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martedì 30 marzo 2010

Ammortizzatori sociali: la disoccupazione in deroga per gli apprendisti licenziati

Circolare INPS 29/03/2010, n. 43

In merito al sistema degli ammortizzatori sociali in deroga introdotti in via sperimentale per il triennio 2009-2011, l’INPS è intervenuto per fornire alcune precisazioni importanti per gli apprendisti che siano stati licenziati.

Esaurito il periodo di spettanza dell’indennità di disoccupazione in deroga (90 giorni), l’apprendista che sia stato licenziato può beneficiare di un trattamento equivalente alla disoccupazione in deroga, pari all’80% della retribuzione di riferimento. In particolare, il trattamento di mobilità in deroga spetterà per il periodo massimo previsto da un apposito decreto di concessione e sempre che l’apprendista abbia maturato un’anzianità di servizio di almeno 12 mesi, di cui almeno 6 di effettivo lavoro.

Ricordiamo che costituiscono condizioni per accedere ai trattamenti in deroga:

- un intervento integrativo minimo dell'Ente bilaterale del 20% dell’indennità spettante (come previsto dall’ELBA per il settore artigiano);

- in mancanza di un intervento integrativo da parte dell’Ente bilaterale, in via transitoria, per il biennio 2009-2010, è stato previsto l’accesso al trattamento di mobilità in deroga per il periodo massimo previsto da un apposito decreto di concessione, sempre che l’apprendista abbia maturato un’anzianità di servizio di almeno 12 mesi, di cui almeno 6 di effettivo lavoro;

- l’apprendista deve avere almeno 3 mesi di servizio presso il datore di lavoro che ha proceduto al licenziamento; non sono infatti richiesti i requisiti assicurativi e contributivi previsti per la disoccupazione ordinaria (non agricola) con requisiti normali;

- la qualifica di apprendista deve essere posseduta alla data di entrata in vigore delle disposizioni sperimentali (29 novembre 2008).

Riferimenti: D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 19, co. 1, lett. c) convertito con Legge 28 gennaio 2009, n. 2; D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 convertito con Legge 9 aprile 2009, n. 33, art. 7-ter, co. 6; Circolare INPS 6 marzo 2009, n. 29

lunedì 29 marzo 2010

la comunicazione unica d’impresa - le istruzioni Inps per

Con il 1° aprile 2010 diviene obbligatoria la comunicazione unica d’impresa, in forza della quale dovrà essere utilizzato il canale telematico per comunicare le iscrizioni, le variazioni e tutta una serie di dati che interessano le Pubbliche Amministrazioni. La comunicazione unica riunisce in sé tutta una serie di comunicazioni che fino ad oggi dovevano essere singolarmente trasmesse alle amministrazioni interessate, competenti per gli aspetti fiscali, lavoristici, previdenziali e assistenziali che coinvolgono l’attività d’impresa.

L’Inps, con la circolare n. 41 del 26 marzo 2010, riepiloga gli adempimenti in questione.

Amministrazioni interessate

Le amministrazioni destinatarie della comunicazione unica sono di seguito indicate:

  1. Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato;
  2. Agenzia delle entrate;
  3. INPS;
  4. Inail;
  5. Ministero del Lavoro.

A seguito dell’approvazione del DM 19 novembre 2009, è stato definitivamente approvato il modello di comunicazione unica che, si ricorda, dovrà essere obbligatoriamente utilizzato da tutti i soggetti interessati a decorrere dal 1° aprile 2010. Da tale data non potranno essere utilizzate le vecchie modalità di comunicazione finora in uso.

Cosa si comunica

Con la procedura Comunicazione Unica, possono essere assolti gli adempimenti di seguito indicati:

a) Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA, ai sensi dell’art. 35 del DPR 633/72;

b) Domanda d’iscrizione di nuove imprese, modifica, cessazione nel registro delle imprese e nel REA, con esclusione dell’adempimento del deposito del bilancio;

c) Domanda d’iscrizione, variazione e cessazione ai fini Inail;

d) Domanda d’iscrizione, variazione cessazione al registro delle imprese per l’Inps, relativamente alle imprese artigiane ed esercenti attività commerciali, ai sensi dell’art. 44, comma 8, del decreto legge n. 269/2003;

e) Domanda d’iscrizione e cessazione di impresa con dipendenti ai fini Inps;

f) Variazione dei dati d’impresa con dipendenti ai fini Inps in relazione a:

1. Attività esercitata;

2. Cessazione attività;

3. Modifica denominazione impresa individuale;

4. Modifica ragione sociale;

5. Riattivazione attività;

6. Sospensione attività;

7. Modifica sede legale;

8. Modifica della sede operativa;

g) Domanda d’iscrizione, variazione e cessazione di impresa agricola ai fini Inps;

h) Domanda di iscrizione, variazione e cessazione di impresa artigiana nell’albo delle imprese artigiane.

Chi si occupa dell’adempimento

La comunicazione può essere assolta sia dal titolare, o dal legale rappresentante in che dall’intermediario, che in sostanza è uno dei professionisti abilitati di cui alla legge n. 12/79 ( consulenti del lavoro, avvocati, dottori commercialisti e ragionieri,…).

Qualora il titolare non provveda direttamente, dovrà aver cura a fornire esplicita delega all’intermediario, che provvederà ad allegarla in formato pdf alla comunicazione unica inviata telematicamente, unitamente alla fotocopia di un documento d’identità. Lo schema di delega è allegato ( allegato 2) alla circolare Inps n.41/2010.

Imprese che operano con il sistema DM-UniEMens e aziende agricole assuntrici di manodopera che operano con il sistema DMAG.

L’Inps ricorda che una serie di adempimenti, come quelli indicati alle lettere e), f) e g) sopra riportate, già avvenivano di fatto con modalità telematica.

Con l’avvento del sistema ComUnica, dal 1° aprile dovrà essere utilizzato in via esclusiva questo nuovo canale.

In caso di inizio dell’attività d’impresa con dipendenti, dovrà essere utilizzato il canale comunica quale unico sistema di comunicazione.

Quando invece le comunicazioni dovessero essere d’interesse esclusivamente per l’Inps, senza che il dato possa modificare la posizione dell’azienda, sarà ancora possibile utilizzare canali telematici alternativi disponibili nel sistema dei servizi online dell’Inps.

Ad esempio, nell’ipotesi di assunzione di dipendenti in momento diverso dall’avvio dell’attività d’impresa, con assegnazione della matricola aziendale, gli utenti potranno utilizzare facoltativamente uno dei canali messi a loro disposizione, ossia il canale ComUnica o il servizio online dell’Inps.

Stesso discorso in caso di sospensione o di riattivazione dell’attività lavorativa con dipendenti, od anche la variazione delle sede operativa, in quanto la presente comunicazione non ha rilevanza al fine degli adempimenti nei confronti del registro delle imprese ma ai soli fini Inps. In questo caso sarà possibile utilizzare anche il solo canale telematico dell’Istituto.

Diversamente, la variazione della sede legale, della ragione sociale e/o della denominazione dell’impresa e dell’attività economica dell’impresa, avendo rilevanza anche ai fini del Registro imprese, dovranno passare per il canale Com Unica.

Titolari e soci lavoratori di imprese commerciali artigiane

· Esercenti attività commerciali

venerdì 26 marzo 2010

Nuovi termini e decadenze per i ricorsi giudiziari

Il Collegato Lavoro introduce un nuovo regime di impugnazione in caso di invalidità o inefficacia del licenziamento ed altre situazioni ricorrenti nella prassi giudiziaria.

Quanto al licenziamento, dovrebbe in ogni caso escludersi l’ipotesi del licenziamento disposto a voce, senza atto scritto, in quanto inesistente.

Resta fermo l’obbligo di impugnare il licenziamento, a pena di decadenza, entro 60 giorni successivi alla ricezione della comunicazione di licenziamento o dei motivi se non contestuale. Il licenziamento deve essere impugnato con atto scritto, anche extra giudiziale ed anche per il tramite della rappresentanza sindacale.

Ricordiamo che, in mancanza di impugnazione nei termini, secondo l’orientamento della giurisprudenza, il lavoratore non potrà più agire per il reintegro in azienda né per il risarcimento del danno.

Il Collegato lavoro prevede inoltre che per l’efficacia dell’impugnazione il ricorso debba essere depositato in cancelleria del Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, entro 180 giorni successivi o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione od arbitrato.

Qualora la conciliazione o l’arbitrato (entrambi facoltativi) siano stati rifiutati o non sia stato raggiunto l’accordo necessario per l’espletamento, il deposito del ricorso deve essere effettuato entro 60 giorni.

Di conseguenza, risultano notevolmente abbreviati i termini del ricorso giudiziario e dell’effettivo reintegro in azienda, con un importante riflesso economico sull’ammontare delle retribuzioni che comunque devono essere erogate al lavoratore per il periodo intercorrente tra la data del licenziamento e la data del reintegro.

Le disposizioni relative alla impugnativa del licenziamento si applicano anche nelle seguenti ipotesi:

a) licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto o alla legittimità del termine apposto al contratto;

b) recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto;

c) trasferimento del lavoratore in un’altra unità produttiva (che, a norma dell’art. 2103 cod. civ., può avvenire soltanto per comprovate esigenze tecniche, produttive ed organizzative, restando insindacabile la scelta imprenditoriale tra più soluzioni organizzative, senza onere per il datore di lavoro di provarne anche l’inevitabilità), con decorrenza del termine di impugnativa dalla data di ricezione della comunicazione;

d) azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro (originario e prorogato), con decorrenza del termine di impugnativa dalla data di scadenza del contratto a tempo determinato.

In via transitoria è previsto che le decadenze dei termini sopra indicate si applicano anche alle seguenti ipotesi:

Ø contratti a tempo determinato in corso, con decorrenza dalla data di scadenza del termine previsto;

Ø contratti con durata determinata (esempio, iscritti nelle liste di mobilità, contratti di inserimento ecc.) già conclusi alla data di entrata in vigore del Collegato Lavoro, con decorrenza dalla medesima data;

Ø cessione del contratto di lavoro per operazioni societarie (trasferimento, affitto aziendali ecc.) con termine decorrente dalla data del passaggio;

Ø somministrazione di lavoro irregolare nei casi di impugnativa per la costituzione o l’accertamento di un rapporto di lavoro al soggetto effettivo utilizzatore.

Importanti novità sono introdotte anche in materia di contratti a tempo determinato. In sostanza, nelle ipotesi di conversione del contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al pagamento di una indennità onnicomprensiva compresa tra 2,5 e 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, ridotta della metà se il contratto collettivo (anche territoriale o aziendale) prevede l’assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori già occupati a tempo determinato nell’ambito di specifiche graduatorie. Tale limite trova applicazione anche ai giudizi in corso.


Riferimenti: Legge n. 604/1966, art. 6, commi 1 e 2

giovedì 25 marzo 2010

Sgravi contributivi per la contrattazione di secondo livello: sbloccata la copertura finanziaria per il 2009

Circolare INPS 18/03/2010, n. 39

Con D.M. 17 dicembre 2009, di recente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, è stata disciplinata l’applicazione della riduzione contributiva delle incentivazioni previste dalla contrattazione di secondo livello (aziendale e territoriale) ed erogate nell’anno 2009.

Oggetto dell’agevolazione in parola sono le erogazioni determinate sulla base di parametri ed indicatori dell’andamento economico dell’impresa (incrementi di produttività, qualità e competitività - anche solo uno di questi) e che per questa loro natura non siano quantificabili in anticipo con certezza (ovvero, se possano spettare e per quale importo). I criteri di erogazione, per i contratti territoriali, si basano sulla rilevazione di indicatori a livello aziendale o, in mancanza, di parametri legati agli andamenti delle imprese del settore nel territorio.

Per i lavoratori che operano in somministrazione in azienda, lo sgravio si applica sulle erogazioni previste dal contratto di secondo livello sottoscritto dall’impresa “utilizzatrice” o dalle organizzazioni cui essa aderisce.

La domanda di autorizzazione allo sgravio contributivo in parola dovrà essere trasmessa in via telematica all’INPS (anche per i lavoratori che fossero iscritti ad altri enti di previdenza obbligatoria: INPGI, ENPALS ecc.), anche tramite un intermediario autorizzato (consulente del lavoro, commercialisti ecc.).

Non sono pertanto più valide le istanze trasmesse nel 2008, quand’anche relative al triennio dell’agevolazione 2008-2010.

Ad oggi l’INPS non ha ancora reso note le modalità di trasmissione delle istanze telematiche per gli sgravi del 2009.

Sulla richiesta di sgravio l’INPS emetterà la relativa pronuncia entro 60 giorni successivi al termine unico fissato per l’invio delle istanze.

La misura delle riduzioni applicabili può essere ridotta dall’INPS, che ne darà comunicazione in sede di ammissione all’incentivo, qualora le risorse disponibili non consentissero la concessione dello sgravio nelle misure complessivamente richieste dalle singole aziende.

La ridefinizione dello sgravio applicabile è calcolata in percentuale pari al rapporto tra la quota complessivamente eccedente e il tetto di spesa annualmente stabilito.

Condizioni essenziali per l’autorizzazione agli sgravi contributivi sono:

1. la previsione dell’erogazione in un contratto collettivo aziendale o territoriale sottoscritto dal datore di lavoro e depositato, a cura dei medesimi o delle associazioni a cui aderiscono, presso le Direzioni Provinciali del Lavoro; per i contratti non ancora depositati, il deposito dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del cit. decreto ministeriale;

2. la regolarità contributiva del datore di lavoro richiedente lo sgravio attestata mediante rilascio del modello DURC e che quindi è oggetto di attenta verifica da parte dell’INPS;

3. applicazione dei trattamenti economici previsti dalla contrattazione collettiva nonché da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.

Importante novità da considerare rispetto all’anno 2008 è l’abbassamento per il 2009 al 2,25% del limite di retribuzione contrattuale annua del lavoratore per la concessione dello sgravio. Resta invece invariato al 5% il tetto massimo della retribuzione contrattuale.

Per la quota a carico azienda lo sgravio è pari al limite del 25% della medesima aliquota, al netto delle riduzioni contributive per assunzioni agevolate e delle eventuali misure compensative spettanti. Per il lavoratore la riduzione si applica sull’intera quota del carico contributivo. L’INPS propone il seguente esempio che qui riportiamo:

RAL annua

Limite del premio per applicazione dell’agevolazione

Sgravio azienda

Sgravio lavoratore

Sgravio complessivo richiesto

RAL anno 2009 (incluso il premio erogato) = € 26.000,00 (25.000,00 + 1.000,00)

€ 26.000,00 x 2,25% = € 585,00

€ 585,00 x 25% = € 146,00

€ 585,00 x 9,19% (o 9,49%) = € 54,00 (o 56,00)

€ 200,00 (146,00 + 54,00) oppure € 202,00 (146,00 + 56,00)

Segnaliamo che nell’istanza da inviare all’INPS dovranno essere inseriti i seguenti dati:

Ø dati identificativi dell’azienda;

Ø tipologia di contratto (aziendale o territoriale) e relativa data di sottoscrizione;

Ø data di avvenuto deposito del contratto presso la Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente;

Ø periodo di validità del contratto (dal ____ al _____, flaggando sull’apposita casella in caso di ultrattività);

Ø ente depositario del contratto (DPL);

Ø incentivazioni complessivamente erogate nel 2009 per le quali si richiede lo sgravio, entro il limite individuale del 2,25% della retribuzione imponibile dei lavoratori beneficiari con indicazione del loro numero;

Ø ammontare dello sgravio sui contributi previdenziali e assistenziali dovuti dal datore di lavoro, nei limiti del 25% dell’aliquota a suo carico;

Ø ammontare dello sgravio in misura pari ai contributi del lavoratore;

Ø indicazione dell’Ente previdenziale al quale sono versati i contributi pensionistici dei lavoratori.

Riferimenti: DM 17/12/2009 in G.U. 11/03/2010, n. 58; Legge 24 dicembre 2007, n. 247, art. 1, comma 67

giovedì 18 marzo 2010

infortuni sul lavoro: responsabilità del datore di lavoro verso l’Inail

Importantissima pronuncia della Cassazione in materia di infortuni sul lavoro: responsabilità del datore di lavoro verso l’Inail.

Cassazione 2 febbraio 2010 n. 2736

La pronuncia in esame si caratterizza e si impone in considerazione del contenuto fortemente innovativo ed idoneo a creare un precedente “storico” sul punto.

La fattispecie trae origine dall’azione intentata dall’Inail verso un Comune ed il capo dell’Ufficio Tecnico al fine precipuo di ottenere la condanna al pagamento di una somma a titolo di regresso per quanto corrisposto ai superstiti di un dipendente tragicamente deceduto in seguito ad un incidente occorso sul lavoro mentre procedeva, nello svolgimento della propria attività lavorativa, alla manutenzione della facciata di una chiesa.

La tesi sostenuta dall’istituto, a fondamento delle proprie ragione, si basava sull’assunto secondo cui la morte era da ascriversi alla totale inosservanza da parte del Comune di tutta una serie di misure antinfortunistiche nonchè dalla violazione delle prescrizioni contenute nell’art. 2087 c.c. da parte dell’ente e del dirigente.

Il Tribunale respingeva la domanda dell’Inail.

La Corte d’Appello competente ribaltava in toto la predetta decisione.

Investita della delicata e complessa questione, la Corte di Cassazione concludeva per l’indiscussa responsabilità tanto del Comune, in qualità di datore di lavoro, quanto del dirigente dell’Ufficio Tecnico ed a ciò si era giunti in base all’accertamento che il carro, sul quale era montata la scala utilizzata dal lavoratore, era risultato non posizionato su base non cedevole.

Oltre a tale grave omissione, secondo la Corte, non era assolutamente emerso che il comportamento tenuto dal dipendente presentasse, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa degli imputati, elementi di eccezionalità ovvero di abnormità tali da escludere la responsabilità del datore di lavoro.

Applicando le predette coordinate la Corte è giunta a riconoscere come fondate le pretese dell’Inail precisando, però, che nel momento in cui il predetto istituto agisce in regresso deve, comunque, provare l’esistenza dell’obbligazione lavorativa e del danno nonché il nesso causale di questo con la prestazione.

T.U. 81/2008 e studenti tirocinanti

Chiarimento della Regione Lombardia in merito

alla concreta applicazione dell’istituto della

sorveglianza sanitaria agli studenti tirocinanti

La Regione Lombardia è recentemente intervenuta con il fine precipuo di fugare le incertezze relative all’applicabilità o meno dell’istituto della sorveglianza sanitaria nei confronti degli studenti interessati da percorsi formativi in alternanza scuola – lavoro ed in fase di tirocini formativi di orientamento.

Prima di affrontare la specifica questione occorre aver cura di precisare che il T.U. in materia di sicurezza sul lavoro ha introdotto a livello ordinamentale delle regole puntuali in materia di sorveglianza sanitaria.

Il predetto istituto costituisce una delle misure di prevenzione per i lavoratori che risultano essere esposti a rischi per la loro salute cioè ad agenti di natura fisica, chimica, biologica od ergonomica suscettibili di provocare una malattia da lavoro dopo periodi più o meno lunghi di esposizione.

Precisato ciò si è posto, a livello pratico, il quesito relativo alla concreta possibilità di applicare i suddetti obblighi anche nei confronti degli studenti tirocinanti.

Dall’esame dell’art. 2 del succitato T.U. si evince che per lavoratore si debba intendere qualsiasi persona che, nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, svolge un’attività lavorativa, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, in questo raggio di azione rientra, inoltre, il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento, ed ancora, gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari ed il partecipante ai corsi di formazione professionali nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o alle apparecchiature in questione.

Trasponendo le predette definizioni a livello pratico deriva che in relazione all’obbligo di sorveglianza sanitaria, occorre puntualmente distinguere due casi:

a)l’ipotesi in cui presso un istituto scolastico si faccio uso di laboratori ovvero di attrezzature di lavoro in genere, di agenti chimici, biologici e fisici, in tal caso gli studenti vengono equiparati perfettamente ai lavoratori sin dal momento di ingresso nella scuola;

b)l’ipotesi in cui presso un istituto scolastico si svolga solo ed esclusivamente attività didattica prescindendo, quindi, dall’utilizzo dei laboratori, ma nonostante ciò il percorso di studi preveda un periodo di tirocinio dello studente presso un’azienda. In tal caso lo studente verrà considerato ed equiparato al lavoratore solo ed esclusivamente nel momento in cui entrerà materialmente in azienda.

Da quanto evidenziato deriverà, come logica conseguenza che, nell’ipotesi a), in considerazione della perfetta equiparazione tra gli studenti ed i lavoratori, l’obbligo di sorveglianza sanitaria troverà un’applicazione incondizionata e graverà indiscutibilmente in capo al dirigente scolastico che assumerà la formale veste di datore di lavoro.

Nell’ipotesi b) l’obbligo succitato graverà solo sull’impresa ospitante. In conseguenza a ciò quest’ultima dovrà impegnarsi a garantire il persistere nel tempo delle condizioni di sicurezza opportunamente individuate nella sezione “tirocinanti” del DVR ed a comunicare con immediatezza le eventuali variazioni delle condizioni di lavoro significative ai fini della tutela della sicurezza dei lavoratori in virtù di quanto espressamente previsto dall’art. 29, comma 3 del T.U. n. 81/2008.

mercoledì 17 marzo 2010

Mancata valutazione dei rischi correlati allo svolgimento dell’attività lavorativa

Cassazione Penale, 4 febbraio 2010, n. 4917

La Cassazione torna nuovamente ad incentrare l’attenzione su una fattispecie particolarmente delicata ed avente ad oggetto il decesso di un operaio il quale, mentre era intento nelle operazioni di pulizia all’interno di un silo, era venuto a trovarsi disteso sulla superficie granaria sulla quale si muoveva e, non percependo il progressivo assorbimento del suo corpo all’interno della massa di grano, era rimasto poi completamente coperto dal grano decedendo per asfissia.

Per tale tragico evento veniva tratto a giudizio il legale rappresentante della Società datrice di lavoro.

Il Tribunale, in seguito ad un minuzioso esame della questione giunge alla condanna del predetto soggetto a titolo di omicidio colposo motivando tale conclusione in considerazione della posizione rivestita dall’imputato quale garante dell’incolumità fisica dei lavoratori, reo di aver omesso di effettuare una valutazione concreta e specifica avente ad oggetto i rischi correlati all’esercizio dell’attività lavorativa.

La Corte d’Appello aveva confermato in pieno l’affermazione di colpevolezza in considerazione dell’indiscutibile circostanza secondo la quale lo stesso aveva incaricato un ingegnere di sua fiducia per l’individuazione dei fattori di rischio e per l’elaborazione delle misure di prevenzione e delle procedure di sicurezza ed il citato professionista aveva depositato una dettagliata relazione.

Dall’esame della predetta relazione chiaramente si evidenziava l’omessa valutazione della specifica mansione svolta dagli operai all’interno del silos e pertanto era stata omessa qualsiasi valutazione dei rischi collegabili alla stessa.

Tale omissione dipendeva dalla mancata informazione di detta attività e dal non aver potuto dare disposizioni in merito.

L’imputato aveva proposto ricorso per Cassazione debitamente respinto.

L’omissione contestata all’ingegnere ed attinente all’attività svolta dall’operaio tragicamente deceduto deve essere, secondo la Corte, ricondotta ad una mancanza dell’imputato, il quale era perfettamente a conoscenza delle caratteristiche del luogo, del tempo e delle più rilevanti circostanze concernenti lo svolgimento del lavoro di pulizia all’interno dei silos.

L’adozione di una misura di prevenzione, quale a titolo meramente esemplificativo, l’assistenza di un secondo operaio, avrebbe scongiurato il tragico evento con elevato grado di credibilità razionale, in quanto avrebbe reso possibile un tempestivo soccorso.

Ancora una volta la Cassazione incentra la propria attenzione sull’art. 2087 c.c. affermando come tale disposizione rappresenti un ineludibile punto di partenza per valutare, in materia di sicurezza sul lavoro, il pieno rispetto della normativa da parte dei datori di lavoro.

giovedì 11 marzo 2010

Orario di lavoro: le novità contenute nel Collegato Lavoro

DDL n. 1167-B

Il Collegato Lavoro, ancora in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, modifica in modo rilevante le misure sanzionatorie già previste in materia orario di lavoro, in quanto le nuove sanzioni risultano graduate in relazione al numero dei lavoratori interessati ed al periodo di riferimento oggetto delle violazioni, che riportiamo nella seguente tabella:

Violazione

Sanzione

Riferimenti normativi

inosservanza della durata media dell’orario settimanale di lavoro (48 ore, comprensive dello straordinario)

sanzione amministrativa compresa tra € 100 e 750.

La sanzione è compresa tra € 400 e 1.500 se riguarda più di 5 lavoratori e si è verificata in almeno 3 periodi di riferimento (4, 6 o 12 mesi).

Se la violazione riguarda più di 10 lavoratori e si è verificata in almeno 5 periodi di riferimento, la sanzione è compresa tra € 1.000 e 5.000 e non è ammesso il pagamento in misura ridotta

D.Lgs. n. 66/2003, art. 4, comma 2

inosservanza dei riposi settimanali pari a 24 ore consecutive, di regola

in coincidenza con la domenica, da cumulare con le 11 ore di riposo giornaliero (da intendersi anche come media su un periodo non superiore a 14 giorni)

D.Lgs. n. 66/2003, art. 9, comma 1

violazione della normativa sulle ferie

sanzione amministrativa compresa tra € 100 e 600.

La sanzione è compresa tra € 400 e 1.500 se riguarda più di 5

lavoratori o si è verificata per almeno due anni.

La sanzione passa da € 800 a 4.500 e non trova applicazione la misura ridotta, se la violazione riguarda più di 10 lavoratori o si è verificata per almeno

quattro anni

D.Lgs. n. 66/2003, art. 10, comma 1

violazione della normativa sul riposo giornaliero

sanzione compresa tra € 50 e 150.

La sanzione passa da € 300 a 1.000 se riguarda più di 5 lavoratori o si è verificata in almeno 3 periodi di 24 ore.

Se riguarda più di 10 lavoratori o si è verificata almeno in 5 periodi, la sanzione è compresa tra € 900 e 1.500 e non è ammesso il pagamento in misura ridotta

D.Lgs. n. 66/2003, art. 7, comma 1

Riferimenti: D.Lgs. n. 66/2003, art. 18-bis, commi 3 e 4.

mercoledì 10 marzo 2010

Le novità del Collegato Lavoro approvato in via definitiva

Collegato Lavoro – DDL n. 1167-B

Entrerà a breve in vigore il Collegato Lavoro approvato dal Parlamento in via definitiva ed ora in attesa di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il provvedimento, che sarà in vigore dopo 15 giorni dalla predetta data di pubblicazione (cd. vacatio legis), contiene numerose ed importanti novità in materia. Illustriamo una prima sintetica panoramica delle principali novità.

LAVORO IRREGOLARE

Modifiche importanti riguardano la materia del lavoro sommerso. In particolare, sarà nuovamente modificata la maxi sanzione per il lavoro nero. La sanzione amministrativa, compresa tra € 1.500 e € 12.000 (in misura ridotta € 3.000), maggiorata di € 150 per ogni giornata di lavoro effettivo, si applica per ciascun lavoratore in nero. Sarà ora individuato tale il lavoratore per il quale non è stata trasmessa la comunicazione preventiva del rapporto di lavoro al Centro per l’Impiego. Le sanzioni civili connesse all’evasione dei contributi e dei premi riferiti ad ogni lavoratore irregolare, sono aumentate del 50%. Sarà abrogato l’importo minimo di € 3.000 per il mancato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi nei termini previsti.

Qualora il lavoratore risulti regolare all’atto dell’accesso ispettivo ma ha precedentemente prestato lavoro in nero presso lo stesso datore di lavoro, troverà applicazione la sanzione amministrativa ridotta compresa tra € 1.000 e 8.000 (€ 2.000 in misura ridotta), maggiorata di € 30 per ciascuna giornata di lavoro irregolare.

ORARIO DI LAVORO

Il Collegato Lavoro rivede di nuovo il sistema sanzionatorio in materia di orario di lavoro, graduando le sanzioni in relazione al numero dei lavoratori e al periodo di riferimento, con particolare riguardo alle violazioni delle disposizioni relative alla durata media dell’orario settimanale di lavoro, ai riposi giornalieri e settimanali e alla normativa delle ferie.

PENSIONI

Il Governo è delegato ad emanare, entro 3 mesi dall’entrata in vigore del “Collegato Lavoro”, un Decreto Legislativo per disciplinare i trattamenti pensionistici anticipati dei lavoratori impegnati in attività usuranti o particolari, sulla base dei requisiti contributivi posseduti dalla data del 1° gennaio 2008 e su istanza diretta da parte del lavoratore.

ENTI VIGILATI DAL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Con delega da esercitare entro 12 mesi, il Governo dovrà emanare uno o più Decreti Legislativi che regolamentino una riorganizzazione di Enti, Istituti e Società vigilati dal Ministero del Lavoro (ISFOL, Istituto per gli Affari Sociali, società Italia Lavoro, casellario centrale degli infortuni INAIL ecc.).

Segnaliamo altresì che il provvedimento contiene ulteriori e rilevanti innovazioni nelle seguenti materie:

Ø riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi;

Ø modifiche delle norme sui permessi per l’assistenza a portatori di handicap gravi;

Ø certificazioni del contratto di lavoro;

Ø conciliazione e arbitrato, divenendo facoltative tutte le conciliazioni in materia di lavoro;

Ø disposizioni in materia di contratto di lavoro a termine ed apprendistato;

Ø disposizioni in materia di collaborazioni coordinate e continuative;

Ø disposizioni in materia di contratto di lavoro a termine ed apprendistato;

Ø disposizioni in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale

Ø attività ispettive e potere di diffida.