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sabato 27 febbraio 2010

CONTRATTI A PROGETTO RICONVERTITI dal Giudice di Benevento in rapporti di natura subordinata

Attenzione ai contratti cocopro, il progetto non può essere generico.

Il Tribunale di Benevento con sentenza del 15 dicembre 2009 ha riconosciuto la nullità di sei contratti di collaborazione, disponendo la conversione di ciascun rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato e il diritto al reintegro nel posto di lavoro Il Tribunale, ha deciso che il progetto contenuto nel contratto è del tutto generico e pertanto inconsistente:

“ Da una attenta lettura del contratto si evince che, mentre i singoli compiti che i ricorrenti avrebbero dovuto svolgere sono elencati analiticamente, il progetto è indicato in maniera estremamente generica, consistendo nell’obiettivo di creare dei centri di orientamento locali finalizzati a creare occupazione giovanile, senza alcuna ulteriore precisazione”.

Il Giudice ha evidenziato che per i predetti lavoratori coordinati ricorrevano i seguenti requisiti:

  • l’osservanza di un orario predeterminato,
  • la continuità della prestazione lavorativa,
  • l’inserimento della prestazione nell’organizzazione aziendale e il coordinamento con l’attività imprenditoriale,
  • l’assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione.

In poche parole tutti elementi che caratterizzano un rapporto subordinato e non un rapporto autonomo o parasubordinato.

giovedì 25 febbraio 2010

JOB SHARING NEL LAVORO DOMESTICO

Ai sensi dell’art. 8 del CCNL è consentita l’assunzione di due lavoratori che assumo in solido l’adempimento di un’unica obbligazione lavorativa.

Ciascuno dei due lavoratori, fatti salvi il vincolo di solidarietà e una diversa intesa fra le parti contraenti, resta personalmente e direttamente responsabile dell’adempimento dell’intera obbligazione lavorativa.

Il contratto di lavoro ripartito deve essere stipulato in forma scritta e nella lettera di assunzione devono essere indicati la retribuzione spettante a ciascun lavoratore e la collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si prevede venga svolto da ciascuno dei due lavoratori.

Invero, gli stessi hanno facoltà di determinare, discrezionalmente ed in qualsiasi momento, sostituzioni fra di loro, nonché di modificare consensualmente la collocazione temporale dei rispettivi orari di lavoro, nel qual caso il rischio dell’impossibilità della prestazione lavorativa, per fatti attinenti ad uno dei coobbligati, è posta in capo all’altro obbligato.

E’ importante ricordare che non sono ammesse sostituzioni da parte di terzi, nel caso di impossibilità di uno o di entrambi i lavoratori coobbligati.

Le dimissioni o il licenziamento di uno dei lavoratori, fatte salve le diverse intese fra le parti, comportano l’estinzione dell’intero vincolo contrattuale, tranne nel caso in cui, su richiesta del datore di lavoro o su proposta dell’altro prestatore di lavoro, quest’ultimo si renda disponibile ad adempiere l’obbligazione lavorativa, interamente o parzialmente; in tal caso il contratto di lavoro ripartito si trasforma in un normale contratto di lavoro subordinato ai sensi dell’ art. 2094 c.c..

LAVORO DOMESTICO: OBBLIGHI FISCALI DEL DATORE DI LAVORO NEL RAPPORTO DI LAVORO DOMESTICO

Nel rapporto di lavoro domestico, il datore lavoro può trattenere dalla retribuzione del lavoratore solo gli importi relativi alla quota di contribuzione spettante al lavoratore.

In vero, costui non è un sostituto d’imposta e pertanto non è tenuto ad applicare le ritenute ai fini fiscali.

Il datore di lavoro, ha il dovere di rilasciare ai lavoratori dipendenti una dichiarazione firmata relativa alle retribuzioni erogate durante l’anno.

LAVORO DOMESTICO: DIRITTI E DOVERI

Il datore di lavoro ha sempre il dovere di assicurare il lavoratore domestico all’INPS e all’INAIL qualunque sia la durata dell’opera lavorativa, anche se il lavoro è saltuario e discontinuo ed il lavoratore è già assicurato per altra attività (lavoro dipendente presso altri datori, pensionati, ecc.).

Inoltre, è dovere del datore di lavoro corrispondere al lavoratore, ai sensi dell’art. 2242 e dell’art. 6 della L. n. 339/1958, la retribuzione pattuita dalle parti e proporzionata a quantità e qualità del lavoro prestato, alle condizioni stabilite e comunque per periodi di tempo non superiori ad un mese.

Nel caso in cui il lavoratore domestico sia convivente con la famiglia presso la quale lavora, allo stesso devono essere garantiti il vitto e l’alloggio, consistente in un ambiente non nocivo all’integrità fisica e morale del lavoratore stesso e in una nutrizione sana e sufficiente, e garantire al prestatore un tempo congruo per adempiere agli obblighi civili ed ai doveri essenziali del suo culto.

Il lavoratore, invece, deve prestare la propria attività con la dovuta diligenza, secondo la necessità e gli interessi della famiglia per la quale lavora e deve mantenere un atteggiamento di rispettosa subordinazione e di riservatezza per la vita privata della stessa.

mercoledì 24 febbraio 2010

LAVORO OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO: LE NOVITÀ DELLA FINANZIARIA 2010

Per prestazioni di lavoro occasionale accessorio debbono intendersi attività lavorative di natura meramente saltuaria ed occasionale e accessoria, non riconducibili a tipologie contrattuali tipiche di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, ma mere prestazioni di lavoro definite con la sola finalità di assicurare le tutele minime previdenziali e assicurative in funzione di contrasto a forme di lavoro nero e irregolare.

Inoltre la natura di accessorietà comporta che le attività debbano essere svolte direttamente a favore dell'utilizzatore della prestazione, senza il tramite di intermediari.

Il ricorso ai buoni lavoro è dunque limitato al rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore finale, mentre è escluso che una impresa, sia essa una cooperativa o una agenzia del lavoro, possa reclutare e retribuire lavoratori per svolgere prestazioni a favore di terzi come nel caso dell'appalto o della somministrazione.

Limite massimo. Per tutte le tipologie di prestatori resta fermo il limite massimo delle erogazioni fissato dal D.Lgs. n. 276/2003: un compenso non superiore a 5.000 euro nel corso di un anno solare con riferimento al medesimo committente.

Il limite del compenso erogabile dal singolo committente deve intendersi per il prestatore come netto. Di conseguenza il limite di importo lordo per il committente è di 6.660 euro, corrispondenti a 4.995 euro netti per prestatore.

Per i lavoratori che riscuotono prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito (disoccupati, cassaintegrati, in mobilità) il limite di importo, per anno solare, è di 3.000 euro netti complessivi, corrispondenti per il committente a 4.000 euro lordi.

Le imprese familiari possono utilizzare lavori accessori per un importo complessivo non superiore, nel corso di ogni anno fiscale, a 10.000 euro netti, pari - per il committente - a 13.333 euro lordi. A proposito della impresa familiare, la legge Finanziaria per il 2010 ha eliminato il riferimento ai settori del commercio, turismo e servizi, di conseguenza l'impresa familiare può ricorrere all'utilizzo del lavoro occasionale per tutti i settori produttivi.

Per impresa familiare si intende quella cui collaborano il titolare ed i familiari - anche non conviventi con il titolare - che prestano la loro attività nell'impresa in modo continuativo e prevalente (si intendono per familiari il coniuge, i parenti entro il 3° grado e gli affini entro il 2° grado).

Tali imprese possono utilizzare prestazioni di lavoro accessorio per un importo complessivo non superiore, nel corso di ciascun anno fiscale, a 10.000 euro. La norma sul lavoro occasionale di tipo accessorio considera le imprese familiari nella qualità di «datori di lavoro» nei riguardi di soggetti estranei all'imprenditore e all'impresa familiare stessa.

Impiego di buoni lavoro. Pertanto con riferimento all'impiego dei buoni lavoro da parte delle imprese familiari si confermano due situazioni.

A) Se l'impresa familiare utilizza prestatori all'interno dell'attività normalmente esercitata nel campo delle proprie attività specifiche potrà ampiamente fare ricorso ai buoni alla sola condizione di applicare il regime contributivo e assicurativo del lavoro subordinato. In questo caso non opereranno limitazioni in ordine alle modalità dell'attività esercitata, salvo il fatto che essa sia svolta da soggetti estranei all'imprenditore e all'impresa familiare stessa, nei cui confronti, anzi, l'impresa familiare appare in veste di «datrice di lavoro», con esclusione pertanto di attività inquadrabili in quelle proprie dei collaboratori autonomi.

B) Nei casi, invece, in cui l'impresa familiare intende avvalersi del lavoro occasionale accessorio secondo le altre tipologie di attività potrà utilizzare i buoni lavoro ordinari con il regime contributivo e assicurativo agevolato, il quale prevede la contribuzione pari al 13% da versare alla gestione separata, come previsto per tutti i settori e tutte le tipologie di imprese.

In entrambi i casi resta fermo il limite complessivo dei compensi per singola impresa familiare non superiore, nel corso di ciascun anno fiscale, a 10 mila euro.

per approfondimenti vai sulle GUIDE PRATICHE DEL SITO STUDIO CASSONE: http://www.studiocassone.it/GuidePratiche/lavoro-accessorio-voucher/0/Premessa.aspx


DETRAZIONE DEL 55% PER RISPARMIO ENERGETICO E DIVIETO DI CUMULO

A decorrere dal 1° gennaio 2009 la detrazione del 55% riconosciuta a fronte del sostenimento di spese per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti non è cumulabile con eventuali incentivi riconosciuti, per gli stessi interventi, dalla Comunità Europea, dalle Regioni o dagli enti locali.

A tali conclusioni l'Agenzia delle entrate giunge richiamando il D.Lgs. n. 115/2008, recante norme di attuazione della Dir. n. 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia ed i servizi energetici, il quale, all'art. 6, comma 3, prevede che «a decorrere dal 1° gennaio 2009 gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato per la promozione dell'efficienza energetica, non sono cumulabili con ulteriori contributi comunitari, regionali o locali, fatta salva la possibilità di cumulo con in certificati bianchi e fatto salvo quanto previsto dal comma 4».

Ad avviso del Ministero dello sviluppo economico la detrazione d'imposta del 55% è riconducibile fra gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato, il contribuente che sostiene spese per interventi di riqualificazione energetica rientranti nell'oggetto dell'agevolazione fiscale, deve scegliere se beneficiare della detrazione ovvero fruire di eventuali contributi comunitari, regionali o locali.

lunedì 22 febbraio 2010

Le dimissioni per giusta causa

Parere Fondazione Studi Consulenti del Lavoro 15/02/2010, n. 5


Costituisce “giusta causa” un fatto di gravità tale da impedire la prosecuzione del rapporto di lavoro, anche temporaneamente, per il periodo di preavviso o fino alla scadenza del termine apposto al contratto.

Ciò comporta che il lavoratore può dimettersi prima della scadenza del contratto a tempo determinato o, nel contratto a tempo indeterminato, senza preavviso.

Ricordiamo che, se il contratto è a tempo indeterminato, le dimissioni per giusta causa fanno sorgere il diritto del lavoratore al pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso nelle misure e secondo i criteri di calcolo previsti dalla contrattazione collettiva di settore.

Di recente, la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha fornito alcuni chiarimenti autorevoli circa gli orientamenti giurisprudenziali consolidatisi in materia, con particolare riferimento alle ipotesi che possono essere considerate giusta causa di dimissioni.

Mancata corresponsione della retribuzione

Casistica comunemente nota è il mancato pagamento delle retribuzioni, che deve essere reiterato e non occasionale e prolungarsi in modo ancora più incisivo e significativo se l’omissione riguarda la retribuzione di un dirigente. La mancata erogazione retributiva può riferirsi anche alle sole mensilità aggiuntive (13ma, 14ma ecc.). In sostanza, si deve configurare un concreto grave inadempimento da parte del datore di lavoro.

Ulteriori ipotesi di giusta causa sono considerate:

il mancato versamento dei contributi previdenziali per la maturazione della pensione;

le molestie sessuali subite dal lavoratore;

comportamento ingiurioso del datore di lavoro;

il mobbing (tale termine definisce la situazione di pressione psicologica esercitata in ambito lavorativo da superiori gerarchici, colleghi o subordinati nei confronti di uno o più lavoratori, che può assumere diverse forme: semplice emarginazione, ripetute critiche, insulti o minacce, assegnazione di compiti dequalificanti, svalutazione di fronte a superiori gerarchici, colleghi o terze persone, sabotaggio finalizzato ad impedire la corretta esecuzione del lavoro stesso ecc.);

l’assegnazione di mansioni inferiori rispetto a quelle stabilite nel contratto di lavoro.

Perché possa sussistere la giusta causa, le dimissioni devono essere rassegnate dal lavoratore nell’immediatezza dell’accaduto o della conoscenza dei fatti, giustificandosi soltanto un tempo ragionevole per una valutazione ponderata e fondata o un atteso superamento della situazione pregiudizievole.

Una tolleranza spontanea determinerebbe invece una prosecuzione provvisoria del rapporto di lavoro, escludendo nei fatti la giusta causa. Di conseguenza, nell’ipotesi in cui decorra un tempo eccessivamente lungo prima delle dimissioni, il lavoratore dimissionario è tenuto al rispetto del periodo contrattuale di preavviso.

Le dimissioni per giusta causa escludono qualsiasi successivo diritto del lavoratore alla reintegrazione nel posto di lavoro.

Riferimenti: Artt. 2118 e 2119 Codice Civile; Cass. Civ. 8 novembre 2005, n. 21673; Cass. Civ. 29 settembre 2005, n. 19053; Cass. Civ. 23 maggio 1998, n. 5146; Cass. Civ. 2 aprile 1998, n. 1021; Cass. Civ. 8 agosto 1997, n. 7380; Cass. Civ. 11 ottobre 1988, n. 648; Cass. Civ. 8 novembre 1980, n. 5996; Trib. Ivrea 8 novembre 2007.

COLLABORAZIONI L'INPS PUBBLICA LE ALIQUOTE DEI CONTRIBUTI: SI PAGA IL 26,72% DEL REDDITO

L' INPS con circolare n 13/2010, pubblica le aliquote per la contribuzione alla gestione separata INPS nell'anno 2010 sono fissate come segue:

a) 26,72% (26,00 aliquota IVS più 0,72 di aliquota aggiuntiva), per tutti i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;

b) 17,00%, per i soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria.

Scadenze di pagamento. La ripartizione dell'onere contributivo tra collaboratore e committente rimane fissata nella misura rispettivamente di un terzo e due terzi, salvo il caso di associazione in partecipazione, per il quale la ripartizione tra associante ed associato avviene in misura pari rispettivamente al 55% e al 45% dell'onere totale.

Il versamento dei contributi deve essere eseguito dal titolare del rapporto contributivo (committente o associante) entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso, mediante il modello F24 (telematico nel caso dei titolari di partita IVA).

Si rammenta, inoltre, che per i professionisti iscritti alla gestione separata l'onere contributivo è tutto a carico dei soggetti stessi ed il versamento dei contributi deve essere eseguito, tramite il modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2009, primo acconto 2010 e secondo acconto 2010).

Massimale annuo di reddito. Le predette aliquote del 26,72% e del 17,00% sono applicabili fino al raggiungimento del massimale di reddito che per l'anno 2010 è pari a 92.147 euro.

Entro il 12 gennaio 2010. Per il versamento dei contributi in favore dei collaboratori, i cui compensi sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente, continua ad applicarsi la norma fiscale, in base alla quale le somme corrisposte entro il giorno 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo d'imposta precedente (principio di cassa allargato); da ciò consegue che i compensi erogati ai collaboratori entro la data del 12 gennaio 2010 e riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2009 sono da calcolare con le aliquote contributive in vigore nel 2009.

Minimale per l'accredito contributivo. Per l'accredito dei contributi pieni occorre versare nell'anno i contributi quanto meno sul reddito minimale di 14.334 euro..

Pertanto gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l'aliquota del 17% avranno l'accredito dell'intero anno con un contributo annuo di euro 2.436,78, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l'aliquota del 26,72% avranno l'accredito dell'intero anno con un contributo annuale pari ad euro 3.830,04 (di cui 3.726,84 ai fini pensionistici).

Se alla fine dell'anno il minimale non è raggiunto, gli uffici INPS opereranno una contrazione dei mesi accreditati in pensione in proporzione al contributo versato.

Aliquote per la pensione. Con effetto dal 1° gennaio 2010 le aliquote di «computo» (cioè quelle che sono considerate utili per la pensione) sono stabilite nella misura del 26% e del 17%, rispettivamente per i soggetti non iscritti ad altra gestione pensionistica obbligatoria e per tutti i rimanenti iscritti.

ARTIGIANI E COMMERCIANTI, CONTRIBUTI INPS 2010

L'Inps con Circ. n. 14 del 2 febbraio 2010 ha confermato anche per il 2010 le aliquote contributive al 20% per la pensione di artigiani e commercianti. Per questi ultimi a tale aliquota si aggiunge l'addizionale 0,09% per finanziare l'indennizzo INPS previsto per i commercianti in crisi che chiudono bottega. Confermato infine anche il contributo per la maternità previsto in 62 centesimi al mese (valore annuo: 7,44 euro).

Il reddito minimo annuo al di sotto del quale non si possono versare i contributi INPS quest'anno sale a 14.334 euro e su di esso si applicano le aliquote 20% di artigiani e 20,09% di commercianti.

Per i collaboratori familiari fino ai 21 anni di età si applica lo sconto di tre punti: rispettivamente 17% e 17,09%.

Per i periodi inferiori all'anni solare il contributo settimanale è rapportato a mese e risulta pari a 239,52 euro per gli artigiani e 240,60 euro per i commercianti (per i familiari fino a 21 anni: rispettivamente 203,69 e 204,76 euro).

Sopra il minimale. I contributi a percentuale sopra indicati devono essere direttamente calcolati dagli interessati (quelli fino al minimale infatti sono applicati direttamente dall'INPS e precalcolati sui modelli F24 o sui bollettini postali) a partire quindi da 14.334,01 euro e fino a 42.364 euro. Per i redditi superiori a tale ultima cifra si applica l'addizionale 1% e pertanto i contributi complessivi diventano: per artigiani 21% e 18%; per commercianti 21,09% e 18,09%.

Massimale di reddito. Il massimale di reddito annuo sopra il quale non sono più dovuti i contributi INPS sale quest'anno a 70.607 euro. Questo massimale non è frazionabile a mese, come il minimale e perciò deve essere rispettato anche se l'attività è svolta per un periodo inferiore all'anno. E il massimale, alla pari del minimale, deve essere riferito a ogni singolo soggetto operante nell'impresa e non come cifra globale da riferire all'impresa stessa. Il predetto limite riguarda solo i soggetti iscritti all'INPS dopo l'anno 1995 e privi di precedenti assicurazioni obbligatorie. Se invece si tratta di lavoratori già assicurati prima del 1996 il massimale annuo è notevolmente più alto e si assesta su 92.147 euro, anch'esso non frazionabile a mese.

Contributo a saldo. Il contributo dovuto dagli interessati è calcolato sulla totalità dei redditi di imprese denunciati ai fini IRPEF (e non solo su quello derivante dall'attività che dà titolo all'iscrizione nella gestione artigiani e commercianti) ed è rapportato ai redditi di impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce (quindi per i contributi 2010 valgono i redditi 2010 da denunciare al fisco nel 2011). Se la somma dei contributi sul minimale e di quelli sopra il minimale versati alle rispettive scadenze è inferiore alla totalità del redditi è dovuto un ulteriore contributo a saldo, da rimettere all'INPS entro gli stessi termini di pagamento dell'IRPEF.

Imprese con collaboratori. Se il titolare dell'impresa si avvale dell'attività di familiari collaboratori i contributi eccedenti il minimale devono essere determinati nella seguente maniera:

1) imprese familiari legalmente costituite, i contributi del titolare e di ogni singolo familiare vanno calcolati sulla quota di redditi denunciati da ciascuno ai fini fiscali;

2) aziende non costituite in imprese familiari, il titolare può attribuire ad ogni collaboratore una quota del reddito denunciato ai fini fiscali.

In ogni caso il totale dei redditi attribuiti ai collaboratori non può superare il 49% del reddito globale di impresa. I contributi vanno calcolati tenendo presente la quota di reddito di ciascuno.

Scadenze e modalità. I contributi sono versati tramite modello F24 alle quattro scadenze del 16 maggio, 16 agosto, 16 novembre 2010 e 16 febbraio dell'anno 2011. Entro i termini previsti per il pagamento dell'IRPEF sono dovuti i contributi sopra il minimale a titolo di saldo 2009, primo e secondo acconto 2010.

domenica 21 febbraio 2010

Sicurezza Lavoro:Obblighi dei lavoratori autonomi e decreto legislativo n. 81/08.

Precisazioni in relazione all’obbligo da parte dei lavoratori autonomi di partecipare ai programmi di formazione e di addestramento nonché di sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal d. lgs. 81/08.



Anteriormente all’emanazione del d. lgs. n. 106/09 si sono poste tutta una serie di questioni in merito all’esistenza di un effettivo obbligo gravante sui lavoratori autonomi di partecipare ai programmi di formazione ed addestramento nonché di sottoporsi ai controlli sanitari previsti dallo stesso decreto legislativo.

Rispetto al predetto quesito occorre evidenziare come siano state adottate delle soluzioni che possiamo definire diametralmente opposte.

Secondo un primo orientamento, risalente al dicembre 2008, si era sostenuta la necessità che i lavoratori autonomi si sottoponessero alla sorveglianza sanitaria ed alla formazione specifica in merito ai rischi inerenti la propria attività lavorativa ed a questa conclusione si era arrivati in considerazione del fatto che il d. lgs. n. 81/2008 poneva sul medesimo piano tanto il lavoratore autonomo quanto il lavoratore subordinato.

La tesi cambia totalmente nel luglio 2009 in quanto viene sostenuto che il lavoratore autonomo, allorquando opera per conto proprio e non per conto terzi, non sarebbe tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al d. lgs. n. 81/2008 ed a questa conclusione questa volta si era giunti sulla base della definizione di lavoratore autonomo di cui all’art. 2222 c.c. con il quale il lavoratore viene individuato come un prestatore d’opera che compie un lavoro per conto di un committente.

Dopo la pubblicazione e l’entrata in vigore del d. lgs. n. 106/09, ci si è resi conto che le espressioni ed i pareri espressi nelle predette risposte vanno rivisti alla luce delle importanti novità normative.

Da un esame sistematico delle disposizioni di nuovo conio deriva che fermo restando che sussistono in ogni caso a carico dei lavoratori autonomi gli obblighi relativi all’uso di attrezzature conformi alle disposizioni di cui al titolo III del d. lgs. n. 81/2008, all’uso dei dispositivi di protezione individuale richiesti per lo svolgimento specifico della propria attività nonché all’uso di apposita tessera di riconoscimento quando effettuino la loro prestazione lavorativa in regime di appalto e subappalto, per quanto riguarda invece la sorveglianza sanitaria e la formazione, gli stessi hanno la facoltà di effettuarle nel caso che lavorino per conto proprio ma dovranno invece farle nel caso in cui si rechino, nell’ambito di un appalto, a prestare la propria attività lavorativa per conto di un committente e ciò perché è da questi richiesto in quanto lo stesso è tenuto per legge, con obbligo sanzionato penalmente, a verificare la loro idoneità tecnico professionale.

giovedì 18 febbraio 2010

INFORTUNIO IN ITINERE

La Cassazione torna ad incentrare l’attenzione

sull’istituto dell’infortunio in itinere.

Cassazione n. 1232 del 2009

Preliminarmente occorre precisare come per “infortunio in itinere” si intende quello occorso durante il tragitto che il lavoratore compie dalla propria abitazione al luogo di attività lavorativa e viceversa.

Ai fini dell’indennizzabilità dell’infortunio, ai sensi dell’art. 2 del Dpr 1124/1965, non è strettamente necessaria la circostanza che esso si sia verificato nel tempo e nel luogo della prestazione lavorativa, occorrendo invece la sussistenza di un nesso eziologico fra attività lavorativa e rischio.

L’assicurazione infortuni non è finalizzata, infatti, a coprire rischi generici, ai quali il lavoratore soggiace al pari di tutti gli altri cittadini, a prescindere cioè dall’esplicazione di attività lavorativa, né ad apprestare una speciale tutela in favore del lavoratore per il solo fatto che al medesimo sia occorso, in attualità di lavoro, un qualsiasi evento che in qualche modo ne abbia leso l’integrità fisica o mentale.

Come puntualmente precisa la Cassazione con la pronuncia in esame il rischio, se non può essere quello proprio, normalmente e tipicamente insito nelle mansioni svolte dall’assicurato, non può comunque essere totalmente estraneo all’attività lavorativa, privo cioè di qualsiasi rapporto o attinenza con essa, come nel caso di rischio elettivo, scaturito cioè da una scelta arbitraria del lavoratore, il quale, mosso da impulsi personali, crei ed affronti volutamente una situazione diversa da quella inerente all’attività lavorativa, pur latamente intesa, ponendo così in essere una causa interruttiva di ogni nesso fra lavoro, rischio ed evento.

Il quid pluris caratterizzante il rischio proprio dell’infortunio in itinere può essere ravvisato non solo nel caso di obiettive caratteristiche del percorso obbligatorio conducente al posto di lavoro, ma anche in presenza di situazioni, che pur potendo teoricamente riguardare la generalità degli utenti della pubblica strada, siano collegate a determinate ed inconsuete circostanze e comportino un rischio aggravato che l’assicurato è obbligato ad affrontare proprio per necessità dovute all’espletamento del suo lavoro.

INPS: riduzione aliquota CIG per il 2010

Dichiarazione entro febbraio per l’applicazione del beneficio

Entro la fine del mese di febbraio di ogni anno, i datori di lavoro di alcuni settori produttivi che nell’anno precedente non hanno occupato più di 50 dipendenti devono inoltrare all’INPS una dichiarazione di responsabilità, per poter applicare la riduzione dell’aliquota contributiva CIGO. L’invio può essere effettuato anche tramite la PEC (posta elettronica certificata) che equivale ad una raccomandata A/R (Msg. INPS n. 2136/2010).

Sono interessati i datori di lavoro dei settori industriale, edile e lapideo (solo per impiegati e quadri) e cooperative di trasformazione, manipolazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici, con un organico fino a 50 dipendenti, nell’anno precedente (come media del periodo gennaio-dicembre) o alla fine del primo mese, se l’attività è iniziata in corso d’anno.

Sono esentate dalla trasmissione della dichiarazione le imprese artigiane dei settori edile e lapideo per impiegati e quadri, in quanto la contribuzione è automaticamente ridotta all’1,90%.

Ricordiamo comunque che la dichiarazione deve essere presentata soltanto all’inizio dell’attività aziendale o a seguito della variazione del numero dei dipendenti rilevante per la riduzione dell’aliquota CIGO.

Dunque, se l’organico è rimasto invariato e l’azienda già beneficia della riduzione, la dichiarazione non deve essere presentata alla scadenza annuale.

Se viceversa l’azienda era in precedenza autorizzata alla riduzione contributiva e nell’anno precedente il numero degli occupati risulta superiore a 50, l’azienda deve trasmettere all’INPS la dichiarazione per la revoca dell’agevolazione contributiva.

Il conteggio degli occupati

Per la verifica del limite degli occupati devono essere conteggiati tutti i lavoratori dipendenti, compresi quelli per i quali non è dovuto il contributo per il finanziamento della Cassa integrazione guadagni ordinaria, di tutte le sedi o unità produttive (operai, impiegati, viaggiatori e piazzisti, quadri, dirigenti, lavoratori a domicilio e lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto: congedo di maternità, congedi parentali ecc., non sostituiti da altro lavoratore assunto.

I lavoratori part-time devono essere computati in proporzione all’orario ridotto, con arrotondamento all’unità di frazione oraria superiore. Analogamente due lavoratori con contratto di job sharing (lavoro ripartito) contano un’unità o, se il contratto è part-time, in proporzione all’unità.

I lavoratori con contratto intermittente sono conteggiati in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre.

Non devono invece essere conteggiati i lavoratori assunti con contratto di reinserimento, inserimento e apprendistato.

Base imponibile Aliquote Base imponibile

Riepiloghiamo nella tabella sottostante le aliquote contributive applicabili:

N. occupati

Contribuzione

ordinaria

Contribuzione addizionale***

Aziende industriali

Fino a 50

1,90% sulla retribuzione imponibile IVS

4% sull’importo della CIG corrisposta

Oltre 50

2,20% sulla retribuzione imponibile IVS

8% sull’importo della CIG corrisposta

Edili ed affini industriali/artigiane

Lapidee industriali/artigiane

Fino a 50

Impiegati/Quadri

1,90%

Operai edili

5,20%

sulla retribuzione imponibile IVS

5% sull’importo della CIG corrisposta

Oltre 50

Impiegati/Quadri

2,20%

Operai lapidei

3,70%

sulla retribuzione imponibile IVS

5% sull’importo della CIG corrisposta

*** È dovuta esclusivamente se l’azienda fa ricorso all’intervento di CIG calcolata sull’ammontare complessivo delle integrazioni salariali corrisposte al lavoratore (al netto del contributo del 5,84%).Aliquote

Riferimenti: Legge 20 maggio 1975, n. 164; DL n. 4/1998 convertito con Legge n. 52/1998; Circ. INPS n. 89/2003

mercoledì 17 febbraio 2010

Autoliquidazione 2009/2010

Autoliquidazione 2009/2010: versamento al 16 aprile per le imprese di autotrasporto in conto terzi

Nota INAIL 15/02/2010

L’Istituto assicuratore ha ribadito che per il versamento dei premi assicurativi, esclusivamente, da parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi il termine di scadenza è stato posticipato al 16 aprile p.v.. Ciò per effetto della previsione contenuta nel cd. Decreto Milleproroghe, tuttora in corso di conversione in legge.

L’INAIL si riserva comunque di fornire ulteriori istruzioni, al termine del completamento dell'iter parlamentare di conversione, e precisa che il differimento del termine di versamento, sempre se confermato in sede di approvazione definitiva, riguarda esclusivamente il pagamento di quanto dovuto per l'Autoliquidazione 2009/2010, mentre resta confermata al 16 febbraio la scadenza per la presentazione della dichiarazione delle retribuzioni, posticipata al 16 marzo per le imprese che si avvalgono delle modalità telematiche.

venerdì 12 febbraio 2010

Le modifiche al Codice delle Pari Opportunità

D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 5

È stato emanato il D.Lgs. n. 5/2010 che, in attuazione di una Direttiva comunitaria in materia di pari opportunità nell’ambito dell’occupazione, modifica in parte il cd. Codice delle pari opportunità e sarà in vigore dal prossimo 20 febbraio 2010.

Tra le novità, segnaliamo che è stato abrogato l’obbligo della comunicazione preventiva al datore di lavoro per le lavoratrici in possesso dei requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia e che intendono proseguire l’attività lavorativa, almeno 3 mesi prima della maturazione del diritto. Le donne potranno dunque proseguire il rapporto di lavoro fino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini (65 anni).

Sanzioni più severe sono inoltre previste per le violazioni dei principi di tutela, volti ad eliminare ogni discriminazione basata sul sesso, che abbia come conseguenza o scopo di compromettere o impedire l’esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile e in ogni altro campo. In particolare, è previsto che in caso di condanna per comportamenti discriminatori, l’inottemperanza al decreto del giudice del lavoro non sarà più sanzionata come “inosservanza del provvedimento dell’autorità”, bensì con l’ammenda fino a € 50.000 o l’arresto fino a 6 mesi.

Si eleva il numero dei componenti del Comitato nazionale per l’attuazione delle pari opportunità che svolgerà, tra i diversi compiti, anche la promozione di azioni positive, per la rimozione di ostacoli che limitino l’uguaglianza tra uomo e donna nella progressione professionale e di carriera, nonchè il reinserimento della lavoratrice dopo la maternità, la più ampia diffusione del part-time e degli altri strumenti aziendali di flessibilità, per una migliore conciliazione tra impegni lavorativi e familiari.

Le nuove disposizioni estendono il concetto di discriminazione diretta o indiretta ad ogni trattamento meno favorevole, in ragione dello stato di gravidanza e di maternità o paternità, anche adottive, e per l’esercizio dei relativi diritti e tutele.

Per la trasmissione telematica del rapporto delle pari opportunità, restano confermati termini e modalità di questo adempimento biennale che interessa le aziende con più di 100 dipendenti.

Riferimenti: Direttiva UE 2006/54/CE; D.Lgs. n. 198/2006 che ha abrogato la Legge n. 125/1991.

martedì 9 febbraio 2010

Ammortizzatori sociali in deroga: gli incentivi all’assunzione

Circolare INPS 13/01/2010, n. 5

Le aziende che negli anni 2009 e 2010 assumono lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali in deroga (cassa integrazione guadagni in deroga, indennità di mobilità in deroga e i trattamenti di disoccupazione speciale edile in deroga), che siano stati licenziati o sospesi per cessazione totale o parziale dell’attività aziendale o – secondo quanto specificamente indicato nella presente Circolare dall’INPS, al solo fine, è da ritenere, di ampliare la platea dei beneficiari – da imprese interessate da procedure concorsuali non rientranti nella Legge n. 223/1991, possono beneficiare di un incentivo. In caso di riduzioni di orario l’incentivo dell’INPS non può essere concesso.

L’incentivo spetta per le assunzioni effettuate dal 12 aprile 2009 ed è pari all’indennità spettante al lavoratore per le mensilità non erogate dall’INPS, al netto del contributo del 5,84% e della relativa contribuzione figurativa, nei limiti di spesa stanziati.

Il datore di lavoro recupera il beneficio ad ogni mensilità di retribuzione, esclusivamente in costanza del rapporto di lavoro e per i periodi di effettiva erogazione della retribuzione, mediante conguaglio con i contributi dovuti dal datore di lavoro. L’importo mensile dell’incentivo non può comunque essere superiore all’importo della retribuzione mensile erogata al lavoratore interessato.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro, se residua un periodo di fruizione dell’ammortizzatore sociale in deroga, le mensilità rimanenti possono essere erogate al lavoratore direttamente dall’INPS.

L’incentivo è cumulabile con altre agevolazioni contributive previste per la tipologia di assunzione effettuata (es. lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende che occupano fino a 15 dipendenti iscritti, a domanda, nelle liste della cd. piccola mobilità senza diritto all’indennità di mobilità, apprendistato, contratti di inserimento ecc.).

Condizioni

Per accedere all’incentivo dell’INPS devono sussistere le seguenti condizioni:

a. si deve trattare di un’assunzione a tempo pieno o parziale, a tempo indeterminato o determinato, senza che il datore di lavoro vi sia obbligato in forza di un diritto di precedenza del lavoratore (es. assunzioni a tempo pieno, contratto a tempo determinato ecc.); il lavoratore può essere assunto per un periodo inferiore alla durata residua dell’ammortizzatore sociale in deroga; può trattarsi anche di un’assunzione agevolata (es. apprendistato, contratto di inserimento, a termine in sostituzione di maternità fino a 20 dipendenti ecc.), restando ferma la riduzione contributiva prevista a favore del datore di lavoro;

b. non deve esistere una sostanziale coincidenza degli assetti proprietari né devono intercorrere rapporti di collegamento o controllo tra il datore di lavoro che assume e l’impresa da cui proviene il lavoratore. Comunque, se l’assunzione avviene dopo 6 mesi dal licenziamento, il beneficio spetta;

c. non devono essere in atto sospensioni dal lavoro per crisi aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale con richiesta o concessione dei trattamenti di CIGS o disoccupazione; in ogni caso, l’incentivo è concesso se l'assunzione permette di acquisire professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori interessati alle sospensioni;

d. non devono essere in atto sospensioni per crisi aziendali; in ogni caso, l’incentivo è concesso se l'assunzione permette di acquisire professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori interessati alle sospensioni;

e. non devono essere state effettuate riduzioni di personale nei 6 mesi precedenti l'assunzione. In ogni caso, l’incentivo è concesso se l'assunzione permette di acquisire professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori interessati alle riduzioni;

f. l’azienda sia in possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva e siano adempiuti tutti gli obblighi di legge previsti per il rapporto di lavoro instaurato e siano applicati gli accordi e i contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali del settore.

Adempimenti e procedure - Istruzioni operative

Comunicazione di assunzione

L’INPS ha precisato che l’assunzione di lavoratori beneficiari di ammortizzatori in deroga deve essere comunicata dal datore di lavoro ai servizi provinciali competenti con il modello telematico UniLav con le seguenti modalità:

I. il campo “Ente previdenziale” va compilato con la dicitura “INPS”;

II. il campo “Codice Ente Previdenziale” va compilato con la matricola aziendale INPS; se al momento della comunicazione di assunzione l’azienda non sia ancora in possesso della matricola INPS o ne sia stata omessa l’indicazione, deve essere inviata la rettifica della comunicazione originaria per integrarla con il numero di matricola mancante;

III. non deve essere compilato il campo “Codice agevolazioni”.

Dichiarazione di responsabilità del datore di lavoro

Entro il mese successivo a quello di decorrenza dell’assunzione, il datore di lavoro deve inoltrare, esclusivamente in via telematica, una dichiarazione di responsabilità, accedendo ai servizi on line del sito www.inps.it/ servizi per le aziende e i consulenti/ dichiarazione di responsabilità del contribuente.

Per le assunzioni già effettuate prima che l’INPS emanasse le istruzioni, la dichiarazione potrà essere inoltrata entro il mese di febbraio 2010.

La dichiarazione di responsabilità deve contenere le seguenti informazioni:

1. codice fiscale del lavoratore assunto;

2. codice univoco del modello UniLav trasmesso alla Provincia;

3. le attestazioni che:

v l’assunzione non deriva da un obbligo preesistente (diritto di precedenza);

v tra l’impresa che assume e quella di provenienza, non vi è sostanziale coincidenza degli assetti proprietari né intercorrono rapporti di collegamento o controllo;

v l’azienda non ha in atto sospensioni dal lavoro per crisi aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione aziendale con richiesta o concessione dei trattamenti di CIGS o disoccupazione; qualora fossero in atto tali sospensioni, che riguardino personale con qualifiche diverse da quelle dei lavoratori per cui si richiede l’incentivo;

v l’azienda non ha effettuato riduzioni di personale nei 6 mesi precedenti; qualora fossero state effettuate tali riduzioni, che riguardino personale con qualifiche diverse da quelle dei lavoratori per cui si richiede l’incentivo.

Al termine dell’istruttoria della pratica, l’INPS individuerà l’importo massimo dell’incentivo spettante per mese, la durata, la Regione su cui far eventualmente gravare parte dell’onere finanziario, il decreto di concessione dell’ammortizzatore sociale e inoltrerà al datore di lavoro apposita comunicazione dell’ammissione o della non ammissione al beneficio richiesto.

Codifica aziendale

È importante segnalare che la dichiarazione vale anche come richiesta all’INPS di attribuzione del codice autorizzazione che dovrà essere indicato nelle denunce contributive dell’azienda per fruire del beneficio.

Il codice di autorizzazione che identifica la posizione contributiva del datore di lavoro ammesso al beneficio è “3Q” con il significato di “azienda ammessa al beneficio di cui all’art. 7ter, co. 7 del decreto legge 5/2009”. Tale codice dovrà essere indicato per tutto il periodo di spettanza del beneficio.

Nei casi in cui l’ammissione al beneficio venga comunicata una volta decorso già il periodo di spettanza, il codice di autorizzazione sarà attribuito per il periodo necessario all'azienda per il conguaglio.

Flusso Uniemens

In merito alle modalità di composizione dei nuovi flussi Uniemens per il conguaglio dell’incentivo, l’INPS fa riserva di pubblicare le specifiche istruzioni.

Riferimenti: DL 10 febbraio 2009, n. 5, art. 7 ter, convertito con Legge 9 aprile 2009, n. 33; Messaggio INPS 18/01/2010, n. 1715

Massimali di CIG, mobilità e disoccupazione

Circolare INPS 05/02/2010, n. 18


Come di consueto ogni anno, l’Istituto interviene a comunicare gli importi rivalutati dei massimali da applicare ai trattamenti di integrazione salariale, mobilità e disoccupazione, in base alla variazione annuale dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, nelle misure di seguito indicate. Gli importi sono indicati al lordo ed al netto della contribuzione a carico del percipiente pari al 5,84%.

Massimali CIG

Retribuzione (euro)

Massimale lordo (euro)

Massimale netto (euro)

Pari o inferiore a 1.931,86

892,96

840,81

Superiore a 1.931,86

1.073,25

1.010,57

Massimali CIG - imprese settore edile e lapideo per intemperie stagionali

Pari o inferiore a 1.931,86

1.071,55

1.008,97

Superiore a 1.931,86

1.287,90

1.212,69

Massimali indennità di mobilità

Retribuzione (euro)

Massimale lordo (euro)

Massimale netto (euro)

Pari o inferiore a 1.931,86

892,96

840,81

Superiore a 1.931,86

1.073,25

1.010,57

Massimali indennità di disoccupazione

Retribuzione (euro)

Massimale lordo/netto (euro)

Disoccupazione ordinaria

Pari o inferiore a 1.931,86

892,96

Superiore a 1.931,86

1.073,25

Disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti

Disoccupazione agricola

Pari o inferiore a 1.917,48 (anno 2009)

886,31

Superiore a 1.917,48 (anno 2009)

1.065,26

disoccupazione speciale per l’edilizia (legge n. 223/1991, n. 451/1994)

Retribuzione (euro)

Massimale lordo (euro)

Massimale netto (euro)

Pari o inferiore a 1.931,86

892,96

840,81

Superiore a 1.931,86

1.073,25

1.010,57

disoccupazione speciale per l’edilizia (legge n. 427/1975)

Pari o inferiore a 1.931,86

583,84

Superiore a 1.931,86

549,74