periodo 1° maggio 2008 - 30 aprile 2009 e successivo modello E102 con durata 1° maggio 2009 - 30 aprile 2010, non possibili ulteriori proroghe, essendo stata raggiunta la durata massima di 24 mesi del distacco;

- modello E101 rilasciato per il periodo 1° marzo 2009 - 28 febbraio 2010 e modello E102 per il periodo 1° marzo 2010 - 30 aprile 2011, non possibili ulteriori proroghe.

Le attuali disposizioni continueranno dunque ad applicarsi in via transitoria per un periodo massimo di 10 anni alle situazioni esistenti al 1° maggio 2010, qualora le parti non richiedano espressamente l’applicazione delle nuove disposizioni.

È previsto infine un periodo transitorio di 24 mesi (fino al 30 aprile 2012) per l’operatività a regime della procedura telematica di trasmissione dei nuovi formulari.

Riferimenti: Regolamento CE n. 883/2004; Regolamento CE di applicazione n. 987/2009.

martedì 27 aprile 2010

Procedure di mobilità per licenziamenti collettivi: requisiti diversi se attivate dopo la CIGS o per riduzione di personale

Cassazione, Sez. Lav., 8 febbraio 2010, n. 2734

Se al termine del periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria il datore di lavoro intende procedere al licenziamento del personale che non è in grado di riassorbire, è sempre obbligatorio esperire la procedura di mobilità. Tale obbligo procedurale si applica indipendentemente dal numero dei lavoratori interessati - anche uno soltanto o meno di cinque - ed anche nell’ipotesi in cui la soglia occupazionale nel corso della CIGS sia diminuita al di sotto dei 15 dipendenti, dovendosi mantenere il riferimento di tale limite dimensionale al semestre precedente la presentazione dell’istanza di concessione della CIGS al Ministero del Lavoro.

È questo il parere espresso dai Giudici della Suprema Corte, che ha riformato la precedente sentenza della Corte d’Appello sul caso in esame. Da ciò consegue l’inefficacia dei licenziamenti (plurimi) individuali intimati per giustificato motivo oggettivo, inerente la riduzione o trasformazione dell’attività, per violazione degli obblighi di procedura previsti (comunicazione preventiva alle Organizzazioni Sindacali e alle RSU, successivo esame congiunto con individuazione dei criteri di scelta dei dipendenti che saranno licenziati ed iscritti nelle liste di mobilità).

L’illegittimità del licenziamento per vizio di procedura si verifica a prescindere da qualsivoglia prova contraria e comporta l’applicazione della cd. tutela reale (art. 18 Legge n. 300/1970) con obbligo di reintegrazione in azienda del lavoratore illegittimamente espulso e pagamento delle retribuzioni globali di fatto maturate dalla data del licenziamento alla data dell’effettivo rientro in azienda, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria.

Nella diversa ipotesi in cui il datore di lavoro proceda al licenziamento attivando la procedura di mobilità, pur non essendovi tenuto, non ricorre alcuna fattispecie sanzionabile, dal momento che il lavoratore risulta provvisto di maggiori tutele rispetto a quanto previsto per l’ipotesi di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo (vale a dire, consultazioni sindacali, adozione di criteri di scelta, pagamento dell’indennità di mobilità ecc). In ogni caso, l’esatta qualificazione giuridica dell’atto di recesso datoriale dovrà essere stabilita dal Giudice, indipendentemente dalla volontà delle parti, il quale accerterà la ricorrenza delle circostanze di fatto che qualificano per legge il recesso come licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo.

Con riguardo all’obbligo di individuare i cd. criteri di scelta dei lavoratori interessati, questi sono stabiliti dagli accordi collettivi o dalla legge, in concorso tra loro (carichi di famiglia, anzianità di servizio, esigenze tecnico-produttive e organizzative). Va inoltre tenuto presente che non può essere collocata in mobilità una percentuale di manodopera femminile superiore alla percentuale di manodopera femminile occupata con riferimento alle mansioni in considerazione.

L’attivazione della procedura di mobilità per licenziamento collettivo comporta l’iscrizione del lavoratore licenziato nelle liste di mobilità con diritto al pagamento a carico dell’INPS dell’indennità di mobilità se in possesso di un’anzianità di servizio di almeno 12 mesi, di cui 6 di lavoro effettivo, compresi i periodi di ferie, festività ed infortuni, in forza di un rapporto di lavoro continuativo, non a tempo determinato. In aggiunta a ciò, spetterà al successivo datore di lavoro una specifica riduzione contributiva, a seconda che il contratto sia a tempo determinato o indeterminato, e il 50% dell’indennità di mobilità residua spettante al lavoratore.

La seconda ipotesi di attivazione della procedura di mobilità prevista dalla legge riguarda le imprese con più di 15 dipendenti (da intendersi, normalmente occupati o, in mancanza di un preciso organigramma produttivo, occupati in media nell’ultimo semestre, compresi i contratti di inserimento e apprendistato ) che, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro o di cessazione dell'attività (dunque, senza preventivo ricorso alla CIGS), intendono effettuare almeno 5 licenziamenti nell'arco di 120 giorni dalla data di attivazione della procedura di mobilità, in ciascuna unità produttiva o in più unità produttive della stessa provincia.

Secondo quanto chiarito dal Ministero del Lavoro, non ricorrono dei licenziamenti collettivi bensì dei licenziamenti individuali plurimi, qualora l’arco temporale sia superiore a 120 giorni oppure non ricorra la riduzione o trasformazione di attività o di lavoro. Analogamente, dovrà procedere al licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo il datore di lavoro che occupi meno di 16 dipendenti ed anche il datore di lavoro che, pur occupando più di 15 dipendenti, proceda al licenziamento di meno di 5 lavoratori.

Il lavoratore avrà diritto al pagamento dell’indennità di disoccupazione, in presenza di tutti i requisiti assicurativi e contributivi previsti, nonché all’iscrizione nelle liste della cd. piccola mobilità espressamente riferita a “lavoratori licenziati da imprese che occupano anche meno di 15 dipendenti” e all’esistenza di un giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o lavoro. Come noto, la cd. piccola mobilità non dà diritto alla corresponsione dell’indennità di mobilità bensì al solo riconoscimento della riduzione contributiva per il nuovo datore di lavoro assumente. Hanno altresì diritto all’iscrizione nelle liste della cd. piccola mobilità anche i lavoratori licenziati da imprese che occupano più di 15 dipendenti ma privi dei requisiti di anzianità stabiliti (12 mesi di cui 6 di lavoro effettivo).

Riferimenti: Legge n. 223/1991, artt. 4 e 24; Circ. Min. Lav. n. 155/1991; Legge n. 604/1966, art. 3; Legge n. 236/1993, art. 4.

venerdì 23 aprile 2010

Comunicazione unica di inizia attività d’impresa e assunzione

Come noto i soggetti che intraprendono un’attività d’impresa, sono tenuti ad inviare alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato il modello Comunicazione Unica. Con tale modello assolvono non solo agli obblighi informativi per l’inserimento dell’azienda nel registro imprese ma vengono fornite anche tutte le informazioni relative all’iscrizione presso l’inps e presso l’Inail indispensabili ai fini dell’apertura delle posizioni contributive e assicurative che individuano il rapporto con gli Enti.

La comunicazione unica si propone quale strumento di semplificazione degli adempimenti nei confronti degli enti, assumendo in un’unica comunicazione, una serie di diversi e distinti moduli che precedentemente andavano compilati e presentati.

Tuttavia , nell’applicazione pratica, tale favorevole situazione può comunque determinare una sorta di difficoltà nell’assolvimento di altri adempimenti necessariamente collegati all’apertura di posizioni presso gli enti previdenziali e fiscali, prima tra tutti la comunicazione di assunzione.

In tale ottica, la questione è stata sollevata in merito ad una situazione che non di rado si riscontra nella realtà, ossia, l’assunzione del dipendente il primo giorno di attività dell’impresa.

Pensiamo ad un negozio che necessariamente ha bisogno di una commessa o di un ristorante che necessariamente deve utilizzare un cuoco o un cameriere.

In questi casi appare del tutto evidente come non risulti possibile procedere alla comunicazione anticipata di assunzione, a fronte di una ditta che non ha ancora comunicato ( tramite Comunica) alla Pubblica amministrazione la propria esistenza.

Di tale questione è stato investito il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che fornisce risposta con la nota prot. 25/I/0007155 del 20 aprile 2010.

Il Ministero del Lavoro, nel prendere atto della difficoltà di procedere all’adempimento della comunicazione preventiva ai Servizi provinciali competenti, richiama la propria nota n. 4746 del 14 febbraio 2007, con la quale veniva prevista la possibilità di comunicare l’assunzione dl personale entro i cinque giorni dall’inizio dell’attività lavorativa, in tutte le ipotesi di forza maggiore, senza che fosse richiesto l’invio preventivo di nessun dato.

Da tale considerazione discende, secondo il Ministero del Lavoro, la possibilità di procedere all’invio della comunicazione di assunzione nel termine di cinque giorni dall’evento, in tutte quelle ipotesi in cui il primo giorno di attività coincide con quello dell’inizio dell’attività d’impresa.

In tal caso, sottolinea il Ministero, la prova della “forza maggiore” è dimostrata dalla coincidenza tra la data indicata nella comunicazione unica d’impresa e quella successivamente indicata nella comunicazione ai servizi competenti quale data di inizio della prestazione lavorativa.

Resta fermo l’obbligo della consegna, all’atto dell’assunzione, di copia del contratto di lavoro individuale contenente tutte le informazioni previste dal d.lgs. n. 152/1997.

mercoledì 21 aprile 2010

Via libera agli ingressi per lavoro stagionale e per lavoro autonomo di cittadini stranieri

I datori di lavoro italiani e stranieri regolarmente soggiornanti, potranno presentare richiesta per lavoratori stagionali a partire dal 21 aprile 2010, circ. Ministero dell’Interno n. 2699 del 19 aprile 2010.

È stato infatti pubblicato sulla gazzetta ufficiale, il decreto flussi che prevede l’ingresso di 80 mila lavoratori stranieri da impiegare in attività di carattere stagionale.

I lavoratori interessati sono i cittadini non comunitari di Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Repubblica ex Jugoslavia di Macedonia, Croazia, India, Ghana, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka e Ucraina.

A questi si aggiungono i lavoratori stagionali provenienti da Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto, nonché i lavoratori stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale negli anni 2007,2008 e 2009.

Oltre ai lavoratori stagionali, è previsto l’ingresso di 4.000 lavoratori stranieri per lo svolgimento di attività di lavoro autonomo, tra cui rientrano per la prima volta, anche i lavoratori artigiani.

Le categorie di lavoratori che possono beneficiare degli ingressi per lavoro autonomo sono di seguito indicate:

· imprenditori che svolgono attività d’interesse per l’economia italiana;

· liberi professionisti;

· soci e amministratori di società non cooperative;

· artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e privati;

· artigiani purché questi ultimi provengano da Paesi extracomunitari che contribuiscono finanziariamente agli investimenti effettuati dai propri cittadini sul territorio nazionale.

Nell’ambito di questa quota d’ingresso sono ammesse, sino ad un massimo di 1.500 unità, le conversioni dei permessi di soggiorno per motivi di studio e formazione professionale, in permessi di soggiorno per lavoro autonomo e viene consentito anche l’ingresso in Italia, per motivi di lavoro autonomo, di 1.000 unità di cittadini libici, quale conseguenza dell’accordo sottoscritto tra Italia e Libia lo scorso 30 agosto 2008.

Viene prevista anche la possibilità di far entrare 2.000 stranieri residenti all’estero che abbiano concluso nel lo ro Paese di origine programmi di formazione ed istruzione ai sensi dell’art. 23 del T.U. n. 286/98.

Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 8.00 del 21 aprile 2010 e non oltre il 31 dicembre dell’anno in corso.

La modulistica è disponibile sul sito del Ministero dell’Interno e varia in relazione al flusso che si intende attivare: per gli ingressi per lavoro stagionale, ad esempio, va utilizzato il modello C-STAG.

Le domande oltre che dal datore di lavoro, possono essere presentate anche dai Patronati, dai consulenti del lavoro e dagli altri soggetti in possesso dell’accreditamento rilasciato dal Ministero dell’Interno.

Una volta ricevute le domande, le stesse saranno valutate in ordine cronologico di presentazione, anche se una corsia preferenziale è stata prevista per le domande di lavoro stagionale che vedono l’impiego del lavoratore in attività non lontane nel tempo.

lunedì 19 aprile 2010

Invio telematico dei certificati di malattia

Dal 3 aprile 2010, i certificati medici attestanti la malattia di dipendenti pubblici e privati, dovranno essere trasmessi telematicamente all’Inps dai medici dipendenti o convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, circolare Inps n. 60 del 16 aprile 2010.

Viene previsto un periodo transitorio di tre mesi, durante il quale i medici potranno comunque seguire la vecchia procedura nel rilascio dei certificati ( rilascio del certificato medico in forma cartacea al lavoratore con obbligo per quest’ultimo di fornirne copia al datore di lavoro e all’Inps).

Come anticipato, dal 3 aprile 2010, i medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale e i medici ad esso convenzionati, devono collegarsi al sistema SAC, messo a disposizione dal Ministero delle Finanze per gestire gli invii dei certificati.

Il medico, tramite il sistema SAC, farà pervenire in via telematica all’Inps il certificato medico del lavoratore, del quale sarà tenuto a rilasciarne copia all’interessato.

Il lavoratore potrà altresì acquisire il certificato medico anche in via telematica, accedendo al portale Inps ( www.inps.it) previa richiesta delle password di accesso anche per il tramite del numero verde o del call center dell’Istituto.

La procedura da seguire è di seguito rappresentata:

  • i medici dipendenti o convenzionati con SSN acquisiscono ed inviano i certificati al sistema di accoglienza centrale (SAC) del Ministero dell’economia e delle finanze che provvede ad inoltrarli all’Inps. In caso di errore, viene loro consentito di annullare i certificati entro il giorno successivo al rilascio e rettificare la data di fine prognosi entro il termine della stessa, sempre utilizzando i servizi erogati dal SAC;

- dopo l’invio all’Inps, il sistema SAC restituisce al medico il numero identificativo per la stampa del certificato e dell’attestato da consegnare, entrambi, al lavoratore;

- l’Inps, sulla base delle informazioni presenti sulle proprie banche dati e dei servizi forniti dall’Inpdap, individua, per l’intestatario del certificato il datore di lavoro al quale mettere a disposizione l’attestato;

- l’Inps rende disponibili ai datori di lavoro, sul proprio sito Internet, funzioni di consultazione e di stampa degli attestati con elementi di ricerca diversi, previo riconoscimento tramite PIN;

- l’Inps mette a disposizione dei lavoratori i certificati loro intestati accedendo al sito Internet dell’Istituto. In relazione alle credenziali di accesso utilizzate, vengono visti tutti i certificati (accesso con PIN) o solo l’attestato, (accesso con codice fiscale e numero del certificato);

- l’Inps canalizza verso le proprie Sedi i certificati degli aventi diritto all’indennità di malattia per la disposizione di visite mediche di controllo e, nei casi previsti, per il pagamento diretto delle prestazioni.

La procedura telematica richiede che alcuni dati siano inseriti obbligatoriamente nel sistema:

1. codice fiscale del lavoratore;

2. residenza o domicilio abituale;

3. eventuale domicilio di reperibilità durante la malattia;

4. codice di diagnosi, mediante l’utilizzo del codice nosologico ICD9-CM, che sostituisce o si aggiunge alle note di diagnosi;

5. data di dichiarato inizio malattia, data di rilascio del certificato, data di presunta fine malattia nonché, nei casi di accertamento successivo al primo, di prosecuzione o ricaduta della malattia;

6. modalità ambulatoriale o domiciliare della visita eseguita.

Una volta ricevuto il numero di certificato, il medico curante rilascia al lavoratore la copia dell’attestato di malattia per il datore di lavoro, privo di diagnosi e del certificato di malattia per l’assistito che contiene i dati della diagnosi e/o il codice nosologico.

Nell’ipotesi in cui il medico non sia in grado di stampare la certificazione, ne dovrà dare notizia al lavoratore, consegnando il numero del certificato attribuito dopo il controllo e l’accettazione dei dati trasmessi. Tale numerazione, potrà essere utilizzata dal lavoratore per ricercare, visualizzare e stampare il proprio attestato direttamente dal sito Internet dell’Istituto.

E’ previsto come detto, un periodo transitorio di tre mesi durante il quale è riconosciuta la possibilità per il medico di procedere al rilascio cartaceo dei certificati di malattia, secondo le modalità vigenti.

Nella circolare n.60/2010 sono indicate le modalità attraverso le quali i privati cittadini e i datori di lavoro pubblici e privati possono richiedere le credenziali di accesso al sistema Inps per la stampa dei certificati. Il datore di lavoro, utilizzando la modulistica allegata, dovrà presentare specifica richiesta di accesso, indicando i nominativi dei soggetti autorizzati ad entrare nella banca dati.

In questa fase, conclude la circolare, non è prevista la possibilità per il datore di delegare tale adempimento al proprio consulente.

Pignoramento di somme nel cedolino paga: obbligo della ritenuta d’acconto del 20%

Circolare Fondazione Studi Consulenti del Lavoro 25/03/2010, n. 5

Interviene a fornire un quadro di riferimento importante la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro che, con Circolare n. 5/2010, tratta la tematica relativa ad una recente novità legislativa in tema di pignoramento che, sebbene di notevole impatto operativo anche nell’ambito dell’amministrazione del personale, sembra essere a tutt’oggi ancora non del tutto chiara. Infatti, nonostante le nuove disposizioni siano in vigore dal 5 marzo u.s., l’Agenzia delle Entrate non ha ancora fornito sue interpretazioni ed istruzioni riguardo le problematiche connesse ai nuovi obblighi di operare alla fonte le ritenute fiscali in ipotesi di pignoramento.

La novità legislativa consiste nell’obbligo da parte del sostituto d’imposta (es. datore di lavoro o committente), il quale sulla base di un’ordinanza di pignoramento provveda al pagamento delle somme a favore di un terzo creditore pignoratizio, ad applicare sulle stesse la ritenuta d’acconto unica del 20% (anche per redditi soggetti a tassazione separata, ritenuta a titolo d’imposta ed imposta sostitutiva, salvo riliquidazione degli Uffici finanziari, ove previsto).

L’obbligo sussiste qualora le somme oggetto del credito siano fiscalmente soggette ad una ritenuta alla fonte e dunque il terzo erogatore deve applicare la ritenuta unica del 20% in tutti i casi in cui sia a conoscenza che il credito è riferibile a somme o valori assoggettabili a ritenute alla fonte.

In merito alla riliquidazione delle ritenute da parte dell’Agenzia delle Entrate la Fondazione Studi sollecita chiarimenti da parte degli Enti istituzionali, tenendo conto anche delle problematiche connesse alla trattenuta unica del 20% sebbene oggetto del pignoramento siano somme soggette a ritenute differenti (es. dividendi (12,5%), distribuzione di riserve di capitali (esenti), provvigioni di agenzia (11,5) ecc.ecc.).

A titolo puramente esemplificativo, sono da assoggettare alla ritenuta del 20% le somme corrisposte a titolo di:

  • retribuzioni di lavoro dipendente e compensi assimilati;
  • trattamento di fine rapporto e indennità di fine mandato di collaboratori;
  • compensi di lavoro autonomo, anche occasionale, e professionali;
  • compensi per obbligazioni di fare, non fare e permettere (es. rinuncia ad una lite anche futura);
  • provvigioni per intermediazioni (commissione agenzia, mediazione, rappresentanza, procacciamento d’affari);
  • interessi su capitali;
  • utili di società di capitali;
  • contributi pubblici in conto esercizio;
  • indennità per esproprio o cessione per provvedimenti espropriativi.

Adempimenti

Terzo erogatore

Dopo aver corrisposto al creditore pignoratizio le somme pignorate, il terzo erogatore deve:

  1. versare la ritenuta del 20% (nuovo codice tributo 1049);
  2. comunicare al debitore delle somme erogate al creditore e relative ritenute operate;
  3. attestare, entro il 28 febbraio dell’anno successivo, con debita certificazione al creditore le somme erogate al creditore e relative ritenute operate;
  4. compilare la dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta (mod.770) con i dati relativi al debitore e al creditore pignoratizio (anche qualora non siano state effettuate ritenute) e l’ammontare delle somme corrisposte e delle ritenute operate.

Creditore pignoratizio

Il creditore pignoratizio è tenuto a indicare i redditi percepiti e le ritenute subite nella dichiarazione dei redditi, anche se si tratta di redditi soggetti a tassazione separata (esempio, soddisfazione del credito relativo al TFR mediante pignoramento), ritenuta a titolo d’imposta o imposta sostitutiva.

Debitore

Nei casi in cui il sostituto d’imposta sia tenuto a presentare annualmente il modello 770, nella dichiarazione deve indicare i dati del creditore pignoratizio e la natura delle somme debitorie. Non vi è alcun obbligo di conguaglio delle somme corrisposte dal terzo erogatore.

Tutte le novità in argomento riguardanti la compilazione del modello 770 saranno contenute nel tracciato del nuovo mod. 770/2011.

Riferimenti: Risoluzione Agenzia delle Entrate 9 marzo 2010, n. 18; Legge n. 102/2009, art. 15, comma 2; Legge n. 449/1997, art. 21, comma 15; Decreto Direttoriale Agenzia delle Entrate n. 34755/2010; DPR n. 600/1973, Tit. III; Cod. Proc. Civ. artt. 492 e 543 e ss..

venerdì 16 aprile 2010

Minimi di retribuzione imponibile per l’anno 2010

Con la circolare n.11 del 12 aprile 2010, l’Inail comunica gli importi dei livelli minimi di retribuzione imponibile da prendere a riferimento per il calcolo del premio. Gli importi così come determinati, devono essere utilizzati per l’anno 2010, e sono stati calcolati prendendo a riferimento quelli dell’anno precedente ed operando una rivalutazione sulla base dell’indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per l’anno in corso.

Come noto, il calcolo del premio Inail, viene determinato sulla base di un prodotto che vede come fattori la retribuzione imponibile corrisposta al lavoratore,da prendere a riferimento, e il tasso di tariffa relativo alla lavorazione nel quale è impiegato il lavoratore.

Per la generalità dei lavoratori il minimale da prendere a riferimento è quello previsto dalla retribuzione effettiva corrisposta al lavoratore, intesa come retribuzione contrattuale o retribuzione prevista dalla legge.

Qualora gli importi così come sopra indicati dovessero essere inferiori a quelli minimi indicati dall’Inail, è a questi ultimi che occorre far riferimento per il calcolo del premio. I minimali Inail rappresentano una soglia inderogabile.

Accanto agli importi previsti da disposizioni di legge o di contratto collettivo, per una serie di rapporti individuati dalla legge, le retribuzioni vengono determinate in via convenzionale. Pensiamo ai lavoratori italiani impegnati all’estero ad esempio o ad altre ipotesi nelle quali la retribuzione viene stabilita da disposizioni provinciali e regionali.

Anche in tutti questi casi, tranne che non vi siano disposizioni derogatorie, la retribuzione deve essere comunque adeguata ai minimali Inail.

Tali minimali sono contenuti nella circolare n. 11 del 12 aprile 2010 e nelle tabelle allegate che riepilogano i livelli minimi di retribuzione divisi per categorie d’impiego.

Rispetto alle disposizioni generali, vengono segnalate tutta una serie di situazioni che si discostano da quella che costituisce la regola ordinaria.

Pensiamo all’impiego di un lavoratore a tempo parziale, ad esempio. In questo caso il premio viene calcolato sulla retribuzione effettiva corrisposta al lavoratore che viene in primo luogo determinata in via oraria. Qualora la retribuzione effettiva dovesse risultare inferiore a quella prevista dall’Inail, naturalmente occorre adeguare l’importo a quest’ultima.

Esula dalla regola generale così come sopra richiamata, anche l’indennità di disponibilità corrisposta ai lavoratori a chiamata. In questo caso il premio si calcola sull’indennità effettivamente corrisposta al lavoratore senza che vi sia la necessità di dover procedere ad alcun tipo di adeguamento.

Un discorso a parte viene fatto per quelle categorie, come gli imprenditori artigiani che sono tenuti al versamento del c.d. premio unitario. In tal caso il premio viene determinato in via unitaria in quanto, per la natura dell’attività svolta e per le modalità attraverso le quali viene resa la prestazione, non è possibile procedere alla determinazione concreta della retribuzione imponibile.

Si ricorda che con l’anno 2010, sono caduti i benefici riservati ai soci lavoratori di cooperativa, che prevedevano il calcolo del premio su di una retribuzione inferiore rispetto a quella indicata dal contratto collettivo.

Lavoratori dipendenti

giornaliero

Mensile

€ 43,79

€1.138,54

Lavoratori a tempo parziale

Minimale giornaliero

€ 6,57 orario

Lavoratori parasubordinati

Minimo mensile

Massimo mensile

1.195,78

2.220,73

giovedì 15 aprile 2010

Orario di lavoro. Tempo impiegato per raggiungere il luogo di lavoro

Un interessante risposta ad istanza d’interpello, da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali( n.13/2010), fornisce chiarimenti in merito al concetto di orario di lavoro come messa a disposizione del lavoratore in favore del datore di lavoro.

La situazione, molto diffusa nel settore edile, riguarda i lavoratori impegnati nei cantieri edili, i quali non raramente raggiungono il luogo di lavoro, anche raggruppandosi presso un punto di raccolta (sede legale, magazzino aziendale, altro …), per poi raggiungere il cantiere utilizzando i mezzi aziendali.

Il radunarsi presso il punto di raccolta, non è in alcuni casi un obbligo imposto dal datore di lavoro, ben potendo il lavoratore farsi trovare direttamente sul luogo di lavoro.

Ed è proprio questa questione che viene sottoposta dall’associazione Nazionale costruttori edili (ANCE) al Ministero del lavoro , perché venga individuato il momento da cui comincia a decorrere l’orario di lavoro.

Il riferimento normativo, in questo caso, è da rinvenire nell’art. 1, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 66/2003 che individua come orario di lavoro, qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni.

La presente definizione, individua come orario di lavoro, il periodo in cui il dipendente è a disposizione del datore di lavoro e non più, come previsto nella vecchia formulazione del R.D. 1955/1923, che si fondava sul concetto di lavoro effettivo.

In quest’ottica, rientrano nell’orario di lavoro tutti i periodi nei quali il lavoratore pur non eseguendo una prestazione lavorativa, si trova sul luogo di lavoro, a disposizione del datore, per poter fornire immediatamente la sua opera in caso di necessità.

In tal senso il tempo impiegato per recarsi presso la sede di lavoro, può essere computato nell’orario di lavoro, a condizione che tale scelta assuma carattere di funzionalità rispetto alla prestazione. Si registra la condizione di funzionalità, tutte le volte in cui il dipendente viene obbligato o invitato dal datore a presentarsi presso la sede aziendale, e successivamente venga di volta in volta inviato in diverse località per svolgere la prestazione lavorativa.

Tornando all’oggetto del quesito di cui alla risposta ad istanza d’interpello n. 13/2010 del 2 aprile 2010, la questione è tutta incentrata sul concetto di funzionalità.

Nell’ipotesi in cui l’accesso degli operai al punto di raccolta costituisca una mera comodità per il lavoratore, ben potendo questi recarsi al cantiere con mezzi propri, l’orario conseguentemente decorre dal momento in cui il lavoratore effettivamente accede al cantiere inteso come luogo di lavoro.

Viceversa, nell’ipotesi in cui l’indicazione di recarsi nel punto di raccolta viene rivolta al lavoratore per utilizzare un mezzo di trasporto particolare o per reperire la strumentazione necessaria, allora in questo caso l’orario di lavoro sarà computata dal momento in cui il lavoratore si reca in cantiere.

lunedì 12 aprile 2010

La quota massima di apprendisti si calcola anche con riferimento alle imprese collegate

Il numero massimo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere non può superare il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso. Tuttavia risulta possibile, nell’ipotesi di imprese legate da uno stretto collegamento funzionale e produttivo, procedere all’assunzione dell’apprendista facendo riferimento alle maestranze facenti parte della medesima realtà imprenditoriale anche se operanti in unità produttive o sedi diverse da quelle in cui opera l’apprendista ( risposta ad istanza d’interpello del Ministero del lavoro e delle politiche Sociali n. 11/2010 del 2 aprile 2010).

L’istanza d’interpello presentata al Ministero del Lavoro si propone appunto lo scopo di capire se il riferimento normativo di cui all’art. 47, comma 2 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 ( il numero di apprendisti che un datore di lavoro può assumere non può superare il 100% delle maestranze specializzate e qualificate) possa essere determinato anche con riferimento alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso l’impresa principale, alla quale le imprese da cui dipendono gli apprendisti sono legate “ da uno stretto collegamento funzionale e produttivo.

In particolare l’ipotesi rappresentata riguarda delle imprese che hanno uno stretto legame funzionale e organizzativo che permette di sviluppare programmi formativi e trasferimento di conoscenze alle aziende collegate attraverso i dipendenti dell’azienda principale. Inoltre le imprese collegate sono i interamente partecipate dall’impresa principale e sono ubicate nell’area industriale del medesimo Comune. Le imprese in questione, infine, effettuano tutte le medesime lavorazioni e i loro prodotti sono commercializzati con il medesimo marchio dell’impresa principale ed attraverso la rete commerciale di quest’ultima, la quale sovrintende e pianifica le attività delle collegate.

Nella risposta all’istanza d’interpello il Ministero del Lavoro, riferendosi al limite massimo di apprendisti da assumere imposto al datore di lavoro dalle disposizioni normative richiamate, ne individua la finalità nella necessità di garantire una adeguata formazione e l’affiancamento del lavoratore.

Nel caso proposto e come sopra indicato, tale necessità viene comunque rispettata anche in presenza di soggetti giuridici diversi, in virtù di un identico assetto proprietario, nonché dello stesso legame funzionale, organizzativo e commerciale tra le imprese in questione.

In tal senso la formulazione prevista dal d.lgs. n. 276/2003 è diversa da quella della vecchia legge n. 25/1955 che prevedeva che il conteggio andasse realizzato presso l’azienda a differenza di quanto prevede il testo attualmente in vigore che individua la base di calcolo non nell’unità fisica d’impiego ma presso un soggetto giuridico , quale è appunto il datore di lavoro.

Tale apertura consente che il computo venga fatto con riferimento a lavoratori operanti in unità produttive o sedi di lavoro diverse da quelle in cui opera l’apprendista.

Tale scelta interpretativa deve essere calata nelle nuove modalità di erogazione della formazione che può essere impartita attraverso strumenti di e-lerning che consentono una modalità di accompagnamento virtualizzata tramite strumenti di tele-affiancamento o video-comunicazione da remoto.

Il nuovo quadro normativo rimette alla contrattazione collettiva l possibilità, anche nell’ambito di singole realtà aziendali, di disciplinare i profili formativi dell’apprendistato professionalizzante. In tal senso anche le stesse parti sociali possono individuare forme di tutoraggio che prendano in esame assetti proprietari e legami funzionali, organizzativi e commerciali che comunque rispettino le finalità indicate dalla norma.

Prospetto paga via mail direttamente dal consulente

La consegna del prospetto paga ai dipendenti del datore di lavoro, può essere assolta anche direttamente dal consulente che assiste l’azienda, tramite l’invio di un allegato di posta elettronica ( risposta ad istanza d’interpello Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 8/2010 del 2 aprile 2010).

La consegna del prospetto paga, si ricorda, è un onere che incombe in capo al datore di lavoro e discende da un’esplicita disposizione normativa contenuta nell’art. 1 della legge n. 4/53.

Tale norma prevede che all’atto della corresponsione delle retribuzioni, il datore di lavoro è tenuto a consegnare al dipendente un prospetto contenente un riepilogo delle somme corrisposte e delle ritenute operate con la finalità di informarlo delle operazioni svolte e dei conteggi compiuti . In tal modo al dipendente viene consentita la possibilità di verificare la corretta applicazione degli istituti contrattuali e di contestare eventuali mancanze od omissioni.

L’invio del prospetto paga tramite posta elettronica, era già stato oggetto di una precedente risposta ad istanza d’interpello da parte del Ministero del Lavoro ( n. 1/2008) che riconosceva la possibilità per il datore di lavoro di inviare al proprio dipendente il prospetto paga quale file allegato ad un messaggio di posta elettronica. Unitamente all’inoltro del primo prospetto paga, al dipendente dovevano essere inviate apposite password personali che consentissero di visualizzare il file nel rispetto sempre della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Tale invio non richiedeva l’utilizzo di un messaggio di posta elettronica certificata in quanto i parametri particolarmente stringenti di cui al d.lgs. n. 82/2005 trovano conferma esclusivamente nei rapporti con la Pubblica amministrazione e non tra quelli tra privati.

Venendo alla questione del coinvolgimento del consulente del lavoro, occorre ricordare come la legge n. 12/79 prevede la possibilità da parte del datore di delegare al consulente tutta una serie di adempimenti che riguardano i lavoratori dipendenti.

Tra questi, a giusto titolo, può ben rientrare anche l’inoltro del prospetto paga al dipendente anche per il tramite di posta elettronica inviata direttamente dal consulente.

Pur tuttavia è importante sottolineare come la delega al consulente per l’inoltro del prospetto paga direttamente al dipendente, non libera il datore di lavoro dalla responsabilità e dalle conseguenze sanzionatorie direttamente collegate alla mancata consegna del prospetto paga.

Infatti solo per alcuni adempimenti connessi all’elaborazione del libro unico è prevista la possibilità di attribuire direttamente al consulente una responsabilità per l’omissione o per il ritardato adempimento.

Nel caso in questione, l’affidamento dell’invio del prospetto paga direttamente da parte del consulente al dipendente del datore di lavoro, mantiene in piedi una responsabilità diretta in capo al datore per eventuali disguidi che dovessero verificarsi.

L’attenzione dovrà essere concentrata sulla prova dell’avvenuta consegna che nel caso di specie ( invio tramite posta elettronica) necessariamente richiede formalismi da cui non è possibile prescindere.

L’utilizzo di una casella di posta elettronica certificata è senza dubbio uno strumento che pone al riparo il consulente ( e soprattutto il datore di lavoro ) dai rischi legati alla difficoltà di avere uno strumento valido di prova. Qualora invece l’invio dovesse avvenire tramite posta elettronica non certificata, è senza dubbio indispensabile adottare un regolamento aziendale o prevedere messaggi di conferma di ricezione che rendano evidente l’avvenuto rispetto delle disposizioni di legge.

Un ultimo aspetto affrontato nell’interpello riguarda la consegna del prospetto paga, tramite mail, ai dipendenti delle società del gruppo, direttamente da parte della capogruppo a cui è affidato il compito di seguire tutti gli aspetti legati alla gestione delle risorse umane.

Il Ministero del Lavoro, anche in tale ipotesi, ritiene applicabile le medesime considerazioni già espresse nel caso di adempimento affidato al consulente dell’azienda . Tale delega non è vietata ma occorre adottare tutti gli accorgimenti utili in quanto la responsabilità per la mancata o ritardata consegna del prospetto paga ricade comunque sul singolo datore di lavoro di quella società facente parte del gruppo.

venerdì 9 aprile 2010

Incentivi energia, pubblicata la guida per ottenere l'erogazione del contributo

Cambio casa, frigo, motorino o tutti e tre?
Pubblicate le modalità di erogazione delle risorse del fondo per il sostegno della domanda finalizzata ad obiettivi di efficienza energetica, ecocompatibilita' e di miglioramento della sicurezza sul lavoro.

Sono state definite le modalita' di erogazione delle risorse del fondo in relazione alle esigenze specifiche di sostegno alla domanda finalizzata ad obiettivi di efficienza energetica ed informatica, ecocompatibilita' e sicurezza sul lavoro, in un disegno di interventi per la ripresa produttiva, secondo importi congruenti con gli obiettivi ed i limiti delle risorse disponibili.

Aal fine di assicurare un'attuazione rapida ed efficace dell'intervento agevolativo, sono stanziati i contributi per il sostegno della domanda per obiettivi di efficienza energetica ed informatica, ecocompatibilita' e sicurezza sul lavoro, sotto forma di una riduzione, di pari importo, del prezzo di vendita praticato dal cedente all'atto dell'acquisto dei beni rientranti nelle categorie interessate, con diritto al rimborso della riduzione medesima.

Per l'attuazione delle misure ci si avvale di organismi esterni alla pubblica amministrazione, anche in relazione a rapporti convenzionali eventualmente gia' in corso con lo Stato italiano ovvero con nuove convenzioni in relazione alla esperienza tecnologica ed informatica da assicurare nell'attivita' richiesta per le specificita' del servizio a fronte delle esigenze di diffusa operativita' sul territorio, nonche' alla disponibilita' di tecnologie e mezzi per conseguire in maniera ottimale e con immediata operativita' lo scopo prefissato dal legislatore secondo le modalita' stabilite dal decreto.

Le risorse del fondo sono erogate mediante contributi, nelle percentuali di costo di seguito indicate, sotto forma di riduzione del prezzo di vendita praticato dal cedente all'atto dell'acquisto dei seguenti beni, al netto dei costi di gestione:

>>> a) per il 10% del costo e nel limite massimo di singolo contributo pari a 1000 euro, per la sostituzione dei mobili per cucina in uso con nuove cucine componibili ed elettrodomestici da incasso ad alta efficienza aventi le seguenti caratteristiche:

>>>>> a.1) i nuovi mobili per cucina siano accompagnati dalla «scheda prodotto» secondo quanto previsto dalla legge n. 126, del 10 aprile 1991 e decreto ministeriale 101 dell'8 febbraio 1997 e circolare del 3 agosto 2004, n. 1 del Ministero delle attivita' produttive - «indicazioni per la compilazione e la distribuzione della scheda identificativa dei prodotti in legno e del settore legno - arredo» Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11 agosto 2005;

>>>>> a.2) i nuovi mobili per cucina rispettino quanto stabilito dal decreto del Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali del 10 ottobre 2008 - «disposizioni atte a regolamentare l'emissione di aldeide formica da pannelli a base di legno e manufatti con essi realizzati in ambienti di vita e soggiorno» - Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2008;

>>>>> a.3) la nuova cucina componibile sia corredata di almeno due dei seguenti elettrodomestici di classe energetica ad alta efficienza e piu' specificamente: frigorifero/congelatore in classe A+ e A++, forno in classe A, piano di cottura a gas (se inserito) con dispositivo di sorveglianza fiamma, lavastoviglie (se inserita) non inferiore alla classe A/A/A (A di efficienza energetica, A di efficienza di lavaggio, A di efficienza di asciugatura);

>>>>> a.4) la nuova cucina componibile sia gia' predisposta per la raccolta differenziata con la dotazione di contenitori appositi;

>>>>> a.5) il produttore attesti tramite autocertificazione o dichiarazione l'ottemperanza dei requisiti di cui ai punti a.1), a.2), a.3) ed a.4);

>>>>> a.6) il venditore dichiari, tramite autocertificazione, che l'acquisto e' avvenuto in sostituzione di una cucina in uso;

>>>>> a.7) per gli elettrodomestici che non rientrassero nelle classi energetiche ad alta efficienza specificate al punto a.3), il rispettivo prezzo di acquisto non concorre a formare il valore in base al quale viene calcolato il contributo;

>>>b) per il 20% del costo e nel limite massimo di singolo contributo pari a 130 euro, per la sostituzione di lavastoviglie con analoghi apparecchi di classe energetica, capacita' di lavaggio, efficienza di asciugatura non inferiore alla classe A (A/A/A);

>>> c) per il 20% del costo e nel limite massimo di singolo contributo pari a 80 euro, per la sostituzione di forni elettrici con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore alla classe A;

>>> d) per il 20% del costo e nel limite massimo di singolo contributo pari a 80 euro, per la sostituzione di piani cottura con analoghi apparecchi dotati di dispositivo di sorveglianza di fiamma (FSD);

>>> e) per il 20% del costo e nel limite massimo di singolo contributo pari a 100 euro, per la sostituzione di cucine di libera installazione con analoghe cucine di libera installazione dotate di forno elettrico di classe A e piano cottura dotato di valvola di sicurezza gas (FSD);

>>> f) per il 20% del costo e nel limite massimo di singolo contributo pari a 500 euro, per la sostituzione di cappe con analoghe cappe climatizzate;

>>> g) per il 20% del costo e nel limite massimo di singolo contributo pari a 400 euro, per la sostituzione di scaldacqua elettrici con installazione di pompe di calore ad alta efficienza con COP ≥ 2,5 secondo la norma EN 255-3 dedicate alla sola produzione di acqua calda sanitaria;

>>> h) per il 10% del costo e nel limite massimo di singolo contributo pari a 750 euro, per l'acquisto di un motociclo fino a 400 cc di cilindrata ovvero con potenza non superiore a 70 kW nuovo di categoria «euro 3» con contestuale rottamazione di un motociclo o di un ciclomotore di categoria «euro 0» o «euro 1», realizzata attraverso la demolizione con le modalita' indicate al comma 233 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; nel caso di acquisto di motocicli, dotati di alimentazione elettrica, doppia o esclusiva, l'incentivo e' del 20% sino a un massimo di 1500€;

>>> i) per il 20% del costo e nel limite massimo di singolo contributo pari a 1000 euro, per la sostituzione di motori fuoribordo di vecchia generazione con motori a basso impatto ambientale conformi alla direttiva 2003/44/CE fino alla potenza di 75kW compresa;

>>> j) per il 50% del prezzo di acquisto e sino ad un massimo di 200.000 euro per azienda, per l'acquisto di stampi per la laminazione sottovuoto degli scafi da diporto dotati di flangia perimetrale;

>>> k) contributo pari a 1500 euro, per l'acquisto di un nuovo rimorchio a timone o ad assi centrali, categoria O4 di cui all'allegato II della direttiva quadro 2007/46/CE e contestuale radiazione di un rimorchio con piu' di 15 anni di eta', non dotato di dispositivo di frenata «ABS», a condizione che il nuovo rimorchio sia dotato di dispositivo di frenata «ABS»; il contributo e' aumentato ad euro 2000 se il nuovo rimorchio e' dotato, in aggiunta al dispositivo di frenata «ABS», di sistemi di controllo elettronico della stabilita'; contributo pari a 3000 euro, per l'acquisto di un nuovo semirimorchio di categoria O4 di cui all'allegato II della direttiva quadro 2007/46/CE e contestuale radiazione di un semirimorchio con piu' di 15 anni di eta', non dotato di dispositivo di frenata «ABS», a condizione che il nuovo semirimorchio sia dotato di dispositivo di frenata «ABS»; il contributo e' aumentato ad euro 4000 se il nuovo semirimorchio e' dotato, in aggiunta al dispositivo di frenata «ABS», di sistemi di controllo elettronico della stabilita';

>>> l) per il 10% del costo di listino, a condizione che il concessionario o il venditore pratichi uno sconto di pari misura sul prezzo di listino, per l' acquisto di macchine agricole e movimento terra, comprese quelle operatrici, a motore rispondenti alla categoria «Fase IIIA», di cui agli articoli 57 e 58 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni: attrezzature agricole portate, semiportate, attrezzature fisse, in sostituzione di macchine o attrezzature agricole e movimento terra di fabbricazione anteriore al 31 dicembre 1999 della stessa categoria di quelle sostituite; le macchine dovranno essere esclusivamente della stessa tipologia e con potenza non superiore del 50% all'originale rottamato; entro quindici giorni dalla data di consegna del nuovo macchinario, il destinatario del contributo ha l'obbligo di demolire il macchinario sostituito e di provvedere alla sua cancellazione legale per demolizione, fornendo idoneo certificato di rottamazione al concessionario o venditore che avra' cura di trasmetterne copia all'ente erogatore, a pena di decadenza dal contributo; nel caso in cui le macchine o attrezzature non siano iscritte in pubblici registri fa fede la documentazione fiscale del mezzo rottamato o, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio a cura del beneficiario del contributo, attestanti l'avvenuta demolizione;

>>> m) per il 20% del costo e nel limite massimo di singolo contributo pari a 30.000 euro, per l'acquisto di gru a torre per l'edilizia, previa rottamazione, documentata attraverso il certificato di rottamazione, di gru a torre per l'edilizia messe in esercizio anteriormente al 1° gennaio 1985;

>>> n) per il 20% del costo e nel limite massimo di singolo contributo pari a 40 euro, per l'acquisto e l'installazione di variatori di velocita' (inverter) su impianti con potenza elettrica compresa tra 0,75 e 7,5 kW;

>>> o) per il 20% del costo e nel limite massimo di singolo contributo pari a 50 euro, per l'acquisto di motori ad alta efficienza (IE2) di potenza compresa tra 1 e 5 kw;

>>> p) per il 20% del costo e nel limite massimo di singolo contributo pari a 100 euro, per l'acquisto di UPS (gruppi statici di continuita') ad alta efficienza di potenza fino a 10 kVA;

>>> q) per il 20% del costo e nel limite massimo di singolo contributo pari a 200 euro, per l'acquisto di batterie di condensatori che contribuiscano alla riduzione delle perdite di energia elettrica sulle reti media e bassa tensione;

>>> r) contributo di 50 euro a favore di persone fisiche con eta' compresa tra diciotto e trenta anni per una nuova attivazione di banda larga;

>>> s) contributo pari a 83 euro per metro quadrato di superficie utile e nel limite massimo di 5000 euro, per l'acquisto di immobili di nuova costruzione, come prima abitazione della famiglia, con fabbisogno di energia primaria migliore almeno del 30% rispetto ai valori di cui all'allegato C, n. 1, della Tabella 1.3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, e contributo pari a 116 euro per metro quadrato di superficie utile e nel limite massimo di 7000 euro, per l'acquisto di immobile con fabbisogno di energia primaria migliore almeno del 50% rispetto ai valori di cui all'allegato C, n. 1, della Tabella 1.3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni; il raggiungimento delle prestazioni energetiche di cui al precedente comma deve essere certificato sulla base delle procedure fissate dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, da un soggetto accreditato.

I contributi sono corrisposti per operazioni di vendita stipulate non anteriormente alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto e comunque non oltre il 31 dicembre 2010.

Per i beni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), k), l), m), il contributo e' corrisposto per operazioni di vendita in sostituzione di corrispondenti beni, con documentazione a carico del venditore sulla relativa dismissione secondo le vigenti disposizioni.

I contributi di cui al presente articolo sono concessi nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento CE n. 1998/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore «de minimis» (in Gazzetta Ufficiale L.379 del 28 dicembre 2006).

I contributi previsti dal decreto non sono cumulabili con altri benefici previsti sul medesimo bene.

In caso di acquisto di immobili di nuova costruzione ad alta efficienza energetica , per i quali il preliminare di compravendita sia stato stipulato, con atto di data certa successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, la concessione del contributo all'acquirente e' subordinata alla sussistenza dell'attestato di certificazione energetica sulla base delle procedure fissate dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, rilasciato da un soggetto accreditato, senza oneri a carico del fondo.

A tal fine, entro venti giorni precedenti la stipula del contratto definitivo di compravendita, il venditore, in possesso della predetta documentazione, cura la prenotazione della misura .

La stessa viene confermata in sede di stipula del contratto di compravendita, al quale, ai soli fini dell'ottenimento dei contributi, deve essere allegato l'attestato di certificazione energetica.

Entro quarantacinque giorni dalla stipula l'acquirente trasmette al predetto soggetto copia autentica dell'atto munita degli estremi della registrazione.

(Decreto Ministero sviluppo economico 26/03/2010, G.U. 06/04/2010, n. 79)

Calcolo dei limiti quantitativi per l’assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante

In merito alla questione relativa al numero massimo di apprendisti “assumibili”, mai superiore rispetto al 100% delle figure professionali qualificate e specializzate già occupate presso lo stesso datore di lavoro, il Ministero ha precisato che nelle ipotesi di imprese collegate nel computo debbano essere incluse anche quelle in servizio presso l’azienda principale.

Nei casi ove in concreto vi sia uno stretto collegamento, funzionale e produttivo, condivisione di programmi formativi e trasferimento di conoscenze dai dipendenti dell’azienda principale verso le aziende collegate, risultano infatti garantite la natura e le finalità formative dell’apprendistato attraverso una formazione e un affiancamento adeguati del lavoratore.

Tanto più che le nuove modalità di erogazione della formazione prevedono l’utilizzo di strumenti di e-learning, tele-affiancamento o videocomunicazione da remoto.

Il Ministero aggiunge un commento importante per sottolineare che, rispetto alla normativa passata (Legge n. 25/1955), le attuali disposizioni in materia prevedono che il rapporto apprendisti/lavoratori qualificati debba essere verificato non più “presso l’azienda” bensì “presso il datore di lavoro”.

È dunque consentito il computo di lavoratori comunque rientranti nella medesima realtà imprenditoriale, anche se operanti in unità produttive o sedi diverse da quelle in cui opera l’apprendista.

Riferimenti: D.Lgs. n. 276/2003, art. 47, comma 2; Circ. Min. Lav. n. 40/2004