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domenica 31 gennaio 2010

Dirigenti Industria: le novità del FASI per il 2010

Con Accordo 25 Novembre 2009 sono stati modificati, nelle misure sotto riportate, con decorrenza dal 01/01/2010 i contributi dovuti al FASI, Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i dirigenti di aziende industriali.



a carico aziende per

assistenza di dirigenti in servizio

394,00 trimestrali per ciascun dirigente in servizio iscritto o che si iscriva al Fondo

a carico aziende per assistenza di dirigenti pensionati

€ 266 trimestrali per ciascun dirigente in servizio, anche non iscritto al Fondo ed indipendentemente dall'iscrizione al Fondo di dirigenti pensionati provenienti dalle aziende stesse. Il contributo trimestrale passa a € 332,50 per le aziende che si iscrivono, a partire dal 01/04/2006, a forme di assistenza sanitaria integrativa sostitutiva del FASI a favore dei soli dirigenti in servizio.

a carico aziende con dirigenti in servizio, già iscritti al fondo alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, con riconoscimento dell'indennità sostitutiva del preavviso

€ 394,00 trimestrali a partire dal trimestre successivo a quello nel quale è intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro e sino al trimestre nel corso del quale ha avuto fine il periodo coperto dall'indennità, sempreché alla data di risoluzione del rapporto di lavoro il dirigente risulti iscritto al FASI. Per tale tipologia di iscrizione non è dovuto dalle aziende il contributo per i dirigenti pensionati.

Aziende i cui dirigenti in servizio NON risultano iscritti al fondo e per le quali non operano iniziative per i dirigenti pensionati dirette ad assicurare, con il contributo delle aziende stesse, prestazioni di assistenza sanitaria integrativa del Servizio Sanitario Nazionale

€ 266,00 trimestrali per ciascun dirigente alle dipendenze, anche se non iscritto al Fondo. Il contributo trimestrale passa a € 332,50 per le aziende che si iscrivono, a partire dal 01/04/2006, a forme di assistenza sanitaria integrativa sostitutiva del FASI a favore dei soli dirigenti in servizio.

Dirigenti in servizio

Ø € 200,00 trimestrali per ciascun dirigente in servizio, iscritto o che si iscriva al Fondo, oppure, in caso di nuova iscrizione al Fondo nel corso del trimestre di calendario, in base ai ratei mensili, indipendentemente dal numero dei familiari assistibili (con esclusione dei genitori a carico iscritti).

Ø € 360,00 trimestrali per ciascun genitore a carico iscritto.

Dirigenti già in servizio ed iscritti al fondo, che abbiano cessato il rapporto di lavoro con il riconoscimento dell'indennità sostitutiva del preavviso, limitatamente a tale periodo

Ø € 200,00 trimestrali per ciascun dirigente in servizio iscritto, che abbia espressamente richiesto al FASI, nei termini statutari previsti, il mantenimento dell'iscrizione al Fondo per la durata del periodo coperto dalla indennità sostitutiva del preavviso, con inizio dalla fine del trimestre nel corso del quale è intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro e sino alla scadenza del trimestre nel corso del quale ha avuto fine il periodo coperto dall'indennità, indipendentemente dal numero dei familiari assistibili (con esclusione dei genitori a carico iscritti).

Ø € 360,00 trimestrali per ciascun genitore a carico iscritto.

Scadenze 2010

28 febbraio

31 maggio

31 agosto

30 novembre




Interventi innovativi sono stati effettuati anche sul fronte delle prestazioni sanitarie del Fondo. In particolare, il Nomenclatore-Tariffario in vigore dal 01/01/2010 è stato revisionato per una ridistribuzione più equa delle risorse, con particolare riguardo alle voci per le quali negli anni passati si è registrato un più basso livello di rimborso, con specifico riguardo ad interventi chirurgici, all'oncologia, ai grandi interventi, ad altre prestazioni riconducibili a terapie oncologiche e chemioterapiche, alle prestazioni odontoiatriche e all'Assistenza Medica Infermieristica.

F24 E CREDITI IVA

Novità per le compensazioni IVA

Da quest’anno per poter effettuare le compensazioni orizzontali dei crediti IVA (ovvero, per il pagamento, mediante modello F24, di imposte, contributi INPS, premi INAIL, e delle altre somme dovute allo Stato, alle regioni e ad altri enti previdenziali) devono sussistere le seguenti condizioni:

  1. la compensazione orizzontale dei crediti IVA annuali e trimestrali per importi superiori a € 10.000 annui può essere effettuata dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui emerge il credito.

L’Agenzia delle Entrate ha istituito specifici codici identificativi da utilizzare per le ipotesi in cui il credito emerga da dichiarazioni o istanze riferite a soggetti diversi rispetto all’utilizzatore e per poter dunque individuare il soggetto cui si riferisce il credito utilizzato in compensazione.

Per la trasmissione dei modelli F24 è sempre obbligatorio utilizzare esclusivamente i servizi telematici dall’Agenzia delle Entrate, vale a dire: a) direttamente dai contribuenti, mediante Entratel o Fisconline; b) tramite gli intermediari abilitati al servizio Entratel; c) tramite i servizi di home banking di banche e Poste Italiane o di remote banking (Cbi) delle banche, esclusivamente per le compensazioni di crediti Iva inferiori a € 10.000;

  1. per importi superiori a € 15.000 è obbligatorio il visto di conformità delle dichiarazioni da cui emerge il credito. In alternativa, tale dichiarazione deve essere sottoscritta dai soggetti abilitati iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri, dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro. I contribuenti soggetti al controllo contabile potranno far sottoscrivere la dichiarazione dai soggetti che compilano la relazione di revisione

  1. resta la possibilità di utilizzare il credito per la compensazione verticale dei debiti Iva risultanti dalle liquidazioni mensili e annuali; pertanto, l’utilizzo del credito IVA in compensazione in F24 con debiti IVA scaturenti dalle liquidazioni periodiche non concorre al plafond dei 10.000 euro, né a quello dei 15.000 euro ai fini dell’apposizione del visto di conformità. Detta compensazione sarà, comunque, oggetto di controllo al fine di verificare il corretto utilizzo dei crediti IVA disponibili emergenti dalla dichiarazione annuale e/o dall’istanza trimestrale.

Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2010 e riguardano i crediti esposti nelle dichiarazioni e nelle istanze presentate a partire da tale data.

Lo scopo delle suddette disposizioni è di contrastare gli abusi dello strumento della compensazione orizzontale di crediti IVA che non risultano dalla dichiarazione annuale e dalle istanze trimestrali, ossia di crediti creati appositamente per essere utilizzati in compensazione nel solo modello F24.

Le stesse si collocano, dunque, nel quadro del contrasto all’indebito utilizzo in compensazione nel modello F24 di crediti inesistenti. Al riguardo, si ricorda in particolare la sanzione del 200% nell’ipotesi di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per un ammontare superiore a 50.000 euro (DL n. 5/2009, art. 7, co. 2).

Si osserva, inoltre, che la nuova disciplina sulla compensazione dei crediti IVA riguarda soltanto la compensazione “orizzontale” o “esterna” dei crediti IVA, e non anche la compensazione “verticale” o “interna”, ossia la compensazione dei predetti crediti con l’IVA dovuta a titolo di acconto, di saldo o di versamento periodico.

Riferimenti:

DL n. 78/2009, conv. in Legge n. 102/2009, art. 10; Decreto Direttore Agenzia delle Entrate 21/12/2009, prot. n. 2009/185430; Circ. Agenzia Entrate 15 gennaio 2010

CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ DELLE AZIENDE RIENTRANTI NEL CAMPO DELLA CIGS

Emanato il DM che disciplina il trattamento di integrazione salariale

In materia di integrazioni salariali dei dipendenti di aziende industriali rientranti nel campo di applicazione della CIGS interessati da contratti di solidarietà difensivi, il Governo ha emanato il DM 17/11/2009 n. 48295 che è ora in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, dando così attuazione alla previsione contenuta nel cd. decreto anti-crisi (DL n. 78/2009).

Il provvedimento dispone, in particolare, che - nel limite massimo di spesa di 40 milioni di euro per l’anno 2009 e di 80 milioni di euro per l’anno 2010 – l’ammontare del trattamento di integrazione salariale sarà aumentato del 20%, a decorrere dal 1° luglio 2009 fino al 31 dicembre 2010. La retribuzione persa a seguito della riduzione di orario sarà pertanto integrata dall’INPS a favore del lavoratore nella maggior misura dell’80% della retribuzione persa dal lavoratore, compresi i ratei delle mensilità aggiuntive, le ferie maturate e le festività infrasettimanali ed, in generale, qualsiasi voce retributiva ammessa all’integrazione salariale.

Ai fini dell’accesso al beneficio dell’incremento del trattamento integrativo, l’INPS terrà conto dell’ordine cronologico di stipula degli accordi di solidarietà, la cui data è riportata nei decreti ministeriali di autorizzazione al trattamento di integrazione salariale.

Riferimenti: DL n. 726/1984 convertito in Legge n. 863/1984, art. 1; DL n. 78/2009 convertito in Legge n. 102/2009, art. 1, co. 6

INPGI

Emanata la circolare sui valori della contribuzione per il 2010

L’Istituto Nazionale di Previdenza dei giornalisti ha comunicato, con Circolare n. 1/2010, i valori per il calcolo della contribuzione per il 2010; in particolare, sono stati resi noti i minimali retributivi e contributivi per i giornalisti con rapporto di lavoro dipendente nonché il massimale imponibile e le aliquote contributive per i giornalisti iscritti alla Gestione Separata INPGI come collaboratori coordinati e continuativi.

La circolare contiene ulteriori indicazioni relative alla sospensione del versamento dei contributi per il terremoto che ha colpito l’Abruzzo nell’aprile 2009 e all’istituzione del Fondo di perequazione prevista con decorrenza dal 01/01/2010 dall’accordo di rinnovo del Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico del 27/03/2009.

Inoltre, con riferimento alla procedura DASM (denuncia contributiva mensile) per i periodi contributivi dell’anno 2010, segnaliamo che è necessario procedere all’aggiornamento del software (versione 3.9.9.) che sarà disponibile entro la fine del mese di gennaio 2010 nella sezione “notizie per le aziende” del sito internet dell’Istituto www.inpgi.it.

Deducibilità dal reddito di impresa delle multe

Parere Fondazione Studi CdL n. 1/2010

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha affermato che le multe, così come gli oneri relativi al dissequestro dell’automezzo (rimozione, spese di custodia ecc.), sono deducibili dal reddito d’impresa. La Fondazione Studi auspica un consolidamento della giurisprudenza in materia e non ritiene sia sostenibile l’orientamento dell’Amministrazione Finanziaria e la tesi della parte di giurisprudenza che esclude l’inerenza delle sanzioni rispetto all’attività dell’impresa. Si ricorda che il Ministero delle Finanze, con Risoluzione 27 aprile 1991, n. 9/174, aveva riconosciuto la deducibilità delle penalità derivanti da responsabilità contrattuali.

Previdenza integrativa dei dirigenti piccola e media industria

Informativa Previndapi 22/01/2010

Il Fondo pensione dei dirigenti delle piccole e medie aziende industriali ha reso noto che la contribuzione dovuta al Previndapi per l’anno 2010 resta invariata rispetto a quella in vigore nel 2009. Eventuali novità potranno essere concordate dalle Parti a partire dal 1° gennaio 2011 con il rinnovo del CCNL Confapi-Federmanager per i Dirigenti delle Piccole e Medie Aziende Industriali in scadenza al 31/12/2010.

sabato 30 gennaio 2010

Piccole e medie imprese dei settori artigianato e turismo (turismo): finanziamenti ministeriali

Finanziamenti alle PMI – Progetto AR.CO.

Attraverso il progetto AR.CO. (Programma di sviluppo del territorio per la crescita dell’occupazione), promosso con l’assistenza tecnica di Italia Lavoro S.p.A., il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali mette a disposizione dei finanziamenti per la realizzazione di modelli di servizi per il miglioramento competitivo dei settori artigianato e commercio (turismo), e per lo sviluppo di reti e network di cooperazione sostenibili per favorire la crescita dell’occupazione.

Le versioni integrali degli Avvisi Pubblici (Creazione Impresa – Inserimento Occupazionale – Assistenza Tecnica e Consulenza) con i requisiti di partecipazione, le condizioni e le modalità di presentazione delle domande, sono disponibili sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali www.lavoro.gov.it, su www.italialavoro.it, sezione bandi, e su www.servizilavoro.it nella sezione riservata al Programma ARCO.

Lavoratori dello spettacolo: novità contributive 2010

Circolare ENPALS 25/01/2010, n. 3

Anche l’Istituto previdenziale dei lavoratori dello spettacolo ha comunicato la rivalutazione dei seguenti valori per la determinazione dei contributi dovuti per il 2010:

Ø minimale di retribuzione giornaliera: € 43,79 (9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore dal 01/01/2010 pari a € 460,97 mensili);

Ø massimale contributivo annuo per i lavoratori dello spettacolo iscritti alla previdenza dopo il 31 dicembre 1995, è pari a € 92.147,00;

Ø l’aliquota aggiuntiva dell’1% a carico del lavoratore si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente di € 42.364,00 e sino al massimale annuo di € 92.147,00;

Ø massimale di retribuzione giornaliera per i lavoratori dello spettacolo iscritti alla previdenza prima del 31 dicembre 1995 è pari a € 671,75;

Ø l’aliquota aggiuntiva dell’1% a carico dei lavoratori iscritti alla previdenza prima del 31 dicembre 1995 è pari a € 135,78.

Lavoro domestico: i contributi INPS per il 2010

Aggiornamento dei valori per il pagamento della contribuzione

Retribuzione effettiva oraria

Importo contributo orario

con quota assegni familiari

senza quota assegni familiari

Fino a euro 7,22

€ 1,34 (0,32)*

€ 1,34 (0,32)**

Oltre € 7,22 e fino a € 8,81

€ 1,51 (0,36)*

€ 1,51 (0,36)**

Oltre € 8,81

€ 1,85 (0,44)*

€ 1,85 (0,44)**

Lavoro superiore a 24 ore settimanali***

€ 0,98 (0,23)*

€ 0,97 (0,23)**












* La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.

** Il contributo senza la quota degli assegni familiari è dovuto quando il lavoratore è coniuge del datore di lavoro oppure è parente o affine entro il terzo grado e convive con il datore di lavoro.

*** Gli importi contributivi della quarta fascia sono indipendenti dalla retribuzione oraria corrisposta, si riferiscono ai servizi domestici effettuati presso uno stesso datore di lavoro con un minimo di 25 ore settimanali e vanno applicati sin dalla prima delle ore lavorate nel corso della settimana.

Per retribuzione oraria effettiva si intende la retribuzione oraria di fatto concordata tra le parti, compresa la tredicesima mensilità e, per i lavoratori conviventi, il valore convenzionale del vitto e alloggio, ripartiti in misura oraria.

Autoliquidazione INAIL 2009/2010: coefficienti di rateazione

Nota INAIL 20 gennaio 2010

L’INAIL ha reso noto che, secondo i dati comunicati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro, il tasso di interesse da applicare al secondo, terzo e quarto rateo del premio relativo all'autoliquidazione 2009/2010, è pari al 2,18%.

Per le autoliquidazioni 2009/2010 in scadenza al 16 febbraio 2010 i coefficienti da moltiplicare per gli importi della seconda, terza e quarta rata scadenti il 17 maggio, 16 agosto e 16 novembre del corrente anno, sono:

Scadenza rate 2010

Coefficienti

17 maggio

0,005315616

16 agosto

0,010810411

16 novembre

0,016305205

Per le autoliquidazioni 2009/2010 in scadenza al 16 giugno 2010 i coefficienti da moltiplicare per gli importi della terza e quarta rata scadenti il 16 agosto e 16 novembre 2010 (il 50% del premio dovuto deve essere versato entro il 16/06 p.v.) sono:

Scadenza rate 2010

Coefficienti

16 agosto

0,003643288

16 novembre

0,009138082