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venerdì 29 ottobre 2010

Durata dell’apprendistato: calcolo dei periodi di sospensione

Ministero lavoro e politiche sociali nota n. 34 del 15/10/2010

Il Ministero del Lavoro, con nota n. 34/2010, fornisce chiarimenti in merito al periodo di sospensione del lavoratore apprendista.

Il Ministero, con tale nota, risponde in merito al reale termine di scadenza del rapporto di
apprendistato in presenza di sospensione del medesimo e se quest’ultima comporti o meno una sua
proroga e se i periodi di sospensione “brevi” possano essere complessivamente
sommati durante il periodo di vigenza della CIG in deroga e disoccupazione ordinaria.

E’ necessario evidenziare il cd principio di effettività già richiamato nella nota di questo Ministero del 24 dicembre 1981 la quale, confermando l’interpretazione già fornita con la circolare n. 196 del 4 marzo 1959, precisa che, nelle ipotesi di sospensione per malattia, le interruzioni del rapporto inferiori al mese sarebbero ininfluenti rispetto al computo dell’apprendistato poiché di fatto irrilevanti rispetto al pregiudizio dell’addestramento.
Invece, per quanto riguarda i periodi di assenza uguali o superiori al mese, salvo una diversa indicazione da parte della contrattazione collettiva, il rapporto di apprendistato sarà da considerarsi prorogato, per i
medesimi periodi, nei casi disciplinati dal contratto collettivo (di qualsiasi livello) applicato
dalla singola impresa.

Ove manche una disciplina contrattuale, la valutazione andrà effettuata caso per caso
dall’impresa medesima, sulla base del richiamato principio di effettività e quindi sull’effettiva
incidenza dell’assenza sulla realizzazione del programma formativo.

In conclusione, ove il periodo di sospensione non comprometta il raggiungimento dell’obiettivo formativo, individuato e scadenzato dal Piano Formativo Individuale, non sarà necessaria la proroga del rapporto.

domenica 3 ottobre 2010

IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL 10 %

Straordinari sempre agevolati – Enzo De Fusco, pag. 35 – Il Sole 24 ORE di sabato 25 settembre 2010

Qualsiasi forma di lavoro straordinario può essere detassato se l'azienda dichiara che è stato utile ad incrementare la competitività. Lo precisano l'agenzia delle Entrate e il ministero del lavoro con una nota congiunta (prot. 2010/134950) tornando sul tema della detassazione dopo la risoluzione 83/2010. Si realizza, nella sostanza, una piena liberalizzazione delle somme soggette a detassazione ricomprendendo anche le somme dovute per prestazioni eccedenti quelle ordinarie.
Viene precisato che il lavoro straordinario applicabile alla generalità dei lavoratori (ossia, quello regolato dal Dlgs 66/03) può essere detassato a condizione che «sussista un vincolo di correlazione con i parametri di produttività». Come chiarisce la nota congiunta analogo criterio risulta valido per ricondurre nel beneficio fiscale le prestazioni di lavoro supplementare o reso sulla base di clausole elastiche.

DICHIARAZIONI 2010 - Unico rinvia a martedì 5 ottobre

Con un Comunicato Stampa, diramato nella tarda mattinata di ieri, l'Agenzia delle Entrate ha preso atto del guasto tecnico al sito Entratel e ha spostato il termine, con un rinvio al 5 ottobre «valido a tutti gli effetti», per la presentazione dei Modelli annuali IVA, IRAP, incluso Unico 2010 e comprese le dichiarazioni rettificative o integrative.
Per l'Agenzia delle Entrate, il nuovo termine del 5 ottobre è valido a tutti gli effetti, compresi perciò i versamenti in via telematica, che si dovevano eseguire entro il 30 settembre. Può essere il caso dei contribuenti tenuti a presentare
l'Unico 2010 in via telematica, che intendono sanare le eventuali irregolarità commesse in tema di adempimenti o versamenti relativi al 2009.
Lo slittamento al 5 ottobre può anche interessare le persone che hanno lavorato o lavorano all'estero e che,
al 31 dicembre 2008, avevano depositi bancari all'estero che non hanno regolarizzato con lo scudo fiscale e, infine,
si rileva anche che le dichiarazioni inviate il 5 ottobre e scartate potranno essere inviate entro il 10 (che slitta a lunedì 11) senza sanzioni. Tuttavia gli autori rilevano che il nuovo termine potrebbe creare qualche problema nel futuro.

Ciò per la ragione che, se il sistema di controllo non terrà conto della nuova data, potrebbero essere considerati tardivi gli adempimenti online eseguiti dal 1° al 5 ottobre, che erano in scadenza il 30 settembre 2010.

sabato 2 ottobre 2010

Apprendistato: per i sedicenni titolo di studio attraverso il lavoro

L’accordo, siglato in data 27 settembre 2010, tra Regione Lombardia, Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e Ministero del Lavoro stabilisce la possibilità per i ragazzi di 16 anni di ottenere un titolo di studio attraverso un contratto di apprendistato.

Il suddetto accordo individua gli standard di erogazione, il monte ore di formazione e la regolamentazione dei profili formativi previsti per i contratti di apprendistato per l’espletamento del diritto dovere d’istruzione e formazione rivolti ai giovani tra i 16 e i 18 anni.

I percorsi formativi passano da un monte di 240 ore previste dalla Legge Treu a 400 ore, consentendo agli adolescenti, in questo modo, di conseguire un titolo di studio attraverso il lavoro.